In
Italia il reclutamento degli insegnanti avviene oggi attraverso
un sistema altamente formativo, gestito dalle università in
collaborazione con le scuole. Esso viene denominato SSIS:
Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario.
Tuttavia questi docenti specializzati,
che, grazie al superamento di un esame in ingresso a
numero chiuso, hanno seguito corsi universitari di 1200 ore, 300
ore di tirocinio in aula ed esame di Stato finale, vengono
sistematicamente vilipesi e denigrati, dalle associazioni di
categoria, dai precari storici, dai sindacati per una mera
scelta politica.
Il
governo finge di sapere che esiste un sistema di reclutamento
del personale della scuola altamente qualificante, perché
acquiescente alle politiche dei sindacati che vogliono
riappropriarsi della “torta” della formazione docente
(attualmente alle università); infatti il ministro Fioroni ha
annunciato, dopo aver garantito una sanatoria abilitante per
tutti coloro i quali, trombati nei concorsi e esclusi dalle SSIS
avranno l’abilitazione all’insegnamento,
la chiusura delle graduatorie permanenti e il
ritorno ai concorsoni pubblici.
Le
graduatorie permanenti vanno preservate, poiché esse
rappresentano diritto, merito e anzianità!
Gli abilitati e specializzati delle SSIS e di Scienze della
formazione primaria sono circa 140.000, si stanno legittimamente
organizzando con siti propri, giornali tematici, associazioni.
Essi non chiedono altro che il riconoscimento di un sacrosanto
diritto, il diritto al lavoro per merito!
altre informazioni su:
http://www.orizzontescuola.it/article12114.html
VEDI ANCHE
Storia della SSIS
L'art. 4 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 ha istituito le
scuole di specializzazione articolate in indirizzi, deputate
alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al
rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed
abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si
riferiscono i relativi diplomi di laurea.
L'articolo 17,
comma 95, della Legge 15 novembre 1997, n. 127, integrato
dall'art. 6 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha indirizzato
l'ordinamento universitario, anche nella materia che interessa,
verso nuove tipologie di corsi e titoli universitari, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 4,
comma primo, della legge n. 341/1990, per ottenere un
adeguamento alla normativa comunitaria vigente nel settore.
La legge 3
agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 8, integrando l'art. 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ha stabilito che con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate
norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;
Il punteggio
aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno
diritto coloro che si abilitano tramite SSIS è:
- stabilito per
la prima volta dal Decreto Ministeriale n. 460 del 24 novembre
1998 che istituisce le SSIS e che testualmente parla di un
"punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla
istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la
frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari";
- confermato da
una norma di valore superiore, la Legge 306 del 27/10/2000, che
sanciva il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e stabiliva
che un Decreto Interministeriale avrebbe dovuto determinare il
valore del punteggio aggiuntivo;
- fissato
definitivamente in 30 punti dal Decreto Interministeriale n. 268
del 4 giugno 2001; nella sentenza pubblicata in data 28 maggio
2002, la sezione 3 bis del TAR del Lazio riconosce la piena
legittimità del punteggio aggiuntivo di 30 punti alla
specializzazione/abilitazione SSIS.
La sentenza cita
testualmente: "Nel merito è, comunque, da osservare che il
punteggio fisso aggiuntivo, nella misura determinata dall'art. 8
del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi:
ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con
l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i
titoli sulla base della tabella approvata con decreto
ministeriale 29 marzo 1993 e modificato con decreto ministeriale
29 gennaio 1994."
Il TAR afferma
però che il punteggio aggiuntivo SSIS non può essere cumulato al
punteggio derivante dal servizio svolto nel periodo di frequenza
SSIS.
Cita, infatti,
la medesima sentenza: "D'altra parte, nei trenta punti è agevole
riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della
tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto
ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio
1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo
di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che
rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un
qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il
superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche
ai soli fini abilitativi."
Ed ancora: "Quest'ultimo
(il decreto oggetto del ricorso, n.d.r.), oltre a contrastare
col principio pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi
spettanti per i servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso
di considerare la situazione degli insegnanti non in grado di
conciliare il servizio di insegnamento con la frequenza dei
corsi SSIS".
Trentaquattro
sentenze del TAR, confermate da tre sentenze del Consiglio di
Stato, giudicano nel 2002 "equo, ragionevole, proporzionato e in
linea con la valorizzazione comunitaria del ruolo delle scuole
di specializzazione" il punteggio riconosciuto nelle Graduatorie
Permanenti ai docenti specializzati: 30 punti "aggiuntivi
rispetto al punteggio spettante alle altre abilitazioni".
Con sentenza del
Tar del Lazio del luglio 2003 viene annullato il D.M. n. 40 del
16 aprile 2003, maldestro tentativo di aggirare Leggi e sentenze
precedenti, assegnando agli insegnanti non specializzati un
bonus di 18 punti.
