Buoni mensa: erogazione in caso di orario di
lavoro ridotto
Domanda
I lavoratori
part-time per la sola mattinata o lavoratori che usufruiscono nel
pomeriggio delle ore di allattamento, permessi non retribuiti etc.
(per cui, in definitiva, lavorano solo la mattinata) hanno diritto
ad avere il buono pasto?
Risposta:
La disciplina
relativa ai buoni pasto è dettata dal D.P.C.M 18 novembre 2005
(emanato in attuazione della llegge n. 80/2005), recante il
regolamento per l'emissione e l'utilizzo dei buoni pasto.
Per quanto concerne la possibilità di erogare buoni pasto anche a
favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale,
l'art. 5, comma primo, lettera c) del decreto stabilisce che i buoni
pasto «sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se
domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro
subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche
non subordinato».
La norma pertanto non fa distinzione tra lavoratori a tempo
pieno e lavoratori a tempo parziale. Sembra quindi che la disciplina
prevista per i buoni pasto non sia soggetta al dettato dell'art. 4,
comma secondo, lettera b) del D.Lgs. n. 61/2001, in base al quale il
trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere «riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione
feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità ».
Per quanto riguarda, invece, i permessi non retribuiti,
sempre dalla lettera dell'art. 5, comma primo, lettera c) del
D.P.C.M risulta evidente che la previsione dei buoni pasto compete
per ogni giornata lavorativa. Da ciò sembra potersi desumere
che nei giorni di ferie e permesso il dipendente non ha diritto al
buono pasto; se invece il permesso è limitato ad alcune ore
della giornata, rimane salvo il diritto al buono pasto.
A tutela delle lavoratrici madri, l'art. 10, primo e secondo
comma, della legge n. 1204/1971 stabilisce che «Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di
un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda».
Sembra che la tutela che la norma riserva alle lavoratrici madri che
lavorano soltanto la mattina e usufruiscono nel pomeriggio delle
ore di allattamento possa estendersi fino a garantire loro anche
di non perdere il diritto ai buoni pasto, poiché le ore di riposo
sono considerate ore lavorative.
Gennaio 2007
risposta a cura di: Filippo Collia e
Matteo Luzzana
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