Nuova iniziativa di attac
BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER IL
RIPRISTINO DELLA PREVIDENZA PUBBLICA E DI SOSTEGNO
AL REDDITO DEI PENSIONATI
-GRUPPO DI LAVORO FONDIPENSIONE DI ATTAC ITALIA-
pubblicato su
http://www.attac.it il 4 gennaio 2006
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone l'obiettivo di ripristinare un sistema
previdenziale fondato su una previdenza pubblica,
finanziata col metodo della ripartizione ed erogante
pensioni annue calcolate secondo il sistema
retributivo già utilizzato prima dell'entrata in
vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed ancora
applicato per interno a coloro che al 31 dicembre
del 1995 potevano vantare almeno diciotto anni di
contribuzione.
L'adozione del metodo di calcolo "contributivo",
introdotto con la surrichiamata normativa e che a
regime, ovvero per coloro che al 31 dicembre 1995
avevano meno di otto anni di contributi, comporterà
a parità di contributi e di anni lavorativi, una
decurtazione della prima pensione nell'ordine del 30
per cento, non trova alcuna reale giustificazione.
L'innalzamento dell'età pensionabile, la
soppressione delle pensioni d'anzianità e delle
altre agevolazioni all'accesso alle prestazioni
previdenziali hanno comunque sanato ogni eventuale,
ipotetica causa di dissesto dei conti previdenziali,
riducendo al solo rapporto contributi versati contro
prestazioni erogate l'eventuale parametro da
prendere in considerazione.
In merito a detto rapporto, le stesse previsioni
assunte a giustificazione del riassetto del sistema
previdenziale operato con la legge 8 agosto 1995, n.
335, spostavano avanti nel tempo, in termini di
decine di anni, l'ipotesi di un possibile dissesto -
peraltro temporaneo e relativo a solo pochi anni
consecutivi intorno al 2036 - dei conti
previdenziali.
Se la distanza nel tempo e la limitata durata dello
squilibrio diagnosticato avrebbero comunque lascito
ampio margine per la predisposizione di specifici e
limitati interventi congiunturali che non
travolgessero e snaturassero il sistema
previdenziale pubblico, come ad esempio è stato
fatto in Francia con la creazione di un apposito
Fondo di riserva, le previsioni assunte a base della
riforma erano inficiate quantomeno da due elementi.
In primo luogo nel computo dei possibili, futuri
contributi versati non si è tenuto conto della
contribuzione relativa ai lavoratori migranti
operanti nel nostro Paese e della cui crescente
necessità si fa interprete lo stesso mondo
imprenditoriale. Ciò significa che ogni possibile
calcolo fondato sul rapporto natalità/speranza di
vita è destituito da ogni fondamento, così come ogni
ipotesi di riduzione o stagnazione della base
imponibile contributiva fondata su detto rapporto.
In secondo luogo, valutare la sostenibilità di un
sistema previdenziale sulle base delle previsioni di
bilancio a lungo termine è improprio. Il fattore
determinante da prendere in considerazione è
l'incremento di produttività del sistema paese, cioè
l'incremento della capacità di produrre ricchezza,
della capacità di soddisfare le necessità ed i
bisogni dei pensionati del futuro a prescindere dal
loro numero e dal rapporto tra il loro numero ed il
numero degli occupati.
Se, infatti, oggi un solo lavoratore è in grado di
produrre la stessa quantità di beni che quaranta
anni fa producevano 20 lavoratori, ciò non significa
che questo lavoratore lavori di più, significa che
produce di più soddisfacendo, lui solo, necessità
che un tempo richiedevano il lavoro di venti
persone.
Ripristinare pertanto un sistema previdenziale
pubblico, finanziato col metodo della ripartizione
ed erogante pensioni annue calcolate secondo il
sistema retributivo è possibile, doveroso e
necessario.
Possibile perché non sussistono reali ragioni che
ostino alla sua adozione.
Doveroso perché altrimenti l'introduzione del
sistema di calcolo retributivo operata dalla Legge 8
agosto 1995 n. 335, si concretizzerà, al momento
della sua applicazione, con una decurtazione della
pensione tale da rendere la stessa inadeguata e
insufficiente e nella sostanza assimilabile ad una
sorta di sussidio di povertà per l'anziano.
