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FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
Piattaforma per il rinnovo del
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi CONFESERCENTI
1. Sfera applicazione
Considerata l’evoluzione intervenuta nel
settore, si richiede un approfondimento relativo alla sfera
d’applicazione nonché alla relativa classificazione.
2. Relazioni Sindacali
Così come previsto per il livello
territoriale agli artt. 2 e 6 del vigente CCNL, si richiede
l’attivazione di tavoli di confronto anche a livello
regionale con Confesercenti relativi allo sviluppo di medie
e grandi superfici di vendita, aperture domenicali e
festive, aree turistiche, città d’arte, ecc. Tali confronti,
finalizzati ad intese, dovranno essere propedeutici ad
accordi con le istituzioni ai vari livelli.
Alla luce dei processi e delle
modificazioni in atto nei nostri settori, va reso più
cogente il diritto di informazione preventiva alle RSU/RSA
in particolare quello previsto a livello aziendale dall’art.
3 del vigente CCNL che dovrà riguardare tutti i processi
previsti dall’articolo suddetto, sulle terziarizzazioni,
sulle esternalizzazioni, sugli appalti, sul franchising,
sulle affiliazioni, sulle cooperative di lavoro, ecc. al
fine di poter far sviluppare alle parti, appropriati
confronti negoziali, ai vari livelli, per garantire regole e
diritti per i lavoratori.
Si richiede che i diritti d’informazione
di cui all’art. 3 del vigente CCNL, si applichino alle
imprese che occupano complessivamente più di 50 dipendenti
nell’ambito di una sola provincia, 150 nell’ambito di una
sola regione e 250 se operano nell’ambito nazionale. Si
richiede altresì che ai diritti d’informazione si aggiunga
la composizione degli organici aziendali (contratti a tempo
pieno; par-time suddivisi tra orizzontali, verticali, misti
e week and; contratti a tempo determinato e indeterminato;
tirocini/stage; apprendisti; somministrati a tempo
determinato, marchandiser, promoter)
Fermo restando l’unicità aziendale e che
le terziarizzazioni, appalti, ecc. non devono riguardare le
attività caratteristiche dell’impresa, si richiede una
procedura da definire contrattualmente.
In caso di terziarizzazioni, ecc. con
esclusione delle attività aziendali sopra richiamate, le
stesse dovranno prevedere l’integrale applicazione del CCNL
ivi applicato e la contrattazione aziendale, territoriale in
essere. Si richiede l’introduzione di una norma e la
relativa procedura sui cambi di appalto, di concessione,
ecc. che salvaguardi i livelli occupazionali.
Si richiede inoltre che i lavoratori
delle imprese appaltatrici, concessionarie, ecc. che
svolgono la loro attività con carattere continuativo presso
le imprese appaltanti, possano usufruire, delle mense
aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle
assemblee sindacali.
Si richiede che le imprese appaltanti
inseriscano nel capitolato,l’integrale l’applicazione dei
contratti nazionali, territoriali e aziendali di riferimento
sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che
deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti
dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti. Si richiede
inoltre l’autocertificazione a norma di legge del rispetto
integrale dei contratti nazionali, territoriali e aziendali
che deve essere effettuata dalle imprese che acquisiscono
l’appalto, nonché la certificazione dell’Ente bilaterale che
attesti gli avvenuti versamenti delle quote ad esso
competente previste dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Secondo livello di
contrattazione aziendale/territoriale
Nel riconfermare la validità del secondo
livello di contrattazione si chiede di introdurre tra le
materie da contrattare a questo livello il calendario annuo
delle aperture domenicali e festive al fine di realizzare
intese sull’organizzazione del lavoro attraverso una equa
distribuzione dei turni/carichi di lavoro.
Per quanto riguarda gli appalti di
servizio, si richiede l’apertura di un confronto negoziale a
livello territoriale/aziendale finalizzato ad una verifica
sulla qualità degli appalti e a garantire ai lavoratori il
pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL.
