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UN TRASFERIMENTO PUO’
ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO PER MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO
CONTRATTUALE DI INTERPELLARE PREVIAMENTE IL LAVORATORE –
Sull’eventuale esistenza di ragioni personali o
familiari ostative al provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n.
4936 del 2 marzo 2007, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).
Gennaro C. dipendente dalla società di assicurazioni
Commercial Union, è stato trasferito, nel 1998, da Napoli a Firenze.
Egli ha chiesto al Pretore di Napoli l’annullamento del
trasferimento, sostenendo che esso doveva ritenersi illegittimo
perché l’azienda, in violazione dell’art. 60 del contratto
collettivo nazionale, non gli aveva dato la possibilità di esporre
le ragioni personali e familiari di particolare gravità ostative al
trasferimento. Il Pretore ha rigettato la domanda. In grado di
appello il Tribunale di Napoli ha invece annullato il trasferimento,
in quanto ha ritenuto che in base all’art. 60 del ccnl l’azienda
fosse tenuta a richiedere al lavoratore, prima di decidere il
trasferimento, se sussistevano ragioni personali o familiari che si
frapponevano al cambiamento del luogo di lavoro. La società ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale non
aveva correttamente interpretato la clausola contrattuale, secondo
il suo testo letterale (come previsto dall’art. 1362 cod. civ.) in
quanto questa doveva intendersi riferita a situazioni già a
conoscenza dell’azienda e non comportava pertanto l’onere di un
previo interpello del lavoratore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4936 del 2 marzo
2007, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo) ha rigettato il ricorso. Nella
specie – ha osservato la Corte – non è configurabile alcuna
violazione delle regole di ermeneutica contrattuale atteso che
appare del tutto conforme a logica, correttamente motivata e
certamente non lesiva del criterio di cui all’art. 1362 cod. civ.,
la conclusione del giudice del gravame che, nell’interpretare la
norma collettiva (art. 60 ccnl), ai sensi della quale, ai fini
dell’adozione di un provvedimento di trasferimento, “l’impresa
terrà conto di situazioni oggettive di particolare gravità del
lavoratore/trice”, ha ritenuto che essa imponga al datore di
lavoro un obbligo di collaborazione consistente nel consentire al
dipendente di esporre, prima di attuare il trasferimento, le ragioni
ostative dello stesso (ove sussistenti). La contraria
interpretazione suggerita dalla società ricorrente, secondo la quale
la norma citata farebbe riferimento unicamente alle situazioni
familiari e personali a conoscenza dell’azienda – ha affermato la
Corte – renderebbe l’applicazione della stessa del tutto aleatoria,
in quanto affidata alla casuale conoscenza, da parte dell’azienda,
di situazioni familiari e personali del lavoratore, ed appare
pertanto certamente non conforme al criterio di cui al citato art.
1362 cod. civ..
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