|
Rinnovo CCNL Pubblico Impiego: ancora
un accordo senza il mandato dei lavoratori |
Umiliati
ancora una volta lavoratori ed iscritti. Che vogliono votare
-con voto segreto- piattaforme ed ipotesi di accordo.
Cari compagni, care compagne,
La vicenda del tentativo di rinnovo dei CCNL del Pubblico
Impiego ripropone inalterata la questione del controllo
democratico da parte dei lavoratori sulle piattaforme e le
ipotesi di accordo decise e trattate dai vertici di alcune
organizzazioni sindacali.
Chi tratta per conto del lavoro dipendente in Italia è
sempre irresponsabile –dal punto di vista del mandato e
della sua revoca e da quello della verifica elettorale- nei
confronti dei lavoratori che vedranno calate nei loro CCNL
quelle piattaforme e ipotesi di accordo.
L’unica legittimazione che proviene alle delegazioni
trattanti di parte sindacale è quella indiretta e lontana,
per niente di merito- celebrata in congressi di categoria,
sovente realizzati uno o piu’ anni prima.
Un po’ poco, ne converrete. La questione della democrazia di
mandato (costruzione e validazione democratica di
piattaforme ed ipotesi di accordo alla base della
contrattazione) si interseca con quella della
rappresentatività/rappresentanza.
Per quanto riguarda il Pubblico Impiego, esiste una pessima
legge sulla rappresentatività/rappresentanza, costruita per
sbarrare il passo alle organizzazioni piu’ piccole, senza
però che ne esista una sulla
costruzione-concessione-verifica dei mandati a trattare e
degli accordi raggiunti.
L’assenza di queste regole democratiche minime è –dal punto
di vista di molti- ciò che determina la condivisibile
sfiducia della maggioranza dei lavoratori italiani nelle
organizzazioni sindacali.
Gli stessi lavoratori hanno imparato a diffidare anche di
quelle esperienze che –pur proclamandosi di base- non
prevedono –neppure nei loro statuti- meccanismi di
democrazia di mandato.
Può accadere così che organizzazioni che si autodefiniscono
anticoncertative sottoscrivano accordi-bidone, non appena
ammesse ai tavoli nazionali di trattativa, senza aver in
alcun modo costruito e validato democraticamente quella
sottoscrizione.
Il punto –voglio precisare- non è se gli accordi siano
bidone (questo è naturalmente opinabile) ma se la
sottoscrizione di quegli accordi sia il risultato di
meccanismi democratici a norma di statuto.
Voi aderireste ad organizzazione sindacale che decide per
voi senza consultarvi nel merito? Sarebbe un po’ come se l’ammistratore
di condominio decidesse il rifacimento il tetto senza indire
neppure un’assemblea.
Sicuramente, la decisione di quell’amministratore sarebbe
impugnata a norma del codice civile.
Attualmente, nessuno statuto di nessuna organizzazione
sindacale prevede meccanismi di democrazia di mandato
specifici per i rinnovi contrattuali, ma sempre e solo poche
norme sull’elezione degli organi statutari. Una vaghezza non
casuale che rende nulla la capacità di influenza democratica
del singolo iscritto.
Come dire che si elegge un amministratore di condominio
affinché faccia poi quel che voglia.
Da dove ripartire e con chi allora?
I vertici di ogni organizzazione non possono che esprimere
una tendenza al monopolio delle decisioni, occorre allora
che dal basso (è il basso non coincide purtroppo con le
organizzazioni di base) si rivendichino nuove regole.
Minime, di buon senso, democratiche. Ispirate al principio
del sufragio universale e segreto dei lavoratori, affinché
non iscritti ed iscritti di qualunque sigla possano
riconoscersi in una battaglia per il primo dei beni comuni:
le regole democratiche.