4. Responsabilità sociale dell’impresa
In virtù dell’accordo europeo siglato
nell’ambito del dialogo sociale tra Eurocommerce e
Uni-Europa il 5 novembre 2003, che recepisce quanto
stabilito dal libro verde della Commissione Europea per
“promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale
delle imprese” (2001), si richiede che il tema della
Responsabilità Sociale di Impresa divenga materia del
diritto d’informazione e consultazione a ogni livello. Si
chiede il diritto delle OO.SS. ad avere l’elenco dei
fornitori di merci, prodotti e servizi nonché ad avere
informazioni dettagliate sugli standard minimi qualitativi,
ambientali e sociali richiesti ai fornitori ed imposti ai
franchisees.
In particolar modo si richiede che gli
strumenti quali codici di condotta, bilancio sociale,
certificazioni (di qualità, sociali, ambientali, ecc.) siano
il risultato del confronto tra le parti ai vari livelli. Si
richiede inoltre, la partecipazione delle OO.SS. nei sistemi
di monitoraggio.
5. Diritti Sindacali
Si richiede la conferma delle attuali
norme del CCNL sul tema RSA/RSU e di chiarire che il diritto
alla fruizione dei permessi sindacali può essere esercitato
da tutti i componenti le RSU.
Tenendo conto dell’evoluzione del
Mercato del Lavoro, si richiede che ai fini del computo dei
diritti sindacali vengano conteggiati anche gli apprendisti,
i contratti a termine e i contratti di inserimento.
Si richiede di precisare all’art. 24 del
vigente CCNL che la indizione per la elezione delle R.S.U.
sia in capo alle OO.SS. stipulanti il CCNL.
Si richiede, altresì,per le piccole
imprese sotto i 30 dipendenti, la mutualizzazione del monte
ore permessi sindacali. Tale mutualizzazione da realizzarsi
secondo criteri di gestione e modalità di utilizzo assegnato
al livello decentrato, non dovrà pregiudicare la
costituzione di RSA/RSU in quelle imprese. Si richiede
inoltre che in assenza di RSA/RSU le assemblee sindacali
possano essere convocate dalle OO.SS. Territoriali.
6. Pari Opportunità
Si richiede che i dati che le imprese
inviano alle OO.SS. Nazionali, in base a quanto previsto
dalla legge 125, vengano inviate anche alle strutture
territoriali e agli Enti Bilaterali affinché si possa meglio
monitorare il fenomeno.
7. Congedi
In relazione ai congedi per formazione di
cui all’art. 5, si richiede di elevare la percentuale dei
lavoratori che contemporaneamente possono accedervi e di
ridurre i 5 anni di anzianità previsti per la maturazione di
questo diritto.
Si richiede il riconoscimento di 3 giorni
di permesso retribuito per il padre in occasione della
nascita di un figlio. Si richiede, altresì, che le aziende
concedano permessi (di cui all’art. 140 o non retribuiti) al
fine di agevolare l’inserimento dei bambini al nido, scuole
materne o elementari.
8. Mercato del Lavoro
8.1 Contratti a tempo determinato
Si richiede per i contratti a tempo
determinato e per i contratti di somministrazione a tempo
determinato il superamento della media annua del calcolo
percentuale sugli organici a tempo indeterminato e la
riduzione delle percentuali in essere.
Si richiede il superamento del periodo di
prova, qualora i suddetti tornino a prestare la loro opera
nell’ambito della stessa impresa e per la stessa mansione.
Si richiede, inoltre, di introdurre, per i lavoratori con
contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza
rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e criteri di
priorità rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato.
8.2 Contratti d’inserimento
Si richiede l’incremento della
percentuale di conferma e di prevedere che il periodo
lavorativo sia considerato utile ai fini del calcolo degli
scatti di anzianità e della progressione di carriera.
