In Italia il reclutamento degli insegnanti avviene oggi attraverso un sistema altamente formativo, gestito dalle università in collaborazione con le scuole. Esso viene denominato SSIS:

Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario.

 

Tuttavia questi docenti specializzati, che, grazie al superamento di un esame in ingresso a numero chiuso, hanno seguito corsi universitari di 1200 ore, 300 ore di tirocinio in aula ed esame di Stato finale, vengono sistematicamente vilipesi e denigrati, dalle associazioni di categoria, dai precari storici, dai sindacati per una mera scelta politica.

Il governo finge di sapere che esiste un sistema di reclutamento del personale della scuola altamente qualificante, perché acquiescente alle politiche dei sindacati che vogliono riappropriarsi della “torta” della formazione docente (attualmente alle università); infatti il ministro Fioroni ha annunciato, dopo aver garantito una sanatoria abilitante per tutti coloro i quali, trombati nei concorsi e esclusi dalle SSIS avranno l’abilitazione all’insegnamento,  la chiusura delle graduatorie permanenti e il ritorno ai concorsoni pubblici.

Le graduatorie permanenti vanno preservate, poiché esse rappresentano diritto, merito e anzianità!

Gli abilitati e specializzati delle SSIS e di Scienze della formazione primaria sono circa 140.000, si stanno legittimamente organizzando con siti propri, giornali tematici, associazioni. Essi non chiedono altro che il riconoscimento di un sacrosanto diritto, il diritto al lavoro per merito!

 

altre informazioni su: http://www.orizzontescuola.it/article12114.html

 

VEDI ANCHE

 

Storia della SSIS

L'art. 4 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 ha istituito le scuole di specializzazione articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

L'articolo 17, comma 95, della Legge 15 novembre 1997, n. 127, integrato dall'art. 6 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha indirizzato l'ordinamento universitario, anche nella materia che interessa, verso nuove tipologie di corsi e titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 4, comma primo, della legge n. 341/1990, per ottenere un adeguamento alla normativa comunitaria vigente nel settore.

La legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 8, integrando l'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha stabilito che con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;

Il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite SSIS è:

- stabilito per la prima volta dal Decreto Ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 che istituisce le SSIS e che testualmente parla di un "punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari";

- confermato da una norma di valore superiore, la Legge 306 del 27/10/2000, che sanciva il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e stabiliva che un Decreto Interministeriale avrebbe dovuto determinare il valore del punteggio aggiuntivo;

- fissato definitivamente in 30 punti dal Decreto Interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001; nella sentenza pubblicata in data 28 maggio 2002, la sezione 3 bis del TAR del Lazio riconosce la piena legittimità del punteggio aggiuntivo di 30 punti alla specializzazione/abilitazione SSIS.

La sentenza cita testualmente: "Nel merito è, comunque, da osservare che il punteggio fisso aggiuntivo, nella misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994."

Il TAR afferma però che il punteggio aggiuntivo SSIS non può essere cumulato al punteggio derivante dal servizio svolto nel periodo di frequenza SSIS.

Cita, infatti, la medesima sentenza: "D'altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi."

Ed ancora: "Quest'ultimo (il decreto oggetto del ricorso, n.d.r.), oltre a contrastare col principio pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi spettanti per i servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare la situazione degli insegnanti non in grado di conciliare il servizio di insegnamento con la frequenza dei corsi SSIS".

Trentaquattro sentenze del TAR, confermate da tre sentenze del Consiglio di Stato, giudicano nel 2002 "equo, ragionevole, proporzionato e in linea con la valorizzazione comunitaria del ruolo delle scuole di specializzazione" il punteggio riconosciuto nelle Graduatorie Permanenti ai docenti specializzati: 30 punti "aggiuntivi rispetto al punteggio spettante alle altre abilitazioni".

