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Contratti a termine, ristabilire
l'eccezionalità
Alberto Burgio -
Deputato Prc, commissione Lavoro
Roberto Croce - Avvocato giuslavorista
Nell'articolo apparso sul manifesto il 28
settembre scorso, Andrea Allamprese ha posto al centro del dibattito
sulle riforme del lavoro un tema di grande rilievo, rimasto sinora
in ombra: quello del regime dei contratti a termine, introdotto dal
decreto legislativo 368 del 2001. Si tratta di un tema che, per i
suoi effetti sociali e giuridici, dovrebbe affiancarsi, nell'agenda
del centrosinistra, a quello più frequentemente discusso dei
contratti di «collaborazione a progetto».
Concordiamo con le valutazioni di Allamprese e con l'obiettivo di
perseguire una profonda revisione dell'attuale disciplina dei
contratti a termine. Proprio per questo ci pare opportuno richiamare
l'attenzione su un aspetto generale, che merita di essere
preliminarmente chiarito.
Partiamo dal confronto con la legge che regolava il tempo
determinato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 368. La legge
230 del 1962 conteneva una normativa ben più protettiva
dell'attuale, che ha invece sciaguratamente "liberalizzato" il
contratto a tempo determinato estendendone il ricorso a tutti i casi
in cui il datore di lavoro adduca generiche «ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
La legge del '62 riposava su una logica ben diversa. Supponeva che
il tempo indeterminato costituisse la forma normale del rapporto di
lavoro dipendente; concepiva cioè il lavoro a termine come una
eccezione; ed esigeva, quindi, che, per potervi fare ricorso, il
datore di lavoro adducesse tassative motivazioni.
La nuova normativa ha messo in crisi questo impianto garantista,
generando pesanti conseguenze negative per migliaia di lavoratori e
sollevando, sul piano giuridico, gravi dubbi interpretativi. Una
questione in particolare merita di essere al più presto risolta.
Occorre stabilire in modo univoco (e auspicabilmente favorevole alla
stabilità delle relazioni di lavoro) se il rapporto tra contratto a
tempo indeterminato e contratto a tempo determinato possa essere
tuttora ricondotto allo schema regola/eccezione (come in base alla
legge 230); o se invece, complice la generale tendenza alla
flessibilità, questo schema si sia ormai risolto in una vera e
propria coesistenza di modelli contrattuali alternativi e
simmetrici, cioè dotati di pari dignità.
La questione sorge anche per effetto della mancata riproposizione
nel d. lgs. 368 di una previsione analoga a quella dell'art. 1 della
legge 230: «Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato,
salvo le eccezioni appresso indicate».
È chiaro che si tratta di una questione decisiva e tutta politica. E
non è difficile intuire come dalla sua soluzione discendano una
serie di effetti di prima grandezza, a cominciare dall'attribuzione
al datore di lavoro piuttosto che al lavoratore dell'onere di
provare le ragioni del ricorso al tempo determinato.
Non possiamo soffermarci oltre su questa materia. Ci limitiamo ad
osservare come solo il recupero della logica sottesa alla legge del
'62 renderebbe la legislazione italiana coerente con la normativa
europea, per la quale i contratti a tempo indeterminato
rappresentano «la forma comune dei rapporti di lavoro» perché
«contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e
a migliorarne il rendimento». E come su questo terreno il governo e
la maggioranza non debbano inventare nulla di nuovo, ma solo
rispettare gli impegni assunti con l'elettorato. Il programma
dell'Unione, quasi riproducendo la direttiva europea, puntualizza
che il lavoro a tempo indeterminato deve tornare a costituire «la
forma normale di occupazione» e che esso è il solo in grado di
consentire ai lavoratori di «costruirsi una prospettiva di vita e di
lavoro serena». Sarebbe davvero imperdonabile che parole tanto
solenni rimanessero inascoltate dai loro stessi autori.
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