Le eccezioni incostituzionali del
disegno di Lanzillotta
Alberto Lucarelli *MANIFESTO DEL 4-3-2007
Il cosiddetto disegno di legge Lanzillotta, in discussione al
Senato, è un progetto che, sotto la bandiera del riformismo,
procede verso una colossale e forzata privatizzazione di diritti
e servizi pubblici locali, e sotto la superficiale apparenza di
modernità costituisce in realtà un ritorno al passato.
Basti ricordare che dopo tutto l'800, dominato dal principio del
laissez faire, solo all'inizio del '900 la legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici locali, proposta da
Giolitti e approvata nel marzo del 1903, diede la possibilità ai
comuni di decidere se affidare i servizi pubblici locali in
concessione ai privati, come era avvenuto fino ad allora -
peraltro con costi esorbitanti a carico dei comuni -, ovvero se
gestirli direttamente, in proprio, in condizione di maggiore
economicità ed efficienza.
In Italia, negli ultimi quindici anni, con ipocrisia e
approssimazione, si è detto che la privatizzazione fosse un
processo imposto dal diritto comunitario, o peggio, imposto
dalla «mano invisibile» del mercato.
Nulla di più falso, infatti, è stato il frutto di specifiche
politiche pubbliche, il risultato di scellerate manovre
finanziarie. Tuttavia, mentre fino all'ultima versione del testo
unico degli enti locali del 2000, si riconosceva ai comuni il
potere di scegliere il proprio modello organizzativo di gestione
dei servizi (pubblico, misto, privato), con il disegno di legge
Lanzillotta la modalità di gestione dei servizi diventerebbe
unica: sarebbe imposta l'esternalizzazione e l'uso del modello
privatistico della società per azioni. I modelli di gestione
misto e in house diventerebbero eccezioni rispetto alla regola
generale, ben oltre quanto richiesto dal diritto comunitario e
in violazione dei principi costituzionali.
Proverò a dimostrare i diversi profili di illegittimità
comunitaria e costituzionale presenti nel suddetto testo.
1. Il disegno di
legge delega impedisce ai comuni di ricorrere ad un modello
previsto dal diritto comunitario, ovvero ad una gestione
formalmente e sostanzialmente pubblica, tutte le volte in cui
gli interessi generali ed il principio della coesione
economico-sociale non siano garantiti dalla regola della
concorrenza. La concorrenza che, appunto, a differenza di quanto
affermato dall'art. 1 del testo in questione, non è principio,
ma appunto regola, deve cedere di fronte alla tutela effettiva
di beni sociali, espressione dei valori comuni dell'Unione e
strumenti decisivi per la promozione della coesione
economico-sociale e territoriale.
L'ente locale, non
eccezionalmente, come indica il disegno di legge, ma ogni
qualvolta lo ritenga necessario, deve avere la possibilità di
tenere per sé la gestione o di affidarla ad un soggetto
interamente pubblico. La concorrenza, nell'ambito dei
servizi pubblici essenziali, non può assumere un valore
primario, assoluto, gerarchicamente sovraordinato, ma va intesa
quale regola limitata dal raggiungimento di fini sociali, quali
lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, la solidarietà sociale, l'elevato livello
dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute.
2. Il ricorso alla
gestione pubblica in casi eccezionali, e comunque non attraverso
un ente pubblico, ma una società che, come ha recentemente
ricordato la Corte di Giustizia, è un soggetto che, seppur a
capitale interamente pubblico, tende a muoversi secondo logiche
privatistiche del profitto piuttosto che degli interessi
generali,
si pone in contrasto con l'art.
43 della Costituzione, ovvero con quella norma che in
collegamento con gli art. 2 e 3, consente, ai fini di utilità
generale, il ricorso in via esclusiva ad un soggetto pubblico.
La
Lanzillotta, impedendo di fatto al comune di ricorrere alla
gestione pubblica anche nei monopoli di interesse generale,
violerebbe l'art. 43 della Costituzione.
3.
Il disegno di legge-delega
violerebbe l'art. 76 della Costituzione nella parte in cui
afferma che il servizio eccezionalmente può essere gestito in
house. La delega, infatti, dovrebbe contenere
l'indicazione dei principi e degli oggetti definiti che possono
essere disciplinati dal governo. L'espressione eccezionalmente è
vaga e attribuisce al governo un eccessivo potere discrezionale;
in sostanza è come se il legislatore delegasse il governo a
determinare principi ed oggetti, nell'ambito dei quali è
possibile derogare alla regola della concorrenza. Nel caso in
cui neppure il governo circoscrivesse, con puntualità, i casi
eccezionali, tale potere sarebbe esercitato direttamente dal
comune in violazione del principio di legalità e dell'unità
nazionale.
4.
Infine, il disegno di
legge-delega Lanzillotta prevede, sempre eccezionalmente, il
potere del comune di affidare la gestione del servizio
direttamente ad una società mista.
Tale
disposizione è in contrasto con la più recente giurisprudenza
comunitaria che più volte ha ribadito che la presenza anche
minoritaria di un socio privato all'interno della società di
gestione impedisce l'affidamento diretto e rende obbligatorio
l'espletamento di un'apposita gara. La
gestione a mezzo di una società mista a capitale
pubblico/privato non è riconducibile ad una gestione pubblica,
essa ha infatti due anime: la pubblica che persegue interessi di
natura pubblica, la privata che persegue obiettivi di natura
diversa.
In conclusione, l'impresa
pubblica, quale gestore di servizi pubblici essenziali ha
assoluto e pieno titolo di cittadinanza nel nostro ordinamento.
Interventi legislativi di segno opposto, quale il disegno di
legge-delega Lanzillotta, vanno ritenuti in contrasto con
l'assetto comunitario e statale e contribuiscono all'ulteriore
disarmo delle istituzioni pubbliche e al progressivo
indebolimento della tutela degli interessi generali.
* Ordinario Diritto pubblico
Federico II Napoli