Osservazioni sulle funzioni della commissione di certificazione

 di A. Andreoni, L. Fassina, F. Fonzo

 


I. La Commissione di certificazione come sede di convalida del tipo di contratto di lavoro


A) Caratteri generali

L’art. 75 del d.lgs n. 276/2003 (come modificato dal decreto n. 251 del 2004) definisce lo scopo fondamentale delle Commissioni di certificazione: “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto”, con la specificazione della sua natura e delle sue caratteristiche.

In effetti gran parte del contenzioso verte oggi sulla sussistenza del carattere autonomo o subordinato della prestazione di lavoro.

In futuro altra parte del contenzioso verterà con molta probabilità sull’esatta qualificazione dei contratti di lavoro atipico (lavoro intermittente, part-time, ripartito, in partecipazione ecc.): infatti, mentre la formulazione originaria dell’art. 75 limitava l’utilizzo della procedura di certificazione alla qualificazione di una serie limitata di figure contrattuali, la modifica attuata con il citato decreto n. 251/2004 ha esteso tale procedura a tutti i tipi di contratto.

Quindi la deflazione dei processi è l’obbiettivo perseguito dall’art. 75. Si ritiene in sostanza che tale finalità possa essere realizzata fornendo alle parti uno strumento che garantisca maggiore certezza sulla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’ordinamento in relazione ad uno specifico contratto di lavoro stipulato dalle parti.

Conseguentemente, a determinati soggetti (Enti bilaterali, DPL e Province, Università) viene attribuito il potere di certificare il contratto di lavoro, convalidandone la definizione: così, ad esempio, il contratto di lavoro ha tutte le carte in regola per poter essere definito e dichiarato come un contratto a progetto. Tale accertamento ha piena forza legale nei confronti delle parti e dei terzi, fino ad un diverso provvedimento giudiziale: in sostanza l’accertamento ha il valore di un certificato amministrativo e fa fede di ciò che è dichiarato nell’atto stesso, alla stessa stregua di un certificato sanitario, di un attestato di studi, di un certificato di conformità etc…

Se un determinato soggetto vuole sostenere il contrario di ciò che è dichiarato nel certificato (e dunque affermare che il contratto a progetto in realtà ha la natura di un contratto subordinato) ha l’onere di invalidarlo davanti al giudice.

In definitiva l’atto attesta una qualità e l’attestazione può essere vinta solo da un atto giudiziale (sentenza, ordinanza o decreto) che affermi il contrario.

La certificazione, dunque, non ha effetti irreversibili, perché può essere impugnata davanti al giudice del lavoro ed a quello amministrativo ed il magistrato potrà, con effetto retroattivo, eliminarne l’efficacia.

Le parti o i terzi che intendano ricorrere al giudice dovranno preliminarmente esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’organo certificatore.

D’altra parte il giudice, ai fini della condanna alle spese ovvero della compensazione delle stesse, potrà tenere conto anche del comportamento della parti in sede di certificazione e di tentativo di conciliazione.

 

                                                                                             * * *

 

Per quanto riguarda la natura dell’atto amministrativo di certificazione del contratto, occorre subito sottolineare che l’art. 78, lett. c), del decreto n. 276/2003, stabilisce che esso deve contenere la motivazione, il termine e l’autorità cui inoltrare il ricorso, nonché, alla lettera d), la “esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione”.

Da ciò si possono trarre due importanti conclusioni:

a) la natura pubblicistica dell’atto amministrativo comporta, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l’obbligo di motivazione e, ancor prima,  il diritto di tutti gli interessati alla partecipazione e all’accesso ai documenti dell’amministrazione: ciò significa che il sindacato (portatore di interessi collettivi) potrà svolgere un’azione oppositiva dell’atto amministrativo di certificazione (“Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento” art. 9 legge n. 241/1990; “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento(…); b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento” art. 10 legge n. 241/1990). In questo modo il sindacato, anche senza una rappresentanza diretta nella procedura di certificazione, potrà svolgere una efficace azione di controllo.

b) L’indicazione degli effetti (civili, amministrativi, previdenziali o fiscali) che l’atto di certificazione deve contenere non è prefissata dalla legge, ma costituisce un onere delle parti del contratto di lavoro: ciò significa che dovranno essere queste ultime a definire la portata dell’atto di certificazione, anche e soprattutto agli effetti del perdurare dell’efficacia della certificazione (secondo comma, lettera d) dell’art. 78, a norma del quale “l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione” – sul punto vedi anche di seguito  § 4) della lettera D).

In pratica ciò vuol dire che, se le parti non chiedono la certificazione del contratto – ad esempio agli effetti previdenziali – non potrà operare lo “sbarramento” nei confronti dell’Inps o dell’Inail di cui all’articolo 79 ( “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino a che non sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80”). In ogni caso, per la critica all’ipotesi che gli enti previdenziali possano essere considerati “terzi”, v. il successivo punto E).

