BACHECA SINDACALE

 di Nerina Benuzzi* e Mauro Zanoni**
 
 
Aveva ragione la Cgil: la democrazia non si ferma alle soglie del luogo di  lavoro. Il tribunale di Milano ha condannato il 9 luglio la Hewlett  Packard per attività antisindacale, riaffermando princìpi fondamentali  sulla libertà di organizzazione, sancita dalla Costituzione.

La decisione, che riafferma i principi della Cassazione (Sez. Lavoro  2808/94), è relativa a un ricorso ex art. 28, proposto dalla Filcams, per  il comportamento della Hp nel corso della campagna referendaria contro la  legge 40. Per informare i cittadini sui contenuti della consultazione, sul  territorio si svolsero molte iniziative. La Cgil fu protagonista attiva di  questa campagna e il pronunciamento dei dirigenti della nostra  organizzazione aveva l'obiettivo di produrre la partecipazione consapevole  dei lavoratori al voto.

In questa prospettiva la Rsu della Hp aveva esposto in bacheca la lettera  del segretario generale Guglielmo Epifani, nella quale s'invitava a votare  per l'abrogazione delle norme sottoposte a referendum; l'impresa, sulla  scorta di un'idea di "democrazia sotto tutela", richiese di rimuovere il  comunicato perché "l'argomento trattato non investiva né materie di
 carattere sindacale né di politiche del lavoro". Di fronte al giusto  rifiuto della Rsu, la Hp aveva rimosso il comunicato.

Da qui il ricorso della Filcams e la sentenza del tribunale. La  riaffermazione della libertà d'azione del sindacato quale rappresentante  di parte fondamentale della società cambierà, crediamo, i rapporti  all'interno dell'azienda, con un maggior rispetto per l'autonomia e la
 libertà del sindacato. Il testo del provvedimento richiama alcuni passi  della sentenza di Cassazione del 1994: "Non sussiste nessun potere  d'ingerenza tale da affidare al datore di lavoro il compito di sfoltire le  bacheche sindacali dalle affissioni né, tantomeno, il potere di stabilire  la qualità del materiale affisso". Infatti "la qualificazione di  pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti a materie di interesse  sindacale e del lavoro è il cuore della libertà di organizzazione e della  stessa autonomia sindacale, che può non esistere ove al datore di lavoro  sia consentito di interferire nell'individuazione di quell'inerenza".

Conseguentemente "il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di  vedere rispettato è la provenienza dalle Rsa di tutto ciò che compare  negli appositi spazi da lui predisposti. Ciò significa che il datore di  lavoro non ha, in ogni caso, il potere di impedire le affissioni, né di  manomettere le bacheche o di rimuovere da esse qualunque materiale".

Importante e interessante appare la sanzione finale del giudice che ha  disposto l'affissione nelle bacheche sindacali del dispositivo della  sentenza. Riaffermare che il luogo di lavoro costituisce un ambito non  staccato da ciò che accade nella società, restituisce grande valore
 simbolico a un "pezzo di muro" che sarà visto, d'ora in poi, ancora di più  come strumento di partecipazione e diritti.
 
 *Segreteria Camera del lavoro Milano **Responsabile Servizio vertenze
 legali Cgil Milano