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Le sorprese non
finiscono Mai !!!
A leggere bene la
Finanziaria si scopre che ......
Neanche il tempo di finire di urlare a mezzo
mondo che con il centrosinistra sarebbe finalmente finita la
politica dei condoni che subito ne compare uno, guarda caso, proprio
in favore di Atesia (principale elettore di Rutelli e Margherita) e
di quanti hanno speculato sulla precarietà del lavoro.
Ma non basta, la nuova legge Finanziaria
introduce un precedente pericoloso anche in materia di conciliazione
ed arbitrato intervenendo a ridurre il diritto inalienabile del
singolo a ricorrere al giudice naturale per tutelare i propri
interessi.
Tutto è rinchiuso
nell'articolo 178 della legge Finanziaria 2007, che qualsiasi
giurista considerere un intervento "intrusivo" sui diritti del
singolo.
Questo articolo prevede che il datore di lavoro
(in questo caso Atesia) previa riformulazione contrattatuale con
passaggio del lavoratore da co.co.pro. a subordinato (che tradotto
non significa contratto a tempo indeterminato ma significa
Inserimento, Apprendistato, Prova, senza obbligo di stabilizzazione)
sana anche per il pregresso il contenzioso con Stato e lavoratori.
Il Ministro Damiano, fautore dell'innovativa idea, ci prova
così ad aggirare l'intervento degli Ispettori del Lavoro mettendo in
campo un pericoloso precedente in materia di conciliazione ed
arbitrato che peserà non poco al prossimo tavolo per un nuovo Patto
sociale tra Confindustria-Governo-Sindacati, che riscriverà le
dinamiche della contrattazione e le regole nelle relazioni
sindacali.
06-10-2006 -Coordinamento Rsu
Art. 178.
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione
e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle
diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la
stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di
lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le
rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di
lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati
alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione
vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di
collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4
dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi
interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo
delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più
favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di
lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota
di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi
dell’Istituto nazionale di previdenza sociale gli atti di
conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati
con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento
di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma
4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte
restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, approvano i relativi
Accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la
gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore
interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento
del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8.
Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al
presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l’effetto
di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con
riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte
sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché
all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di
conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai
lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente
articolo.
7. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |