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Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Roma, 14 Giugno 2006 - Circolare n. 17/2006 - Prot. N. 878/14.4.06/Segr.
- Prot. N. 25/I/0000521 - Alle Direzioni Regionali e Provinciali del
Lavoro - All'INPS - Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa
All'INAIL - Direzione Centrale Rischi
All'ENPALS - Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza
LORO SEDI
e p.c.
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro
Oggetto: collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a
progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center.
Attività di vigilanza. Indicazioni operative.
Con la circolare n. 1/2004 questo Ministero aveva già fornito, con
specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n.
276/2003, prime indicazioni, di carattere generale, utili per un
corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di
vigilanza.
Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire ora
istruzioni su singole tipologie di attività, in relazione alle quali
l'applicazione del citato art. 61 ha evidenziato una maggiore
esigenza di chiarimenti.
Con il presente documento, questo Ministero, congiuntamente con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intende
pertanto fornire adeguate istruzioni con specifico riferimento ai
call center, valutando nel prosieguo l'opportunità di fornire con
ulteriori provvedimenti indicazioni relativamente ad altre tipologie
per le quali l'applicazione dell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ha
parimenti presentato profili di problematicità.
Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente circolare si
forniscono indicazioni di carattere operativo rivolte al solo
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli Istituti previdenziali, al fine di uniformare il più
possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del
fenomeno in esame.
In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro
dovranno avviare, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 124/2004,
un'adeguata attività di carattere informativo, volta ad istruire gli
operatori del settore sulla corretta utilizzazione della tipologia
contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a
progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003.
La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalità
verranno stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di
cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni
dall'emanazione della presente circolare, è volta ad assicurare
omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore ed è,
pertanto, necessariamente preliminare all'avvio da parte degli
ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità delle
collaborazioni a progetto poste in essere.
Si fa fin d'ora riserva di valutare l'opportunità di intervenire
nuovamente sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di
attento monitoraggio degli esiti della presente circolare,
l'evoluzione e le dinamiche organizzative del settore.
Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma
di lavoro
Il mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere
caratterizzato, anche successivamente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 276 del 2003 ed alla introduzione del lavoro a progetto,
da un consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma.
In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in
considerazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 i
presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto
devono in generale essere individuati con riferimento: a) ai criteri
di individuazione e specificazione del progetto o programma di
lavoro; b) ai requisiti essenziali che devono connotare l'autonomia
del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro; c) alle
modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il
lavoratore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, le
collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili
ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi
all'attività principale od accessoria dell'impresa - come
specificato dalla circolare 1 dell'8 gennaio 2004 -, non possono
totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano
parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per
iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.
La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l'utilizzo
del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che
siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal
lavoratore in funzione del risultato.
Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi
qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il
committente, a differenza del datore di lavoro, non può
successivamente variare in modo unilaterale.
In considerazione di ciò, un progetto, un programma di lavoro od una
fase di esso possono essere individuati anche nell'ambito delle
attività operative telefoniche offerte dai call center purché in
ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi
contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo
di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di
autodeterminare il ritmo di lavoro.
È quindi necessario che l'ispettore riscontri l'esistenza in
concreto degli elementi connotanti una genuina collaborazione a
progetto così come vengono descritti nella presente circolare.
Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere
individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna" la
cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento
per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.
Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato
richiesto al collaboratore è dunque necessario che il progetto,
programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la
specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna
(con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing
la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi
all'impresa stessa);
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di
lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore
nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto
dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con
riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è
senz'altro configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o
fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell'ambito
delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di
rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato,
l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo
committente.
Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di
tale tipologia di attività e della possibilità di definire
compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con
riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'utenza contattata
ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto
telefonico effettuato. Il lavoratore out bound, infatti, può
prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del
risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.
Inoltre, l'ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia
della prestazione deve verificare l'esistenza di postazioni di
lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al
collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.
Nelle attività in bound l'operatore non gestisce, come nel caso
dell'out bound, la propria attività, né può in alcun modo
pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel
rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a
disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche
per un dato periodo di tempo.
Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che
l'attività lavorativa come descritta è disciplinata da un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, procederà,
dovendo ricondurre tale attività alla subordinazione, adottando i
conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.
Nell'ambito del progetto o programma di lavoro così definito al
collaboratore non può essere richiesta un'attività diversa da quella
specificata nel contratto.
L'ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri assunti
per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento al
risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di
esso.
Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione
L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che il progetto o
programma di lavoro deve essere gestito autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ciò, come
noto, al fine di garantire al collaboratore una sostanziale ed
effettiva autonomia nell'esecuzione della prestazione.
Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato l'incarico
di compiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere
considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore
stesso possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza
necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione,
la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale
della stessa.
Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto ad alcun
vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie
prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto
delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della
prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione
giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non
deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere
imposta.
Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del
contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con
riferimento ad attività telefoniche out bound.
Forme consentite di coordinamento
Sempre ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 il
fondamentale requisito dell'autonomia può essere contemperato con le
esigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione
produttiva dell'azienda.
A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei call center,
possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il
collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra specificata. Le
fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono
essere unilateralmente modificate dall'azienda né questa può
assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il
suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate
di informazione finalizzate all'aggiornamento del collaboratore. La
collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata
nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente
imposta dall'azienda;
c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala
la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al
collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo
utile per l'esecuzione della prestazione.
E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che
l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni
contrattuali originariamente convenute.
Il Ministro Cesare Damiano |