 

* * *

La certificazione, nelle intenzioni espresse nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”, avrebbe dovuto svolgere anche una seconda funzione: autorizzare il sindacato ed altri organi ad assistere la volontà individuale del lavoratore non solo come già previsto dall’art. 2113 cod. civ. –nella fase di disposizione dei diritti già maturati - ma anche nella fase di costituzione del rapporto mediante l’individuazione di una disciplina specifica, con possibilità di deroga ai diritti fondamentali del rapporto di lavoro, precludendone una volta per tutte la nascita.

Questa seconda funzione - che consente di definire il contenuto del contratto e del rapporto, anche in deroga alla disciplina di legge e di contratto collettivo - ha ricevuto critiche molto forti non solo da parte della Cgil ma anche da larga parte degli studiosi e dei magistrati.

Questa seconda funzione – c.d. di “derogabilità assistita - non ha conseguentemente avuto attuazione, tant’è che la legge delega n. 30/2003 autorizzava l’Esecutivo a disciplinare la certificazione sulla sola prima funzione di accertamento del tipo di contratto di lavoro.

Ciò malgrado una dottrina, rimasta minoritaria, ritiene di trovare anche nell’attuale formulazione del d.lgs n. 276/03 tracce che consentirebbero di realizzare anche la seconda funzione della derogabilità assistita  - ma di questo si dirà di seguito (v. soprattutto la parte III).
 

* * *


D’altra parte la certificazione non può essere utilizzata per attestare altri aspetti del rapporto di lavoro, come ad esempio la corretta applicazione del lavoro straordinario o supplementare nel part-time, la legittimità di un licenziamento, l’esattezza di un inquadramento contrattuale, ecc…

Tuttavia gli organi di certificazione potranno svolgere compiti di assistenza e consulenza alle parti in sede di stipula del contratto di lavoro (o di modifica dello stesso); ovvero potranno svolgere compiti riguardanti le rinunce e le transazioni su diritti già maturati.

Ma di queste due ulteriori funzioni si parlerà in seguito (parte II e parte III).

Infine le predette Commissioni potranno certificare i regolamenti delle cooperative (che essendo generali e unilaterali non pregiudicano i successivi contratti di lavoro dei soci); le Commissioni potranno infine attestare la sussistenza di un genuino contratto di appalto (e su questa ultima funzione incidono i codici ministeriali di buone pratiche nonché gli accordi interconfederali di categoria).

Di queste due ultime funzioni, particolari rispetto alle altre, non si darà conto nelle pagine che seguono.

 

* * *

 

B) Gli organi abilitati alla certificazione

 

Le Commissioni di certificazione presso gli enti bilaterali

Le prime perplessità attengono all’individuazione dei soggetti collettivi che saranno chiamati a costituire le commissioni di certificazione nell’ambito dei (rivisitati) enti bilaterali (i quali, nelle intenzioni del legislatore delegato, paiono dover costituire le “sedi privilegiate” a tal fine).

Difatti, dalla lettura congiunta degli artt. 76, lettera a), e dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto, emergono, da una parte, la precisa volontà di legittimare per gli enti bilaterali accordi separati, dall’altra l’insufficiente individuazione del livello al quale potranno essere costituiti gli enti medesimi.

Sotto il primo profilo appare evidente che, seppure viene confermata (rispetto alla legge delega e a differenza dell’originario ddl n. 848) l’individuazione delle associazioni sindacali legittimate tra quelle “più” rappresentative, il mancato riferimento al “piano nazionale” – da un lato – e il riferimento alla “iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro” – dall’altro – potrebbe rendere possibile la costituzione di enti bilaterali senza l’accordo della CGIL (il riferimento letterale al “di una o più associazioni”, piuttosto che al “delle associazioni..”, è a questo proposito eloquente).

Dal punto di vista, invece, del livello di costituzione degli enti in questione, pare di poter concludere che la mancanza di indicazioni, nella norma definitoria di cui all’art. 2 citato (che – particolare di una certa rilevanza – “salva” gli enti bilaterali già costituiti), unitamente all’espresso riferimento all’ambito territoriale e al livello nazionale, legittimerà la nascita di organismi a tutti i livelli, non escluso quello di categoria, con conseguente frammentazione dei centri di gestione.

Le ragioni per contestare l’utilizzo degli enti bilaterali nella certificazione della volontà delle parti sono di natura sia politica che giuridica.

