Ascoli Piceno-Bologna, 24 febbraio 2007

 

Parere “pro veritate”

 

Mi viene chiesto di esprimere un parere circa la legittimità della situazione prodottosi nella gestione del “Fondo di quiescenza del Personale” della Cassa di Risparmio di Roma, sopravvissuto alla fusione della Cassa con altri Istituti, e non (ancora) toccato dal processo di trasformazione da Fondo “a prestazione definita” in Fondo “a contribuzione definita”, che ha interessato la quasi totalità dei Fondi consimili nel settore bancario.

Invero, ai sensi dell’ancora vigente “Regolamento” del Fondo, risultante dagli accordi aziendali 30 Luglio 1971, 13 Novembre 1972 e 26 Ottobre 1976, lo scopo del Fondo, sancito dal disposto art. 17, è quello di integrare le prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps “fino a raggiungere complessivamente il 75% dell’ultima retribuzione pensionabile percepita dall’iscritto, ragguagliata ad anno”.

Aggiungiamo che questo regolamento di Fondo “a prestazione definita” ricalca pedissequamente un “modello” approntato dalla Banca d’Italia fin dagli anni 40-50 e diffusissimo presso gli Istituti Bancari e specificamente presso le Casse di Risparmio.

Diciamo, allora, che la situazione che ci viene illustrata, e sulla quale ci si chiede di esprimere un parere è anch’essa non nuova: è accaduto, infatti, che molte Casse di Risparmio ed Istituti di Credito, dotati di un simile regolamento di Fondo Integrativo Aziendale a prestazione definita abbiano deciso, ad un certo momento, di non alimentare più il Fondo con il contributo previsto a loro carico dal Regolamento (nel caso della Cassa di Risparmio di Roma pari al 21% della retribuzione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento), ed altre di non accreditare più al Fondo i frutti civili del suo patrimonio investito in titoli fruttiferi, e, addirittura di eliminare il Fondo come accantonamento reale o patrimonio separato, e ridurlo ad una mera posta di bilancio, ad una voce di “debito” da aggiornare periodicamente.

La giustificazione corrente di un simile comportamento, - sicuramente illegittimo e non solo dal punto di vista civilistico - fornita dagli Istituti è stata la “sovrabbondanza” del Fondo rispetto allo scopo, se realizzato come patrimonio separato destinato a crescere su sé stesso per versamento progressivo e continuo di contribuzione e capitalizzazioni di frutti civili. Si è detto che, in definitiva, ciò che il Regolamento assicura all’iscritto è che la sua pensione complessiva (Inps + Fondo) una volta cessato dal servizio corrispondeva al 75% dell’ultima retribuzione e che egli, dunque, purché tale diritto gli sia assicurato dall’Istituto, non ha uno specifico interesse giuridicamente rilevante e protetta a “come” il suo diritto venga soddisfatto.

Potrebbe dunque essere soddisfatto anche come suo semplice diritto  di credito verso lo Istituto bancario, il quale, allora non avrebbe necessità di immobilizzare grosse somme in un Fondo-patrimonio separato, ma dovrebbe solo garantire con tutto il suo patrimonio la realizzazione di quei diritti, di talché, alla fine il Fondo altro non sarebbe che un “fascio di obbligazioni” della banca verso i pensionati, e, con riguardo ai dipendenti ancora in servizio, una posta del passivo di bilancio, ovvero una “riserva” da aggiornare con tecnica attuariale.

Il vantaggio di questo “disinvolta” interpretazione è evidente ed enorme: la Banca usa come proprie le somme che, invece, dovrebbero essere dislocate nel Fondo Integrativo, così sottraendogli (è avvenuto costantemente in molte banche) decine di miliardi delle vecchie lire, e vi sono stati addirittura casi (come quello del Medio Credito delle Marche di cui più sotto si dirà) in cui delle attività sono state addirittura destinate  (o “rubate”) dal patrimonio del Fondo, anziché semplicemente non versate ed attribuite, proprio con quella motivazione.

