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TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Storia - applicazione
A Cura di Grillo G. e Gennaro G.
Il trattamento di fine rapporto ( o T.F.R.) non è altro che la famosa liquidazione. Esso è regolato secondo l’art. 2120 del c.c., modificato dall’art. 1 della legge 297 del 29/5/82 (pensate…sono passati più di vent’anni). Il TFR in ferrovia si applica dal 1/1/96; fino al 31/12/95 si applicava la buonuscita. Perché un istituto previsto dal Codice Civile, in Ferrovia (Ente pubblico economico dal 1985, Spa dal dicembre 92) si applica solo dal 1996? Ciò è accaduto per motivi POLITICO-SINDACALI; proverò a spiegarlo. L’art. 4/6 della l. 297/82 dichiara il TFR non applicabile ai dipendenti pubblici. L’art. 5/5 della stessa legge definiva l’applicazione del TFR entro il 31/12/89. Con la legge 210/85 (trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello stato in Ente pubblico economico), i Ferrovieri perdono lo “status” di dipendenti pubblici e quindi ad essi bisognava applicare il TFR entro il 31/12/89, come prevedeva l’art. 5/5 della legge 297/82. NE’ IL LEGISLATORE, NE’ LA CONTRATTAZIONE SI MOSSERO nemmeno quando le Ferrovie diventarono Società per Azioni (Spa) nel dicembre del 1992.Si comincia a parlare di TFR nel 1994. La finanziaria di quell’anno, sopprime l’Opafs (istituita con la legge 829/73) dal 1/6/94. Ciò significava che, INEVITABILMENTE, ai ferrovieri, dal 1/6/94 si doveva applicare il TFR. Ciò diventava un problema…..UN GROSSO PROBLEMA …perchè?Nei bilanci delle Aziende l’accantonamento del TFR (retribuzione annuale non occasionale divisa per 13.5 come da art. 2120 c.c.), deve essere messo nelle “passività”. A quell’epoca Lorenzo Necci, capo di FS, coltivava il sogno di quotare in borsa le Ferrovie dello Stato (vi ricordate l’integrativo bis?). Se si fosse applicato il TFR dal 1/6/94 il sogno di Necci sarebbe svanito, perché un accantonamento di migliaia di miliardi (TFR) nelle “passività” del bilancio FS, avrebbe rinviato ..sine die.. l’entrata in borsa. Per evitare ciò il governo Ciampi emanò il D.L. 257 del 29/4/94. L’art. 79 del suddetto decreto vietava, ai ferrovieri in servizio al 31/5/94/ (…guarda caso …il giorno prima che si sopprime l’opafs), l’applicazione del TFR. A questi (cioè tutti i ferrovieri) si sarebbe data la BUONUSCITA fino al 31/12/95. La buonuscita veniva erogata dall’Opafs, non da FS …..quindi il proprio bilancio era salvo.Oggettivamente il D.L 257/94 poneva problemi di natura giuridica: Si sopprimeva un istituto (l’opafs), ma si manteneva in vita la prestazione (la buonuscita) che tale istituto erogava e questo per un anno e mezzo in piu’ dalla propria soppressione. I sindacati confederali ecc. ecc., che in un primo momento avversavano il d.l. 257/94 perché rinviava l’applicazione del TFR ai Ferrovieri (nella loro piattaforma contrattuale di quell’anno vi era scritto che si doveva fare pressione sui gruppi parlamentari per non approvare il D.L. 257), hanno poi accettato ciò…. grazie al ….DO UT DES…. e cioè…. L’EDR del novembre del 1995. Si è accettato l’applicazione del TFR dal 1/1/96 (il d.l. 257 fu emanato dal governo Ciampi, reiterato dal governo Berlusconi e definitivamente approvato dal governo Dini con la legge 204 del maggio 95), in cambio di un EDR che, oltre che pensionabile era anche computabile ai fini della buonuscita. Moltiplicate 1/12 dell’ 80% dell’ EDR 95 per tutti i mesi lavorati dall’assunzione al 31/12/95 (mesi utili su cui si computa la buonuscita = mesi reali dall’assunzione al 31/2/95 + 1/5 di essi) e vedrete quanti soldini in più di buonuscita hanno i ferrovieri rispetto alla buonuscita maturata fino a novembre 95 quando l’EDR non si computava. Tutti i Ferrovieri, in