Lavoro a tempo determinato e Corte di giustizia: il redde rationem

di Amos Andreoni
 


 

La Corte di Giustizia - con la sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04 (caso Mangold) e con la successiva sentenza del 4 luglio 2006, in causa C-212/04 (caso Adeneler e altri) – ha censurato rispettivamente il legislatore tedesco ed il legislatore greco per la errata trasposizione della direttiva 1999/70/CE nell’ordinamento nazionale.

Nelle due decisioni la Corte ha esaurientemente definito la portata precettiva della richiamata Direttiva.

La chiarezza del dictum della Corte e la somiglianza del caso italiano rispetto a quello greco impongono una profonda revisione del decreto n. 368/2001.

Diversamente resta aperta la strada del giudizio di costituzionalità, o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, o della disapplicazione delle norme nazionali difformi da parte del giudice del lavoro, o della interpretazione adeguatrice da parte del giudice medesimo, con effetti anche di carattere retroattivo, valevoli anche per i datori di lavoro privati e con orientamenti che rischiano di essere tra i più diversi.

Tutto ciò determinerebbe una profonda incertezza degli operatori, con effetti boomerang ed un notevole impatto dei costi del contenzioso e dei costi da lavoro.

Già oggi il contenzioso con l’Ente Poste sul lavoro a termine assume contorni davvero cospicui.

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Appare dunque indilazionabile una riforma delle norme del decreto n. 368/2001, nella parte in cui:  

1)      non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987;

2)      nella parte in cui ammettono una generica causale, giustificativa del contratto;

3)      nella parte in cui prevedono una disciplina di favore per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali, in quanto tali non espressamente contemplati dalla direttiva;

4)      nella parte in cui ammettono la proroga del contratto per semplici ragioni oggettive e non più per ragioni contingenti ed imprevedibili;

5)      nella parte in cui ammettono una successione indeterminata di contratti a termine, purchè intervallati da una vacatio di venti ovvero trenta giorni;

6)      nella parte in cui escludono dal regime limitativo il settore agricolo ed il commercio di prodotti ortofrutticoli;

7)      nella parte in cui escludono limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine per le imprese nella fase di avviamento e per i contratti di durata non superiore ai sette mesi.  

 

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Tutto ciò si giustifica per le considerazioni che seguono.

Premessa

La Corte di Giustizia, nelle richiamate sentenze, ha affermato che al legislatore di ogni Stato membro dell’Unione, in sede di mera trasposizione della Direttiva 1999/70/CE, non è consentito ridisciplinare l’istituto del lavoro a termine introducendo norma deteriori rispetto a quanto previsto sia dalla Direttiva medesima sia dalla precedente disciplina del legislatore nazionale.

Il Governo italiano, con il decreto n. 368/01, ha esercitato la delega di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, all'art. 1, commi 1 e 3, ed allegato B, in difformità con quanto sopra.

Il legislatore delegato infatti aveva autorizzato il Governo ad emanare, entro il termine di un anno, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare semplice attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge delega ed in particolare quindi a dare una mera attuazione alla direttiva 1999/70/CE.

A) Sulla Direttiva

E' dunque essenziale considerare il d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 nel suo rapporto con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e con la legge di delegazione (art. 2 lett. f) e lett. e) della L. 29 dicembre 2000 n. 422.

Quest'ultima vincola il legislatore delegato, pena la violazione dell'art. 76 Cost., al rispetto dei contenuti e criteri direttivi espressi dalla Direttiva Comunitaria («f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime»; ed «e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata»).  

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Nell’ordinamento della CEE, il 18 marzo 1999 le organizzazioni sindacali (CES, UNICE e CEEP) hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (in prosieguo: Accordo quadro»), il quale è stato poi attuato, ai sensi dell'art. 139, n. 2, CE, dalla direttiva 1999/70, convenendo che «I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro», ma riconoscendo altresì che quelli a tempo determinato possono «in alcuni settori, occupazioni e attività (...) soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori» (considerazioni generali, punti 6 e 8).