Necessario perché il sistema di finanziamento a
ripartizione, proprio della pensione pubblica è
l'unico in grado di mettere al riparo il pensionato
da ogni possibile rischio cui, al contrario, sono
soggetti i capitali accumulati con il sistema della
capitalizzazione, proprio delle forme pensionistiche
complementari.
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone, ancora, di garantire al sempre maggiore
numero di lavoratori oggetto di contratti di lavoro
atipici e discontinui una copertura pensionistica il
più possibile adeguata e sufficiente.
La precarietà e la discontinuità del lavoro, il
quadro normativo, le condizioni oggettive e
soggettive in cui detti lavoratori sono costretti a
prestare la loro opera lavorativa sono tali da
disattendere nella sostanza il dettato della
Costituzione Repubblicana che, all'articolo 38,
impone allo Stato di garantire ai lavoratori "mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in casi di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria".
La situazione è a questo proposito di tale gravità
che gli stessi interessati hanno come interiorizzato
la perdita di questo diritto costituzionale.
Perdurando l'attuale quadro normativo, ed in totale
contrasto con quanto sostenuto al momento
dell'approvazione delle varie leggi di riforma del
sistema previdenziale, i lavoratori atipici e
discontinui non saranno di fatto in grado, nella
stragrande maggioranza dei casi, di precostituirsi
una posizione previdenziale diversa dalla pensione
sociale.
La presente proposta di legge introduce un sistema
di contribuzione figurativa a parziale copertura dei
periodi involontari di non lavoro, finanziato
attraverso una contribuzione aggiuntiva a carico dei
datori di lavoro o committenti che usufruiscono di
forme atipiche e discontinue di lavoro, diverse dal
lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunto
come forma tipica e preminente di contratto di
lavoro.
La contribuzione aggiuntiva, nella sostanza, annulla
anche i vantaggi incentivanti il ricorso alle forme
atipiche e discontinue di lavoro, puntando di fatto
a calmierare il ricorso a dette forme il più
possibile ai casi di eventuale effettiva necessità.
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone, inoltre, di modificare le modalità di
incremento annuo ed il regime fiscale del
Trattamento di Fine Rapporto.
Le mutate caratteristiche del mondo del lavoro e il
crescente spezzettamento della vita lavorativa di
ogni lavoratore in un sempre più crescente numero di
episodi lavorativi, fanno sì che cresca la necessità
di un sostegno al reddito del lavoratore stesso nei
periodi di non lavoro.
In questo senso negli ultimi anni è cresciuto il
ruolo di ammortizzatore sociale svolto dal
Trattamento di Fine Rapporto, cosa che rende
quantomeno improvvida l'ipotesi che vuole il
conferimento dello stesso nelle forme di previdenza
integrativa.
La proposta di legge parte dalla constatazione che
sia il Trattamento di Fine Rapporto e sia i
contributi versati alle forme pensionistiche
complementari sono forme di risparmio dei lavoratori
ed hanno natura di retribuzione differita.
Entrambe queste forme di risparmio producono un
montante erogabile in forma di capitale o in forma
di rendita. La differenza tra le due forme di
risparmio è che il Trattamento di Fine Rapporto ha
una rivalutazione annua predefinita per legge, è
garantito dall'apposito fondo istituito presso
l'INPS ed è impiegato quale fonte di
autofinanziamento dall'impresa.
Le forme pensionistiche complementari hanno
rivalutazioni del montante aleatorie, determinate
dall'andamento dei mercati finanziari e dalle scelte
operate dai gestori finanziari, non danno garanzie
di restituzione del capitale versato e vengono
impiegate sui mercati finanziari di tutto il mondo
venendo sottratte al sistema delle imprese del
Paese.
Esaminando l'andamento dei rendimenti delle forme
pensionistiche complementari dal 1999 ad oggi emerge
come quantomeno non siano certe o anche solo
probabili previsioni di loro rendimenti superiori a
quello assicurato dal Trattamento di Fine Rapporto.
