lavoratori hanno diritto a riposare nelle festiità infrasettimanali - L’azienda non può pretendere la prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16634 dell’8 agosto 2005, Pres. Mileo, Rel. Balletti).


            La Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha promosso davanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro un giudizio nei confronti di Felice B. e di altri 157 dipendenti tecnici di palcoscenico al fine di fare accertare l’obbligo di tali lavoratori a rendere la prestazione lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, in caso di esigenze aziendali.
           
Il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando il diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro nei giorni delle festività infrasettimanali. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello che ha invece ritenuto applicabile in via analogica alle festività infrasettimanali la disciplina del riposo domenicale, che è suscettibile di spostamento. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per violazione di legge.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16634 dell’8 agosto 2005, Pres. Mileo, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso. Ai lavoratori – ha affermato la Corte – deve essere riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, senza possibilità di applicazione in via analogica della normativa relativa al riposo settimanale. Il legislatore – ha osservato la Corte – ha espressamente limitato (art. 5 L n. 260/1949) il suo intervento alla regolamentazione del trattamento economico dovuto ai lavoratori nel caso in cui presti la sua opera nelle festività infrasettimanali ed ha espressamente stabilito soltanto per il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private l’eventuale obbligo di prestare lavoro in tali festività per ragioni inerenti alle esigenze di servizio (legge n. 520/1952). Non esiste peraltro il divieto assoluto di prestare lavoro nelle festività infrasettimanali, giacché è possibile derogarvi mediante accordo tra le parti.