Va in particolare ricordata la clausola 5, paragrafo 1, dell'accordo quadro, che così dispone:

«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e dell[e] prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a)        ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b)        la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c)        il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Le ulteriori prescrizioni della Direttiva che meritano di essere riportate sono le seguenti:

-        il 14° considerando e la successiva clausola 1 chiariscono la
ratio della direttiva con «l'intenzione di migliorare la qualità del
lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del
principio di non discriminazione nonché di creare un quadro
per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una
successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo
determinato»;

-        il preambolo dell'allegato, contenente il testo dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva, precisa che «I contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma
comune dei rapporti di lavoro»;
d'altra parte «I contratti a
tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle
esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori».

Quanto sopra viene riproposto nelle Considerazioni generali dell'Allegato laddove, al punto 6, si conferma «che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento».

Il successivo punto 7 precisa che «l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi». Salvo poi aggiungere che <<i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare sia datori di lavoro sia i lavoratori».

Queste premesse consentono di concludere che nella Direttiva:

-        tra contratto a tempo indeterminato e contratto a termine
sussiste un rapporto tra regola ed eccezione;

-        l'eccezione deve essere supportata da ragioni oggettive,
valevoli per «alcuni settori, occupazioni, attività»;

-        detta eccezione deve essere specificata e comprovata;

-        l'insussistenza delle ragioni che sostengono l'eccezione riporta
alla regola generale.

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L'ulteriore norma che assume valore cruciale, nel caso di specie, è poi espressa dalla clausola 8, punto 3, dell'Accordo allegato alla Direttiva ove si afferma che «l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso».

Sulla natura giuridica di tale clausola cd. di non regressione conviene riportare, per estratto, le conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa CGCE C 144/04, Mangold, attinente alla clausola stessa.

«Ai fini della nostra analisi, possiamo distinguere due categorie di clausole di non regresso: quelle inserite soltanto nei 'considerando' dei pertinenti atti e quelle presenti nel corpo stesso delle direttive o degli accordi raggiunti fra le parti sociali a livello comunitario ed attuati mediante direttive.

A questa seconda categoria, cui appartiene anche la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro, la dottrina maggioritaria riconosce natura giuridica vincolante. Altra parte della dottrina le attribuisce invece una valenza squisitamente politica: si tratterebbe in buona sostanza di un semplice invito rivolto ai legislatori nazionali affinchè, in occasione della trasposizione delle direttive in materia di politica sociale, non riducano le tutele già riconosciute dall'ordinamento interno.

Per parte mia ritengo preferibile, anche nel caso di specie, il primo orientamento, e ciò per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Per il primo aspetto, osservo che l'uso del verbo all'indicativo («l'applicazione [dell']accordo [quadro] non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela») induce a ritenere, stando ai consueti canoni interpretativi seguiti in questi casi, che si è inteso privilegiare una formulazione precettiva e imporre quindi agli Stati membri un vero e proprio obbligo di contenuto negativo, consistente nel non utilizzare la trasposizione come motivo per ridurre le tutele già garantite ai lavoratori nell'ordinamento nazionale.

Tale valutazione sembra poi altresì confermata dalla collocazione della clausola nel contesto della direttiva. Essa infatti non è stata inserita tra i 'considerando' (come talvolta avveniva in passato), bensì nel corpo stesso della direttiva. Al pari quindi di tutte le disposizioni normative di tale atto, anche la clausola in questione, per effetto dell'art. 249, terzo comma, CE, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, risultato che in questo caso è per l'appunto quello di evitare che la trasposizione possa costituire una giustificazione valida per un eventuale peggioramento delle tutele già esistenti a livello nazionale.

Sulla portata dell'obbligo «di non regresso»

Ciò chiarito, vorrei ora tentare di approfondire la portata dell'obbligo derivante dalla clausola 8, n. 3.