8.3 Apprendistato
La natura e le caratteristiche del
contratto di apprendistato comportano la sua finalizzazione
alla creazione di occupazione stabile, da realizzarsi
attraverso la conferma a tempo indeterminato alla fine del
periodo formativo. In questo senso va almeno previsto
l’innalzamento della percentuale di conferma di cui all’art.
46 del vigente CCNL. Si richiede la comunicazione
all’apprendista della conferma anticipata dell’assunzione a
tempo indeterminato e la rimodulazione delle decorrenze
previste in tema di inquadramento dall’art. 53 del vigente
CCNL riducendo il periodo di cui al primo comma.
In tema di trattamento economico di
malattia, si richiede il riconoscimento del diritto alla
retribuzione nelle misure e per i periodi stabiliti al comma
b) dell’art. 168 del vigente CCNL per la generalità dei
lavoratori. In tema di trattamento economico di infortunio,
si richiede il riconoscimento del diritto alla retribuzione
nelle misure e per i periodi stabiliti all’art. 170 del
vigente CCNL per la generalità dei lavoratori”. Fermo
restando le competenze delle Regioni in materia di profili
professionali, si richiede che, nell’ambito della vigenza
del CCNL le parti definiscano i profili professionali per
settori specifici, attualmente non regolamentati, rientranti
nella sfera di applicazione del CCNL relativamente
all’apprendistato professionalizzante, al fine di creare un
quadro omogeneo sul territorio nazionale. Si richiede
inoltre che anche agli apprendisti sia estesa l’assistenza
sanitaria integrativa e di precisare che gli stessi hanno
diritto alla previdenza integrativa.
8.4 Contratti di collaborazione /
lavoro a progetto
Considerata l’evoluzione intervenuta in
materia di lavoro parasubordinato, si richiede la
definizione di normative specifiche per la garanzia dei
diritti e delle tutele e un compenso che non sia inferiore a
quello del lavoro subordinato.
8.5 Part-time
Si richiede di elevare il minimo delle
ore previste dal vigente CCNL, e di stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su
richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare
svolto in via non meramente occasionale.
Si richiede di rendere effettivamente
applicabile il diritto di precedenza del passaggio da
part-time a full time. Si richiede inoltre di chiarire che
la percentuale di maggiorazione del 35% di lavoro
supplementare si aggiunga a tutte le percentuali di
maggiorazione previste a qualsiasi titolo dal vigente CCNL.
Si richiede altresì che le RSA/RSU
possano prendere visione del registro di ore supplementari
nelle singole unità produttive.
Sul part time post maternità si richiede
che tale diritto sia riconosciuto anche nelle unità
produttive al di sotto dei 20 dipendenti e sia fruibile
altresì dalle donne con funzioni di responsabilità,
incrementando inoltre, la percentuale degli aventi diritto.
L’orario di lavoro relativo dovrà essere compatibile con le
esigenze della lavoratrice madre.
9. Lavoro notturno
Si richiede di elevare al 25% la
maggiorazione attualmente prevista per il lavoro ordinario
notturno.
10. Retribuzione prestazioni nel
giorno di riposo settimanale di legge
Sulla base di quanto previsto all’art.
138 del vigente CCNL si richiede di chiarire che le giornate
di lavoro ordinarie sono da considerarsi dal lunedì al
sabato. Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo
settimanale (domenica) saranno retribuite con la
maggiorazione del 30% per tutte le tipologie d’impiego,
fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo
compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle
disposizione di legge vigenti in materia, fatte salve le
condizioni di miglior favore.
11. Classificazione
Si richiede di recepire nel CCNL quanto
definito rispetto alla classificazione nel settore dei
Servizi e Terziario avanzato, di sviluppare analoga
riflessione per quanto attiene la classificazione del
settore auto e di attivare la Commissione Paritetica per
l’aggiornamento delle declaratorie professionali. Alla luce
delle recenti disposizioni legislative in merito alla
vendita dei farmaci nella distribuzione commerciale, si
richiede per gli addetti farmacisti inseriti nelle strutture
commerciali il riconoscimento del 1° livello, così come
previsto al punto 3 dell’art. 97.
Si richiede inoltre di approfondire le
tematiche relative a capi reparto inquadrati al 3° e 2°
livello in relazione all’orario di lavoro.
12. Malattia/Infortunio
Si richiede la conservazione del posto di
lavoro fino a guarigione clinica, superando di fatto l’art.
173 del CCNL. Si richiede inoltre che le aziende comunichino
al lavoratore con un preavviso di 30 giorni la scadenza del
periodo di comporto sia per la malattia che per
l’infortunio.
Si richiede inoltre l’integrazione da
parte delle aziende, dal 4° al 20° giorno, della indennità
di malattia corrisposta dall’INPS, al fine di raggiungere il
100% della retribuzione.
13. Previdenza Integrativa
Si richiede che le OO.SS. e le Imprese
effettuino assemblee congiunte al fine di favorire
l’adesione alla previdenza integrativa relativa al fondo
Marco Polo. Si richiede inoltre l’obbligo di allegare alle
buste paga il modulo per l’iscrizione a Marco Polo e le
documentazioni ed informazioni prodotte dal Fondo.
14. Assistenza sanitaria integrativa
Si richiede di estendere i 10 euro
previsti per i full time anche per i part time, per gli
apprendisti e i contratti a tempo determinato.
15. Bilateralità
Vanno individuate forme di sostegno al
reddito per i lavoratori che, attualmente, sono sprovvisti
di ammortizzatori sociali, attraverso l’istituzione di un
fondo specifico finanziato dalle imprese.
Considerata l’inscindibilità delle norme
contrattuali previste dal CCNL, si richiede che le banche
dati presenti nella bilateralità (fon.ter, ebn.ter, aster,
ecc) incrocino i propri dati al fine di evitare l’evasione
delle norme contrattuali e contributive. Si richiede che le
imprese inviino agli enti bilaterali il D.U.R.C. (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) che deve essere rilasciato
dagli organi amministrativi preposti dallo Stato che attesti
gli avvenuti versamenti e inviino inoltre la dichiarazione
di responsabilità relativa all’applicazione della
contrattazione collettiva.
16. Formazione continua
Si richiede un maggior coinvolgimento
delle RSA/RSU e delle OO.SS. e degli Enti Bilaterali ai vari
livelli di competenza al fine di monitorare meglio
l’andamento dei percorsi formativi. (Recepimento criteri
concordati per Fon. Ter).
17. Diritto allo studio
Si richiedono maggiori garanzie atte a
favorire la frequenza agli studi scolastici di qualsiasi
livello. Si richiede inoltre che l’utilizzo delle 150 ore
sia esteso anche alle scuole di specializzazione ivi
compreso i Master universitari.
18. Prospetto paga
Si richiede che nel prospetto paga sia
evidenziato il TFR maturato e la specifica voce relativa
alla mansione. Si richiede inoltre che le imprese consegnino
copia delle timbrature relative all’orario di lavoro con la
consegna della busta paga relativa al mese di appartenenza.
19. Banca delle ore
Fermo restando quanto previsto all’art.
124 del vigente CCNL, si richiede che l’attivazione della
banca delle ore sia discussa con le RSU/RSA e OO.SS.
competenti. Si richiede inoltre che al 31 dicembre di ogni
anno le aziende forniscano alle RSU/RSA e OO.SS. competenti
i riepiloghi generali delle ore accantonate fornendo altresì
copia agli enti bilaterali competenti.
20. Procedimenti penali art. 208 CCNL
Si richiede di sviluppare un
approfondimento in relazione all’articolo suddetto.
21. Salario
In applicazione dell’accordo del 23
luglio’93 vigente si richiede un incremento salariale a
valere per il biennio 2007-2008 pari a 78 euro.