Senza entrare troppo nel particolare (e tralasciando le perplessità sollevate in ordine alla mancanza di preparazione tecnica degli enti in parola ai fini della qualificazione dei contratti di lavoro), basta infatti accennare al fatto che l’attribuzione, operata dalla legge, agli enti bilaterali di compiti nuovi e diversi rispetto alle tradizionali funzioni autonomamente già definite nel tempo, pone dei seri problemi in relazione allo stesso sistema delle fonti di regolazione della bilateralità. E’ risaputo, infatti, che gli enti in parola  (riconducibili alle associazioni non riconosciute disciplinate dall’art. 36 del Codice civile) trovano la loro intima e necessaria ragion d’essere in una fonte negoziale autonoma (il contratto collettivo) che, in piena libertà, li costituisce e li regola per la migliore gestione dello stesso contratto che ne fissa le funzioni e gli scopi. Questi ultimi possono variare, per tradizione, dalla formazione professionale sino all’integrazione del welfare pubblico (le Casse edili ne sono un chiaro esempio), passando attraverso la gestione del finanziamento al modello di relazioni sindacali; tutto ciò senza bisogno che sia la legge a stabilire alcunché.

E’ del tutto ovvio, quindi, che le nuove funzioni in materia di certificazione dovranno farsi spazio nell’autonomia collettiva ai fini della loro “trasfusione” tra i compiti degli enti bilaterali. Ciò significa che, data la natura già descritta degli enti bilaterali e la derivazione degli stessi dall’autonomia collettiva, nel caso in cui si volessero attribuire le nuove funzioni certificatorie agli enti bilaterali già esistenti, la mancanza del consenso da parte di una delle associazioni firmatarie del contratto collettivo istitutivo dell’ente porterebbe di per sé alla messa in discussione del vincolo sociale (v. art. 1420 del Codice civile): sarebbe quindi necessario ridiscutere un accordo collettivo e prevedere, ex novo, tra le funzioni del costituendo ente bilaterale, la creazione di una commissione di certificazione ai sensi del decreto legislativo n. 276.

In sostanza, per quanto riguarda gli enti bilaterali già esistenti, sembra di poter concludere che, senza il consenso della CGIL, la certificazione non potrà rientrare tra i loro compiti: un esito diverso comporterebbe, tra l’altro, una palese violazione del principio di libertà sindacale.

Rimane, ovviamente, il problema della costituzione dei “nuovi” enti bilaterali: qui, in verità, il problema esiste e costituisce il portato di quanto già sopra descritto in relazione alla chiara scelta del governo di “facilitare” la conclusione di accordi separati che, di per sé, potrebbero quindi dar luogo alla costituzione di enti bilaterali “a finalità certificatoria” di cui sicuramente la CGIL non farà mai parte. 

 

 

Le Commissioni di certificazione presso le DPL, le Province e le Università

Nell’ambito degli organi abilitati alle procedure di certificazione, chiarita la posizione degli enti bilaterali, è da sottolineare che l’articolo 76, comma 1, lettera b), stabilisce che le commissioni di certificazione potranno essere costituite anche presso le Direzioni provinciali del lavoro (tra l’altro già eccessivamente oberate di lavoro) e - con un’innovazione dell’ultimo minuto - presso le province, secondo le indicazioni stabilite da un apposito atto ministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Se il riferimento alle DPL appare dotato di una certa razionalità (l’esperienza di tali organismi in materia di controversie attinenti il rapporto di lavoro è fuori di dubbio), si trova veramente difficoltà ad individuare la ragione del coinvolgimento delle province, a meno di non voler intendere il riferimento della legge ai centri per l’impiego: ma a questo punto non si capisce quale specifica competenza possano avere tali organi in relazione alla qualificazione dei contratti di lavoro, quando il loro compito istituzionale riguarda il collocamento e l’avviamento al lavoro, non le controversie relative al rapporto.

Accanto agli enti bilaterali, alle DPL e alle province, il decreto legislativo (art. 76, comma 1, lettera c) introduce la possibilità di costituire le commissioni in parola anche presso le Università pubbliche e private “esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro d ruolo”.  Una scelta, quest’ultima che, oltre ad apparire incomprensibile nelle sue ragioni giustificatrici, testimonia la totale assenza di una vera volontà garantista nei confronti del lavoratore. Non si vede, infatti, come una sede sì scientificamente all’altezza, ma priva di quei requisiti di esperienza nella gestione delle controversie di lavoro, possa svolgere il compito che la nuova legge le affida.  Si ha il sospetto, in verità, che questo ruolo certificatorio sia il tentativo di istituire un collegamento non proprio “virtuoso” tra attività accademica delle università e mondo del lavoro, ribaltando quella che dovrebbe essere la prospettiva corretta nei rapporti tra queste due realtà: le esigenze dell’impresa non possono e non devono assolutamente influenzare l’autonomia della funzione formativa universitaria.