servizio al dicembre 95 (ultimo mese di applicazione della buonuscita), hanno avuto un aumento della buonuscita, rispetto ai ferrovieri andati in pensione prima di dicembre di quell’anno, consistente e direttamente proporzionale alla propria anzianità di servizio. Se si tiene conto che la buonuscita, dal punto di vista fiscale, è economicamente più favorevole rispetto al TFR si può capire il perché del rinvio negli anni dell’applicazione del TFR. Ma allora, per onestà intellettuale, si dovrebbe dire che anche i Ferrovieri, a suo tempo, sono stati “FRUITORI” del debito pubblico, sia grazie all’EDR 95 che al regime fiscale piu’ favorevole, cui è assoggettata la buonuscita. Colleghi questa è la storia dell’applicazione del TFR in Ferrovia; se qualcuno vuole saperne di più può leggere i miei scritti su “ancora in marcia” degli anni 95-96-97. inoltre il 8/2/95 uscì sul “manifesto” un mio scritto sul contratto dei ferrovieri intitolato “un contratto fuori binario”. Il titolo non è mio ma dei compagni del manifesto. Ho studiato la problematica sul TFR perché le FS, nel 1995, mi negavano l’anticipo (come previsto dall’art. 2120 del c.c.) per l’acquisto della prima casa di abitazione in base al famoso DL 257/94. Siccome sono un “testardo”…….sono riuscito ad avere i miei soldini dal pretore di Torino. Riduzione della base di calcolo del TFR L’accordo che istituisce il TFR in ferrovia è del 1/2/96. L’art. 2120 del c.c. recita che il datore di lavoro deve accantonare annualmente, per ogni lavoratore, una quota di TFR pari alla “RETRIBUZIONE NON OCCASIONALE” divisa per 13.5. Dall’accordo suddetto in poi la Contrattazione Collettiva, forse consapevole o meno che con la buonuscita i ferrovieri, in servizio al 1/1/96 (data di applicazione del TFR), avevano avuto un buon “regalo” (grazie all’EDR 95 e al trattamento fiscale più favorevole rispetto al TFR), ha eroso la base di calcolo del TFR. Provo a dimostrare la validità di tale concetto: 1) nell’accordo sul TFR del 1/2/96 non è computato lo straordinario festivo nella base di calcolo. Molti ferrovieri, nei giorni di “FESTIVITA’ INFRASETTIMANALE”, sono costretti a lavorare e quindi lo straordinario festivo, proprio perché riveste un carattere “fisso e continuativo”, a parer mio, deve essere liquidabile (vi sono sentenze di cassazione in merito). 2) nel suddetto accordo vi è un paradosso. L’indennità di utilizzazione per traghettamento (cod. 302) è computato nel TFR, ma l’importo comp. serv. spec. Pdm (cod. 35 ), relativo alla stessa prestazione da traghettamento, scompare dal computo del TFR. Come si può accettare una cosa del genere? 3) L’importo della visita macchina non è prevista nel calcolo del TFR. E’ vero che i “macchinisti elettrici” non effettuano più la visita macchina, ma quelli “diesel” sì. 4) Il premio fine esercizio (cod. 140), l’assegno personale pensionabile (cod. 101), il premio di produttività (cod. 376) e il premio di compartecipazione (cod. 377), entravano nella base di calcolo del TFR. Dico ciò perché serve ad evidenziare alcuni passaggi successivi. Siccome sono un macchinista non so dire se altre indennità, riferite alle competenze di altri settori, non facciano parte della base di calcolo del TFR. Invito chi sa a pubblicizzare ciò per avere una visione generale della problematica. CCNL 96/99 Con tale contratto si evidenzia più marcatamente la riduzione della base di calcolo del Trattamento di fine rapporto: 1) L’art. 77 – stipendi - precisa, che l’una tantum (1.200.000 lire medie pro capite al parametro 167) viene esclusa dalla base di calcolo del TFR. Siccome credo che l’una tantum non era altro che un arretrato di retribuzione, doveva essere computata nel TFR. (dal 1997 i ferrovieri tutti perdono mediamente un