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Quello che qui pubblichiamo è il Documento comune sottoscritto da sindacati e imprese presentato al ministro Maroni nell'incontro del 25 luglio. Il Documento, sottoscritto da 21 sigle, si concentra in particolare su 5 punti: 1) no all'equiparazione tra fondi negoziali e le altre forme previdenziali; 2) che nel meccanismo di silenzio-assenso abbiano un ruolo centrale le rappresentanze aziendali; 3) le compensazioni alle imprese nel momento in cui queste non avessero più a disposizione le risorse derivanti dal tfr (13 mld annui); 4) il rispetto del ruolo contrattuale delle previdenza complementare; 5) agevolazioni fiscali.
Documento delle
parti sociali sullo schema di provvedimento di attuazione della riforma
della previdenza complementare Premessa
Lo schema
del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio
propone, in più passaggi, interventi per la revisione del sistema di
previdenza complementare non rispondenti alle soluzioni prospettate dalle
parti sociali nel documento comune sottoscritto lo scorso febbraio e per
di più non conformi ai principi di delega.
La condivisione con le forze
sociali delle scelte e del sistema di previdenza complementare che si va a
configurare è invece essenziale per assicurare l’effettiva attuazione
della riforma e lo sviluppo del sistema.
L’assetto del sistema di previdenza complementareLo schema di provvedimento ridefinisce completamente il sistema, disconoscendo per più profili la centralità fino ad oggi attribuita dalla normativa speciale alla dimensione contrattuale e collettiva della previdenza complementare. L’equiparazione tra forme di natura collettiva e forme di natura individuale rende la previdenza complementare non coerente con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro dipendente e si realizza a scapito del ruolo e delle competenze della contrattazione collettiva. L’assetto strutturale adottato dal decreto legislativo 124/93, va riconfermato e non vanno modificati, perché non previsti esplicitamente dalla Legge Delega 243/04 istituti che regolano diritti ed opportunità per i lavoratori e le imprese.
Riteniamo, ad esempio, non accettabile la
limitazione dei diritti per gli aderenti ai fondi in materia di
anticipazioni e di riscatto della posizione individuale in occasione di
cessazione del rapporto di lavoro; modifiche normative che vanno ad
incidere non solo sulla condizione dei nuovi aderenti ma anche sul
contratto stipulato con il fondo di adesione dai lavoratori già iscritti. Tali scelte costituiscono una compromissione del sistema di relazioni industriali.
Il conferimento del TFR e il meccanismo del silenzio - assenso
Nel documento di febbraio, le parti sociali
avevano considerato necessaria la scelta di utilizzare il TFR per
rafforzare il finanziamento del sistema di previdenza complementare ma
avevano altresì chiesto che le modalità di destinazione dei flussi,
soprattutto in caso di conferimento tacito, venissero definite in maniera
chiara. Solo in questo modo, infatti, è possibile assicurare al lavoratore
una informativa adeguata a garantire la consapevolezza della scelta che –
sia pure tacitamente – andrà a compiere. Riguardo alla soluzione di affidare comunque alla contrattazione collettiva la decisione ultima circa la destinazione del TFR per i lavoratori “silenti”, resta importante eliminare ogni dubbio circa il fatto che, in caso di pluralità di forme potenzialmente in grado di acquisire i flussi di TFR, la decisione venga assunta mediante accordi tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali dei lavoratori. Il termine “parti” utilizzato nel testo di decreto resta infatti equivoco non identificando con certezza il soggetto o i soggetti abilitati al raggiungimento dell’accordo. Per analoghi fini di chiarezza, è altresì opportuno che, nel disciplinare la destinazione dei flussi alla forma complementare istituita presso l’INPS, venga eliminata la condizione del “mancato accordo tra le parti”: fattispecie che – anche alla luce di quanto indicato nei punti precedenti – non ha alcun rilievo, in virtù del fatto che il trasferimento del TFR verso il fondo residuale opera solo in caso di assenza di una forma pensionistica collettiva promossa dalle rappresentanze sindacali e dai datori di lavoro.
Gestione del fondo pensione complementare istituito presso l’INPS
Le parti sociali ribadiscono
la necessità che il Fondo da istituire presso l’INPS ai fini della
devoluzione del TFR non altrimenti destinato sia sottoposto a regole
gestionali identiche a quelle esistenti nella previdenza complementare di
natura negoziale a partire dal coinvolgimento delle parti sociali
medesime.