Il fatto è che fino a quando funzionavano, come forma generale di previdenza integrativa, i sistemi a “prestazione definita”, ossia di integrazione delle pensioni Inps, quel comportamento (illecito) non aveva, comunque, conseguenze pratiche, e la ragione è intuitiva: i lavoratori si pensionavano uno per volta, o in piccoli gruppi, altri pensionati decedevano, e, dunque, si trattava semplicemente di regolare un flusso di erogazioni monetarie, restando indifferente che “dietro” questo flusso vi fosse un imponente “stock” di capitale, ossia il patrimonio separato del Fondo, oppure il niente, ossia una semplice posta contabile di bilancio.

I nodi sono – come si dice – “venuti al pettine” con la trasformazione dei sistemi di previdenza aziendali da sistemi “a prestazione definita” in sistemi “a contribuzione definita”, perché questi sono “conti di accumulo” intestati a singoli lavoratori, la cui dotazione iniziale dovrebbe essere costituita proprio dalla ripartizione della consistenza del vecchio Fondo “a prestazione definita”, ossia del suo patrimonio separato.

E qui si è “alzato il sipario” sul grande vuoto, perché non c’era più nessun patrimonio da ripartire, ovvero le Banche mettevano a disposizione, nel migliore dei casi, per costituire quei conti individuali di accumulo, l’importo delle riserve matematiche messe a bilancio per pagare le pensioni aggiuntive, ma con una differenza enorme rispetto all’ammontare che avrebbe avuto il patrimonio separato del Fondo a stregua di Regolamento se fossero stati sempre fatti i versamenti e le capitalizzazioni dei frutti civili.

Crediamo che il punto – che è quello essenziale - sia chiaro: accumulare versamenti del 21% della retribuzione per 30 anni e capitalizzarli avrebbe dato una consistenza “1000” al patrimonio separato del Fondo, mentre per pagare le pensioni integrative era sufficiente una riserva “100” e questo “100” hanno voluto e potuto mettere a disposizione le Banche per costituire i conti individuali di accumulo dei  sistemi “a contribuzione definita”. Talvolta aggiungendo (per placare la “coscienza sporca” e il malcontento serpeggiante) delle contribuzioni, o versamenti “straordinari” di alcuni miliardi, costituenti solo una frazione di quanto in precedenza distratto. E, occorre pur dirlo, sempre, o quasi sempre, con il consenso dei sindacati, desiderosi, comunque, di fare “pagina nuova” in materia di previdenza integrativa aziendale.

Dopo questa lunga ma necessaria premessa, si può allora, arrivare, al punto giuridico: chi ha ragione, ovvero, il Fondo in questione costituisce un patrimonio separato ai sensi dell’art. 2117 c.c. o una mera posto di bilancio, equivalente alla riserva matematica  relativa al pagamento delle pensioni integrative secondo il vecchio sistema?

La risposta può essere data sia su un piano astratto che concreto, e cioè chiedendosi se, in tempi precedenti la riforma della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 124/1993 un Fondo pensionistico aziendale dovesse comunque essere soggetto dell’art. 2117 cc., e così costituire un patrimonio separato, dotato di una sua dinamica di crescita e di intangibilità  assoluta da parte del datore di lavoro e dei terzi, o se, comunque in concreto, sia riconducibile all’art. 2117 cc. il “nostro” Fondo, quello della Cassa di Risparmio di Roma, come disciplinato dal Regolamento statutario dell’accordo aziendale 30 Luglio 1971 e 28 Ottobre 1976.

Noi non abbiamo dubbio che la risposta debba essere positiva anche sul piano generale ed astratto, proprio perché l’art. 2117 vuole fissare anzitutto una garanzia per i lavoratori e cioè che i loro trattamenti previdenziali aziendali non riposino solo sul patrimonio, per quanto vasto e capiente del datore di lavoro, ossia che non costituiscano una semplice “voce passiva” di quest’ultimo, - che sempre potrebbe essere disperso e perduto dallo stesso datore - o attaccato da terzi suoi creditori, bensì riposino su un qualcosa di inattaccabile da questi soggetti, e cioè su un patrimonio separato specifico del Fondo.

Si è trattata di una scelta di garanzia per i lavoratori e di relativa sfiducia verso assetti comunque discendenti dal buon andamento della impresa datrice di lavoro, che emerge chiarissima anche dai lavori preparatori e dalla “relazione al Re” accompagnatoria del cod. civile.