importo medio sul TFR di 88.888 lire rivalutabili ai sensi dell’art. 2120 del c.c. ……1.200.000/13.5 = 88.888 lire. 2) art. 82 – Assegno personale pensionabile. Il comma 5 del suddetto articolo dice che, dal 1/6/97, l’assegno personale pensionabile è escluso dalla base di calcolo del TFR. Colleghi l’assegno personale pensionabile non è altro che l’ex premio fine esercizio il quale, nell’accordo del 1/2/96 era computato nel TFR. Ora, solo perché ha cambiato nome (ma lo percepiamo sempre nel mese di luglio come l’ex premio fine esercizio), non è più nella base di calcolo del TFR perché la contrattazione collettiva ha deciso così. Inoltre nell’accordo del 1/2/96 l’assegno personale pensionabile (cod. 101) era computato nel TFR; forse perché allora l’importo era poco e non tutti i ferrovieri fruivano di tale assegno. Dal 1997, il ferroviere inquadrato con 186/8/1, non ha nel proprio accantonamento individuale la somma di circa 230.000 lire (importo assegno personale pensionabile/13.5 come da art. 2120 c.c.). 3) art. 91 – premio risultato annuale. Il comma 6 dell’art. 91 recita che “contestualmente alla definizione dello statuto del Fondo di previdenza complementare (EUROFER ndr) di cui al successivo art. 118, le parti convengono di escludere il premio di risultato annuale di cui al presente articolo dalla base di calcolo del TFR”. Ancora una volta la contrattazione collettiva fa scempio di diritti già dati per acquisiti. Il premio di risultato, con il contratto 96/99, ha preso il posto dei premi di produttività e compartecipazione, i quali facevano entrambi parte della base di calcolo del TFR (vedi accordo 1/2/96). Bisognerebbe sapere se il premio di risultato la FS spa non lo computa nella base di calcolo di quei ferrovieri che hanno aderito ad EUROFER, o invece non lo computa a tutti i ferrovieri. Se cosi fosse ci sarebbe oltre il danno la beffa: L’Azienda FS spa verserebbe il contributo aziendale in EUROFER a circa 25-30 mila ferrovieri (più o meno gli aderenti ad EUROFER”), a fronte di un risparmio consistente per l’esclusione, nella base di calcolo del TFR, del premio di risultato a tutti i ferrovieri (circa 100.000). Non sarebbe male, per la FS spa naturalmente. Credo che il contributo aziendale in EUROFER dovrebbe essere rapportato alla retribuzione utile ai fini del TFR. Non si capisce perché l’indennità quadri si prende in considerazione ai fini del contributo da destinare ad EUROFER e l’indennità di utilizzazione nò. Questo comunque è un altro discorso e ci torneremo presto. Considerazioni 1) Se è vero che la contrattazione collettiva è titolata a definire quali elementi della retribuzione non occasionale debbano far parte della base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), è altrettanto vero che quello che è successo in Ferrovia, riguardo il TFR, è, per usare un eufemismo “poco ortodosso”. Ognuno può fare i conti e vedere, in base a quello che ho detto, quanta retribuzione differita (il TFR è la retribuzione differita per antonomasia) ha perso in questi anni in virtù di tali accordi. 2) Nei due precedenti contratti, i ferrovieri non hanno avuto tanti soldini in busta paga; addirittura l’accordo interconfederale del 1993 (Ciampi) non è stato mai applicato riguardo la retribuzione accessoria di molti ferrovieri. Anche per questo motivo, credo, bisogna rimettere in discussione gli accordi “ingiusti” riguardo l’erosione della base di calcolo del TFR. Questo mio scritto, che non deve essere strumentalizzato da chicchessia, vuole essere un modesto contributo per chiarire alcuni aspetti della “CONTRATTAZIONE” riguardo la problematica del trattamento di fine rapporto.
Torino 9/2/03 un cordiale saluto Giuseppe Grillo
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