Le misure di compensazione per le impreseIl conferimento del TFR, secondo quanto espressamente previsto dalla legge delega, deve avvenire “senza oneri per le imprese” ed è pertanto la stessa legge a stabilire che esso sia subordinato alla individuazione di misure compensative, prefigurate nelle seguenti forme: - facilitazione in tema di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese; - equivalente riduzione del costo del lavoro; - eliminazione del contributo al fondo di garanzia del TFR. Su tale aspetto, il provvedimento prevede: - l’innalzamento al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) della aliquota di deducibilità dal reddito di impresa dei flussi di TFR destinati alla previdenza complementare; - l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia istituito presso l’INPS, in proporzione al flusso di TFR destinato alla previdenza complementare; - l’istituzione di un fondo di garanzia per facilitare l’acceso al credito da parte delle imprese, in particolare medie e piccole.
Tali misure non
costituiscono, nel loro complesso, una soluzione soddisfacente.
Quanto al fondo di garanzia per l’accesso al credito, infatti, restano non definite le modalità di funzionamento e quindi la effettiva capacità di intervento; si rende necessario costruire apposite misure di garanzia in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza affidando la gestione a strutture già operanti con efficienza nell’erogazione di garanzie di natura pubblica. La deducibilità dal reddito di impresa, poi, elevata di appena un punto percentuale rispetto a quanto già oggi disposto, oltre a non avere un impatto finanziariamente rilevante per le aziende, ha anche il vistoso limite di non trovare applicazione per le realtà produttive che non conseguano utili o che producano redditi diversi da quelli di impresa. E’ invece necessario che le compensazioni siano certe e fruibili da tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dallo stato di salute. A tal fine, in considerazione della importanza di assicurare il conferimento del TFR al sistema di previdenza complementare in condizioni di neutralità economica per le aziende, è essenziale dare corso al principio di delega che prevede compensazioni mediante forme di “riduzione del costo del lavoro”.
La destinazione del contributo dovuto dal datore di lavoroLo schema di provvedimento prefigura a carico dei datori di lavoro l’obbligo a versare il contributo previsto da contratti o accordi istitutivi di forme negoziali collettive qualunque sia la forma di adesione scelta dal lavoratore, seppure non collegando in modo automatico il conferimento del TFR al contributo del lavoratore e del datore di lavoro. Le parti sociali rilevano come, contrariamente a quanto richiesto nel citato documento comune, lo schema del provvedimento disconosca la natura contrattuale del contributo. Ciò avviene nelle seguenti fattispecie:
- ove si afferma espressamente che le misure fissate nei contratti o
accordi collettivi istitutivi di forme di previdenza complementare
rappresentano il “livello minimo della contribuzione”;
- ove si consente ai datori di lavoro di decidere autonomamente di
finanziare forme di previdenza complementare cui il lavoratore decida di
aderire, fissando liberamente la misura dei versamenti, attraverso
regolamenti aziendali posti sullo stesso piano della contrattazione
collettiva;
- ove si stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore decida di
finanziare con parte della propria retribuzione una forma di previdenza
complementare diversa da quella promossa dai contratti o accordi
collettivi, i datori di lavoro nei confronti dei quali trovino
applicazione detti contratti o accordi siano obbligati a versare il
contributo contrattualmente dovuto alla forma prescelta dal dipendente;
- ove si stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore, decorso il periodo
minimo di permanenza richiesto, decida di trasferire ad altra forma la
propria posizione individuale, lo stesso conservi il diritto al versamento
del contributo aziendale previsto dai contratti o accordi collettivi.
Tutte le fattispecie
sopra indicate negano palesemente la natura contrattuale della
contribuzione, che finisce per essere impropriamente assimilata ad una
sorta di elemento “retributivo”. La fissazione del livello di
finanziamento delle forme di previdenza complementare e la sussistenza
dell’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro sono invece
elementi essenziali della contrattazione.
Per tali motivi, le parti sociali non possono condividere una simile significativa ingerenza, che finisce con l’affidare a disposizioni di legge la regolazione di elementi qualificanti del contenuto dei contratti e degli accordi istitutivi di forme di previdenza complementare.
In tale sede, pertanto, le
parti sociali confermano la loro competenza a definire in autonomia i
livelli di contribuzione e ribadiscono la loro disponibilità a regolare,
in sede contrattuale, la “portabilità” del contributo datoriale a favore
di forme pensionistiche anche diverse da quelle istituite dalla medesima
contrattazione, che, nello spirito “collettivo” della previdenza
complementare, adottino adeguate regole di trasparenza e modalità di
gestione coerenti con i criteri di governance definiti d’intesa con le
parti sociali stesse.
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