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Dipendente può
rifiutarsi di lavorare se il datore non adotta le misure di
sicurezza
Cassazione, sez.
lavoro, sentenza 07.11.2005 n° 21479
L'ipotesi del
sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione
lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art.
18 l
. 300/1970 per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi
dell'art.
3 l
. 604/1996 non è ravvisabile se il mancato o non completo
adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata
adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza che,
pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare
a tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e
se quest'ultimo prima dell'inadempimento secondo gli obblighi di
correttezza informa il datore di lavoro circa le misure necessarie
da adottare a tutela dell'integrità fisica e psichica del
lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque,
accertabile o accertata.
Lo ha stabilito
la Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005,
ricordando che nei contratti a
prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il
proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre
procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei
contraenti non soltanto in riferimento all'elemento cronologico
delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di
causalità e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla
funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se
effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto
dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che
va accertata la sussistenza della gravità dell'inadempimento
cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave,
il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di buona fede e,
quindi, non è giustificato.
(Altalex, 17 novembre
2005)
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 7 novembre
2005, n. 21479
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato
in data 9 marzo 2001 Marco M. conveniva in giudizio davanti al
giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania la società
Autostrade Concessioni s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata, con
le conseguenze di legge, la illegittimità del licenziamento
intimatogli con lettera del 30 novembre 2000.
A giustificazione della
domanda esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta
con mansioni di esattore presso il casello di Castelletto Ticino e
che, avendo subito tra i mesi di giugno e luglio 2000 ben tre rapine
a mano armata durante il turno notturno, aveva chiesto inutilmente
alla società datrice di lavoro l'adozione di misure idonee a
garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al casello
e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società,
aveva comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla
retribuzione a decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come
risposta la contestazione dell'assenza ingiustificata e
l'intimazione del licenziamento.
Con sentenza in data 19
settembre 2001 il giudice adito rigettava la domanda del lavoratore.
Con sentenza in data 10
maggio-6 giugno 2002
la Corte
d'appello di Torino rigettava l'appello del M. osservando che ai
fini della decisione della controversia non fosse determinante
accertare se le misure di sicurezza adottate dalla società datrice
di lavoro fossero pienamente idonee a garantire la sicurezza dei
lavoratori o se, invece, ne fossero individuabili altre maggiormente
efficaci, perché, anche qualora fosse stato accertato un parziale
inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dall'art.
2087 c.c., il rifiuto totale della prestazione lavorativa da parte
del lavoratore non sarebbe stato comunque proporzionato al parziale
inadempimento del datore di lavoro e non sarebbe stata, perciò,
applicabile la scriminante di cui all'art. 1460 c.c.
La Corte
territoriale aggiungeva, altresì, che anche a volere ritenere
fondato l'addebito mosso dal lavoratore alla società Autostrade di
non avere adeguatamente provveduto a tutelare la sicurezza dei
propri dipendenti per i rischi extralavorativi in violazione
dell'art. 2087 c.c., tale inadempimento non avrebbe potuto essere
considerato grave sia perché si trattava di un inadempimento
relativo a uno solo dei profili di tutela della sicurezza dei
lavoratori e sia perché non poteva essere addebitata alla società
Autostrade la totale assenza di misure di sicurezza ma,
eventualmente, soltanto la mancata adozione di misure di sicurezza
più idonee e non facilmente individuabili.
Marco M. ricorre per la
cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino con due
motivi.
La
Autostrade Concessioni s.p.a. resiste con
controricorso e ha presentato in udienza memorie di replica contro
le conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il
secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione
dell'art. 2087 c.c. in relazione all'art. 1460, violazione e falsa
applicazione dell'art 1460 c.c., nonché omessa motivazione su tali
punti decisivi della controversia, deduce che soltanto in occasione
delle successive rapine verificatesi sempre alle stesso casello e in
occasione delle quali l'esattore era stato ferito con un colpo di
arma da fuoco, la società si era decisa a blindare il casello,
proprio come ripetutamente o inutilmente egli aveva auspicato.
Aggiunge che sul punto
la Corte
d'appello di Torino era stata carente nella motivazione affermando
che in difetto di una idonea tutela dell'incolumità del lavoratore e
dei numerosissimi episodi di rapina verificatisi, la mancata
adozione di tutte le cautele possibili potesse configurarsi come
inadempimento parziale contrapposto all'inadempimento totale del
lavoratore senza considerare, invece, che quest'ultimo non aveva
potuto far altro che allontanarsi dal casello sino al momento in cui
esso non fosse stato difeso.
Rileva, ancora, il
ricorrente che
la Corte
d'appello di Torino non aveva correttamente valutato, ai fini della
sussistenza della scriminante dell'inadempimento di cui all'art.
