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Vittoria delle precarie della Sea
Otto lavoratrici con i contratti «stagionali»
pluriennali dovranno essere assunte - Sentenza importante del
tribunale di Busto Arsizio, che può funzionare da precedente per i
precari di tutti gli aeroporti e per quelli di Poste italiane
SIMONE PIERANNI
MILANO
Otto persone reintegrate e nove risarcite perché
nel frattempo hanno trovato un altro lavoro. E' questo l'esito della
sentenza emessa il 13 marzo 2006 dal giudice del lavoro, dottoressa
Maisano, presso il tribunale di Busto Arsizio, che ha dato ragione
alle lavoratrici e a un lavoratore - hostess di terra, addette al
check in alla Malpensa - e torto alla Sea Handling, le attività di
terra della società che gestisce i servizi aeroportuali lombardi,
già elemento di scontro politico, oltre che giudiziario, tra Comune
e Provincia di Milano nelle scorse settimane. La vittoria
giudiziaria è doppiamente importante: la sentenza infatti dovrebbe
fare giurisprudenza e costituire un precedente anche per altri
lavoratori, sottoposti alle medesime condizioni contrattuali. La
causa è iniziata nel luglio 2005, quando alcune lavoratrici, dopo
anni di promesse e contratti a tempo determinato rinnovati, scaduti
e poi ancora rinnovati, furono lasciate a casa dalla Sea. Non
trovando risposte dai sindacati, si rivolsero ad uno dei «punti san
precario» presenti a Milano, dove furono accolte da alcuni avvocati
che iniziarono un percorso giudiziario conclusosi con una vittoria
rilevante, specie in un ambito come quello dei contratti a termine,
che ha pochissima giurisprudenza alle spalle. I numeri del
procedimento parlano chiaro: le diciassette persone "scaricate" - 28
anni come età media, alcune laureate - dalla metà del 2001 fino
all'inizio del 2005 hanno avuto almeno una decina di contratti
distinti, per coprire circa 26 mesi di lavoro. Gli avvocati Matteo
Paulli e Massimo Laratro, che hanno seguito l'avventura delle «Sea
Girls» precisano le caratteristiche del ricorso: «nel 2001 è stata
introdotta la normativa sui contratti a termine: si gridò alla
liberalizzazione dei contratti, mentre invece la normativa (il
decreto legislativo 386 del settembre 2001) ha introdotto nuovi
limiti a garanzia del lavoratore come l'obbligo di motivare le cause
dell'assunzione con contratti a tempo determinato». In tutto questo
però la disciplina degli aereoportuali è rimasta invece invariata,
«perché le aziende - proseguono gli avvocati - non sono obbligate a
motivare nulla, potendo assumere persone senza l'obbligo di indicare
una specifica causale. A fronte di questo vantaggio devono stare
entro alcuni tetti temporali annuali, ovvero i picchi stagionali».
Proprio su questo si basa l'impugnazione: «è stata sollevata la
problematica in relazione ai 'tetti massimi' previsti dalla legge:
sei mesi tra aprile e ottobre e quattro mesi nei restanti periodi
dell'anno. In sostanza la Sea voleva che questi due tetti venissero
considerati come cumulabili». In pratica la società aeroportuale di
Linate e di Malpensa, stipulava contratti di dieci mesi grazie
all'uso dell'articolo 2 della norma, mentre «pretendeva di coprire i
restanti due mesi con la clausula generale dell'articolo 1». Il che
si traduceva, per le lavoratrici Sea, in anni interi a tempo
determinato: «Hanno voluto la botte piena e la moglie ubriaca»,
chiosano i legali. Questi contratti, naturalmente, hanno delle
ripercussioni evidenti: «l'aumento costante del precariato, l'elusione
dell'articolo 18 e tutta la normativa a favore dei lavoratori»,
nonché, di fatto, l'impossibilità di qualsiasi rivendicazione.
«Inoltre - continua Massimo Laratro - la riduzione assoluta del
costo del lavoro, porta, come conseguenza indotta, la riduzione dei
costi dei voli, che dovrebbe invece andare a intaccare gli utili
della società e non le remunerazioni dei lavoratori». Questi
contratti sono «la regola» in tutti gli aereoporti italiani e non
solo; per questo la sentenza potrebbe costituire un precedente di
grande rilevanza sindacale: in attesa di conoscerne le motivazioni,
si può infatti prevedere alcune soneguenze della decisione del
tribunale di Busto Arsizio, per il settore - ad esempio - delle
poste, al cui interno, grazie a un emendamento della finanziaria
2006, è stato esteso il controverso articolo 2 del decreto 368,
riguardo i cosidetti «picchi stagionali». I precari delle poste e
quelli degli aereoporti italiani possono quindi contare su un
precedente importante: i «precarizzatori» - dal canto loro - sono
avvisati.
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