Telecom Canone illegittimo
Il canone della Telecom è
illegittimo: lo stabilisce una sentenza del giudice
di Pace di Torre Annunziata, Avv. Prof. Giuseppe
D'Angelo. Il giudice ha accolto la domanda di un
utente condannando la Telecom alla restituzione dei
canoni e al pagamento delle spese legali.
Il Giudice, dopo aver esaminato il disposto
dell'art. 3 del D.P.R. n° 318/97, che impone alla
Telecom di fornire “il servizio universale” su tutto
il territorio nazionale, ha ritenuto che il
“servizio universale” consiste nella fornitura di
alcuni servizi, ma non comprende il canone di
abbonamento. Il comma 4 della norma esaminata,
attribuisce il servizio alla società Telecom SpA ed
aggiunge che il servizio dal 1° Gennaio 1998 viene
effettuato anche da altre società.
Per legge l'onere del servizio universale deve
essere sopportato solo ed esclusivamente dagli
operatori che gestiscono reti pubbliche di
telecomunicazioni, dai fornitori di servizi di
telefonia vocale accessibili al pubblico, dagli
organismi che prestano servizi di comunicazioni
mobili e personali. Gli utenti finali, quindi, sono
esclusi dal pagamento di costi aggiuntivi, come il
canone che la Telecom - unica tra i gestori -
richiede.
Per la sentenza la clausola contrattuale che impone
il pagamento del canone all'utente è vessatoria e
inefficace perché - facendo riferimento all'art.
1469 bis del Codice Civile - al canone non
corrisponde nessun servizio erogato da Telecom,
giungendo all'assurdo pagamento del canone anche nei
bimestri in cui non vi è stato traffico telefonico.
Le sedi Codacons sono pronte ad assistere i
consumatori che richiederanno alla Telecom la
restituzione del canone degli ultimi 10 anni; con
l'occasione si può anche chiedere la restituzione
delle spese di spedizione delle bollette che la
Telecom ha aumentato arbitrariamente da 0,17
centesimi a 0,37 Iva esclusa.
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