Senza alcuna pretesa di qualità tecnica della proposta, da
semplice iscritto, propongo queste:
DEMOCRAZIA DI MANDATO
REGOLE MINIME per LA DEMOCRAZIA DI MANDATO NELLA
CONTRATTAZIONE :
Art. 1:Misurazione della rappresentatività categoriale ed
intercategoriale
Al fine di dare attuazione all’art. 39 della Costituzione
della Repubblica Italiana, la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali –ai fini della contrattazione
nazionale di categoria ed intercategoriale- è misurata e
certificata attraverso voto a suffragio universale segreto
dei lavoratori interessati.
E’ previsto un voto distinto per la determinazione della
rappresentatività a livello categoriale e per quella a
livello intercategoriale.
Entrambi i voti avvengono su base di liste nazionali
concorrenti, i voti sono ripartiti con metodo proporzionale
su collegi provinciali. E’ prevista l’espressione di una
preferenza.
Gli eletti, salvo quanto previsto dall’art. 2 (validazione
con referendum vincolante a suff. universale), divengono
–per la parte del lavoro dipendente- titolari esclusivi -in
forma collettiva di assemblea rappresentativa- del livello
di contrattazione che li riguarda.
Art. 2:Validazione a suffragio universale di piattaforme ed
ipotesi di accordo
Nella contrattazione di ogni livello (aziendale,
territoriale, comprensoriale, categoriale, nazionale), le
piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono
sempre sottoposti a referendum vincolante. Il referendum
avviene a suffragio universale tra i lavoratori interessati.
Il voto è sempre individuale e segreto.
Le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono
definite da una apposita Convenzione eletta -a suffragio
universale segreto- dai lavoratori del livello di
contrattazione interessato. Detta elezione avviene su base
di liste. Possono presentare liste tutte le organizzazioni
sindacali che ne facciano richiesta. Non sono consentite
soglie o requisiti di sbarramento.
La convenzione decide a maggioranza semplice dei
partecipanti al voto.
Le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono
approvate (o respinte) a maggioranza semplice (la metà piu’
uno dei voti validamente espressi) dei partecipanti al voto.
Partecipano al voto tutti i lavoratori interessati. Si
intendono per lavoratori interessati gli occupati del
comparto di riferimento economicamente dipendenti,
indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione.
Art. 3: contrattazione aziendale
A livello di singola azienda, le piattaforme rivendicative e
le ipotesi di accordo sono sempre decise –punto per punto- e
poi validate –punto per punto-, in entrambi i casi a pena di
nullità, –con voto individuale, segreto, a suffragio
universale- dal Plenum dei lavoratori dell’azienda.
La rsu e la delegazione trattante (qualora non coincidano)
sono meri portavoce del plenum dei lavoratori. Il detto
plenum è il livello gerarchicamente sovraordinato e sovrano
della contrattazione aziendale.
Le sedute delle controparti contrattanti:
-avvengono presso sedi di istituzioni pubbliche,
-sono verbalizzate ed i verbali debbono essere resi pubblici
e consultabili tramite le modalità tecnicamente piu’
avanzate,
-possono assistervi –senza intervenirvi- tutte le
organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta,
A livello di singola azienda le delegazioni trattanti sono:
-interamente elette a suffragio universale segreto dai
lavoratori dell’azienda; il voto avviene su base
proporzionale di liste di lavoratori liberamente presentate
dai lavoratori senza vincolo di organizzazione;
- Le delegazioni trattanti possono essere sfiduciate tramite
voto. Il voto è disposto su richiesta certificata di almeno
il 20% dei lavoratori aziendali;
Nelle riunioni del plenum dei lavoratori, ogni lavoratore ha
diritto –sul modello civilistico dell’assemblea
condominiale- di chiedere la messa ai voti di singoli punti,
che –se approvati- sono inderogabilmente impegnativi.
Saluti
gianmarco/Mantova
ps: stiamo cercando faticosamente di aggregare un collettivo
mantovano dei compagni e delle compagne che si riconoscono
nella Rete 28 Aprile. Chi fosse interessato può mettersi in
contatto con il gruppo di continuità nazionale per i
contatti del caso.
|
|