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Eccovi servita la Flessibilità.
Il contratto imposto ai lavoratori nel 2000 seguiva l’OPA di Colaninno
che già godeva, con l’accordo del 28 marzo 2000, di un utilizzo
flessibile sia della prestazione lavorativa, sia della flessibilità
delle professionalità acquisite dai lavoratori, superando le “inutili
perdite di tempo della contrattazione” e sostituendole con le più
moderne “unilateralità aziendali con garanzia di informativa”. Tutto
questo per meglio rispondere alla dinamicità del mercato senza ulteriori
costi aggiuntivi sul “costo del lavoro”. Si può facilmente immaginare il
danno arrecato in questi anni sulle condizioni dei lavoratori. Non mi
prolungo nella memoria storica perché mi si alza la pressione e, alla
mia età, non posso permettermelo.
La memoria storica mi serviva per farvi meglio comprendere di quante
aspettative era caricato il rinnovo contrattuale e principalmente, ma
non solo, sul capitolo orario di lavoro.
Nella piattaforma si rivendicavano:
• Le “maggiorazioni salariali del 20% per i turni oltre le ore 18.00”
• Il riconoscimento della pausa pranzo a carico azienda per i turni
continuati.
• Un ruolo determinante delle RSU sul territorio in materia di Orari e
Organizzazione del lavoro.
Non erano queste grandi rivendicazioni, però mettevano in evidenza la
necessità di mettere degli argini alla “deriva contrattuale” del 2000.
Il risultato dell’ipotesi di accordo lo lascio commentare a tutti voi:
• L’orario settimanale resta fissato in 40 ore ma la durata media
dell’orario di lavoro verrà calcolata su un periodo di “sei mesi” e in
caso di esigenze organizzative, le aziende con il sindacato, potranno
estendere il periodo a 12 mesi.
• Il lavoro straordinario che prevedeva il divieto a superare le 80 ore
trimestrali, viene derogato a 250 ore su base annuale.
• Flessibilità Tempestiva: resta invariato il comma 2 dell’art.26 che
prevede, per esigenze aziendali, una collocazione diversa dell’orario
comunicandolo alla RSU interessata entro 48 ore. Per questa flessibilità
sarà riconosciuta una maggiorazione salariale del 15% (era del 10%).
• Viene recepita la normativa europea che prevede un riposo, tra la fine
di un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, non inferiore a
11 ore (fatte salve eventuali deroghe concordate a livello aziendale).
• Viene superata la figura del “Notturnista” e sarà considerato
“lavoratore notturno” riconoscendogli la normativa prevista al caso, al
lavoratore che effettuerà un orario notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi in un anno.
• Ferie: viene recepita solo una parte della legge ( quella utile
all’impresa)- l’azienda per esigenze di servizio o il lavoratre per
infortunio o malattia, potranno far slittare il periodo di godimento
delle ferie fino a 18 mesi successivi l’anno di maturazione. Al
lavoratore resterà solo il diritto di godere di almeno 15 giorni
consecutivi su sua richiesta. (Sarà impossibile in futuro, viste le
ultime esperienze, che il lavoratore per motivi personali possa
usufruire delle residuo ferie entro febbraio dell’anno successivo).
• Part-time: Il lavoratore part-time può essere utilizzato con “clausole
di flessibilità” relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione. Le variazioni saranno comunicate con un preavviso di
cinque giorni e comporteranno una maggiorazione salariale del 10%. .
Inoltre si potrà prevedere, per esigenze aziendali, anche un aumento
della prestazione di lavoro fino al raggiungimento dell’orario
contrattuale del Full-time tramite una maggiorazione salariale del 15%.
Queste flessibilità dovranno trovare il consenso del lavoratore già
attualmente part-time. Per eventuali assunzioni o nuovi passaggi,
l’accettazione delle flessibilità diventerà l’unica condizione per
garantirsi il posto di lavoro.
Ho tentato di elencare i punti del capitolo in questione che vengono
modificati. Restano naturalmente invariate e mantenute le flessibilità
precedenti previste nel contratto del 2000.
Forse ho dimenticato qualcosa, forse alcuni punti sono poco chiari e
necessitano approfondimenti. Una cosa è certa, ve lo garantisco, non ho
scritto “stupidate!”.
Una valutazione ho anticipato che non la farò. Questo piacere lo lascio
a voi. È però opportuno precisare che rispetto alla piattaforma
presentata, non vengono riconosciute le maggiorazioni salariali oltre le
ore 18.00; non viene riconosciuta la pausa pranzo a carico azienda per i
turni continuati; le RSU sul capitolo dell’orario e dell’organizzazione
del lavoro continueranno ad avere un ruolo marginale.
Un solo dubbio mi fa salire la pressione: “In tutte le flessibilità,
vecchie e nuove concesse, dove i lavoratori dovrebbero individuare degli
avanzamenti”? Confido negli apprendisti stregoni! Saluti flessibili.