Il TAR sui "18
punti" afferma che sono privi di "basi normative e logiche" ed
aggiunge: "il vantaggio dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio
aggiuntivo è poco più che apparente, considerato che essi non
possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio
d'insegnamento espletato durante il biennio di corso".
La legittimità del punteggio
aggiuntivo riservato ai diplomati delle S.S.I.S. non è attuale
oggetto di contestazione. Va peraltro ricordato che questa
Sezione si è pronunciata in proposito nel merito (T.A.R. Lazio,
III, 28.5.2002 n. 4730) rilevando, con argomentazioni alle quali
si rimanda e che non è il caso di replicare in questa sede, che
il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla
frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da
borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile - come
rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di
Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto,
anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con
regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in
merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle
attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale
in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito
del punteggio attribuibile al diploma rilasciato dalle S.S.I.S.
come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto
agli insegnanti in formazione (T.A.R. Lazio, III, 13.8.2002 n.
7121; Cons.St., VI, 31.1.2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati
delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle
potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma
dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla
partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole
riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della
tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di
insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai
corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del
punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di
livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per
titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi
(T.A.R. Lazio, III, n. 7121/2002; Cons.St., VI, n. 495/2003, cit.).
Infine, la Legge
143 del 2004 riduce di 2/3 il punteggio di abilitazione (da
12/36 a 4/12);
riprende il
divieto di cumulo del punteggio di servizio prestato durante il
biennio SSIS con il punteggio aggiuntivo (24 punti) stabilito
dalle sentenze precedenti del TAR del Lazio e del Consiglio di
Stato;
attribuisce 6
punti aggiuntivi alle abilitazioni conseguite con modalità
diverse dalla Ssis (concorso ordinario, corso riservato o
speciale
Dunque, il
punteggio aggiuntivo all'abilitazione SSIS è assolutamente
legittimo e giustificato, ma il giusto vantaggio che avrebbe
potuto derivarne è già stato azzerato attraverso le normative
sopra esposte. Il danno che hanno subito gli abilitati
specializzati risulta evidente ad ogni obiettiva valutazione.
La SSIS non è un
corso abilitante sic et simpliciter, ma una scuola di
specializzazione biennale, con frequenza obbligatoria. Non si
limita ad abilitare, ma specializza all'insegnamento; è una
scuola di formazione altamente qualitativa, in adeguamento a
quella parte di Europa più avanzata dove si accede ai vari
settori lavorativi attraverso scuole di formazione
specialistiche e specializzanti
La formazione
iniziale è di fondamentale importanza per la qualità generale
della scuola italiana e per la valorizzazione della professione
docente, sia dal punto di vista delle competenze e della
professionalità che da quello socio-economico, e rappresenta il
trampolino di lancio per una valida formazione permanente
D'altronde non è
un caso che il punteggio aggiuntivo sia passato attraverso 3
Ministeri e 3 Ministri completamente diversi tra loro, non solo
per il colore politico: Berlinguer (che pensava a 36 punti), De
Mauro (che ha deciso che fossero 30) e Moratti (che li ha
confermati). In questa cornice non si capisce perché i docenti
che hanno conseguito la specializzazione SSIS vengano, ancora
oggi, contrapposti agli insegnanti non specializzati. Insegnanti
sono gli uni e gli altri, precari sono gli uni e gli altri, chi
da più anni, chi da meno. Però chi ha conseguito l'abilitazione
SSIS possiede un titolo in più, la specializzazione
all'insegnamento, che garantisce l'acquisizione di competenze in
campo didattico e pedagogico, di basilare importanza per la
professione docente.
Definire gli
specializzati SSIS come privilegiati è una considerazione priva
di fondamento, provocatoria, tesa a denigrare un settore
importante della scuola italiana e a dividere il fronte unitario
del precariato. E' un'affermazione che discredita gravemente chi
se ne fa portavoce.
Oggi gli abilitati SSIS sono circa
100.000 e 40.000 sono gli abilitati in Scienze della Formazione
Primaria ed invitano i membri della Commissione cultura e gli
organismi ministeriali, interessati al miglioramento generale
della scuola e della condizione docente, a non osteggiare
ulteriormente le SSIS. Chiedono, invece, di operare una
riflessione profonda su come superare il precariato,
considerando gli abilitati specializzati come una risorsa
fondamentale.
Appello al
Governo, agli Onorevoli Senatori e Deputati per alcune proposte di
modifica in merito ai capitoli sulla Scuola della Finanziaria per il
2007, approvata in Consiglio dei Ministri il 29/30 settembre 2006.
