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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
PUO’ RIDURRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA UN PRECEDENTE
ACCORDO CONCLUSO TRA LE STESSE PARTI -
Con effetti anche per i lavoratori non iscritti alle
organizzazioni stipulanti (Cassazione Sezione Lavoro n. 13092 del 5
giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel. Battimiello).
Tra la S.p.A. Sicurtransport di Catania e le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato concluso il 31
gennaio 1991 un accordo integrativo aziendale che prevedeva alcuni
benefici per i dipendenti (premio di produttività, indennità
vestiario, indennità di rischio, etc.). L’accordo ha avuto regolare
applicazione per oltre sei anni, anche nei confronti dei dipendenti
non iscritti ai sindacati firmatari. Nell’aprile del 1997 l’azienda
ha attuato una riduzione del personale, con il collocamento in
mobilità di 42 dipendenti. A seguito di trattative sindacali, il 27
novembre 1997 è stato sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL un accordo che, a fronte della revoca dei
licenziamenti, prevedeva la soppressione o la riduzione di alcuni
dei benefici economici istituiti con l’accordo del 1991.
Mariano C. ed altri dipendenti della Sicurtransport
aderenti al sindacato UGL hanno chiesto al Pretore di Catania di
accertare che l’accordo del 1997 non era a loro applicabile in
quanto peggiorativo del trattamento economico da loro acquisito con
l’accordo del 1991 e non sottoscritto dal sindacato al quale essi
erano iscritti. Il Pretore ha accolto le domande affermando il
diritto dei ricorrenti a mantenere integralmente i benefici
acquisiti con l’accordo del 1991. In grado di appello il Tribunale
ha confermato la decisione osservando che l’accordo del 1997, avente
portata peggiorativa, non era applicabile ai lavoratori appellati,
“essendo i medesimi dissenzienti ed iscritti a un’organizzazione
sindacale che non aveva partecipato alla stipulazione dello stesso”.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la
decisione del Tribunale per vizi di motivazione e violazione di
legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13092 del 5
giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel. Battimiello) ha accolto il
ricorso. Le funzioni specifiche riconosciute dall’ordinamento alle
associazioni sindacali – ha affermato la Corte – consistono (come
emerge dalle varie norme che, pur senza dare attuazione all’art. 39
Cost., fanno ad esse riferimento) nella stipula di contratti
collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti e
nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione
civile, sostegno nelle rivendicazioni e assistenza nelle
controversie, senza che possa però configurarsi una legittimazione
delle associazioni medesime a rinunciare, transigere o conciliare
diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in
forza di pattuizioni collettive), in difetto di espressa previsione
normativa in tal senso o di uno specifico mandato da parte degli
associati. Ma non vi è contrasto – ha osservato la Corte – tra
questo principio e quello, del pari fermamente enunciato dalla
Cassazione nella sua giurisprudenza consolidata, secondo il quale,
in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non
può invocare un diritto acquisito in forza della precedente
contrattazione; infatti, una cosa è l’indisponibilità, da parte del
sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un
determinato contratto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte
del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo
patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non
esiste più perché caducata o sostituita da una successiva
contrattazione collettiva.
Ciò perché – ha precisato la Corte – le disposizioni
dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei
contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al
potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece
dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di
regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè,
nell’ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti
disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il
criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente,
ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto
collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel
trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti
collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola
di salvaguardia; la stessa durata di un contratto collettivo rientra
tra gli elementi disponibili da parte del sindacato, atteso che a
questo soggetto è rimessa la valutazione “collettiva” della
persistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi
dei lavoratori associati, e, mutata la situazione contingente, esso
ben può decidere di non conservarne ulteriormente l’efficacia. Del
resto – ha osservato la Corte – il nuovo contratto può risultare
“peggiorativo” in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una
situazione preesistente, mentre la nuova disciplina deve ritenersi
corrispondente agli interessi degli associati rispetto alle
situazioni sopravvenute. Unico limite del potere dispositivo del
sindacato – ha affermato la Cassazione – è costituito dal precetto
dell’art. 36 Cost. (che garantisce l’adeguatezza della retribuzione)
– ma è evenienza rara che tale norma sia violata dalla
contrattazione collettiva – dovendosi anche osservare che quasi
sempre una valutazione in termini di trattamento peggiorativo è
fatta sotto profili esclusivamente monetari ed individuali, mentre
la pratica della contrattazione è sempre diretta a realizzare
complessivi miglioramenti, ove la valutazione sia effettuata nella
corretta prospettiva “collettiva”. In applicazione di questi
principi, non può essere messo in discussione il potere del
sindacato di sostituire la precedente disciplina collettiva, anche
con esito peggiorativo per il trattamento economico e normativo di
tutti o alcuni lavoratori.
Nella specie – ha osservato la Corte – si tratta
proprio, ed esclusivamente, della successione nel tempo di contratti
collettivi, e non di disposizioni di diritti patrimoniali già
insorti nel patrimonio dei singoli lavoratori; la questione
controversa concerne infatti trattamenti integrativi del contratto
nazionale introdotti con decorrenza dal 1991, secondo le regole
dettate dal contratto integrativo di durata stipulato in quell’anno;
ne discende che il nuovo contratto del 1997 – che aveva tratto
origine da una situazione di crisi della società datrice di lavoro,
resasi tuttavia disponibile ad una revoca dei licenziamenti – poteva
legittimamente determinare il contenuto degli obblighi, anche
retributivi, del datore di lavoro a partire dalla sua entrata in
vigore, non avendo operato alcuna disposizione di diritti già
maturati a favore dei lavoratori. E’ pertanto errata – ha rilevato
la Corte – l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo
la quale nella specie non si configurerebbe un’ipotesi di
successione di contratti collettivi perché il nuovo contratto è solo
parzialmente modificativo del precedente; e parimenti errata è
l’ulteriore affermazione secondo la quale l’accordo del 1997 non
sarebbe opponibile ai lavoratori dai quali le OO.SS. stipulanti non
avevano ricevuto specifico mandato.
Premesso che i sindacati che hanno stipulato il
contratto (peggiorativo) del 1997 sono gli stessi che sottoscrissero
il contratto del 1991 – ha osservato la Cassazione – priva di
rilievo è la circostanza che i lavoratori odierni intimati fossero
iscritti ad un’organizzazione sindacale che non ha partecipato alla
stipula del contratto del 1997, circostanza dalla quale la sentenza
impugnata fa derivare la (errata) conseguenza che per essi questo
contratto non sarebbe vincolante; al riguardo va ricordato il
principio di diritto secondo il quale ove un contratto collettivo
aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi
collettivi dei lavoratori dell’azienda, venga successivamente
modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo
stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione
all’originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono
vincolati dall’accordo successivo e non possono invocare
l’applicazione soltanto del primo.
Dovendosi ritenere sussistente l’adesione dei non
iscritti al contratto del 1991, per esserne stati anch’essi
beneficiari – ha concluso la Corte – ne discende l’irrilevanza della
mancata partecipazione all’accordo del 1997 della diversa
organizzazione sindacale cui gli stessi erano iscritti.
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