Con sentenza del Tar del Lazio del luglio 2003 viene annullato il D.M. n. 40 del 16 aprile 2003, maldestro tentativo di aggirare Leggi e sentenze precedenti, assegnando agli insegnanti non specializzati un bonus di 18 punti.

Il TAR sui "18 punti" afferma che sono privi di "basi normative e logiche" ed aggiunge: "il vantaggio dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio aggiuntivo è poco più che apparente, considerato che essi non possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio d'insegnamento espletato durante il biennio di corso".

La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle S.S.I.S. non è attuale oggetto di contestazione. Va peraltro ricordato che questa Sezione si è pronunciata in proposito nel merito (T.A.R. Lazio, III, 28.5.2002 n. 4730) rilevando, con argomentazioni alle quali si rimanda e che non è il caso di replicare in questa sede, che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile - come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma rilasciato dalle S.S.I.S. come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (T.A.R. Lazio, III, 13.8.2002 n. 7121; Cons.St., VI, 31.1.2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi (T.A.R. Lazio, III, n. 7121/2002; Cons.St., VI, n. 495/2003, cit.).

Infine, la Legge 143 del 2004 riduce di 2/3 il punteggio di abilitazione (da 12/36 a 4/12);

riprende il divieto di cumulo del punteggio di servizio prestato durante il biennio SSIS con il punteggio aggiuntivo (24 punti) stabilito dalle sentenze precedenti del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato;

attribuisce 6 punti aggiuntivi alle abilitazioni conseguite con modalità diverse dalla Ssis (concorso ordinario, corso riservato o speciale

Dunque, il punteggio aggiuntivo all'abilitazione SSIS è assolutamente legittimo e giustificato, ma il giusto vantaggio che avrebbe potuto derivarne è già stato azzerato attraverso le normative sopra esposte. Il danno che hanno subito gli abilitati specializzati risulta evidente ad ogni obiettiva valutazione.

La SSIS non è un corso abilitante sic et simpliciter, ma una scuola di specializzazione biennale, con frequenza obbligatoria. Non si limita ad abilitare, ma specializza all'insegnamento; è una scuola di formazione altamente qualitativa, in adeguamento a quella parte di Europa più avanzata dove si accede ai vari settori lavorativi attraverso scuole di formazione specialistiche e specializzanti

La formazione iniziale è di fondamentale importanza per la qualità generale della scuola italiana e per la valorizzazione della professione docente, sia dal punto di vista delle competenze e della professionalità che da quello socio-economico, e rappresenta il trampolino di lancio per una valida formazione permanente

D'altronde non è un caso che il punteggio aggiuntivo sia passato attraverso 3 Ministeri e 3 Ministri completamente diversi tra loro, non solo per il colore politico: Berlinguer (che pensava a 36 punti), De Mauro (che ha deciso che fossero 30) e Moratti (che li ha confermati). In questa cornice non si capisce perché i docenti che hanno conseguito la specializzazione SSIS vengano, ancora oggi, contrapposti agli insegnanti non specializzati. Insegnanti sono gli uni e gli altri, precari sono gli uni e gli altri, chi da più anni, chi da meno. Però chi ha conseguito l'abilitazione SSIS possiede un titolo in più, la specializzazione all'insegnamento, che garantisce l'acquisizione di competenze in campo didattico e pedagogico, di basilare importanza per la professione docente.

Definire gli specializzati SSIS come privilegiati è una considerazione priva di fondamento, provocatoria, tesa a denigrare un settore importante della scuola italiana e a dividere il fronte unitario del precariato. E' un'affermazione che discredita gravemente chi se ne fa portavoce.

Oggi gli abilitati SSIS sono circa 100.000 e 40.000 sono gli abilitati in Scienze della Formazione Primaria ed invitano i membri della Commissione cultura e gli organismi ministeriali, interessati al miglioramento generale della scuola e della condizione docente, a non osteggiare ulteriormente le SSIS. Chiedono, invece, di operare una riflessione profonda su come superare il precariato, considerando gli abilitati specializzati come una risorsa fondamentale.