Da segnalare, infine, l’introduzione, all’ultimo comma dell’art. 76, della possibilità di istituire – mediante la conclusione di apposite convenzioni tra le diverse entità di certificazione – una  ipotetica “commissione unitaria di certificazione”, presumibilmente a livello nazionale (in questo modo si potrebbero evitare sovrapposizioni tra diversi organi di certificazione nello stesso ambito territoriale).

 

C) Il momento in cui si può certificare

L’atto di certificazione può essere realizzato non solo all’inizio del rapporto di lavoro ma anche in un momento successivo, data la mancanza di una disposizione che introduca preclusioni contrarie. Altro e ben più delicato discorso (del quale si renderà conto in seguito) riguarda la possibilità di certificare un contratto relativamente al precedente svolgimento del rapporto.

 


D) Il procedimento di certificazione

1. La procedura è prevista dall’art. 78 ed è segnata fin dall’inizio da “un’istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro”.

Sarà compito della Commissione accertare la genuinità del consenso del lavoratore, per lo più condizionato fortemente dalla esigenza di avere una possibilità occupazionale.

2. L’inizio del procedimento deve essere comunicato alla DPL che provvede ad inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche interessate (Inps, Inail, Fisco), che successivamente possono presentare osservazioni ma non anche partecipare direttamente alla discussione.

A tale inconveniente si è inteso sopperire attraverso una composizione allargata agli enti pubblici delle Commissioni costituite presso le DPL e le Province.

3. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.: il termine è considerato ordinatorio, e non perentorio, dalla dottrina.

Tuttavia l’ingiustificato decorso del termine senza alcuna attività istruttoria può determinare una responsabilità, per risarcimento danni, della Commissione.

4. L’atto di certificazione deve essere motivato (per consentire il controllo in sede giurisdizionale) e deve contenere l’indicazione dell’autorità e del termine entro cui è possibile ricorrere.

La mancata motivazione dà luogo ad un vizio che rende l’atto impugnabile davanti al Tar e davanti al Giudice del lavoro.

D’altra parte la mancata motivazione, ovvero una motivazione palesemente contraddittoria o manchevole, può legittimare un’azione di risarcimento danni nei confronti dei componenti della Commissione, ove tali difetti rivestano gli estremi del dolo o della colpa grave.

Lo stesso dicasi per la mancata o inesatta indicazione del termine e della autorità giudiziaria presso cui ricorrere.

Infine l’atto di certificazione deve contenere l’”esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali” dell’atto certificato. Tale menzione ha lo scopo di rendere consapevoli le parti sulle conseguenze nascenti dalla qualificazione del contratto (es. apertura della posizione Inps e Inail, versamenti contributivi, identificazione delle aliquote e degli adempimenti fiscali, indicazione sommaria del contenuto e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro).

Tale adempimento potrà essere assolto con la consegna alle parti (ed in particolare al lavoratore) di schede che riassumano le principali conseguenze giuridiche – privatistiche e pubblicistiche - dei contratti certificati, eventualmente utilizzando i formulari predisposti dal Ministero del lavoro. La mancata consegna di queste schede o comunque la mancata menzione degli effetti scaturenti dal contratto certificato può essere fonte di responsabilità risarcitoria per la Commissione.

In ogni caso, come già si è evidenziato nella Sez. I, lett. A), la “esplicita menzione degli effetti…” di cui sopra non è un contenuto necessitato dell’atto di certificazione: le parti sono libere di chiedere che quest’ultimo indichi anche solo alcuni effetti dell’atto. Prova ne sia che l’art. 78, comma 2, lett. d), parla di “effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione”: l’uso della “o” rafforza ulteriormente la nostra tesi.

5. Le procedure ulteriori e le direttrici di condotta delle Commissioni potranno essere ricavate dai codici di buone pratiche e dai formulari predisposti dal Ministero del lavoro, con l’obbiettivo di fornire delle linee guida, alla luce degli orientamenti prevalenti della giurisprudenza.

Ovviamente le linee guida ed i formulari non hanno un valore cogente, e quindi non vincolano gli organi di certificazione (e tantomeno il giudice).

Tuttavia il mancato ed immotivato rispetto di tali codici e formulari potrà essere utilizzato al fine di valutare la responsabilità dell’organo di certificazione, in caso di errore nella qualificazione del contratto.

 

E) L’efficacia giuridica della certificazione

1. Secondo l’art. 79, gli effetti dell’accertamento permangono fino al momento in cui venga dichiarata dal giudice l’erronea qualificazione del contratto o la difformità tra il contratto e la successiva prestazione di lavoro, o i vizi del consenso o infine la violazione delle procedure. La dichiarazione può essere effettuata sia con la sentenza di merito sia, ancor prima, con una ordinanza o con un decreto che, in via d’urgenza, fissa le misure cautelari e provvisorie, in attesa della sentenza definitiva.