1460 c.c., il principio della correttezza e della buona fede,
certamente sussistenti in capo al lavoratore, che prima di rifiutare
la prestazione lavorativa, aveva invitato ripetutamente la società
ad approntare misure di sicurezza più idonee a tutelare l'integrità
fisica dell'esattore del casello, nonché quello della successione
cronologica e della proporzionalità tra l'inadempimento della
società e il rifiuto della prestazione lavorativa, posto che
l'adempimento richiesto alla società concerneva misure idonee a
tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Su tale punto, conclude
il ricorrente, andava adeguatamente accertata la sussistenza della
gravità dell'inadempimento del datore di lavoro idonea a
giustificare l'inadempimento del prestatore di lavoro.
Invece la corte
territoriale aveva ritenuto che la totale inadempienza del
lavoratore escludesse la scriminante di cui al citato art. 1460
omettendo, in tal modo, di motivare sulla gravità dell'inadempimento
della società, attinente alla integrità fisica del lavoratore e
idonea, perciò, a giustificare l'inadempimento di quest'ultimo.
Il ricorso è fondato.
Nei contratti a
prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il
proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre
procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei
contraenti non soltanto in riferimento all'elemento cronologico
delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di
causalità e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla
funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se
effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto
dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che
va, in primo luogo, accertata la sussistenza della gravità
dell'inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo
non è grave, il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di buona
fede e, quindi, non è giustificato (v. pronunce di questa Corte
4743/1998; 10668/1999; 699/2000; 8880/2000 ecc.). Va inoltre,
aggiunto che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460
c.c. per la proposizione dell'eccezione inadimplenti non est
adimplendum sussiste quando, nella
comparazione tra inadempimento cronologicamente anteriore e
prestazione corrispettiva rifiutata, il rifiuto sia stato
determinato non solo da un inadempimento grave, ma anche da motivi
corrispondenti agli obblighi di correttezza che l'art. 1175 c.c.
impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle
finalità da questo perseguite (v. pronuncia di questa Corte
4743/1998).
In particolare con
riferimento al contratto di lavoro l'ipotesi del sopravvenuto venir
meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da
giustificare il licenziamento ex art.
18 l
. 300/1970 per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi
dell'art.
3 l
. 604/1996 non è ravvisabile se il mancato o non completo
adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata
adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza che,
pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare
a tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e
se quest'ultimo prima dell'inadempimento secondo gli obblighi di
correttezza informa il datore di lavoro circa le misure necessarie
da adottare a tutela dell'integrità fisica e psichica del
lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente o,
comunque, accertabile o accertata.
Ciò premesso, va,
intanto, osservato che è erronea l'affermazione della corte
territoriale, secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di
assicurare al lavoratore misure di sicurezza idonee a garantirgli la
integrità fisica e morale nell'adempimento della prestazione
lavorativa avrebbe avuto ad oggetto un rischio di natura
extra-lavorativa.
Il rischio denunciato
dal lavoratore, invece, era lavorativo, posto che trovava occasione
nell'adempimento della sua prestazione.
Pertanto, al fine di
stabilire quale sia l'inadempimento colpevole e quale quello
incolpevole occorre procedere necessariamente a una comparazione tra
l'inadempimento cronologicamente anteriore e quello cronologicamente
successivo al fine di valutare la gravità del primo, in relazione
alla funzione socio-economica del contratto, come conseguenza
giustificata o giustificabile dell'inadempimento del secondo.
Tale giudizio di
prevalenza o di equivalenza tra i due contrapposti inadempimenti
contrattuali costituisce un
accertamento di fatto, in quanto tale non sindacabile in sede di
legittimità se sorretto da motivazione esauriente e immune da vizi
logici e giuridici.
Nella specie, invece,
la Corte
d'appello di Torino ha esaminato la comparazione delle inadempienze
in base al criterio quantitativo e non già a quello qualitativo
ossia ha comparato i due contrapposti inadempimenti non già in
riferimento alla loro natura e gravità, bensì alla totale o parziale
mancata esecuzione delle fondamentali prestazioni corrispettive del
contratto di lavoro.
In riferimento alla
scriminante di cui all'art. 1460 c.c. andava invece valutata la
natura della complessiva obbligazione incombente sul datore di
lavoro e comprendente anche l'obbligo di adozione di tutte le misure
di sicurezza idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica
del lavoratore in relazione all'organizzazione dell'azienda.
Una volta accertata
l'inosservanza di tale obbligo di adozione delle misure di
sicurezza, avrebbe dovuto esser cura del giudice di merito
accertare, a sua volta, previo libero apprezzamento delle risultanze
di tutte le circostanze evidenziate dai testi o da ritenere
acquisibili al processo se non come fatti notori (successive rapine
allo stesso casello in occasione delle quali sono stati feriti
esattori ivi addetti e successiva adozione delle misure di sicurezza
già richieste dal M.) quanto meno se e come fatti non contestati, se
fosse stata o no giustificata secondo correttezza e buona fede la
risposta di inadempimento del lavoratore.
Pertanto, in
accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata
con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d'appello di Genova, la quale si uniformerà, nella definizione della
controversia, ai principi di diritto sopra sottolineati e sorreggerà
la decisione con motivazione esauriente e immune dai vizi logici e
giuridici in cui è incorsa
la Corte
d'appello di Torino e sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova.
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