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Sicurezza sul lavoro, a
volte i Sacconi ritornano
Alberto Burgio *
Il detto «nessuna nuova,
buona nuova» trova conferma nella vicenda
del ddl-delega per l'elaborazione del Testo
unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Nel senso che in questo caso,
invece, di novità ce n'è. E niente affatto
positive. La notizia è che, nella seduta del
2 maggio 2007 della Commissione Lavoro del
Senato, il relatore di maggioranza, senatore
Giorgio Roilo (l'Ulivo), con l'accordo del
presidente Tiziano Treu, ha proposto la
discussione congiunta del ddl governativo,
che contiene i principi informatori per un
nuovo testo unico, e del ddl Sacconi (1486
del 18 aprile 2007).
Si tratta di una proposta incongrua sul piano formale, in quanto il ddl Sacconi costituisce già di per sé un vero e proprio testo unico, ma si tratta soprattutto di una proposta politicamente pericolosa, considerata la qualità del testo Sacconi. Il problema è molto semplice. Il disegno di legge Sacconi - peraltro abortito nella scorsa legislatura perché respinto dal Consiglio di Stato, dalle Regioni e dai sindacati confederali - è il riciclaggio di una delle tante leggi-vergogna del governo Berlusconi. I sindacati in particolare rilevarono «elementi di criticità» relativi al sistema sanzionatorio (che verrebbe stravolto attraverso la depenalizzazione di tutte le norme di riferimento degli anni 1955-56 e della loro trasformazione a norme di «buona tecnica») e alla subordinazione della programmazione degli organi di vigilanza all'attività di certificazione degli Enti bilaterali (un punto negativo che è stato purtroppo accolto in un emendamento presentato dall'attuale maggioranza). Il tema della depenalizzazione della legislazione prevenzionistica è con tutta evidenza dirompente. La destra ha sempre tentato di cancellare la normativa vigente in Italia, travolgendo i preziosissimi decreti degli anni '50: 547/1955 sulla prevenzione degli infortuni, 164/1956 in materia di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e 303/1956 in materia di igiene del lavoro. Ove passasse la linea Sacconi, tali norme non sarebbero più cogenti per la generalità dei soggetti obbligati, e quindi non sarebbero più direttamente sanzionabili penalmente dagli ispettori delle Asl e del lavoro. Stiamo parlando di norme per nulla obsolete, come paradossalmente dimostrano il vecchio Testo unico del governo Berlusconi e lo stesso ddl Sacconi laddove - pur privandole della loro universale validità, sottraendo ad esse valore penale e sanzionabilità immediata - considerano tali norme effettivamente «di buona tecnica». Un simile stravolgimento della prospettiva prevenzionistica, una simile estesissima depenalizzazione (che riguarda in concreto oltre il 70% delle sentenze penali in materia), non rappresenterebbero soltanto un incidente di percorso, bensì una scelta strategica che confinerebbe la sicurezza e la salute dei lavoratori tra le scelte discrezionali del datore di lavoro, in aperta contraddizione con gli articoli 32 e 35 della Costituzione. Oggi, beninteso, siamo ancora agli allarmi. Ma è bene lanciarli sin d'ora con la massima determinazione. La scelta impropria dell'esame congiunto dei due provvedimenti può far filtrare abrogazioni e semplificazioni antisicurezza, oltre alla marea di errori materiali e mancati recepimenti di direttive comunitarie presenti nel ddl Sacconi. Sarebbe una inaccettabile smentita di tanti proclami in tema di sicurezza del lavoro, alla quale - ne siamo certi - buona parte della maggioranza non si presterebbe. * Deputato Prc - Commissione lavoro della Camera |