Fintanto che non intervenga una sentenza di merito o un provvedimento cautelare, gli effetti dell’atto di certificazione permangono non solo nei confronti delle parti bensì anche dei terzi interessati.

Questi terzi sarebbero essenzialmente le pubbliche amministrazioni (es. autorità fiscali) che, nelle intenzioni del decreto, dovrebbero rimanere vincolate rispetto a quanto dichiarato dall’atto di certificazione. E tuttavia restano salvi i poteri di controllo e di vigilanza degli enti pubblici: ci si è chiesto, infatti, se fra i  “terzi interessati” possano ricomprendersi gli Enti Previdenziali, in particolare per quanto concerne le obbligazioni contributive e assicurative concernenti la posizione assicurativa del lavoratore.

Ove si valuti sistematicamente la normativa in questione, si ritiene che la risposta non possa essere positiva.

Ed infatti la procedura di certificazione – così come definita dagli artt. 75 e 78 – concerne il “contratto di lavoro” e non il rapporto. Ed è noto che nel nostro sistema, ai fini dell’individuazione dell’imponibile contributivo previdenziale, rileva la natura del rapporto.

Cosicché l’individuazione di tale imponibile è sottratto alla disponibilità delle parti  e addirittura dello stesso legislatore (sulla base di una nota ed esplicita posizione della Corte Costituzionale risalente al 1994).

Di qui il principio dell’autonomia del rapporto giuridico previdenziale rispetto al contratto e al rapporto di lavoro e la possibilità degli Enti previdenziali di accertare tale imponibile anche in relazione al contratto certificato, del quale avranno sempre la possibilità di verificarne la conformità al reale svolgimento del rapporto di lavoro.

Tale autonomia trova conferma nella speciale definizione legislativa dell’imponibile (art. 1 d.l. n.338/1989) e nel consolidato principio giurisprudenziale che nega agli Enti previdenziali la posizione di litisconsorti necessari nei processi aventi ad oggetto la retribuzione del lavoratore.

Se così è, l’unico effetto della certificazione nei confronti degli Enti previdenziali è la asseverazione del nomen iuris contrattuale con conseguenze in ordine all’onere della prova per smentirlo sulla base di quanto concretamente accertato.

Tale orientamento ed in particolare l’indisponibilità delle parti, trova ulteriore conferma nell’attuale sistema previdenziale contributivo e non più retributivo, in base al quale la prestazione pensionistica viene erogata sulla base dell’ammontare contributivo effettivamente erogato (e non più sulla base di quello che il lavoratore aveva diritto a conseguire a titolo di retribuzione dovuta) a prescindere dal comportamento del datore di lavoro.

Cosicché l’atto di certificazione ben può contenere l’indicazione degli effetti previdenziali del contratto certificato, che anzi va inviato agli Enti previdenziali, i quali però conservano la potestà di accertamento e di azione nei confronti del datore di lavoro responsabile, senza dover sottostare alle preclusioni e agli oneri previsti per i soggetti “terzi”.

Quanto sopra vale anche per le rinunzie e transazioni ex art. 82.

Questo impone agli Enti previdenziali di svolgere la funzione accertativa senza “accontentarsi” di pretendere il minimale contributivo.

2. In base all’art. 80, co. 1, le parti stipulanti ed i terzi interessati possono proporre ricorso giudiziale.

La norma non descrive dettagliatamente chi siano i terzi; si limita a precisare che possono essere tutti i soggetti “nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti”.

La formulazione consente di ammettere la legittimazione processuale delle organizzazioni sindacali che certamente sono pregiudicate dall’atto di certificazione.

Così, ad esempio, la dichiarazione che un contratto è di natura autonoma e non da lavoro subordinato può pregiudicare il raggiungimento della soglia occupazionale che consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali o di quelle unitarie ovvero che consente di usufruire dei diritti di attività sindacale (ad es. permessi retribuiti). Lo stesso dicasi per l’applicazione delle misure di sicurezza in azienda.

Ovviamente la legittimazione processuale presuppone che chi agisce sia l’organizzazione (di base, territoriale, categoriale) concretamente lesa dall’atto di certificazione e ne dia la prova puntuale.

Diversamente il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile, con possibile condanna alle spese processuali.

 

F) Gli effetti del provvedimento giudiziale

1. L’accertamento del giudice del lavoro di una erronea qualificazione giuridica compiuta dall’organo di certificazione ha piena efficacia retroattiva per le parti e per i terzi.

