| Le assenze per
malattia causate dall’adibizione del lavoratore a mansioni non
compatibili con le sue condizioni di salute non possono essere incluse nel
calcolo del comporto – Si applica l’art. 2087 cod. civ. –
Il datore di
lavoro, una volta che sia emerso che il lavoratore, addetto a prestazioni
di tipo manuale, presenta infermità che mettono in dubbio la compatibilità
delle mansioni cui è addetto con il suo stato di salute, ha il dovere di
verificare tale compatibilità e di assumere i provvedimenti conseguenti, a
norma dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 4, comma 5, lett. c) del d.lgs. n.
626/1994. L’eventuale impossibilità, sul piano organizzativo, di assegnare
il lavoratore a mansioni compatibili con le specifiche infermità e
limitazioni fisiche da cui il medesimo sia affetto non giustifica
l’assegnazione a mansioni non compatibili; salva rimanendo la possibilità
del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per giustificato motivo
oggettivo, in caso di comprovata impossibilità di assegnazione dello
stesso a mansioni compatibili anche con deroga al divieto ad assegnazione
a mansioni di livello inferiore. Peraltro non è in discussione che le
assenze per malattia, che siano valutabili come conseguenza
dell’illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni non compatibili
con il suo stato di salute, non possono rilevare ai fini del superamento
del periodo di comporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 11092 del 26 maggio
2005, Pres. Mattone, Rel. Toffoli). |