Premesso quanto sopra non appare giustificata, ai
fini previdenziali, una disparità di regime fiscale
tra le due forme di risparmio a favore delle forme
pensionistiche complementari e la proposta di legge
adotta a favore del Trattamento di Fine Rapporto il
medesimo regime fiscale previsto a favore delle
forme pensionistiche complementari nello schema di
decreto legislativo approvato dal governo il 7
luglio 2005 in attuazione della delega conferita
dall'art.1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v)
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Si fa rilevare, inoltre, come l'opzione quale forma
di risparmio ai fini previdenziali del Trattamento
di Fine Rapporto comporta il permanere in azienda
del capitale, risolvendo all'origine il problema
delle compensazioni a favore delle imprese per la
perdita di questa determinante fonte di
finanziamento e il conseguente problema legato
all'accesso al credito delle aziende in difficoltà.
La modifica delle modalità di incremento annuo del
montante del Trattamento di Fine Rapporto assolve
poi a due funzioni precipue. Assicurando rendimenti
certi e consistenti, assolutamente non ottenibili
con le altre forme di previdenza integrativa, da una
parte consente di poter precostituire un reale
sostegno al reddito del pensionato, mentre
dall'altra incrementa l'efficacia dello stesso
Trattamento di Fine Rapporto nella sua funzione di
ammortizzatore sociale in caso di perdita del
lavoro.
Il costo di questa semplice modifica è in realtà di
modesta entità e si traduce nella proposta di legge
nella deducibilità fiscale a favore delle imprese
sulle somme accantonate annualmente di una
percentuale, il 2%, pari a quella di incremento
proposta della parte fissa del tasso di incremento
annuo del Trattamento di Fine Rapporto.
Nella sostanza, mentre nella citata proposta di
decreto legislativo approvata dal governo il 7
luglio 2005, i costi relativi ad un'opzione per le
forme di previdenza integrativa comportano, tra
compensazioni alle imprese e garanzie per l'accesso
al credito per le stesse imprese - ove tutti i
lavoratori dovessero optare per il conferimento del
loro Trattamento di Fine Rapporto in un fondo
pensione - un costo superiore ai 5 miliardi di euro
all'anno, con la presente proposta di legge, ove
tutti i lavoratori dovessero optare per mantenere il
proprio Trattamento di Fine Rapporto, i costi si
ridurrebbero a circa soli 260 milioni di euro
all'anno, pur in presenza di una più efficace tutela
previdenziale assicurata.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1 - Scopi e finalità
1. La presente legge ridefinisce il sistema
previdenziale allo scopo di garantire la tutela
prevista dall'articolo 38 della Costituzione,
definendo i criteri di calcolo necessari a rendere i
trattamenti pensionistici pubblici sufficienti e
adeguati alle esigenze di vita dei pensionati. Di
conseguenza i trattamenti pensionistici pubblici
dovranno garantire un tenore di vita comparabile a
quello della precedente vita lavorativa. Le modalità
di computo ed erogazione di tali trattamenti non
dovrà comportare incertezza sulla loro entità
2. Gli interventi determinati da eventuali necessità
di riequilibrio del sistema previdenziale non
dovranno determinare innalzamenti dell'età
pensionabile, riduzione dell'entità delle
prestazioni attese dai lavoratori dipendenti o
parasubordinati attivi.
3. I lavoratori con contratti atipici e discontinui,
diversi dal contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato e a tempo pieno, sono riconosciuti
titolari del diritto ad una copertura previdenziale
aggiuntiva, finalizzata a compensare la mancata
contribuzione relativa ai periodi di inattività
involontaria.
4. Le forme pensionistiche complementari, l'adesione
alle quali è individuale e volontaria, assumono lo
scopo esclusivo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale. 5. Il Trattamento di Fine
Rapporto, nella sua natura di salario differito dei
lavoratori, assume lo scopo complementare di
consentire anch'esso, livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale.
Art. 2 - Metodo di calcolo della pensione
1. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, è determinato secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente all'entrata in vigore della Legge 8
agosto 1995 n. 335.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il
comma precedente.
3. Sono abrogati gli articoli 3, 7 e 11 del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n° 503
Art. 3 - Trattamento pensionistico dei lavoratori
atipici e discontinui
1. Ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico, ai lavoratori con contratto atipico
e/o discontinuo, diverso dal contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, vengono computati,
alla cessazione del contratto, contributi figurativi
calcolati in base alla media mensile della
retribuzione o del corrispettivo percepiti.