La presente Associazione, pur apprezzando l'attenzione dimostrata
dal Governo per il gravoso problema del precariato docente con la
previsione di un piano triennale di assunzione di 150.000 unità e la
delegificazione della tabella di valutazione dei Titoli da
presentare in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie
permanenti senza alcuna penalizzazione per i diritti pregressi
acquisiti, ribadendo la propria contrarietà a un innalzamento
dell'aliquota IRPEF al 27% per la fascia dai 15.000 ai 28.000 euro,
elemento che di per se contribuirebbe alla stato di angosciosa
frustrazione percepito dal milione di insegnanti già demotivati per
il basso stipendio ricevuto (1200 euro mensili) in busta paga
rispetto ai colleghi europei, intende fornire alcune osservazioni
specifiche, in particolare sui capitoli riguardanti la Scuola,
correlate da relative proposte di emendamento da accogliere durante
il dibattito parlamentare per arrivare all'approvazione di una
finanziaria più equa e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini
del nostro Paese.
Proposte di modifica
(Capo III, art. 66, punto 1, lettera C)
1. sopprimere le parole "da verificare annualmente, di intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, circa la concreta
fattibilità dello stesso".
2. aggiungere dopo le parole "...per complessive 20 mila unità." il
seguente testo "Per rispondere ai fini sopra richiamati e per
ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate
dalla P.A., ivi incluso del personale docente formato presso le
Università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello
Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si
stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato
conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione
all'Insegnamento di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà
di Scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a
domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per
esami e titoli di cui all'art. 399 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'art. 1 della legge 124 del 1999. Al solo fine di tale
inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi
sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi
finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui
all'art. 1 della legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei
titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge
341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con
il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al
comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno
scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di
cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della
Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma
1 entro il 31 maggio del 2007".
3. sopprimere il testo "A seguito della piena attuazione del piano
triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella
misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi
dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi
in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il
C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli
e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini
della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli"; e
sostituirlo con il seguente "A seguito della piena attuazione del
piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I.
sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai
docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1 del D.L. 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante
la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di
reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare
al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione
degli insegnanti".
4. aggiungere alle parole "Ai docenti in possesso dell'abilitazione
in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005,
data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie
permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007," le seguenti "e del
Diploma di Strumento musicale, e ai docenti"
(Capo III, art. 66, punto 3)
5. aggiungere al testo "Tale decreto viene adottato, a decorrere dal
biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni." il seguente "Gli iscritti nell'anno accademico
2006-2007 al primo anno dei corsi di Specializzazione di cui alla
legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione
possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie
permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita
domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la
domanda di scioglimento della riserva con la presentazione del
titolo entro il 31 maggio 2008".
Motivazioni
1. La proposta di un piano triennale di assunzioni di tale portata
(150.000 unità) indica la volontà politica di provvedere
immediatamente e necessariamente al grave stato di precariato che
attanaglia la Scuola italiana. Per questa ragione già dal prossimo
anno devono seguire atti concreti di assunzione che devono avere la
certezza di una copertura finanziaria, non trattabile, sia per
rispondere al progetto di un'eliminazione dello stato di precarietà
del docente della scuola italiana con futuri percorsi di formazione
da attuarsi proprio a "seguito della piena attuazione del piano
triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente" sia per non illudere i più di 200.000 insegnanti precari
inseriti nelle graduatorie, cifra a cui si aggiungeranno altri nuovi
70.000 abilitati nel prossimo anno. Senza citare il rapporto cronico
di insegnanti precari/di ruolo che a seguito dei prossimi
pensionamenti renderà ancora più tragica la situazione. La
soppressione delle parole richiamate renderebbe il piano programmato
credibile, evita una grave nuova disillusione per i soggetti
interessati e richiama l'impegno del Parlamento e del Governo verso
una Scuola di qualità.
2. Il punto aggiunto renderebbe giustizia fin da subito ai fini
evidenziati nello stesso art. 66 circa le norme riguardanti la
finanziaria "attivare azioni tese ad abbassare l'età media del
personale docente e definire contestualmente procedure concorsuali
più snelle con cadenze programmate e ricorrenti". Esistono,
purtroppo, oggi quasi 140.000 docenti abilitati presso le Scuole di
Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSIS) e
presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (SFP) che
rimangono fuori dalle assunzioni in ruolo, sebbene superino un
concorso in entrata (sugli stessi programmi del concorso a cattedra)
in base a un numero programmato di posti triennali disponibili a
livello regionale (lo stesso del testo unico del Dlgs 297/1994 e
della L. 124/1999) e un concorso in uscita avente valore di prova
concorsuale, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Da
queste, secondo dati forniti dal MPI (gennaio 2006), a fronte di
17.500 delle 35.000 assunzioni avvenute nell'a. s. 2005/2006
soltanto in 1.000 sono stati assunti, il 2.8%. Quindi, è ragionevole
dedurre che soltanto 5.000/140.000 dei 150.000 futuri assunti
secondo il piano triennale avrà conseguito la specializzazione
presso le SSIS o le SFP. Perdurerà, difatti, la condizione di
precariato della sola categoria di docenti che tra il 1999 e il 2009
è e sarà stata formata per insegnare. Ciò è insostenibile,
vergognoso per un Paese che guarda all'Europa soltanto nella
formazione dei suoi docenti per poi abbandonarli al momento del
reclutamento disperdendo così preziose risorse, e può essere sanato
soltanto con l'inserimento di questi docenti nelle graduatorie di
merito, cioè con il riconoscimento a pieno titolo del valore
concorsuale dell'esame di stato abilitante ai fini dell'immissione
in ruolo, riservando a essi, insieme ai pochi idonei dell'ultimo
concorso rimasti, almeno i 75.000 posti programmati.
