Nota sintetica

(Dal sito del Ministero del Lavoro)

La delega prevede due fasi di intervento:
 
1.   Fino al 2008: sistema immutato per quanto riguardo i requisiti di accesso al pensionamento.
  • Pensione in vigore: nulla cambia.
  • Pensione di anzianità: nulla cambia.
  • Incentivi a continuare il lavoro: i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno, entro il 31.12.2007, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità  e che decideranno di rimanere al lavoro riceveranno, per il periodo 2004-2007, un aumento in busta paga pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione. L'aumento sarà esente da ogni tipo di imposta.
  • Certezza dei diritti: i lavoratori che abbiano maturato, entro il 31.12.2007 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico potranno andare in pensione in qualunque momento anche se dovessero intervenire modifiche legislative.
2.   Dal 2008: riforma strutturale, con eccezioni.
  • Pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sono: 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi), con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico.
  • Pensione nel sistema contributivo: si può accedere alla pensione con 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ed un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.
  • Eccezione: è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome).
3.   Sono presenti, inoltre, nel provvedimento norme riguardanti:
  • Pensioni d'oro: viene introdotto un prelievo del 4% per le pensioni d'oro (almeno 516 € al giorno) e viene introdotto un tetto  minimo all'importo delle pensioni stesse.
  • Privilegi: si procederà all'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, al  fine di ottenere,  a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.
  • Disabilità: i lavoratori disabili nonché i lavoratori che si prendono cura di familiari conviventi disabili che trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, si vedranno accreditare i contributi figurativi come se lavorassero a tempo pieno.
  • Casse di previdenza dei liberi professionisti: viene mantenuta l'autonomia  agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.
  • Attività usuranti: chi svolge un lavoro duro potrà usufruire di un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
  • Lavoratrici madri: le madri che lavorano potranno ritirarsi dal lavoro con un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
  • Lavoratori precoci: chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni avrà garantito un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
  • Trattamento di fine rapporto: conferimento su base volontaria, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, del TFR  maturando, ai fondi pensione per finanziare la previdenza complementare.
  • Totalizzazione dei periodi contributivi: viene ampliata la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi posseduti nelle varie gestioni previdenziali.
  • Lavoratori parasubordinati: potranno proseguire volontariamente il versamento dei contributi, contestualmente alla contribuzione obbligatoria nella gestione separata INPS, presso altre forme di previdenza obbligatoria.
  • Pubblico impiego: l'estensione progressiva degli incentivi e della previdenza complementare ai dipendenti pubblici dei ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle università, etc., è affermata nella delega in linea di principio, ma la sua attuazione concreta deve essere oggetto di confronto e negoziato con le parti sociali e le regioni.