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Wednesday, Oct. 25, 2006 at 12:31 PM
Le Banche hanno
dettato la nuova riforma sulla revocatoria fallimentare: le
rimesse sui conti correnti non potranno essere revocabili.
Di conseguenza il gettito dei Fallimenti destinati all'INPS
subiranno un drastico ridimensionamento, Come colmarlo ? Con
lo scippo del TFR destinato all'Inps
La questione sembra complicata ma
vediamo per ordine:
Nelle procedure di Fallimento (e nelle altre procedure
concorsuali) prima della riforma le maggiori entrate dei
fallimenti erano rappresentate dalle revocatorie
fallimentari azionate contro le banche le quali venivano
costrette a restituire ai fallimenti quanto le banche
avevano riscosso dalle imprese (poi fallite) a seguito delle
rimesse dei conti correnti.
Per spiegare meglio, .... Quando le imprese avevano il conto
in rosso i pagamenti fatti alle imprese tramite i conti
correnti venivano subito incamerati dalle banche.
La revocatoria fallimentare obbligava le banche alla
restituzione di queste somme di denaro in ossequio al
principio della par condicio creditorum.
L'ammontare delle somme così ricavate dai fallimenti
venivano poi distribuite ai creditori dei fallimenti, in
primis ai creditori privilegiati quali:
Stato (tasse e ritenute d'acconto non pagate dall'impresa)
INPS
Lavoratori dipendenti
Artigiani.
A parte la liquidazione dell'attivo nei fallimenti (ben poca
cosa in quanto l'impresa fallita vale ben poco) le maggiori
entrate dei fallimenti erano rappresentate dalle revocatorie
fallimentari contro le Banche e costituiva la provvista per
il pagamento dei creditori privilegiati "maggiori" quali
L'INPS, lo Stato (Tasse) e i lavoratori dipendenti.
Ma ora tutto ciò non esiste più.
Ben vero che la revocatoria fallimentare esiste ancora ma la
riforma di Berlusconi ha quasi azzerato la possibilità di
azionare la revocatoria contro le banche per questi motivi:
- il termine del periodo sospetto (tra l'incasso delle
banche e la dichiarazione di fallimento) entro il quale le
banche dovevano restituire il "maltolto" è stato ridotto a
sei mesi
- il procedimento per la dichiarazione di Fallimento è stato
modificato in modo tale che dall'istanza di fallimento alla
dichiarazione di fallimento il tempo trascorso sarà
sicuramente maggiore dei sei mesi indicati sopra
- le esenzioni alle revocatorie delle rimesse dei conti
correnti sono dilatate e fumose (Non sono soggetti
all'azione revocatoria: - Punto b) secondo comma art. 67 -
le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della
banca).
Ne deriverà uno spaventoso buco all'INPS (che paga le ultime
tre mensilità ai lavoratori dipendenti delle società
fallite) parzialmente ridotto dal futuro scippo del TFR e
dalla riforma delle pensioni.
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