A tal riguardo, dico subito che, diversamente da quanto ritiene il sig. Mangold, non si è qui in presenza di una clausola di stand-still che vieti in assoluto un abbassamento del livello di protezione esistente nel diritto nazionale al momento dell'attuazione della direttiva.

Si tratta invece, a mio avviso, di una clausola di trasparenza, vale a dire di una clausola che, allo scopo di evitare abusi, vieta agli Stati membri di approfittare dell'occasione dell'attuazione della direttiva per operare, in un settore delicato come quello della politica sociale, una riduzione delle tutele già garantite nel proprio ordinamento, addebitandola (come purtroppo tante volte accade!) ad inesistenti obblighi comunitari piuttosto che ad una autonoma scelta nazionale.

Ciò emerge anzitutto dalla lettera della clausola, la quale non preclude in generale la riduzione del livello di protezione assicurato ai lavoratori, ma esclude che «l’applicazione» della direttiva possa essa stessa costituire «un motivo valido» per operare tale riduzione. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni della direttiva, un arretramento delle tutele a livello nazionale è quindi ben possibile, ma solo per motivi diversi dalla necessità di attuare la direttiva stessa e la cui sussistenza spetta allo Stato membro dimostrare» (sottolineatura nostra).

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La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 22 novembre 2005 cit. ha convalidato la tesi dell'avv. Gen. Tizzano con il seguente dispositivo:

«La clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi con la necessità di promuovere l'occupazione e indipendentemente dall'applicazione del detto accordo, ha abbassato l'età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato».

Il dictum è stato motivato dalla Corte di Giustizia nel modo seguente:

«A questo proposito, dalla formulazione stessa della clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro risulta che l'applicazione di questo non costituisce per gli Stati membri un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione offerta ai lavoratori nell'ordinamento giuridico nazionale nel settore rientrante sotto il detto accordo.

L'espressione «applicazione», utilizzata senza ulteriori precisazioni nella clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro non riguarda la sola iniziale trasposizione della direttiva 1999/70 e, in particolare, del suo allegato contenente l'accordo quadro, ma copre ogni misura nazionale intesa a garantire che l'obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, comprese le misure che, successivamente alla trasposizione propriamente detta, completano o modificano le norme nazionali già adottate.

Per contro, una «reformatio in peius» della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall'accordo quadro quando non è in alcun modo collegata con l'applicazione di questo» (sottolineatura nostra).

 

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La Corte europea ha dunque accolto la tesi della natura vincolante dell'obbligo di non regresso, sia pur recingendone l'operatività al campo di applicazione della direttiva comunitaria e dell'accordo quadro ad essa allegato.

Peraltro, nel caso italiano, un tale problema di verificare l'attinenza effettiva delle norme nazionali all’attuazione della direttiva e dell'accordo quadro ad essa allegato, in funzione dell'operatività dell'obbligo comunitario di non regresso, non si pone neppure; poiché le norme nazionali, ossia quelle del d. lgs, n. 368 del 2001, in quanto norme delegate esclusivamente a disciplinare l'attuazione della direttiva europea e dell'allegato accordo quadro, non potrebbero mai andare oltre le esigenze applicative della direttiva e dell’accordo medesimi se non violando per altro aspetto l'art. 76 cost, e segnatamente andando oltre quanto il parlamento-delegante ha consentito di disciplinare.

In ossequio all’art. 2 della l. n. 422/2000, tutto quanto è contenuto nel dlgs. n. 368 del 2001, per non violare l’art. 76 cost., doveva essere inerente al campo di applicazione ed alle esigenze applicative della direttiva 1999/70 CE e dell'accordo quadro ad essa allegato.

Proprio per questo profilo, la situazione relativa al caso Mangold, come delineata dalla Corte europea di giustizia, era diversa.

Nel caso Mangold, la Corte europea ha infatti aggiunto che: «sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni presentate dal governo tedesco nel corso dell'udienza risulta, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 75-77 delle sue conclusioni, che i successivi abbassamenti dell'età oltre la quale è consentita la stipula di contratti a tempo determinato senza restrizioni sono giustificati non già dalla necessità di applicare l'accordo quadro, ma da quella di incentivare l'occupazione delle persone anziane in Germania».