Quel che è, però, decisivo, è proprio l’esame del testo del Regolamento, che in numerosi suoi articoli configura il Fondo come un accantonamento reale, e non come una mera posta contabile, come un patrimonio separato, fatto di denaro, titoli, beni mobili, ed immobili e di attività da investire e capitalizzare.

Valga il vero: già l’art. 4 del Regolamento parla di “accantonamenti” e, soprattutto l’art. 5 si apre con la affermazione che: “le disponibilità con le quali il Fondo assicura le prestazioni sono costituite:

a)       Dalla dotazione assegnatagli dalla Cassa di Risparmio;

b)       Dai contributi di cui allo art. 7;

c)       Dal reddito derivante dagli investimenti ecc.

Dunque le pensioni integrative non sono pagate come suoi debiti dalla Cassa di Risparmio di Roma, ma sono tratte dall’insieme delle disponibilità appartenenti al Fondo come suo patrimonio, tanto reali da poter essere investite, e, ovviamente, con maggiore o minore profitto.

Il Fondo paga le pensioni mediante sue disponibilità: ergo esse sono beni reali.

L’art. 6 è la conferma evidentissima: le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in molti modi: in titoli di Stato, in obbligazioni fondiarie, in depositi bancari fruttiferi, in immobili rustici ed urbani, ed il reddito di tutti questi investimenti viene ulteriormente capitalizzato (art. 5).

Per effettuare investimenti di questi tipi occorrono, evidentemente disponibilità e mezzi finanziari veri e reali (non poste in bilancio).

La comprova e riscontro finale sono costituiti dalla previsione dell’art. 23,  secondo cui: “alla chiusura di ogni anno verrà compilato uno stato dimostrante la situazione del Fondo, da allegare al Bilancio dell’Istituto”

Cosa è uno “stato dimostrativo”  della consistenza di un Fondo?

E’ uno”specchio” nel quale si elencano i beni: tanti Bot, tanti obbligazioni Enel, tanto contante, e così via.

Insomma è la descrizione dei beni che compongono il patrimonio separato del Fondo, ed è chiaro che una norma come l’art. 23 non ci sarebbe nel Regolamento se il Fondo non avesse un suo patrimonio, e costituisse solo un “fascio di obbligazioni” della Cassa di Risparmio.

Pensiamo sia utile andare oltre su questo punto e chiederci, ancora se l’Istituto invece di ridurre addirittura il Fondo a mera posta contabile, potesse, comunque, “congelarlo”, pur lasciandolo sussistere come patrimonio separato, perché già più che sufficiente per assicurare  il pagamento delle pensioni integrative, e potesse così sospendere per periodi più o meno lunghi il versamento dei contributi, o, disinvoltamente appropriarsi dei frutti civili, ovvero – come è spesso accaduto – degli immobili del Fondo, passandoli nel patrimonio della Banca, e versando al Fondo, in cambio, solo un ridicolo “prezzo storico”.

A proposito di immobili, anzi, va sottolineato, che la natura assolutamente reale dell’accantonamento costituente il Fondo è confermata dalla previsione dell’art. 6 lett. d) secondo cui gli immobili del Fondo “non possono essere adibiti a sede degli Uffici della Cassa” (altro che “posta di bilancio”…).

Orbene, una simile autolimitazione degli obblighi di contribuzione dell’Istituto, o peggio ancora manomissione delle consistenze del Fondo non autorizzata da nessuna previsione regolamentare contrasta frontalmente con il disposto dell’art. 2117 cc.

Chiarito, dunque, che dalla lettura stessa del Regolamento discende inequivocabilmente che il Fondo integrativo della Cassa di Risparmio di Roma è “costituito” in patrimonio separato, al quale si applica, proprio in quanto patrimonio destinato a fini previdenziali, l’art. 2117 cc., si tratta di trarre le conseguenze con riguardo al comportamento passato della Cassa di Risparmio di Roma, e a quello futuro suo e delle OO.SS.

Non senza aver notato, comunque, che la stessa Cassa datrice di lavoro (o la Banca che le è succeduto) ha probabilmente “confessato” la riconducibilità del Fondo all’art. 2117 cc., deducendo dal reddito quanto in bilancio indicava come contributi versati al Fondo, visto che appunto, ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000 tale deducibilità è consentita solo per i contributi destinati ai Fondi soggetti all’art. 2117 ovvero a quelli “a capitalizzazione”.

