|
Part-time verticale e indennità di disoccupazione: le contraddizioni della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 marzo 2006, ha escluso la spettanza dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori con contratto part-time verticale su base annua ultrasemestrale iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività. Si conclude così una lunga vicenda giurisprudenziale che trova un fondamentale spartiacque nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 1732/2003), secondo la quale “la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa”. Le sez. unite della Cassazione avevano ragionato per astrazioni, per categorie formali, rinunciando a distinguere quello che nella realtà si poteva distinguere agevolmente: ovvero il part time verticale di necessità dal part time per scelta; la sentenza della Cassazione si affidava ad una rinnovata concezione volontaristica del contratto di lavoro part time, come contratto di lavoro capace di realizzare una ideale flessibilità bilaterale (la volontarietà del periodo di non lavoro è “rilevabile dall’espressione lavoratori disponibili a svolgere”); valevole ugualmente per il datore e per il lavoratore; e dimenticando che nella realtà dei fatti questa parità di scelta non c’è; che quasi sempre, o il più delle volte, nell’attuale situazione occupazionale anche il part time verticale è una scelta imposta al lavoratore (ma nell’83% dei casi a livello europeo si tratta di lavoratrici), come unica possibilità di lavoro. In definitiva, la questione di costituzionalità di cui si è discusso è dunque sorta perché la Corte di Cassazione, ha voluto imprimere al “diritto vivente”, sul piano dell’interpretazione ed applicazione della legislazione ordinaria, una direzione di marcia differente ed addirittura antitetica rispetto a quella suggerita dal sistema costituzionale, oltreché alla giurisprudenza del Giudice delle leggi. L’interpretazione fornita dalla Cassazione, infatti, si è palesata come una lettura restrittiva dell’espressione “disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro” contenuta nell’art.45 del R.d.l. n.1827/35, e ciò in aperto contrasto sia con il fondamento costituzionale che il Giudice delle leggi, con la sentenza n.160/1974, ha attribuito al diritto dei disoccupati involontari a ricevere mezzi adeguati a tener fronte alle esigenze di vita derivanti da tale stato, sia con l’estensione analogica al part-time verticale degli stessi criteri utilizzabili nei periodi di sosta recepita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.132/1991. E’ utile, a tal proposito, riportare testualmente le parole contenute in quest’ultima pronuncia: “(…) la disoccupazione conseguente al periodo di sosta, nei rapporti di lavoro analoghi a quello qui considerato (contratto part-time verticale su base annua: n.d.r.), non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro”. In base ad una piana considerazione della giurisprudenza costituzionale, ed in particolare delle citate sentenze n. 160/1974 e n. 132/1991, l’art.45, comma 3, del R.d.l. n.1827/35, così come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione, appariva dunque in contrasto sia con la tutela del disoccupato involontario di cui all’art. 38, comma 2, Cost, sia con il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori assicurati, nella parte in cui non contempla quale ipotesi di “disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro” quella del lavoratore a tempo parziale verticale ultrasemestrale su base annua che abbia chiesto di rimanere iscritto, per il periodo di inattività, nelle liste del collocamento. Ciò in riferimento alla circostanza - testimoniata anche dall’iscrizione dei lavoratori al collocamento, come nel caso che ha dato luogo alla questione di costituzionalità decisa dalla Corte - che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ultrasemestrale è normalmente stipulato per corrispondere (non ad una libera scelta del lavoratore bensì) ad esigenze del datore di lavoro, o se si preferisce ad esigenze del contesto economico-produttivo in cui la prestazione lavorativa è inserita, ben accertabili attraverso l’esame di elementi obiettivi, come la scansione stessa del periodo di inattività. Nel caso in esame, che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ultrasemestrale corrispondesse proprio ad esigenze del datore di lavoro, ovvero del contesto economico-produttivo in cui la prestazione lavorativa era inserita, si desumeva agevolmente dalla stessa circostanza che il periodo di inattività era stato previsto “dalla seconda decade di giugno alla prima decade di settembre in espressa relazione al periodo intercorrente tra la chiusura dell’anno scolastico e la sua riapertura”, per il soddisfacimento delle esigenze di svolgimento del servizio di mensa, a cui la ricorrente era stata addetta in quanto lavoratrice. In definitiva, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Cost. con sentenza 6.6.1974 n. 160, per giudicare della involontarietà della disoccupazione e della meritevolezza della tutela, occorre fare riferimento al comportamento del lavoratore nel mercato del lavoro (successivo alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro), escludendo espressamente che altre opzioni formalistiche, che si limitassero a considerare l’astratta tipologia del contratto – che sta a monte della cessazione o della sospensione del rapporto – potessero soddisfare pienamente e razionalmente il modello di tutela delineato nella Costituzione. Ed è proprio a tale proposito che la sentenza n. 121/2006 cade in insanabile contraddizione: non potendo apertamente sconfessare le chiare parole contenute nei propri precedenti del 1974 e del 1991 in ordine al concetto di “volontarietà” dello status di disoccupazione, la Corte si aggrappa alla differenza esistente tra le due tipologie contrattuali poste a confronto. L’elemento formalistico della cessazione del rapporto di lavoro (nel caso dei lavoratori stagionali) rispetto alla persistenza del vincolo contrattuale in caso di part-time verticale, fa superare agevolmente alla Corte il problema della violazione del principio di uguaglianza in ragione della sostanziale differenza tra i due contratti (quindi non confrontabili ai fini dell’applicazione dell’art. 3 Cost.). Ma, come detto, l’escamotage ha pregio esclusivamente dal punto di vista formale, non sostanziale. A ben vedere, la decisione della Corte costituzionale n. 121/2006 comporta anche delle incongruenze dal punto di vista della risposta del nostro ordinamento alle normative di origine comunitaria: invero, la direttiva CE 97/81 ha recepito l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che prevede un grande sviluppo del part-time quale forma di lavoro valida per promuovere l’occupazione, stabilendo “un quadro generale per l’eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori”. Orbene, l’inesistenza del diritto all’indennità di disoccupazione durante il periodo di mancanza di lavoro induce i lavoratori a preferire ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato a part-time verticale, uno a termine, dato che alla cessazione dello stesso si avrà sicuramente diritto alla predetta indennità, con la ulteriore precarizzazione del rapporto. Dunque, se si vuole rispettare la direttiva, l’indennità dovrebbe spettare anche ai lavoratori a tempo parziale verticale: in proposito, la stessa direttiva 97/81 rilevava “la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di lavoro”. Prosegue la direttiva alla clausola 4: “i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale” e, si osserva, in caso di mancanza di lavoro, i primi possono fruire di vari ammortizzatori sociali (cassa edile, CIG o CIGS o indennità di disoccupazione), mentre i secondi non hanno alcun sostegno del reddito. La clausola 5 dispone che “gli Stati membri, dopo avere consultato le parti sociali, conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare e esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli”. A ben vedere, dunque, la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2006 non sembra avere adeguatamente risposto alle attese di chi pensa che i parametri costituzionali e l’ordinamento sociale comunitario debbano ancora fungere da “bussola” per alcune fondamentali scelte di politica del diritto.
29 marzo 2006
Lorenzo Fassina
|