In effetti lo stesso Avvocato Generale aveva osservato: «infatti, dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate in udienza dal governo tedesco, emergono vari elementi idonei a dimostrare che l'abbassamento, operato dalla legge Hartz, da 58 a 52 anni, dell'età oltre la quale è ammessa senza limiti la conclusione di contratti a termine, è basato su un motivo chiaramente distinto dalle esigenze di applicazione della direttiva 1999/70, vale a dire la necessità di promuovere l'impiego delle persone anziane in Germania.

Un primo elemento in tal senso risulta dall'esistenza, sia prima che dopo l'attuazione della direttiva, di diversi interventi normativi che hanno progressivamente ridotto la soglia d'età in questione. Come si è visto, infatti, il legislatore tedesco ha adottato a tal fine: nel 1996, la legge sul diritto del lavoro volta a promuovere la crescita e l'impiego, che ha fissato il limite a 60 anni; nel 2000, il TzBfG, che ha spostato tale limite a 58 anni; e, infine, nel 2002, la legge Hartz, che lo ha ulteriormente anticipato a 52 anni. Il legislatore tedesco quindi, già prima dell'applicazione della direttiva, ha deciso autonomamente di ridurre la tutela garantita in materia ai lavoratori anziani allo scopo di favorirne l'impiego e ha persistito in questa sua scelta anche dopo l'applicazione medesima, dimostrando così di voler perseguire una propria scelta di politica economica e sociale indipendente dai vincoli comunitari.

Un secondo elemento, specificamente legato alla legge Hartz, è costituito poi dal fatto che questa è stata adottata a seguito dei lavori di una commissione governativa, la quale ha accertato che «la probabilità per un disoccupato ultracinquantacinquenne di trovare un nuovo lavoro si attesta intorno al 25%» (v. supra, paragrafo 15). L'abbassamento della soglia d'età risulta quindi chiaramente legato a precise valutazioni sull'occupazione e non ad un uso strumentale degli obblighi posti dalla Comunità».

B) Sulla illegittima regressione del d. Lgs. 368/01 rispetto alla precedente disciplina nazionale

B1 Sul diritto di precedenza

Le clausole derogative in pejus appaiono innanzitutto essere l'art. 10, co. 9 e co. 10 e l’art. 11, comma 1 e 2 d. Lgs. n. 368/01.

Dette norme, precludendo qualunque disciplina anche di contratto collettivo che ampli la tutela oltre "le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della l, 29 febbraio 1987 n. 56", condizionano infatti il diritto di precedenza nelle riassunzioni operate dall’ex datore di lavoro a condizioni prima inesistenti. 1) la sussistenza del diritto solo in caso di previsione da parte del CCNL (restando da verificare anche la applicabilità in concreto del medesimo CCNL, in ragione della affiliazione sindacale del datore di lavoro o della ricezione del CCNL da parte del datore di lavoro); 2) il divieto per la contrattazione collettiva di estendere il diritto di precedenza a casi diversi dal lavoro stagionale e dalle punte stagionali di attività; 3) il mancato decorso di un anno dalla cessazione del rapporto per l'esercizio del diritto.

Si è concretizzata, dunque, una reformatio in peius, la quale, alla luce della sent. n. 41 del 2000 della Corte, appare in contrasto, oltre che con la lett f), altresì con la lettera e) dell'art. 2, comma 1 della l. n. 422 del 2000, da cui si desume il principio che, quando direttive comunitarie abbiano ormai ricevuto applicazione nel diritto nazionale, l'ulteriore disciplina delegata al medesimo scopo non dovrà recare modificazioni a tale legislazione pregressa di recezione delle direttive stesse, se non per adeguarla alle eventuali modificazioni nel frattempo intervenute del diritto comunitario.