R. Fontanella – rsu Telecom Milano
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Il contratto imposto ai lavoratori nel 2000 seguiva l’OPA di Colaninno che già godeva, con l’accordo del 28 marzo 2000, di un utilizzo flessibile sia della prestazione lavorativa, sia della flessibilità delle professionalità acquisite dai lavoratori, superando le “inutili perdite di tempo della contrattazione” e sostituendole con le più moderne “unilateralità aziendali con garanzia di informativa”. Tutto questo per meglio rispondere alla dinamicità del mercato senza ulteriori costi aggiuntivi sul “costo del lavoro”. Si può facilmente immaginare il danno arrecato in questi anni sulle condizioni dei lavoratori. Non mi prolungo nella memoria storica perché mi si alza la pressione e, alla mia età, non posso permettermelo.
La memoria storica mi serviva per farvi meglio comprendere di quante aspettative era caricato il rinnovo contrattuale e principalmente, ma non solo, sul capitolo orario di lavoro.
Nella piattaforma si rivendicavano:
• Le “maggiorazioni salariali del 20% per i turni oltre le ore 18.00”
• Il riconoscimento della pausa pranzo a carico azienda per i turni continuati.
• Un ruolo determinante delle RSU sul territorio in materia di Orari e Organizzazione del lavoro.
Non erano queste grandi rivendicazioni, però mettevano in evidenza la necessità di mettere degli argini alla “deriva contrattuale” del 2000.
Il risultato dell’ipotesi di accordo lo lascio commentare a tutti voi:
• L’orario settimanale resta fissato in 40 ore ma la durata media dell’orario di lavoro verrà calcolata su un periodo di “sei mesi” e in caso di esigenze organizzative, le aziende con il sindacato, potranno estendere il periodo a 12 mesi.
• Il lavoro straordinario che prevedeva il divieto a superare le 80 ore trimestrali, viene derogato a 250 ore su base annuale.
• Flessibilità Tempestiva: resta invariato il comma 2 dell’art.26 che prevede, per esigenze aziendali, una collocazione diversa dell’orario comunicandolo alla RSU interessata entro 48 ore. Per questa flessibilità sarà riconosciuta una maggiorazione salariale del 15% (era del 10%).
• Viene recepita la normativa europea che prevede un riposo, tra la fine di un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, non inferiore a 11 ore (fatte salve eventuali deroghe concordate a livello aziendale).
• Viene superata la figura del “Notturnista” e sarà considerato “lavoratore notturno” riconoscendogli la normativa prevista al caso, al lavoratore che effettuerà un orario notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi in un anno.
• Ferie: viene recepita solo una parte della legge ( quella utile all’impresa)- l’azienda per esigenze di servizio o il lavoratre per infortunio o malattia, potranno far slittare il periodo di godimento delle ferie fino a 18 mesi successivi l’anno di maturazione. Al lavoratore resterà solo il diritto di godere di almeno 15 giorni consecutivi su sua richiesta. (Sarà impossibile in futuro, viste le ultime esperienze, che il lavoratore per motivi personali possa usufruire delle residuo ferie entro febbraio dell’anno successivo).
• Part-time: Il lavoratore part-time può essere utilizzato con “clausole di flessibilità” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Le variazioni saranno comunicate con un preavviso di cinque giorni e comporteranno una maggiorazione salariale del 10%. . Inoltre si potrà prevedere, per esigenze aziendali, anche un aumento della prestazione di lavoro fino al raggiungimento dell’orario contrattuale del Full-time tramite una maggiorazione salariale del 15%. Queste flessibilità dovranno trovare il consenso del lavoratore già attualmente part-time. Per eventuali assunzioni o nuovi passaggi, l’accettazione delle flessibilità diventerà l’unica condizione per garantirsi il posto di lavoro.
Ho tentato di elencare i punti del capitolo in questione che vengono modificati. Restano naturalmente invariate e mantenute le flessibilità precedenti previste nel contratto del 2000.
Forse ho dimenticato qualcosa, forse alcuni punti sono poco chiari e necessitano approfondimenti. Una cosa è certa, ve lo garantisco, non ho scritto “stupidate!”.
Una valutazione ho anticipato che non la farò. Questo piacere lo lascio a voi. È però opportuno precisare che rispetto alla piattaforma presentata, non vengono riconosciute le maggiorazioni salariali oltre le ore 18.00; non viene riconosciuta la pausa pranzo a carico azienda per i turni continuati; le RSU sul capitolo dell’orario e dell’organizzazione del lavoro continueranno ad avere un ruolo marginale.
Un solo dubbio mi fa salire la pressione: “In tutte le flessibilità, vecchie e nuove concesse, dove i lavoratori dovrebbero individuare degli avanzamenti”? Confido negli apprendisti stregoni! Saluti flessibili.
R. Fontanella – rsu Telecom Milano