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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare n.28/05
Prot: 11708 del 24/06/2005
OGGETTO: Circolare in materia di distacco e cassa
integrazione.
I. I presupposti di legittimità del distacco
Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro per
soddisfare un interesse proprio invia uno o più lavoratori alle dipendenze
di un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa. Requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità e
la sussistenza di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro
distaccante.
Con riferimento al requisito dell'interesse, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve "soddisfare un proprio interesse". Particolare attenzione va dunque riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legislativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto. A tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero ha altresì osservato come l'interesse che legittima il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro. Occorre, inoltre, chiarire che non si può ritenere automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di
gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per sé solo il
distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini
della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse
del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165 e Cass. 16
febbraio 2000 n. 1733).
In questo senso anche la già richiamata Circolare n. 3/2004
ha precisato, da un lato, che la formulazione della novella legislativa
legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le
quali corrispondono ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a
razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende
che fanno parte del gruppo, e, dall'altro lato, che la precedente prassi
amministrativa aveva comunque riconosciuto necessari, anche in questa
ipotesi, tanto il requisito dell'interesse del distaccante quanto quello
della temporaneità del distacco.
II. Il ricorso al distacco quale alternativa a una
procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva
E' in questo contesto che deve essere valutata la liceità
del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa
integrazione per contrazione della attività produttiva.
Detta ipotesi solleva infatti alcuni profili di criticità
con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere
riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinché la
prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in
adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il
distaccante.
Poiché, infatti, il distacco integra un atto organizzativo
dell'impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 agosto 2004,
n. 16165), deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una
ragione meramente economica, che può essere tanto l'interesse ad un
corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al
risparmio del costo del lavoro.
Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si
limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del
lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della
legittimità del distacco (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751 già
richiamata dalla Circolare n. 3/2004), ma trovasse in tale esito la sua
propria giustificazione.
La possibilità quindi di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinché i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l'impresa, temporaneamente in crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto più che l'operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attività produttiva.
In questo senso depone anche il confronto con la specifica
ipotesi di distacco prevista dall'articolo 8 legge n. 236/1993. La norma
in esame rinvia, infatti, ad accordi collettivi che regolamentino il
distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento
collettivo.
In questo caso l'interesse che legittima il distacco è quello dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente l'interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, a fronte del filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione, l'autonomo interesse del distaccante può anche mancare ovvero può, in questa ipotesi, coincidere con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo al distaccatario.
Non sembra, peraltro, che questa ipotesi possa essere
estesa in via analogica a quella in esame sia per la natura eccezionale
della fattispecie sia per la differenza sussistente fra una situazione
tendenzialmente irreversibile, quale quella che porta ad una procedura di
licenziamento collettivo, rispetto ad una ipotesi di temporanea
concentrazione dell'attività produttiva cui è possibile far fronte con un
trattamento di integrazione salariale.
Peraltro proprio il dato della temporaneità può consentire
una ricostruzione dell'interesse del distaccante che, nella ipotesi
prospettata, sia ulteriore rispetto ad una mera opportunità di escludere
il ricorso alla cassa integrazione. Da questa prospettiva sembra anche
possibile accordare rilevanza come presupposto di fatto al gruppo di
impresa entro cui ricondurre l'operazione di distacco.
Poiché infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione
solo temporanea del volume d'attività dell'impresa distaccante, si può
configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a
preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori
temporaneamente sospesi. Il ricorso alla cassa integrazione, potrebbe, di
contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte
della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori
con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attività, ove
protratta nel tempo, potrebbe incidere per sé sola sulla crescita
professionale dei lavoratori.
A fronte di tali considerazioni si può pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attività dell'impresa – ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza Cass. 2 novembre 1999 n. 12224) – ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Infine, con riferimento alle concrete modalità operative si ritiene opportuno rilevare che: 1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico; 2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i presupposti di legittimo ricorso all'istituto ma anche i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina ed, in particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria.
Roberto Maroni
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