Roma, 27 febbraio 2006

Prot.n. 2006/598

Cod. IV/3421/16

              

 

                                                                       Ai responsabili MdL:

                                                                       Regionali Cgil

                                                                       Camere comprensoriali del lavoro

                                                                       Federazioni nazionali di categoria

 

                                                                       Al Sistema Servizi Cgil

 

                                                                       Agli Uffici e Dipartimenti confederali

 

                                                                       L O R O   S E D I

 

 

Oggetto: circolare ministeriale 5/06 su obblighi cassintegrati, un primo commento.

 

 

Cari compagni,

 

è stata firmata giovedì scorso la circolare n. 5 del 22/02/06 a cura del Ministro del Lavoro, relativa alla decadenza dai trattamenti di mobilità, disoccupazione speciale e Cigs (derivante da crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nonché da operazioni concorsuali) in caso di rifiuto da parte del lavoratore ad essere avviato a corsi di formazione o rifiuti un’ offerta di lavoro.

 

A seguito infatti dell’articolo 1-quiques del decreto legge 249/04 convertito dalla legge 291/04 (si vedano al riguardo le passate circolari) il legislatore ha tentato di introdurre nel nostro ordinamento una particolare forma di “welfare to work” finalizzata a manomettere, nella sostanza, l’attuale sistema di ammortizzatori sociali (basati sul principio di salvaguardare prima di tutto l’occupazione e poi il reddito) a tutto svantaggio di lavoratori coinvolti. Questo attraverso un’equiparazione tra CIGS e mobilità.

 

Obiettivo in sostanza non raggiunto, neanche con questa circolare,  vista l’ambiguità della norma che tutt’ora confonde il mantenimento in capo all’azienda del rapporto di lavoro (per i lavoratori in CIGS) e i trattamenti integrazione al reddito.

 

Vediamo nel dettaglio la circolare:

 

  • a chi si rivolge: la norma si rivolge a tutti i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale, di cassa integrazione guadagni straordinaria (compresa quella concessa in deroga e compresa quella riconosciuta ai lavoratori del trasporto aereo), anche se beneficiari di trattamenti da prima dell’emanazione della legge 291/04;

 

  • caratteristiche dell’obbligo ad accettare un’offerta formativa: la circolare precisa che l’obbligo alla frequenza di un corso formativo si sostanzia nella partecipazione ad un minimo dell’80% delle ore del corso stesso, salvo i casi di documentata forza maggiore e in caso di beneficio di congedi parentali o di maternità. Come per le offerte di lavoro, anche i corsi di formazione dovranno svolgersi in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (faranno al riguardo fede gli orari ufficiali delle compagnie di trasporto);

 

·         caratteristiche dell’obbligo ad accettare un’offerta di lavoro: si ribadisce l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro purchè questo sia inquadrato a un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza. Al riguardo è da sottolineare l’infondatezza giuridica (non essendovi norma specifica a riguardo nella legge 291/04) per cui “nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%”.

La proposta di lavoro dovrà essere sempre documentabile e formale, formulata da un datore privato, pubblico o da un’agenzia privata di somministrazione.

Da evidenziare la pericolosità (e la discutibilità anche giuridica) di avere equiparato i lavoratori in CIGS per cessazione di attività con quelli a cui è la CIGS è stata concessa in deroga alla vigente legislazione, essendo in molti casi e  settori alle prese esclusivamente con crisi di mercato prolungate o con  riconversioni/riorganizzazioni.

 

·         art. 13 del dlgs. 276/03: l’inserimento dell’art. 13 tra le “tre” fattispecie di reinserimento nel mercato del lavoro ha dubbio fondamento nella norma, in quanto mai citato. Sottolineatura importante perché per progetti di reinserimento, tramite contratti di somministrazione di durata superiori ai nove mesi, fatto salvo il vincolo perentorio del 20% la norma stabilisce la possibilità di deroga al principio di parità di trattamento normativo;

 

·         trattamenti e titolarità del rapporto di lavoro: mentre la norma appare chiara ed inattaccabile per i lavoratori in mobilità e con disoccupazione speciale, occorre sottolineare come la legge 291/04 parla esclusivamente per i lavoratori in CIGS di eventuale decadenza dai trattamenti, rimanendo in capo all’azienda il contratto di lavoro e quindi l’obbligo di corrispondere integralmente il salario o di procedere a licenziamenti collettivi secondo le norme speciali di legge, con relativi tempi e tutele;

 

 

·         ulteriori note critiche :

 

1)      innanzi tutto va sottolineata l’errata dicitura, in relazione all’obbligo di frequentare corsi di formazione, contenuta nella circolare, relativa alla “cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa” in quanto la norma di legge parla esclusivamente di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, mobilità, disoccupazione speciale;

2)      si mantiene una abbondante ambiguità terminologica non definendo - ne la norma, ne la circolare, ne il 276/03 - cosa si intenda per “forza maggiore” e per “offerta congrua” (se non in quest’ultimo caso prendere come unico indicatore l’impossibilità che il nuovo impiego venga retribuito non meno dell’80% rispetto all’occupazione precedente). In questo caso, proprio per il riferimento che il legislatore fa rispetto all’art. 13 del 276, si potrebbe ipotizzare che valgano le indicazioni fornite dalle norme regionali al riguardo (anche perché titolari anch’esse di particolari sussidi o forme di sostegno allo stato di disoccupazione e/o in occupazione);

3)      ancora più ambigua e giuridicamente infondata è la previsione contenuta nella circolare in relazione all’obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS quando “la sospensione del lavoratore deriva da uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non consentire più alcuna stabile ripresa dell'attività lavorativa, ma solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione”, valutazione che a questo punto non è chiara a chi debba competere; o meglio valutazione non esistente nel nostro ordinamento, se non successivamente, in quanto la concessione di CIGS (anche in relazione alle procedure concorsuali, si veda al riguardo la stessa legge 223/91) è connaturata in sé alla possibilità di ripresa dell’attività, totale o parziale, dell’impresa. Come prova la concessione a settori ed imprese non comprese nella 223/91 che non per forza devono avere cessato l’attività;

4)      infine, e più in generale, non pare fondata la differenza, che l’estensore della circolare vorrebbe introdotta dalla norma di legge, tra l’obbligo in capo al lavoratore percettore di Cig in deroga, e l’assenza di tale obbligo se la Cig concessa rientri nelle fattispecie previste dalla legge 223/91.

 

Sull’insieme di tali questioni ci ripromettiamo di ragionare con l’Ufficio Giuridico, ma fin d’ora ci è parso opportuno segnalare i contenuti della circolare, anche per le opportune informazioni da fornire alle RSU ed ai lavoratori, specie se alle prese con procedure  aziendali con possibile ricorso agli ammortizzatori sociali. In particolare, le strutture che abbiano in corso, o si apprestino a negoziare intese territoriali e/o regionali sul ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga sono fortemente sollecitate a prestare la massima attenzione a non includere nelle intese alcun passaggio che possa in alcun modo rappresentare un avallo, da parte nostra, alle pratiche discriminatorie che abbiamo ravvisato nella circolare.

 

 

 

            Cordialmente

 

                                                           p. il Dipartimento Politiche attive del lavoro

                                                              Claudio Treves – Alessandro Genovesi

                                                                      

 Legge 291/04

 

 

(….)

 

 

Art. 1-quinquies

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.