Dall’esito del provvedimento può sussistere inoltre una responsabilità dell’organo di certificazione per una sua incompetenza o negligenza grave, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in relazione alle conseguenze dannose provocate dall’erronea qualificazione del rapporto.

2. Quando il giudice del lavoro accerti che la prestazione di lavoro si è svolta con caratteristiche diverse da quelle indicate nel contratto di lavoro, dovrà dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro realmente effettuato, con effetto retroattivo fin dal primo giorno della predetta difformità (che può coincidere con il primo giorno di lavoro se fin dall’inizio il rapporto ha avuto caratteristiche diverse dal contratto).

3. Il provvedimento del giudice del lavoro, inoltre, potrà accertare l’invalidità del contratto di lavoro e dell’atto di certificazione per vizi del consenso di una delle due parti  (per dolo, violenza od errore).

Tale accertamento consegue ad un ricorso delle sole parti interessate e non anche dei terzi. Ciò significa che l’organizzazione sindacale non potrà far valere in via diretta i probabili condizionamenti che i lavoratori subiranno da parte dei datori di lavoro.

Se i vizi si riferiscono al contratto, riguardo ad esso dovrà svolgersi l’accertamento giudiziale, verificando il comportamento e le intenzioni delle parti prima della stipula del contratto di lavoro.

Se, viceversa, i vizi del consenso si riferiscono alla successiva fase della certificazione, il giudice dovrà verificare i comportamenti e le intenzioni delle parti davanti alla Commissione di certificazione.

La sentenza che accerta i vizi del consenso è emessa per effetto di una azione di annullamento del contratto o dell’atto di certificazione ed ha effetto retroattivo fin dal momento in cui il contratto o l’atto si sono costituiti.

Di conseguenza il contratto certificato viene eliminato fin dalla sua origine.

4. Il Tar potrà annullare l’atto di certificazione per violazione delle procedure (mancanza assoluta della motivazione, difetto delle comunicazioni ecc.).

La sentenza travolge l’atto di certificazione ma non anche il precedente contratto di lavoro. Per invalidare quest’ultimo occorrerà, dunque, ricorrere al giudice del lavoro.

Il Tar potrà inoltre annullare l’atto per eccesso di potere e cioè per incompetenza della Commissione o per usurpazione di funzioni (ad es. perché certifica deroghe a disposizioni di legge o di contratto collettivo, imperative; ovvero quando abbia certificato i diritti e i doveri delle parti).




II la commissione di certificazione come sede di consulenza e assistenza alle parti

La Commissione di certificazione, oltre a svolgere la funzione primaria di convalidare il tipo negoziale voluto dalle parti, può altresì svolgere una funzione collaterale: può assistere le parti nella definizione del contenuto del contratto di lavoro.

La prima funzione serve a certificare la effettiva sussistenza dei requisiti, ad es., di un contratto di lavoro (già sottoscritto) autonomo o subordinato ovvero di un contratto subordinato atipico, diverso da quello standard; la seconda funzione aiuta ad individuare – nell’ambito di un ipotetico contratto di lavoro - il conseguente regime delle ferie, degli orari, dell’inquadramento, della retribuzione, ecc.., secondo quanto previsto dall’ordinamento, chiarendo altresì quali diritti sono disponibili e quali no (anche sulla base del decreto ministeriale e dei codici previsti dall’art. 78, Co. 4).

In questa definizione del contenuto la Commissione ha delle mere funzioni di supporto – e cioè di consulenza e di assistenza - senza il potere di certificare la bontà dei contenuti prescelti.

L’attività di consulenza svolta dalla Commissione non avrà dunque alcun valore giuridico vincolante né alcuna forza legale. Pertanto essa non vincola le parti, i terzi e anche il giudice (e questa assenza di vincoli distingue tale attività dai progetti originari del Libro bianco di attribuire alla Commissione poteri di deroga alla disciplina legale e contrattuale).

L’unica finalità perseguita dal legislatore è dunque quella di fornire un adeguato supporto informativo, soprattutto al lavoratore, con lo scopo di promuovere il superamento della “asimmetria informativa” fra i contraenti.

Detta attività potrà essere svolta sia nel momento iniziale della stipulazione del contratto sia nel momento successivo della sua modificazione, ad esecuzione del rapporto già iniziato.

L’assistenza deve poi essere “effettiva” mediante una partecipazione attenta e fattiva della Commissione, che deve illustrare in dettaglio le caratteristiche specifiche dei vari contratti di lavoro potenzialmente alternativi; i vantaggi e gli svantaggi dell’uno e dell’altro; il decalogo dei diritti disponibili e quello invece dei diritti indisponibili nell’uno e nell’altro contratto di lavoro.

Il questa attività la Commissione si avvarrà dei codici di buone pratiche, dei moduli e dei formulari emanati con decreto del Ministero del lavoro.