3. Prevedere fin da adesso futuri meccanismi di concorsi e di
valutazione dei titoli senza aver approvato le eventuali modifiche
del Dlgs. 227/2005, recante norme sulla futura formazione degli
insegnanti, è imprudente perchè non ha alla base una serie
ricognizione del cotesto in cui si opererà fra quattro anni, può
provocare conflitti inutili (anche normativi) e dispendiosi (nei
tribunali) portando avanti una confusione incredibile tra formazione
iniziale, in itinere e reclutamento del personale docente. Oggi, c'è
bisogno di chiarezza di ruoli e di responsabilità e non
dell'ennesimo pasticcio che cambi le regole in corso senza neanche
sapere dove andare a parare. Per questa ragione è auspicabile che
soltanto dopo una chiara decisione politica sul futuro percorso di
reclutamento, nella stessa sede, si possa ipotizzare una corretta e
giusta gestione della fase transitoria con il vecchio reclutamento.
Abbiamo già docenti specializzati che hanno superato dei concorsi
pubblici e che hanno insegnato nella scuola; la proposta di nuovi
concorsi per dei docenti abilitati è fuori da ogni realtà. Bisogna
pensare soltanto ad assumerli.
4. Vi sono docenti specializzati e abilitati, in possesso del
diploma di strumento che attendono da anni l'inserimento in queste
graduatorie, mentre la norma sana soltanto la posizione di una
categoria che a suo tempo era sprovvista addirittura
dell'abilitazione e la cui posizione è sanata ope legis. Le parole
aggiunte garantiscono parità di trattamento tra i docenti menzionati
e un'adeguata formazione per gli stessi e per l'utenza.
5. Avendo sempre sostenuto la necessità di un'apertura annuale delle
graduatorie permanenti visto l'annuale apertura dei corsi SSIS, non
possiamo trascurare quella dell'inserimento dei futuri 10.000
docenti che con una procedura ordinaria di abilitazione seguiranno
un corso formativo (VIII ciclo) di due anni presso le SSIS, come a
suo tempo purtroppo accaduto per i docenti formati con il VI ciclo,
senza potersi inserire immediatamente nelle graduatorie al momento
della loro abilitazione (entro il 31 maggio 2008), a differenza dei
docenti che si abiliteranno con i corsi riservati previsti dalla
legge 143/2004. Il testo proposto rende giustizia al ruolo che la P.
A. è tenuta ad avere nella selezione del suo personale e nella cura
di una Scuola che premi la professionalità acquisita per il bene di
tutto il nostro Paese.
Il nuovo testo così modificato contiene
tra parentesi quadre le parole da eliminare e in neretto le parole
da aggiungere
Capo III, art. 66, Punto 1, lettera c)
la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [da
verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso,] per
complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente
e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con
cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato verrà predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila
unità. [A seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere
dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere
efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei
posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal
medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi
in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il
C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli
e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini
della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.] Per
rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta
utilizzazione di tutte le risorse formate dalla P.A., ivi incluso
del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore
aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano
triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione
conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti
presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla
legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di
merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'art.
399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dall'art. 1 della legge 124 del 1999,
e negli elenchi aggiuntivi di sostegno se in possesso della
specifica specializzazione. Al solo fine di tali inserimenti, i
punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati
alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi
al superamento della procedura concorsuale di cui all'art. 1 della
legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti
all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge 341 del 1990. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai
fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico
2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla
legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione
possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il
31 maggio del 2007. A seguito della piena attuazione del piano
triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà
successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti
inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1 del D.L. 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante
la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di
reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare
al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione
degli insegnanti. In correlazione alla predisposizione del piano per
l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente,
previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1°
settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h)
della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7
aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei
servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in
possesso dell'abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro
la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e
2006/2007, e del Diploma di Strumento musicale, e ai docenti privi
del requisito di servizio di insegnamento che, alla data
dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto
dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;
Capo III, art. 66, punto 3.
La tabella di valutazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni
dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere
dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni. Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo
anno dei corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 del 1990 e
presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere
l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il
biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della
riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della
riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente
e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006 - 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le
disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal
punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e
requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei
corsi.
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