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Le assenze per malattia la cui responsabilità sia imputabile al datore di lavoro non devono essere computate nel periodo di comporto – Il nesso causale deve essere provato dal lavoratore
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Ai fini del superamento del c.d. periodo di comporto,
previsto dall’art. 2110 cod. civ., non sono computabili le assenze
del lavoratore per malattia nelle ipotesi in cui l’infermità sia
comunque imputabile a responsabilità del datore di lavoro, in
dipendenza della nocività delle mansioni e dell’ambiente di lavoro,
che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione
dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme. Incombe, peraltro,
sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la
malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Inoltre,
al fine dell’affermazione della responsabilità del datore di lavoro
per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art.
2087 cod. civ., è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a
sua colpa (Cassazione Sezione Lavoro n. 1333 del 22 gennaio 2007,
Pres. Mileo, Rel. Di Cerbo). |
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