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Ieri si è svolta una conferenza stampa sulla
proposta di legge: "Norme per il superamento del lavoro precario"
elaborata dal Centro Diritti del Lavoro "P. Alò" e presentata alla
Camera dei Deputati il 29 Gennaio per iniziativa dei deputati dei
Gruppi di Rifondazione Comunista, Pdci, Verdi. La proposta è stata
sottoscritta da oltre 100 fra Deputati e Senatori. A tal proposito
vi invio una nota esplicativa della proposta.
Senato della Repubblica
Proposta di legge
Norme per il superamento del
lavoro precario
La proposta di
legge è stata elaborata dal Centro Diritti del Lavoro "Pietro Alò" e
presentata alla Camera dei Deputati il 29 gennaio (AC 2185) per
iniziativa dei deputati dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Pdci,
Verdi.
Il carattere qualificante
della proposta di legge sono la centralità del lavoro a
tempo indeterminato come forma tipica di lavoro subordinato, il
superamento della precarizzazione dei rapporti di lavoro e il
rafforzamento delle tutele dei lavoratori. tanto nel settore privato
che in quello pubblico.
La proposta mira al superamento della separazione tipologica dei
rapporti di lavoro e al riconoscimento di un rapporto unico,
sia pure con una possibile interna articolazione di modalità di
esecuzione. Occorre mettere in discussione l’idea diffusa secondo
cui la subordinazione in senso giuridico coinciderebbe con l’eterodirezione
in senso forte, intesa come sottoposizione del lavoratore a
capillari direttive ed assidui controlli del datore di lavoro.
Occorre invece porre l’attenzione sul concetto di dipendenza
socio-economica,
cioè su quella doppia alienità (dei mezzi di produzione e del
risultato utile della prestazione) che contraddistinguono la
condizione del lavoratore, che aderisce ad un progetto e ad
un’organizzazione di impresa altrui.
La proposta vuole rappresentare un contributo allo sviluppo del
programma dell’UNIONE per il contrasto alla precarietà del lavoro,
ridefinendo modalità di assunzione e di rapporti di lavoro in un
quadro di uguaglianza tra lavoratori e di garanzie esigibili.
PUNTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA
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Abolizione dei contratti a progetto
(articolo 1), mentre quelli in corso sono trasformati in
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si
prevedono inoltre concorsi riservati nella pubblica
amministrazione per i titolari di contratti a progetto in
esecuzione. In questi anni sono migliaia i lavoratori e le
lavoratrici assunti da istituzioni ed enti pubblici in
condizione di estrema precarietà, ed oltre il 60% sono donne.
Secondo le ultime statistiche, anzi, il lavoro precario è più
diffuso nella pubblica amministrazione che nel settore privato.
L’articolo 2 della proposta riunifica il mondo del lavoro e
supera la distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione
coordinata e continuativa (lavoro parasubordinato), tramite
la modifica dell’articolo 2094 del codice civile;
-
Cessazione dell’uso distorto del contratto di associazione in
partecipazione, trasformatosi da forma di finanziamento
dell'attività imprenditoriale in forma di sfruttamento della
forza-lavoro (articolo 4).
L'associato finanzia l'impresa mediante corresponsione di denaro
o di altro bene; in cambio partecipa agli eventuali utili. Nel
tempo, il mezzo di partecipazione dell'associato - che non
gestisce l'impresa - è diventata il lavoro stesso, cosa che ha
trasferito molti rischi in capo al lavoratore, sottraendogli nel
contempo tutti i diritti. L'articolo 4 vieta dunque di
considerare la prestazione lavorativa legittimo conferimento nel
contratto di associazione in partecipazione;
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Definizione dei casi eccezionali di lavoro a termine
(articolo 5), che comunque non può superare i tre anni.
Attualmente il DLGS 368/01 non prevede limiti, contrariamente a
quanto contemplato dalla stessa normativa europea: sul punto è
pertanto necessario legiferare. I casi tassativamente previsti
sono i seguenti:
a) a fronte di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico
organizzativo o produttivo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti
per i quali sussiste il
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
c) per l'assunzione di dirigenti, amministrativi e tecnici, purché
il contratto non abbia durata superiore a cinque anni [...];
d) nelle altre ipotesi di attività temporanee individuate nei
contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più
rappresentativi in base alla loro consistenza organizzativa e ai
risultati delle elezioni di rappresentanze aziendali unitarie. In
relazione a tali ipotesi i contratti collettivi stabiliscono la
percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con
contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo
indeterminato. Le organizzazioni sindacali firmatarie e le
rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di richiedere in
ogni momento la comunicazione di tali dati e di controllarne la
veridicità. Il comma 4 del medesimo articolo 5 prevede
diverse fattispecie, tutte a vantaggio del lavoratore.