Occorre subito dire, allora, che sono possibili azioni preventive per la ricostituzione della vera e dovuta consistenza del Fondo “a prestazione definita” prima di iniziare la trattativa sindacale di sua trasformazione in Fondo “a contribuzione definita”.

Qui torna utile, per quanto ci riguarda, l’esperienza personalmente fatta, nel caso, già accennato, del Medio Credito delle Marche: i lavoratori accortisi delle solite manomissioni attuati sul Fondo a prestazione definita (mancati investimenti, appropriazioni di immobili, ecc.) proprio in vista della trasformazione del Fondo “a contribuzione definita” hanno richiesto giudizialmente la ricostituzione della disponibilità del vecchio Fondo, visto che, poi, la sua consistenza sarebbe stata distribuita sui loro futuri conti individuali, nell’ambito del nuovo sistema “a contribuzione definita”.

Il Medio Credito delle Marche obiettò che i lavoratori sarebbero stati “privi di interesse” processualmente rilevante, almeno fino a quando non fosse stata loro negata la pensione integrativa per eventuale insolvenza dello stesso Medio Credito, ma la Corte di Cassazione con l’importante sentenza del 12 Marzo 2002 n. 3630 ha sancito, invece, che il diritto dell’iscritto ad un Fondo anche “a prestazione definita” alla integrità del suo patrimonio “non presuppone alcun pericolo, né alcuno stato di incertezza sui diritti nascenti dal Fondo, ma ha origine direttamente dalla citata disposizione di legge (art. 2117 cc.), che nel sancire l’obbligo riconosce specialmente un diritto”.

Dunque, i lavoratori ottennero che il Medio Credito delle Marche restituisse 7 miliardi al vecchio Fondo, somma che poi i lavoratori stessi si sono ritrovati sui loro conti individuali di accumulo, una volta attuata la trasformazione del sistema.

E qui occorre una avvertenza “politica” della massima importanza: la questione di reintegrazione  del “vecchio” Fondo  a ripartizione (o a “prestazione definita”), va fatta prima di effettuare la trasformazione, perché secondo alcuni opinioni giurisprudenziali l’accordo sindacale di costituzione del nuovo Fondo farebbe effettivamente “pagina nuova”, nel senso che l’accordo sindacale sul “quantum” da distribuire sui nuovi conti di accumulo individuali del nuovo Fondo a “contribuzione definita” sanerebbe ogni malversazione attuata sul patrimonio del vecchio Fondo !

Quanto meno, allora, nell’effettuare la trasformazione bisognerebbe specificare, anzitutto, che esiste un preciso nesso di derivazione tra la consistenza del vecchio Fondo e ciò che si distribuisce come dotazione iniziale dei conti individuali di accumulo costituenti il nuovo Fondo e poi formulare specifica riserva di azione circa la consistenza della disponibilità del vecchio Fondo.

Il vero è, purtroppo, che queste vicende confermano il vecchio detto secondo cui chi ruba una mela va in carcere, mentre chi ruba decine di miliardi detta legge, e soprattutto riesce a svolgere forti influenze anche sui “controllori”, giudici o altri soggetti che siano.

Meglio, dunque, porre subito la questione con la massima chiarezza e trasparenza, e portarla avanti, - anche verso una possibile soluzione transattivi - ma assieme ai lavoratori interessati. La prima cosa da fare è cercare di calcolare quanto patrimonio avrebbe il Fondo ancora esistente se la Cassa avesse effettivamente applicato gli artt. 5,6 e 7 del Regolamento.

Siamo convinti che il risultato sarà sbalorditivo, applicando le normali tabelle di rendimento finanziarie. Da lì occorre cominciare a trattare ma anche a lottare, se necessario con ricorso alla Magistratura.

Accenno, soltanto, infine ad un problema diverso, ma a questo connesso, che, da ultimo mi è stato accennato: alcuni giudici di merito hanno riconosciuto che anche l’iscritto ad un Fondo “a prestazione definita” che sia cessato dal servizio prima del pensionamento ha diritto alla liquidazione di una quota: è ovvio, allora, che essa sarebbe tanto più grande quanto più si riuscisse a far reintegrare la consistenza del vecchio Fondo.

A disposizione per chiarimenti e approfondimenti, porgo

 

                                                    Cordiali saluti.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Piergiovanni Alleva