| lavoratori
hanno diritto a riposare nelle festiità infrasettimanali -
L’azienda non può pretendere la prestazione lavorativa
(Cassazione Sezione Lavoro n. 16634 dell’8 agosto 2005, Pres. Mileo, Rel.
Balletti).
La Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha
promosso davanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro un giudizio nei
confronti di Felice B. e di altri 157 dipendenti tecnici di palcoscenico
al fine di fare accertare l’obbligo di tali lavoratori a rendere la
prestazione lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, in
caso di esigenze aziendali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda,
affermando il diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro nei giorni
delle festività infrasettimanali. Questa decisione è stata riformata dalla
Corte di Appello che ha invece ritenuto applicabile in via analogica alle
festività infrasettimanali la disciplina del riposo domenicale, che è
suscettibile di spostamento. I lavoratori hanno proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16634 dell’8
agosto 2005, Pres. Mileo, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso. Ai
lavoratori – ha affermato la Corte – deve essere riconosciuto il diritto
soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività
infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, senza
possibilità di applicazione in via analogica della normativa relativa al
riposo settimanale. Il legislatore – ha osservato la Corte – ha
espressamente limitato (art. 5 L n. 260/1949) il suo intervento alla
regolamentazione del trattamento economico dovuto ai lavoratori nel caso
in cui presti la sua opera nelle festività infrasettimanali ed ha
espressamente stabilito soltanto per il personale dipendente delle
istituzioni sanitarie pubbliche e private l’eventuale obbligo di prestare
lavoro in tali festività per ragioni inerenti alle esigenze di servizio
(legge n. 520/1952). Non esiste peraltro il divieto assoluto di prestare
lavoro nelle festività infrasettimanali, giacché è possibile derogarvi
mediante accordo tra le parti.
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