Sono da notare: i) il ruolo delle organizzazioni sindacali;
ii) il diritto di precedenza nelle assunzioni,
riconosciuto a quei lavoratori non più in servizio quando il datore
di lavoro effettui nuove assunzioni entro un anno dalla cessazione
del rapporto di lavoro a termine; iii) l'onere della
prova, che è sempre a carico del datore di lavoro; iv);
l'applicabilità dei provvedimenti alla pubblica amministrazione.
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Abolizione della somministrazione di lavoro (cosiddetto lavoro
interinale) a tempo indeterminato
(articolo 6). Il lavoro interinale era stato introdotto dalla
legge 196/1997, ma con l’entrata in vigore degli articoli 4 e 20
del DLGS 276/2003 la funzione politico-giuridica e la valenza
ideologica dell’istituto sono divenute evidenti. Le imprese
hanno utilizzato questa forma contrattuale non per risparmiare
né per reperire lavoratori qualificati, ma, al contrario, solo
dopo aver selezionato i lavoratori più idonei (magari perché
ricattabili e quindi mansueti), li hanno fatti assumere dalle
agenzie interinali da cui poi sono stati avviati «in missione»
presso le medesime aziende. Nell’intento di riportare la
funzione delle agenzie di somministrazione alla loro ratio
giustificativa originale, oltre all’abolizione della
somministrazione a tempo indeterminato, si prevede il ricorso
alla somministrazione solo in quei casi in cui sarebbe possibile
stipulare un contratto a termine diretto. Ancora, viene
introdotta la nullità del contratto di somministrazione tra
agenzia e lavoratore, quando esso derivi da una precedente
intesa assuntiva tra il lavoratore stesso e l’imprenditore
utilizzatore. Infine, coerentemente con l’impianto
complessivo, vengono abolite le ammende irrisorie previste nei
casi di somministrazione fraudolenta di lavoro a tempo
determinato (ai sensi dell’art. 28 DLGS 276/2003);
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Ridefinizione del contratto di appalto
(articolo 7), mediante l’abrogazione dell'articolo 29 DLGS
276/2003. Esso contiene inoltre, al comma 1, la rilevante
disposizione che imputa all'imprenditore appaltante la
responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e
del subappaltatore;
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Ridefinizione della cessione del ramo di azienda
(articolo 8): si delinea un quadro a vantaggio del lavoratore.
Gli imprenditori hanno sovente “costruito” rami d’azienda
nell'esclusivo obiettivo di scorporarne una parte, ancorché
precedentemente priva di autonoma funzionalità
economico-produttiva, per poi venderla ad un cessionario di
fiducia, che assume anche l'appalto per la fornitura di quei
beni o semilavorati che erano prodotti direttamente dall'azienda
cedente. Il costo di tali beni o semilavorati, prodotti
all'esterno, può essere inferiore a quello precedente, in virtù
del peggior trattamento che è possibile praticare ai lavoratori
forzosamente trasferiti alle dipendenze del cessionario. Il più
delle volte, infine, tale appaltatore di fiducia è una società
di capitali costituita dallo stesso cedente. La cessione del
ramo d'azienda è poi lo schema talvolta utilizzato per i
licenziamenti collettivi, in quanto i lavoratori vengono
trasferiti e poi la società cessionaria viene messa in
liquidazione. L'articolo 8 impedisce queste pratiche,
vietando la costituzione artificiosa di rami d'azienda,
dichiarando il mantenimento di diritti e trattamenti acquisiti
dai lavoratori nell'impresa cedente e stabilendo il diritto dei
lavoratori trasferiti ad essere riassunti presso l'impresa
cedente qualora cessi l'appalto;
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Definizione del lavoro nei gruppi di imprese,
tra loro collegate perché riconducibili ad un unico assetto
proprietario (articolo 9). La suddivisione di attività
sostanzialmente unitarie tra soggetti imprenditoriali
giuridicamente autonomi costituisce una ben nota modalità di
elusione di importantissime normative di tutela del lavoro, la
cui applicabilità dipende dal numero di lavoratori: si pensi
all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70).
L'articolo 9 stabilisce che ai fini del computo del numero
dei dipendenti occorre far riferimento non solo ai dipendenti
formalmente assunti dal soggetto imprenditoriale cui la norma va
applicata, ma al livello occupazionale del gruppo di cui quel
soggetto fa eventualmente parte. Tale ratio è già
presente in alcune norme, come il comma 4-bis dell'articolo 8
della legge 223/91, volto ad impedire che i benefici accordati
alle imprese che assumono lavoratori in mobilità possano essere
fruiti da un'impresa facente parte dello stesso gruppo di quella
da cui provengono i lavoratori licenziati;
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Definizione di comportamento antisindacale del datore di lavoro
che ha lavoratori irregolari
(articolo 10): in questo modo il sindacato può intervenire ai
sensi dell'art. 28 della legge 300/70, senza la necessità della
costituzione in giudizio del lavoratore irregolare, cosa molto
difficile nella pratica;
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Abolizione di lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto
di inserimento, certificazione dei contratti,
così come previsti in vari articoli del DLGS 276/2003 (articolo
13).
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