In effetti la “vecchia” norma dell'art. 23, comma 2, l. n. 56/1987 (come modificato dall'art. 9 bis, d. I. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993), ora abrogata dall'art. 11, comma 1, d. lgs. n. 368/2001, statuiva che "I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8 bis, d. I. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Il diritto di precedenza nell'assunzione era quindi previsto per legge, incondizionatamente per i lavoratori assunti con contratto a termine per svolgere "attività stagionali" ovvero per far fronte alle cd. punte stagionali di attività, senza alcun termine annuale di esercizio.

B2) Sugli altri casi di illegittima regressione

Gli altri casi di regressione, illegittima in sede di mera trasposizione, sono i seguenti

-          nella parte in cui ammettono una generica causale, giustificativa del contratto;

-          nella parte in cui ammettono la proroga del contratto per semplici ragioni oggettive e non più per ragioni contingenti ed imprevedibili;

-          nella parte in cui escludono dal regime limitativo il settore agricolo ed il commercio di prodotti ortofrutticoli;

-          nella parte in cui escludono limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine per le imprese nella fase di avviamento e per i contratti di durata non superiore ai sette mesi.

C) Sul contrasto del d. lgs. n. 368/01 con la Direttiva Comunitaria

Il d. lgs. n. 368/01 ha comunque disciplinato, in manifesta violazione della Dir. 1999/70/CE, il regime del lavoratore nel rapporto a tempo determinato, segnatamente allorché:

1)      ha introdotto, come clausola generale giustificativa del contratto a termine, le ragioni «di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo», in luogo delle cause tipizzate dalla l. n. 230/62 o demandate alla contrattazione collettiva, avviando una moltiplicazione dei casi disciplinati da contratti a termine; casi che in precedenza restavano disciplinati come ipotesi a tempo indeterminato;

2)      con violazione grave della direttiva (v. clausola 5, paragrafo 1, lett. bec, riportata sopra sub A) non ha fissato né «la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi» (lett. b, cit.); «il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 368/01, infatti, è divenuto addirittura possibile reiterare indefinitamente più rapporti di lavoro a termine, con l'unica avvertenza di stipulare un nuovo contratto a distanza di 20 o, secondo i casi, 30 giorni dalla scadenza del precedente.

Sulla seconda questione la Corte di Giustizia si è già pronunciata, con riferimento alla disciplina dettata dalla Grecia, del tutto simile a quella posta dal d. lgs. n. 368/01.

La Corte, infatti, (Grande Sezione) con la sentenza del 4 luglio 2006 nel procedimento C212/04 (Adeneler) ha precisato che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta <<all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esistenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio>>; essa osta altresì, <<ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola>>.

Più in particolare la Corte ha posto le seguenti proposizioni (par. 83 – 88):

<<Orbene, si deve constatare al riguardo che una disposizione nazionale che consideri successivi i soli contratti di lavoro a tempo determinato separati da un lasso temporale inferiore o pari a 20 giorni lavorativi dev’essere considerata tale da compromettere l’obiettivo, la finalità nonché l’effettività dell’accordo quadro.

Infatti, come hanno rilevato sia il giudice del rinvio sia la Commissione, nonché l’avvocato generale nei paragrafi 67-69 delle sue conclusioni, una definizione così rigida e restrittiva del carattere successivo di diversi contratti di lavoro che si susseguono consentirebbe di assumere lavoratori in modo precario per anni, poiché, nella pratica, il lavoratore non avrebbe nella maggior parte dei casi altra scelta che quella di accettare interruzioni dell’ordine di 20 giorni lavorativi nel contesto di una serie di contratti con il suo datore di lavoro.

Inoltre, una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale rischia di avere non solo l’effetto di escludere di fatto un gran numero di rapporti di lavoro a tempo determinato dal beneficio della tutela dei lavoratori perseguito dalla direttiva 1999/70/CE e dall’accordo quadro, svuotando di gran parte del suo significato l’obiettivo perseguito da questi ultimi, ma altresì quello di permettere l’utilizzazione abusiva di siffatti rapporti da parte dei datori di lavoro.

