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Un apprendistato da superare
Fausto
Beltrami -
* segreteria Camera del Lavoro di
Brescia
Con la
precarietà che dilaga diffondendo tipologie contrattuali
espressamente rivolte a rendere instabile ed indecente il rapporto
di lavoro, capita di essere trascinati a dare più valore di quel che
meriti al «meno peggio»: si veda la retorica talvolta trasversale
intorno all'apprendistato.
Ogni organizzazione imprenditoriale aveva fiutato l'affare sin dalla
approvazione della legge 30, perché poter assumere giovani di età
fino ai 29 anni e 364 giorni, per un periodo fino ai 6 anni e senza
obbligo di assunzione finale, con sottoinquadramento salariale e
decontribuzione quasi totale, con responsabilità formative meno
impegnative che in passato e tendenzialmente sempre più interne ai
luoghi di lavoro, rappresenta certamente un'ottima occasione di
riduzione dei costi. E' vero che le norme di alcuni contratti
nazionali - si veda quello metalmeccanico - hanno introdotto
miglioramenti rispetto a legge e decreto, ma rimane pur sempre la
realtà di un lungo e ineguale trattamento di ingresso nel mondo del
lavoro, destinato ad interessare un numero crescente di lavoratori
indipendentemente dai contenuti «professionalizzanti» delle mansioni
svolte.
In Lombardia, ad esempio, gli stessi dati ufficiali ci dicono che
solo circa il 15% degli oltre 90.000 apprendisti sono stati formati
e non risulta, con poche eccezioni, che nel resto d'Italia la
situazione sia migliore; mentre anche su quantità e qualità della
formazione effettivamente impartita è lecito pensar male. La
regolamentazione contrattuale del nuovo apprendistato è avvenuta
soprattutto negli ultimi due anni. E' presumibile perciò che si
verifichi un incremento esponenziale nell'utilizzo di questo
istituto. Solo l'apprendistato per percorsi di alta formazione,
infatti, merita una relativa condivisione e rende comprensibile il
suo impiego fino ad una età avanzata, senza giungere però a sfiorare
i trent'anni. Se basato su un buon numero di ore formative e su una
buona interrelazione con l'esperienza lavorativa, può essere uno
strumento utile per una elevata specializzazione, ma può coinvolgere
solo pochi giovani lavoratori.
Si impone quindi una riflessione rigorosa per evitare che anche
attraverso il nuovo apprendistato si consolidi la già vistosa
rottura generazionale nei diritti del lavoro. Naturalmente
l'abrogazione della legge 30 ci farebbe ripartire col piede giusto:
ma non possiamo dimenticare che ormai la contrattualizzazione del
nuovo apprendistato è un dato acquisito. Occorre pensare ad una
diversa idea di contratto di formazione-lavoro, mettendoci nella
logica di chi vuole «praticare l'obiettivo» e puntando da subito a
superare per via contrattuale (nazionale e di 2° livello),
legislativa e nei rapporti con Regioni e Province, le normative
attuali.
Credo convenga ragionare sui seguenti punti:
1) L'apprendistato professionalizzante. Non dovrebbe essere
ammissibile per lavori seriali e di scarso contenuto (laddove
previsto, si dovrebbe rivendicarne la progressiva riduzione di
durata), né essere consentito fino ad una età troppo avanzata.
Dovrebbe avere una durata più commisurata all'effettiva qualità
dello sbocco professionale e prevedere congrue riduzioni di periodo
in rapporto ai titoli di studio; contenere norme più vincolanti per
la stabilizzazione del rapporto di lavoro, essere limitato nel
sottoinquadramento e incluso nei risultati della contrattazione
aziendale.
2) L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione - fino a tre anni per adolescenti oltre i 15
anni di età - è solo la presa d'atto del degrado culturale e sociale
che produce l'abbandono scolastico. Per gli apprendisti di questa
età vale nell'immediato il discorso di un vero controllo per
salvaguardare e valorizzare intanto il più possibile la natura di
contratto a causa mista (formazione e lavoro), ma vale soprattutto
l'esigenza di affermare che essi, semplicemente, non dovrebbero
esistere e di riprendere perciò come sindacato l'obiettivo
dell'innalzamento dell'obbligo scolastico e del diritto allo studio
fino ai 18 anni.
3) La formazione professionale. Tralasciando qui la necessità di una
riforma dell'intero settore, rilevo che la formazione effettivamente
impartita interessa un numero esiguo di giovani e non coinvolge la
stragrande maggioranza dei nuovi apprendisti professionalizzanti. La
Regione Lombardia, ad esempio, che non ha sinora predisposto alcun
quadro normativo, ha conseguito un vero fallimento in materia. Nei
fatti, oggi, l'impiego di apprendisti professionalizzanti si sta
caratterizzando come occupazione a termine di lavoratori - non di
rado con titolo di studio superiore e in certi casi universitario -
per i quali viene applicata una riduzione del cuneo fiscale
all'ennesima potenza. C'è da reimpostare un ruolo pubblico della
formazione esterna ed esigere responsabilità dalle imprese. Oggi il
datore di lavoro che non ottempera ai suoi obblighi formativi è
tenuto a versare una quota contributiva maggiorata, cioè una
semplice sanzione pecuniaria (tra l'altro scarsamente applicata a
causa della condizione di inefficienza in cui versano attualmente
gli organi ispettivi del lavoro). Occorre reintrodurre la sanzione
che prescriveva in questo caso l'assunzione a tempo indeterminato.
4) Il valore irrisorio dei contributi agevolati per le imprese è
l'unico elemento rimasto immutato nelle leggi sull'apprendistato che
si sono succedute fino alla legge 30 e al decreto 276. Nel contempo
gli apprendisti continuano a non avere retribuzione durante la
malattia, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, indennità di
mobilità. Pur senza uscire dal regime di agevolazione, una forte
rivalutazione di tali contributi si impone per risolvere una
questione di uguaglianza nei diritti sociali dei lavoratori. Questo
a maggior ragione se da più parti si continua a versare lacrime sui
conti Inps.
Vorrei notare infine che ci sono anche ragioni più generali,
attinenti al riconoscimento del ruolo dello studio e della scuola e
alla considerazione sociale dei giovani nella società, che
sconsigliano un approccio sindacale e politico disinvolto ad una
tipologia contrattuale il cui nome generalmente non c'entra con la
sua sostanza.
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