2. I contributi figurativi vengono imputati ai
periodi immediatamente successivi alla cessazione
del contratto, per un periodo massimo pari alla metà
del periodo di lavoro cessato.
3. Il diritto al riconoscimento dei contributi
figurativi di cui al comma 1 cessa al momento della
sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro o,
comunque, di prestazione d'opera.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere
alla sede INPS competente per territorio, entro
ventiquattro ore dall'inizio della prestazione
fornita dal lavoratore, copia dei contratti di
lavoro o di prestazione d'opera sottoscritti,
nonché, in caso di assunzione a tempo indeterminato
per la quale non è richiesta la forma scritta del
contratto individuale di lavoro, i dati anagrafici
del lavoratore assunto, il relativo codice fiscale,
la qualifica e l'inquadramento contrattuale.
5. Il datore di lavoro che omette la trasmissione di
cui al punto precedente è punito con l'arresto fino
ad tre mesi o con l'ammenda di 500 €uro per ogni
lavoratore per il quale la trasmissione si
riferisce, con un minimo di 1.000 €uro-
6. A carico dei datori di lavoro e dei committenti
che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera o
di lavoro atipico e/o discontinuo, diversi dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, è fissata
un'aliquota contributiva aggiuntiva calcolata sulla
base della differenza tra il totale contributivo
dovuto a carico del datore di lavoro per la forma
contrattuale sottoscritta ed il totale contributivo
dovuto a carico del datore di lavoro per il
lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per il medesimo settore merceologico e
per la qualifica professionale analoga a quella
riconducibile al lavoratore occupato.
7. L'aliquota contributiva di cui al comma 6 non può
in ogni caso essere inferiore al 2%
8. I contributi relativi ai versamenti di cui al
comma 6. vengono accantonati a favore del Fondo IVS
presso l'INPS a copertura dei maggiori oneri
derivanti dal riconoscimento dei contributi
figurativi di cui al comma 1
Art. 4 - Rivalutazione del Trattamento di Fine
Rapporto
1. Il montante del Trattamento di Fine Rapporto, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è
incrementato, su base composta, al 31 dicembre di
ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dal 3,5% in misura fissa, e dal 75% dell'aumento
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
2. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo
pari al due per cento dell'ammontare del TFR
annualmente accantonato.
Art. 5 - Trattamento di Fine Rapporto: regime
fiscale
1. Le somme accantonate per conto del lavoratore dal
datore di lavoro a titolo di retribuzione differita,
come Trattamento di Fine Rapporto, sono deducibili,
ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle
imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986,
n. 917, dal reddito complessivo per un importo non
superiore ad euro 5.164,57.
2. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del Testo Unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta al soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico la deduzione per l'ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito nel comma
precedente.
3. Nel caso in cui il lavoratore non intenda aderire
ad una forma pensionistica complementare e qualora
abbia diritto, quale retribuzione differita a fini
previdenziali, ad un contributo del datore di lavoro
in base ad accordi collettivi, accordi aziendali,
regolamenti di enti e aziende, detto contributo
viene computato nel Trattamento di Fine Rapporto del
lavoratore stesso.
4. Il Trattamento di Fine Rapporto erogato in forma
di capitale è imponibile per il suo ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta.
5. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di rendita e derivanti dal montante
accumulato sottoforma di Trattamento di Fine
Rapporto sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di
cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, se determinabili.
6. Sulla parte imponibile del Trattamento di Fine
Rapporto erogato in forma di capitale e delle
prestazioni pensionistiche erogate in forma di
rendita e derivanti dal montante accumulato
sottoforma di Trattamento di Fine Rapporto, è
operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di maturazione del
Trattamento di Fine Rapporto, con un limite massimo
di riduzione di 6 punti percentuali.
7. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è
applicata dal datore di lavoro quale sostituto
d'imposta;.
8. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti
eroganti.
9. ll datore di lavoro comunica al soggetto che
eroga la rendita i dati in suo possesso necessari
per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta se determinabili.
BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER IL
RIPRISTINO DELLA PREVIDENZA PUBBLICA E DI SOSTEGNO
AL REDDITO DEI PENSIONATI
-GRUPPO DI LAVORO FONDIPENSIONE DI ATTAC ITALIA-
pubblicato su
http://www.attac.it il 4 gennaio 2006
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone l'obiettivo di ripristinare un sistema
previdenziale fondato su una previdenza pubblica,
finanziata col metodo della ripartizione ed erogante
pensioni annue calcolate secondo il sistema
retributivo già utilizzato prima dell'entrata in
vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed ancora
applicato per interno a coloro che al 31 dicembre
del 1995 potevano vantare almeno diciotto anni di
contribuzione.
L'adozione del metodo di calcolo "contributivo",
introdotto con la surrichiamata normativa e che a
regime, ovvero per coloro che al 31 dicembre 1995
avevano meno di otto anni di contributi, comporterà
a parità di contributi e di anni lavorativi, una
decurtazione della prima pensione nell'ordine del 30
per cento, non trova alcuna reale giustificazione.
L'innalzamento dell'età pensionabile, la
soppressione delle pensioni d'anzianità e delle
altre agevolazioni all'accesso alle prestazioni
previdenziali hanno comunque sanato ogni eventuale,
ipotetica causa di dissesto dei conti previdenziali,
riducendo al solo rapporto contributi versati contro
prestazioni erogate l'eventuale parametro da
prendere in considerazione.
In merito a detto rapporto, le stesse previsioni
assunte a giustificazione del riassetto del sistema
previdenziale operato con la legge 8 agosto 1995, n.
335, spostavano avanti nel tempo, in termini di
decine di anni, l'ipotesi di un possibile dissesto -
peraltro temporaneo e relativo a solo pochi anni
consecutivi intorno al 2036 - dei conti
previdenziali.
Se la distanza nel tempo e la limitata durata dello
squilibrio diagnosticato avrebbero comunque lascito
ampio margine per la predisposizione di specifici e
limitati interventi congiunturali che non
travolgessero e snaturassero il sistema
previdenziale pubblico, come ad esempio è stato
fatto in Francia con la creazione di un apposito
Fondo di riserva, le previsioni assunte a base della
riforma erano inficiate quantomeno da due elementi.
In primo luogo nel computo dei possibili, futuri
contributi versati non si è tenuto conto della
contribuzione relativa ai lavoratori migranti
operanti nel nostro Paese e della cui crescente
necessità si fa interprete lo stesso mondo
imprenditoriale. Ciò significa che ogni possibile
calcolo fondato sul rapporto natalità/speranza di
vita è destituito da ogni fondamento, così come ogni
ipotesi di riduzione o stagnazione della base
imponibile contributiva fondata su detto rapporto.
In secondo luogo, valutare la sostenibilità di un
sistema previdenziale sulle base delle previsioni di
bilancio a lungo termine è improprio. Il fattore
determinante da prendere in considerazione è
l'incremento di produttività del sistema paese, cioè
l'incremento della capacità di produrre ricchezza,
della capacità di soddisfare le necessità ed i
bisogni dei pensionati del futuro a prescindere dal
loro numero e dal rapporto tra il loro numero ed il
numero degli occupati.
Se, infatti, oggi un solo lavoratore è in grado di
produrre la stessa quantità di beni che quaranta
anni fa producevano 20 lavoratori, ciò non significa
che questo lavoratore lavori di più, significa che
produce di più soddisfacendo, lui solo, necessità
che un tempo richiedevano il lavoro di venti
persone.
Ripristinare pertanto un sistema previdenziale
pubblico, finanziato col metodo della ripartizione
ed erogante pensioni annue calcolate secondo il
sistema retributivo è possibile, doveroso e
necessario.
Possibile perché non sussistono reali ragioni che
ostino alla sua adozione.
Doveroso perché altrimenti l'introduzione del
sistema di calcolo retributivo operata dalla Legge 8
agosto 1995 n. 335, si concretizzerà, al momento
della sua applicazione, con una decurtazione della
pensione tale da rendere la stessa inadeguata e
insufficiente e nella sostanza assimilabile ad una
sorta di sussidio di povertà per l'anziano.