22. Accordi d’avvio
Si richiede di introdurre una norma nel
2° livello di contrattazione sulle nuove aperture e sugli
ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già
esistenti, finalizzata al raggiungimento d’intese sulle
materie relative all’organizzazione del lavoro e
all’utilizzo degli impianti, all’occupazione
quali-quantitativa, all’articolazione dell’orario di lavoro
e alle flessibilità organizzative. Il confronto si dovrà
esaurire di norma, un mese prima del nuovo insediamento.
23. Quadri
Si richiede la rivalutazione
dell’indennità di funzione e la definizione di regole
relative alla reperibilità e la conseguente indennità
economica. Si richiede inoltre un incremento della quota a
carico delle aziende pari a 100 euro annuali per
l’assistenza sanitaria integrativa.
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LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL
RINNOVO DELLA “PARTE SPECIALE” DEL CCNL RIGUARDANTE GLI
“ OPERATORI DI VENDITA “ (EX VV.PP.)
Profili professionali
Inserire un primo livello super e
relativo trattamento economico, con la seguente dizione:
“all’O.d.V. può essere formalmente affidato l’incarico di
coordinamento di altri venditori”.
2) Tutela del posto di lavoro
Miglioramento della normativa, abbassando
il limite degli ottanta dipendenti per la sua applicazione
ed estendendola anche ai casi di malattia professionale.
3) Scatti di anzianita’
Adeguamento del valore degli scatti di
anzianità
4) Rischio macchina
Aggiornamento della normativa in
particolare per quanto concerne il massimale di concorso
delle spese da parte dell’azienda per la riparazione
dell’automezzo.
5) Polizze assicurative
Elevazione dei valori delle polizze
assicurative integrative dei trattamenti INAIL sia per il
caso di morte, sia per l’invalidità permanente dell’O.d.V. a
carico del datore di lavoro.
6) Retribuzione
Applicazione degli aumenti retributivi
che verranno definiti per il 3°, 2° e 1° livello del
commercio, rispettivamente per l’O.d.V. di 2a categoria, di
1a e 1a super. Il secondo livello definirà la struttura
retributiva dell’incentivazione.
ALLEGATO
DOCUMENTO FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS
INVIATO AL DOTT. VASCO ERRANI PRESIDENTE CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - COMMISSIONE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
PREMESSA/INTRODUZIONE
l’evoluzione della normativa del
commercio non risulta adeguata alle trasformazioni che
hanno caratterizzato il sistema distributivo italiano
vincolandone lo sviluppo e le opportunità di
modernizzazione;
La riforma Bersani si è posta
l’obiettivo di dare una nuova organizzazione al
commercio realizzando obiettivi quali la programmazione
commerciale, ricondotta alla pianificazione urbanistica,
la libertà di nuove aperture per i piccoli esercizi, la
ridefinizione delle autorizzazioni per medie e grandi
superfici, la soppressione delle tabelle merceologiche,
la valorizzazione dei centri storici, ottenendo
risultati differenziati per le singole regioni;
A seguito della approvazione con
legge costituzionale n. 3/2001 delle modifiche al titolo
V della Costituzione, il commercio è divenuto di
competenza esclusiva delle regioni con il risultato che
sui provvedimenti delle amministrazioni lo Stato non
potrà più esercitare un controllo di merito ma solo di
legittimità tramite il ricorso alla Corte
Costituzionale.
A causa della carenza di
coordinamento e di una visione differente d’insieme
delle esigenze del comparto distributivo, le Regioni
hanno proceduto in modo autonomo, realizzando scelte
programmatorie e vincolistiche, o promuovendo rapide
liberalizzazionie
(senza effettuare analisi approfondite del fabbisogno di
distribuzione moderna in rapporto alla popolazione,
impatti ambientali, viabilità, ecc.) in particolare
delle grandi strutture. Altre regioni ancora hanno
bloccato lo sviluppo liberalizzando però le vendite in
promozione e gli orari dei negozi.
Una maggiore omogeneità a livello
nazionale permetterebbe una trasparenza normativa sulla
realtà distributiva e commerciale evitando comportamenti
discriminatori nei confronti dei consumatori e delle
insegne.
