Le assenze per malattia la cui responsabilità sia imputabile al datore di lavoro non devono essere computate nel periodo di comporto – Il nesso causale deve essere provato dal lavoratore

Ai fini del superamento del c.d. periodo di comporto, previsto dall’art. 2110 cod. civ., non sono computabili le assenze del lavoratore per malattia nelle ipotesi in cui l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità del datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni e dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme. Incombe, peraltro, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Inoltre, al fine dell’affermazione della responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ., è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa (Cassazione Sezione Lavoro n. 1333 del 22 gennaio 2007, Pres. Mileo, Rel. Di Cerbo).