Necessario perché il sistema di finanziamento a
ripartizione, proprio della pensione pubblica è
l'unico in grado di mettere al riparo il pensionato
da ogni possibile rischio cui, al contrario, sono
soggetti i capitali accumulati con il sistema della
capitalizzazione, proprio delle forme pensionistiche
complementari.
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone, ancora, di garantire al sempre maggiore
numero di lavoratori oggetto di contratti di lavoro
atipici e discontinui una copertura pensionistica il
più possibile adeguata e sufficiente.
La precarietà e la discontinuità del lavoro, il
quadro normativo, le condizioni oggettive e
soggettive in cui detti lavoratori sono costretti a
prestare la loro opera lavorativa sono tali da
disattendere nella sostanza il dettato della
Costituzione Repubblicana che, all'articolo 38,
impone allo Stato di garantire ai lavoratori "mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in casi di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria".
La situazione è a questo proposito di tale gravità
che gli stessi interessati hanno come interiorizzato
la perdita di questo diritto costituzionale.
Perdurando l'attuale quadro normativo, ed in totale
contrasto con quanto sostenuto al momento
dell'approvazione delle varie leggi di riforma del
sistema previdenziale, i lavoratori atipici e
discontinui non saranno di fatto in grado, nella
stragrande maggioranza dei casi, di precostituirsi
una posizione previdenziale diversa dalla pensione
sociale.
La presente proposta di legge introduce un sistema
di contribuzione figurativa a parziale copertura dei
periodi involontari di non lavoro, finanziato
attraverso una contribuzione aggiuntiva a carico dei
datori di lavoro o committenti che usufruiscono di
forme atipiche e discontinue di lavoro, diverse dal
lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunto
come forma tipica e preminente di contratto di
lavoro.
La contribuzione aggiuntiva, nella sostanza, annulla
anche i vantaggi incentivanti il ricorso alle forme
atipiche e discontinue di lavoro, puntando di fatto
a calmierare il ricorso a dette forme il più
possibile ai casi di eventuale effettiva necessità.
La presente proposta di legge di iniziativa popolare
si propone, inoltre, di modificare le modalità di
incremento annuo ed il regime fiscale del
Trattamento di Fine Rapporto.
Le mutate caratteristiche del mondo del lavoro e il
crescente spezzettamento della vita lavorativa di
ogni lavoratore in un sempre più crescente numero di
episodi lavorativi, fanno sì che cresca la necessità
di un sostegno al reddito del lavoratore stesso nei
periodi di non lavoro.
In questo senso negli ultimi anni è cresciuto il
ruolo di ammortizzatore sociale svolto dal
Trattamento di Fine Rapporto, cosa che rende
quantomeno improvvida l'ipotesi che vuole il
conferimento dello stesso nelle forme di previdenza
integrativa.
La proposta di legge parte dalla constatazione che
sia il Trattamento di Fine Rapporto e sia i
contributi versati alle forme pensionistiche
complementari sono forme di risparmio dei lavoratori
ed hanno natura di retribuzione differita.
Entrambe queste forme di risparmio producono un
montante erogabile in forma di capitale o in forma
di rendita. La differenza tra le due forme di
risparmio è che il Trattamento di Fine Rapporto ha
una rivalutazione annua predefinita per legge, è
garantito dall'apposito fondo istituito presso
l'INPS ed è impiegato quale fonte di
autofinanziamento dall'impresa.
Le forme pensionistiche complementari hanno
rivalutazioni del montante aleatorie, determinate
dall'andamento dei mercati finanziari e dalle scelte
operate dai gestori finanziari, non danno garanzie
di restituzione del capitale versato e vengono
impiegate sui mercati finanziari di tutto il mondo
venendo sottratte al sistema delle imprese del
Paese.
Esaminando l'andamento dei rendimenti delle forme
pensionistiche complementari dal 1999 ad oggi emerge
come quantomeno non siano certe o anche solo
probabili previsioni di loro rendimenti superiori a
quello assicurato dal Trattamento di Fine Rapporto.