Nel mutato quadro istituzionale
diviene indispensabile un coordinamento delle diverse
normative regionali da parte della Direzione generale
del commercio interno nell’ambito della conferenza Stato
Regioni e autonomie locali, e un autocoordinamento più
rigoroso delle regioni anche perché le catene
distributive che operano a livello nazionale sono le
stesse che operano a livello interregionale e regionale.
L’assenza di un indirizzo di regolamentazione che
assicuri criteri minimi di uniformità può condizionare
le scelte dei distributori a seconda della realtà
territoriale e di conseguenza il livello e la
consistenza dei servizi commerciali offerti.
Le
politiche centrali
sviluppate nell’ambito della conferenza stato regioni
che si traducano in indirizzi di regolamentazione,
potrebbero riguardare: modalità di coordinamento,
pianificazioni regionali e comunali, individuazione di
linee di intervento che favoriscano l’integrazione tra
piccole e grandi realtà, nell’ottica di favorire lo
sviluppo di strutture medio
grandi, ma anche la permanenza delle piccole realtà
imprenditoriali; orari di apertura dei negozi e deroghe
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per
evitare che il federalismo commerciale divenga uno
strumento di marketing commerciale.
Accanto alla definizione di
politiche centrali serve “rendere permanente”,
“istituzionalizzare” il tavolo di confronto fra
Stato e Regioni e supportare la definizione delle
politiche comuni con studi e ricerche promosse dalla
stessa conferenza Stato Regioni nel doppio obiettivo
di monitorare e incanalare, supportare, le scelte
delle amministrazioni territoriali (gruppo di
esperti individuati dalla conferenza stessa).
Va inoltre favorito
e reso continuativo
il coinvolgimento a livello regionale di tutte le
associazioni di categoria delle imprese distributive,
dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori ecc.
(Il confronto e la ricerca di soluzioni complessivamente
migliorative evita il determinarsi di forti interessi
corporativi, fenomeno tipico del decentramento).
ORARI DI APERTURA DEROGHE DOMENICALI
Gli indirizzi di regolamentazione
impartiti dalla conferenza stato regioni potrebbe
riguardare:
individuazione di un numero contenuto
di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale omogeneo e
standard individuato correlando il numero di apertura ai
periodi di maggior afflusso turistico* (sia esso
invernale o estivo) con il periodo natalizio.
contenere le differenziazioni nelle
aree dei diversi comuni. La scelta operata di favorire
centri storici, comuni montani, zone del lungomare e
parchi, determina meccanismi a
catena e la ricerca da parte delle stesse
amministrazioni comunali di aggirare l’ostacolo per
compensare gli squilibri fra le aree e rispondere alle
sollecitazioni della grande distribuzione
tradizionalmente ubicata nelle periferie. Se il periodo
di maggiore affluenza turistica è ben determinato, le
aree sensibili al fattore turistico quali
ad esempio i centri storici.
Dovrebbero trovare soddisfatta la necessità di deroga
alla chiusura nel periodo standard definito.
individuazione, quale criterio unico
per la definizione dei calendari di deroga all’obbligo
di chiusura, i periodi di maggiore affluenza turistica;
indirizzo di escludere dalle
festività derogate dall’obbligo di chiusura le festività
laiche e religiose;
rendere obbligatoria la concertazione
tra comuni limitrofi o appartenenti allo stesso bacino
commerciale e le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e dei lavoratori per la definizione del
calendario annuo delle aperture;
identificare un sistema sanzionatorio
elevato e comune che associ alla sanzione amministrativa
la sospensione temporanea dell’attività di vendita.
* l’obiettivo è il superamento della
differenziazione ex art. 12 decreto Bersani laddove
utilizzata anche dalle legislazioni regionali fra città
d’arte e comuni ad economia prevalentemente turistica in
quanto nei fatti per la prevalenza dei comuni d’Italia
sussiste una forte incidenza del turismo e difficile la
determinazione di quali città siano davvero d’arte..,
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