 

Appello al Governo, agli Onorevoli Senatori e Deputati per alcune proposte di modifica in merito ai capitoli sulla Scuola della Finanziaria per il 2007, approvata in Consiglio dei Ministri il 29/30 settembre 2006.

La presente Associazione, pur apprezzando l'attenzione dimostrata dal Governo per il gravoso problema del precariato docente con la previsione di un piano triennale di assunzione di 150.000 unità e la delegificazione della tabella di valutazione dei Titoli da presentare in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie permanenti senza alcuna penalizzazione per i diritti pregressi acquisiti, ribadendo la propria contrarietà a un innalzamento dell'aliquota IRPEF al 27% per la fascia dai 15.000 ai 28.000 euro, elemento che di per se contribuirebbe alla stato di angosciosa frustrazione percepito dal milione di insegnanti già demotivati per il basso stipendio ricevuto (1200 euro mensili) in busta paga rispetto ai colleghi europei, intende fornire alcune osservazioni specifiche, in particolare sui capitoli riguardanti la Scuola, correlate da relative proposte di emendamento da accogliere durante il dibattito parlamentare per arrivare all'approvazione di una finanziaria più equa e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini del nostro Paese.


Proposte di modifica
(Capo III, art. 66, punto 1, lettera C)
1. sopprimere le parole "da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso".
2. aggiungere dopo le parole "...per complessive 20 mila unità." il seguente testo "Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla P.A., ivi incluso del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'art. 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1 della legge 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'art. 1 della legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio del 2007".
3. sopprimere il testo "A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli"; e sostituirlo con il seguente "A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti".
4. aggiungere alle parole "Ai docenti in possesso dell'abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007," le seguenti "e del Diploma di Strumento musicale, e ai docenti"
(Capo III, art. 66, punto 3)
5. aggiungere al testo "Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni." il seguente "Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008".
Motivazioni
1. La proposta di un piano triennale di assunzioni di tale portata (150.000 unità) indica la volontà politica di provvedere immediatamente e necessariamente al grave stato di precariato che attanaglia la Scuola italiana. Per questa ragione già dal prossimo anno devono seguire atti concreti di assunzione che devono avere la certezza di una copertura finanziaria, non trattabile, sia per rispondere al progetto di un'eliminazione dello stato di precarietà del docente della scuola italiana con futuri percorsi di formazione da attuarsi proprio a "seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente" sia per non illudere i più di 200.000 insegnanti precari inseriti nelle graduatorie, cifra a cui si aggiungeranno altri nuovi 70.000 abilitati nel prossimo anno. Senza citare il rapporto cronico di insegnanti precari/di ruolo che a seguito dei prossimi pensionamenti renderà ancora più tragica la situazione. La soppressione delle parole richiamate renderebbe il piano programmato credibile, evita una grave nuova disillusione per i soggetti interessati e richiama l'impegno del Parlamento e del Governo verso una Scuola di qualità.
2. Il punto aggiunto renderebbe giustizia fin da subito ai fini evidenziati nello stesso art. 66 circa le norme riguardanti la finanziaria "attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti". Esistono, purtroppo, oggi quasi 140.000 docenti abilitati presso le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSIS) e presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (SFP) che rimangono fuori dalle assunzioni in ruolo, sebbene superino un concorso in entrata (sugli stessi programmi del concorso a cattedra) in base a un numero programmato di posti triennali disponibili a livello regionale (lo stesso del testo unico del Dlgs 297/1994 e della L. 124/1999) e un concorso in uscita avente valore di prova concorsuale, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Da queste, secondo dati forniti dal MPI (gennaio 2006), a fronte di 17.500 delle 35.000 assunzioni avvenute