Premesso quanto sopra non appare giustificata, ai
fini previdenziali, una disparità di regime fiscale
tra le due forme di risparmio a favore delle forme
pensionistiche complementari e la proposta di legge
adotta a favore del Trattamento di Fine Rapporto il
medesimo regime fiscale previsto a favore delle
forme pensionistiche complementari nello schema di
decreto legislativo approvato dal governo il 7
luglio 2005 in attuazione della delega conferita
dall'art.1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v)
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Si fa rilevare, inoltre, come l'opzione quale forma
di risparmio ai fini previdenziali del Trattamento
di Fine Rapporto comporta il permanere in azienda
del capitale, risolvendo all'origine il problema
delle compensazioni a favore delle imprese per la
perdita di questa determinante fonte di
finanziamento e il conseguente problema legato
all'accesso al credito delle aziende in difficoltà.
La modifica delle modalità di incremento annuo del
montante del Trattamento di Fine Rapporto assolve
poi a due funzioni precipue. Assicurando rendimenti
certi e consistenti, assolutamente non ottenibili
con le altre forme di previdenza integrativa, da una
parte consente di poter precostituire un reale
sostegno al reddito del pensionato, mentre
dall'altra incrementa l'efficacia dello stesso
Trattamento di Fine Rapporto nella sua funzione di
ammortizzatore sociale in caso di perdita del
lavoro.
Il costo di questa semplice modifica è in realtà di
modesta entità e si traduce nella proposta di legge
nella deducibilità fiscale a favore delle imprese
sulle somme accantonate annualmente di una
percentuale, il 2%, pari a quella di incremento
proposta della parte fissa del tasso di incremento
annuo del Trattamento di Fine Rapporto.
Nella sostanza, mentre nella citata proposta di
decreto legislativo approvata dal governo il 7
luglio 2005, i costi relativi ad un'opzione per le
forme di previdenza integrativa comportano, tra
compensazioni alle imprese e garanzie per l'accesso
al credito per le stesse imprese - ove tutti i
lavoratori dovessero optare per il conferimento del
loro Trattamento di Fine Rapporto in un fondo
pensione - un costo superiore ai 5 miliardi di euro
all'anno, con la presente proposta di legge, ove
tutti i lavoratori dovessero optare per mantenere il
proprio Trattamento di Fine Rapporto, i costi si
ridurrebbero a circa soli 260 milioni di euro
all'anno, pur in presenza di una più efficace tutela
previdenziale assicurata.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1 - Scopi e finalità
1. La presente legge ridefinisce il sistema
previdenziale allo scopo di garantire la tutela
prevista dall'articolo 38 della Costituzione,
definendo i criteri di calcolo necessari a rendere i
trattamenti pensionistici pubblici sufficienti e
adeguati alle esigenze di vita dei pensionati. Di
conseguenza i trattamenti pensionistici pubblici
dovranno garantire un tenore di vita comparabile a
quello della precedente vita lavorativa. Le modalità
di computo ed erogazione di tali trattamenti non
dovrà comportare incertezza sulla loro entità
2. Gli interventi determinati da eventuali necessità
di riequilibrio del sistema previdenziale non
dovranno determinare innalzamenti dell'età
pensionabile, riduzione dell'entità delle
prestazioni attese dai lavoratori dipendenti o
parasubordinati attivi.
3. I lavoratori con contratti atipici e discontinui,
diversi dal contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato e a tempo pieno, sono riconosciuti
titolari del diritto ad una copertura previdenziale
aggiuntiva, finalizzata a compensare la mancata
contribuzione relativa ai periodi di inattività
involontaria.
4. Le forme pensionistiche complementari, l'adesione
alle quali è individuale e volontaria, assumono lo
scopo esclusivo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale. 5. Il Trattamento di Fine
Rapporto, nella sua natura di salario differito dei
lavoratori, assume lo scopo complementare di
consentire anch'esso, livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale.
Art. 2 - Metodo di calcolo della pensione
1. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, è determinato secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente all'entrata in vigore della Legge 8
agosto 1995 n. 335.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il
comma precedente.
3. Sono abrogati gli articoli 3, 7 e 11 del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n° 503
Art. 3 - Trattamento pensionistico dei lavoratori
atipici e discontinui
1. Ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico, ai lavoratori con contratto atipico
e/o discontinuo, diverso dal contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, vengono computati,
alla cessazione del contratto, contributi figurativi
calcolati in base alla media mensile della
retribuzione o del corrispettivo percepiti.