Va da sé che in caso di negligenza o di inadeguatezza della Commissione di certificazione in questa attività di assistenza (ad esempio omettendo di segnalare gli elementi che potrebbero indurre il lavoratore ad una diversa scelta del contratto) dà luogo ad un illecito extra-contrattuale con una conseguente responsabilità per i danni eventualmente arrecati, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Infatti la mancanza di una partecipazione attiva può indurre in errore le parti del contratto (o una di esse) con effetti dannosi per le stesse.




III La Commissione di certificazione come sede di rinunce e transazioni
 

A) Le rinunce e le transazioni in tema di lavoro a progetto

L’art. 68 del d.lgs n. 276 consente che in sede di certificazione dei contratti a progetto i diritti del lavoratore possono essere oggetto di rinunzie e transazioni.

Da parte di alcuni si è ammessa la possibilità di rinunciare a diritti futuri: la nuova disciplina sul lavoro a progetto, prevista dal d. lgs. n. 276/2003, sarebbe dunque soggetta a possibili deroghe caso per caso al momento della certificazione del contratto.

All’opposto, la dottrina prevalente nega la legittimità di rinunzie a diritti futuri e dunque la possibilità di derogare alla disciplina legislativa sul lavoro a progetto.

In effetti la lettera della legge parla di “rinunzie e transazioni” e non di deroghe: le prime tradizionalmente si riferiscono a diritti già acquisiti; le seconde si riferiscono a norme di legge o di contratto collettivo e a diritti non ancora maturati.

Se dunque il legislatore avesse voluto introdurre un nuovo regime di “derogabilità assistita” (dagli organi di certificazione) si sarebbe espresso diversamente.

Questa interpretazione, ricavata dal tenore letterale dell’art. 68, corrisponde del resto all’intendimento del legislatore che, sia al momento della legge delega (v. art. 4, co.1, lett. c. legge 30/2003), sia nella relazione di accompagnamento al decreto n. 276/03, riconosce come “tutele fondamentali” quelle previste dalla normativa sul lavoro a progetto. E, secondo tradizione, una tutela è fondamentale solo se effettiva e, ancor più a monte, inderogabile da parte dei soggetti interessati.

D’altra parte, quando il legislatore ha voluto consentire una derogabilità in peggio (per il lavoratore) delle norme sul lavoro a progetto lo ha fatto esplicitamente. Sicchè queste eccezionali ed espresse deroghe in peggio non avrebbero alcun senso se si accettasse la possibilità di deroga generale peggiorativa attraverso il meccanismo dell’art. 68.

In questa prospettiva, la disposizione avrebbe la funzione di sanare irregolarità pregresse e dunque si riferirebbe alla certificazione di un contratto a progetto già in corso di esecuzione, realizzando contestualmente una rinuncia e transazione in ordine a diritti già maturati nel corso di quel rapporto a progetto (eventualmente figlio di un precedente rapporto a co.co.co).

In definitiva la Commissione, al momento della certificazione, potrà procedere anche alle rinunce e transazioni nei modi previsti dall’art. 2113 cod. civ., come specificati da una giurisprudenza ormai trentennale, che può essere così sintetizzata:

-                                 nella commissione di certificazione deve essere presente un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisca;

-                                 l’attività di assistenza e orientamento del lavoratore da parte della Commissione deve essere effettiva e non puramente notarile;

-                                 nel verbale della Commissione occorre dare conto e ragione delle posizioni iniziali, in fatto e in diritto, delle due parti litiganti;

-                                 nello stesso verbale si deve dare conto della sostenibilità delle predette posizioni e dei rischi di un contenzioso futuro;

-                                 nel medesimo verbale si deve dare conto della porzione del diritto rinunciato dal lavoratore e dei vantaggi corrispettivi accordati al lavoratore in ragione di quella rinuncia.

 



B) Le rinunce e le transazioni negli altri rapporti di lavoro

 

Secondo alcuni, anche la disposizione prevista dall’art. 78, co. 4, d.lgs n. 276/03, consentirebbe una derogabilità preventiva alla disciplina legislativa e contrattuale prevista per gli altri rapporti di lavoro. In sostanza, secondo questa impostazione, sia l’art. 68 sia l’art. 78, co.4, autorizzerebbero la Commissione di certificazione a convalidare deroghe alla regolamentazione ordinariamente prevista per i rapporti a progetto e per gli altri rapporti di lavoro, con l’unica differenza che in quest’ultimo caso, occorrerebbe attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Così non è.

Similmente a quanto affermato sopra a proposito dell’art. 68, anche il successivo art. 78,co.4, ha una formulazione letterale che non consente di dedurre alcuna ipotesi di derogabilità assistita; il testo infatti così recita: “ il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi”.