nell'a. s. 2005/2006 soltanto in 1.000 sono stati assunti, il 2.8%. Quindi, è ragionevole dedurre che soltanto 5.000/140.000 dei 150.000 futuri assunti secondo il piano triennale avrà conseguito la specializzazione presso le SSIS o le SFP. Perdurerà, difatti, la condizione di precariato della sola categoria di docenti che tra il 1999 e il 2009 è e sarà stata formata per insegnare. Ciò è insostenibile, vergognoso per un Paese che guarda all'Europa soltanto nella formazione dei suoi docenti per poi abbandonarli al momento del reclutamento disperdendo così preziose risorse, e può essere sanato soltanto con l'inserimento di questi docenti nelle graduatorie di merito, cioè con il riconoscimento a pieno titolo del valore concorsuale dell'esame di stato abilitante ai fini dell'immissione in ruolo, riservando a essi, insieme ai pochi idonei dell'ultimo concorso rimasti, almeno i 75.000 posti programmati.
3. Prevedere fin da adesso futuri meccanismi di concorsi e di valutazione dei titoli senza aver approvato le eventuali modifiche del Dlgs. 227/2005, recante norme sulla futura formazione degli insegnanti, è imprudente perchè non ha alla base una serie ricognizione del cotesto in cui si opererà fra quattro anni, può provocare conflitti inutili (anche normativi) e dispendiosi (nei tribunali) portando avanti una confusione incredibile tra formazione iniziale, in itinere e reclutamento del personale docente. Oggi, c'è bisogno di chiarezza di ruoli e di responsabilità e non dell'ennesimo pasticcio che cambi le regole in corso senza neanche sapere dove andare a parare. Per questa ragione è auspicabile che soltanto dopo una chiara decisione politica sul futuro percorso di reclutamento, nella stessa sede, si possa ipotizzare una corretta e giusta gestione della fase transitoria con il vecchio reclutamento. Abbiamo già docenti specializzati che hanno superato dei concorsi pubblici e che hanno insegnato nella scuola; la proposta di nuovi concorsi per dei docenti abilitati è fuori da ogni realtà. Bisogna pensare soltanto ad assumerli.
4. Vi sono docenti specializzati e abilitati, in possesso del diploma di strumento che attendono da anni l'inserimento in queste graduatorie, mentre la norma sana soltanto la posizione di una categoria che a suo tempo era sprovvista addirittura dell'abilitazione e la cui posizione è sanata ope legis. Le parole aggiunte garantiscono parità di trattamento tra i docenti menzionati e un'adeguata formazione per gli stessi e per l'utenza.
5. Avendo sempre sostenuto la necessità di un'apertura annuale delle graduatorie permanenti visto l'annuale apertura dei corsi SSIS, non possiamo trascurare quella dell'inserimento dei futuri 10.000 docenti che con una procedura ordinaria di abilitazione seguiranno un corso formativo (VIII ciclo) di due anni presso le SSIS, come a suo tempo purtroppo accaduto per i docenti formati con il VI ciclo, senza potersi inserire immediatamente nelle graduatorie al momento della loro abilitazione (entro il 31 maggio 2008), a differenza dei docenti che si abiliteranno con i corsi riservati previsti dalla legge 143/2004. Il testo proposto rende giustizia al ruolo che la P. A. è tenuta ad avere nella selezione del suo personale e nella cura di una Scuola che premi la professionalità acquisita per il bene di tutto il nostro Paese.
Il nuovo testo così modificato contiene
tra parentesi quadre le parole da eliminare e in neretto le parole da aggiungere
Capo III, art. 66, Punto 1, lettera c)
la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso,] per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. [A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.] Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla P.A., ivi incluso del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'art. 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1 della legge 124 del 1999, e negli elenchi aggiuntivi di sostegno se in possesso della specifica specializzazione. Al solo fine di tali inserimenti, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'art. 1 della legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio del 2007. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, e del Diploma di Strumento musicale, e ai docenti privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;

Capo III, art. 66, punto 3.
La tabella di valutazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 - 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.