2. I contributi figurativi vengono imputati ai
periodi immediatamente successivi alla cessazione
del contratto, per un periodo massimo pari alla metà
del periodo di lavoro cessato.
3. Il diritto al riconoscimento dei contributi
figurativi di cui al comma 1 cessa al momento della
sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro o,
comunque, di prestazione d'opera.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere
alla sede INPS competente per territorio, entro
ventiquattro ore dall'inizio della prestazione
fornita dal lavoratore, copia dei contratti di
lavoro o di prestazione d'opera sottoscritti,
nonché, in caso di assunzione a tempo indeterminato
per la quale non è richiesta la forma scritta del
contratto individuale di lavoro, i dati anagrafici
del lavoratore assunto, il relativo codice fiscale,
la qualifica e l'inquadramento contrattuale.
5. Il datore di lavoro che omette la trasmissione di
cui al punto precedente è punito con l'arresto fino
ad tre mesi o con l'ammenda di 500 €uro per ogni
lavoratore per il quale la trasmissione si
riferisce, con un minimo di 1.000 €uro-
6. A carico dei datori di lavoro e dei committenti
che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera o
di lavoro atipico e/o discontinuo, diversi dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, è fissata
un'aliquota contributiva aggiuntiva calcolata sulla
base della differenza tra il totale contributivo
dovuto a carico del datore di lavoro per la forma
contrattuale sottoscritta ed il totale contributivo
dovuto a carico del datore di lavoro per il
lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per il medesimo settore merceologico e
per la qualifica professionale analoga a quella
riconducibile al lavoratore occupato.
7. L'aliquota contributiva di cui al comma 6 non può
in ogni caso essere inferiore al 2%
8. I contributi relativi ai versamenti di cui al
comma 6. vengono accantonati a favore del Fondo IVS
presso l'INPS a copertura dei maggiori oneri
derivanti dal riconoscimento dei contributi
figurativi di cui al comma 1
Art. 4 - Rivalutazione del Trattamento di Fine
Rapporto
1. Il montante del Trattamento di Fine Rapporto, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è
incrementato, su base composta, al 31 dicembre di
ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dal 3,5% in misura fissa, e dal 75% dell'aumento
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
2. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo
pari al due per cento dell'ammontare del TFR
annualmente accantonato.
Art. 5 - Trattamento di Fine Rapporto: regime
fiscale
1. Le somme accantonate per conto del lavoratore dal
datore di lavoro a titolo di retribuzione differita,
come Trattamento di Fine Rapporto, sono deducibili,
ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle
imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986,
n. 917, dal reddito complessivo per un importo non
superiore ad euro 5.164,57.
2. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del Testo Unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta al soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico la deduzione per l'ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito nel comma
precedente.
3. Nel caso in cui il lavoratore non intenda aderire
ad una forma pensionistica complementare e qualora
abbia diritto, quale retribuzione differita a fini
previdenziali, ad un contributo del datore di lavoro
in base ad accordi collettivi, accordi aziendali,
regolamenti di enti e aziende, detto contributo
viene computato nel Trattamento di Fine Rapporto del
lavoratore stesso.
4. Il Trattamento di Fine Rapporto erogato in forma
di capitale è imponibile per il suo ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta.
5. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di rendita e derivanti dal montante
accumulato sottoforma di Trattamento di Fine
Rapporto sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di
cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, se determinabili.
6. Sulla parte imponibile del Trattamento di Fine
Rapporto erogato in forma di capitale e delle
prestazioni pensionistiche erogate in forma di
rendita e derivanti dal montante accumulato
sottoforma di Trattamento di Fine Rapporto, è
operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di maturazione del
Trattamento di Fine Rapporto, con un limite massimo
di riduzione di 6 punti percentuali.
7. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è
applicata dal datore di lavoro quale sostituto
d'imposta;.
8. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti
eroganti.
9. ll datore di lavoro comunica al soggetto che
eroga la rendita i dati in suo possesso necessari
per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta se determinabili.
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