UN TRASFERIMENTO PUO’ ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO PER MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE DI INTERPELLARE PREVIAMENTE IL LAVORATORE – Sull’eventuale esistenza di ragioni personali o familiari ostative al provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 4936 del 2 marzo 2007, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).


           
Gennaro  C. dipendente dalla società di assicurazioni Commercial Union, è stato trasferito, nel 1998, da Napoli a Firenze. Egli ha chiesto al Pretore di Napoli l’annullamento del trasferimento, sostenendo che esso doveva ritenersi illegittimo perché l’azienda, in violazione dell’art. 60 del contratto collettivo nazionale, non gli aveva dato la possibilità di esporre le ragioni personali e familiari di particolare gravità ostative al trasferimento. Il Pretore ha rigettato la domanda. In grado di appello il Tribunale di Napoli ha invece annullato il trasferimento, in quanto ha ritenuto che in base all’art. 60 del ccnl l’azienda fosse tenuta a richiedere al lavoratore, prima di decidere il trasferimento, se sussistevano ragioni personali o familiari che si frapponevano al cambiamento del luogo di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente interpretato la clausola contrattuale, secondo il suo testo letterale (come previsto dall’art. 1362 cod. civ.) in quanto questa doveva intendersi riferita a situazioni già a conoscenza dell’azienda e non comportava pertanto l’onere di un previo interpello del lavoratore.
           
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4936 del 2 marzo 2007, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo) ha rigettato il ricorso. Nella specie – ha osservato la Corte – non è configurabile alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale atteso che appare del tutto conforme a logica, correttamente motivata e certamente non lesiva del criterio di cui all’art. 1362 cod. civ., la conclusione del giudice del gravame che, nell’interpretare la norma collettiva (art. 60 ccnl), ai sensi della quale, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento, “l’impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolare gravità del lavoratore/trice”, ha ritenuto che essa imponga al datore di lavoro un obbligo di collaborazione consistente nel consentire al dipendente di esporre, prima di attuare il trasferimento, le ragioni ostative dello stesso (ove sussistenti). La contraria interpretazione suggerita dalla società ricorrente, secondo la quale la norma citata farebbe riferimento unicamente alle situazioni familiari e personali a conoscenza dell’azienda – ha affermato la Corte – renderebbe l’applicazione della stessa del tutto aleatoria, in quanto affidata alla casuale conoscenza, da parte dell’azienda, di situazioni familiari e personali del lavoratore, ed appare pertanto certamente non conforme al criterio di cui al citato art. 1362 cod. civ..