Dunque il decreto individua i diritti che sono indisponibili in virtù di legge o di contratto collettivo; esso pone in essere una attività di puro accertamento e di ricognizione di ciò che è già previsto dall’ordinamento come diritto indisponibile. Il decreto non aggiunge altro e dunque non autorizza la deroga di tali diritti.

In buona sostanza, poiché la distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili in non pochi casi si presta a dubbi ed incertezze, il decreto avrebbe soltanto una funzione orientativa, eventualmente con l’ausilio delle “indicazioni contenute negli accordi interconfederali”.

Naturalmente il decalogo dei diritti disponibili e di quelli indisponibili sarebbe puramente orientativo, poiché la natura di un diritto non viene costituita dal decreto ma puramente dichiarata dal medesimo. La natura del diritto discende infatti dalla fonte che lo prevede, la legge o il contratto collettivo, così come è interpretata in ultima analisi dalla giurisprudenza.

Se dovessimo consentire ad un decreto ministeriale di individuare una volta per tutte il decalogo dei diritti – disponibili e indisponibili - daremmo a questo decreto il compito di fornire una interpretazione autentica del reale contenuto di una legge o di un contratto collettivo. Il che sarebbe palesemente assurdo e incostituzionale, poiché da un lato si attribuirebbe ad un decreto anche la forza di sminuire il contenuto di una legge (quando invece nella gerarchia delle fonti la legge prevale sul decreto); dall’altro si darebbe al decreto il compito di interpretare in via esclusiva leggi e contratti collettivi esautorando il ruolo della magistratura.

In definitiva è da escludere la possibilità di rendere derogabili con decreto ministeriale clausole collettive che non siano dichiarate tali dalle stesse parti collettive.

Tale possibilità va esclusa anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale recepisca le indicazioni scaturenti dagli accordi interconfederali. Questi ultimi, infatti, non possono rendere disponibili clausole collettive dichiarate indisponibili da un contratto collettivo di categoria. Se così fosse si realizzerebbe una evidente violazione della libertà sindacale delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di categoria.

L’accordo interconfederale (se mai verrà raggiunto con tutte le organizzazioni comparativamente più rappresentative) ha semmai la più limitata funzione di dare delle indicazioni orientative dei diritti scaturenti dai contratti collettivi: quali diritti possono essere variamente disciplinati dai soggetti individuali e quali no.

Tale funzione di orientamento, esercitata dall’accordo e/o dal decreto ministeriale, sarà utile soprattutto alle Commissioni di certificazione nella loro attività di orientamento dei soggetti nella definizione del contenuto del rapporto di lavoro; in quella funzione secondaria di assistenza contrattuale che hanno le Commissioni, a latere della funzione principale di certificazione del tipo negoziale, che si è descritta sopra (v. parte II).

Una funzione accessoria che - giova ripeterlo - non ha quella immodificabilità (fino al provvedimento giudiziale) tipica della funzione principale di certificazione del tipo negoziale.

 

* * *

  Tutto ciò premesso e chiarito si può ora precisare che le rinunce e transazioni diverse da quelle sopra illustrate in tema di lavoro a progetto sono disciplinate dall’art. 82.

La formulazione di tale articolo, tuttavia, è diversa e più limitativa di quella riportata dall’art. 68. In quest’ultima norma infatti si  afferma che “i diritti … possono essere oggetto di rinunzie o transazioni… in ogni sede di certificazione”. Viceversa l’art. 82 facoltizza “le sedi di certificazione…(presso gli enti bilaterali) a certificare le rinunzie e transazioni… a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”.

Come si vede la limitazione è duplice: di tipo soggettivo ed oggettivo.

Il che significa che gli enti bilaterali (e solo essi) possono soltanto chiarire l’esistenza di una rinuncia o transazione ed il suo contenuto.

In sostanza gli organi abilitati non possono attribuire alle rinunzie e transazioni natura irrevocabile ma solo confermare l’effettiva volontà abdicativa o transattiva delle parti, stabilendo, ad esempio, che una certa dichiarazione non ha il semplice valore di una quietanza a saldo.

In ultima analisi, mentre le rinunce e transazioni realizzate contestualmente alla certificazione di un contratto a progetto (già in corso di esecuzione) sono definitive, la conferma della volontà abdicativa realizzata per gli altri contratti dall’Ente bilaterale non ha gli effetti preclusivi dell’art. 2113, co. 4, cod. civ. e pertanto l’atto di rinunzia convalidato dall’Ente resterebbe impugnabile entro i sei mesi.

A meno che l’autonomia collettiva, regolando la costituzione della Commissione presso gli enti bilaterali, autorizzi in modo espresso ed univoco la Commissione medesima a svolgere anche poteri di conciliazione.