Nella causa principale, una siffatta normativa può addirittura comportare conseguenze ancora più gravi per i lavoratori dipendenti, tenuto conto del fatto che essa rende praticamente inoperante la misura nazionale che le autorità elleniche hanno scelto di adottare al fine specifico di dare attuazione alla clausola 5 dell’accordo quadro, misura secondo la quale alcuni contratti di lavoro a tempo determinato si presumono stipulati a tempo indeterminato a condizione, in particolare, che essi siano da considerare successivi ai sensi del decreto presidenziale n. 81/2003.

Al datore di lavoro sarebbe quindi sufficiente, al termine di ogni contratto di lavoro a tempo determinato, lasciare trascorrere un periodo di soli 21 giorni lavorativi prima di stipulare un altro contratto della stessa natura per escludere automaticamente la trasformazione dei contratti successivi in un rapporto di lavoro più stabile, e ciò indipendentemente sia dal numero di anni durante i quali il lavoratore interessato è stato occupato per lo stesso impiego sia dalla circostanza che i detti contratti soddisfino fabbisogni non limitati nel tempo, ma al contrario «permanenti e durevoli». Pertanto, la tutela dei lavoratori contro l’utilizzazione abusiva dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, che costituisce la finalità della clausola 5 dell’accordo quadro, viene rimessa in discussione>>.

Quanto alla illegittimità della generica e dunque peggiorativa clausola legislativa italiana che consente il ricorso al lavoro a termine per mere ragioni <<di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo>> vale il richiamo alle proposizioni n. 61 – 62 della sentenza CGCE cit. secondo cui:

<<Al riguardo, l’accordo quadro parte dalla premessa secondo la quale i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività (v. nn. 6 e 8 delle considerazioni generali dell’accordo quadro).

Di conseguenza, il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (v. sentenza Mangold, cit., punto 64), mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori (v. secondo comma del preambolo e n. 8 delle considerazioni generali dell’accordo quadro)>>.

Da ciò discende che (v. punti 69 e 71, CGCE cit.) <<la nozione di «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in tale particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

Di contro, una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti>>.

Tutto questo è stato affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento alla reiterazione del contratto a termine. E tuttavia il dictum è riferibile anche alla causa giustificativa del primo contratto a termine, posto che in via generale sempre per la Corte (v. p. 99), occorre verificare se il disposto normativo nazionale <<invece di servire come base giuridica limitatamente alla stipulazione dei contratti a tempo determinato volti a far fronte a fabbisogni di carattere esclusivamente temporaneo, sembra che esso venga utilizzato per concludere siffatti contratti allo scopo di soddisfare di fatto fabbisogni permanenti e durevoli>>.

Alla luce della sentenza CGCE Adelener si può dunque concludere che la liberalizzazione del lavoro a termine, nella versione italiana, contrasta radicalmente con la direttiva citata.


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In definitiva, le norme legislative di cui al d. lgs. n. 368/01 violano la Direttiva 199/70/CEE e conseguentemente violano l’art. 2 della legge delega n. 422/2000, in deroga all’art. 76 Cost, nella parte in cui:

1)      non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987;

2)      nella parte in cui ammettono una generica causale, giustificativa del contratto a termine;

3)      nella parte in cui prevedono una disciplina di favore per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali, in quanto tali non espressamente contemplati dalla direttiva;

4)      nella parte in cui ammettono la proroga del contratto per semplici ragioni oggettive e non più per ragioni contingenti ed imprevedibili;

5)      nella parte in cui ammettono una successione indeterminata di contratti a termine, purchè intervallati da una vacatio di venti ovvero trenta giorni;

6)      nella parte in cui escludono dal regime limitativo il settore agricolo ed il commercio di prodotti ortofrutticoli;

7)      nella parte in cui escludono limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine per le imprese nella fase di avviamento e per i contratti di durata non superiore ai sette mesi.