Dipartimento  Politiche Attive del Lavoro

Roma, 3 marzo ’05

 

Ai responsabili MdL: - Regionali Cgil - Camere comprensoriali del lavoro - Federazioni nazionali di categoria - Al Sistema Servizi Cgil - Agli Uffici e Dipartimenti confederali

                                                           L O R O   S E D I

 

Prot. n. 2005/509

Cod. IV/340/11

Oggetto: incontro con il governo del 2 marzo

Cari compagni,

            si è svolta il 2 marzo la sessione di confronto con le parti sociali dedicata alle tematiche del lavoro e del welfare nell’ambito della predisposizione dei testi legati alla competitività. Non possiamo allegarvi i testi su cui si è discusso, in quanto sono in via di definizione e ancora teoricamente suscettibili di modifiche.

          Per la Cgil, Fulvio Fammoni ha espresso un giudizio assai critico sull’insieme delle misure proposte, sottolineando come soltanto due – l’elevazione dell’indennità di disoccupazione e l’incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali – fossero congrui per una decretazione d’urgenza, e il resto invece fosse proprio di legislazione ordinaria. Il sottosegretario Letta ha precisato che l’iter prevede all’inizio due testi, un decreto legge e un disegno di legge, riservando al percorso parlamentare di conversione del decreto legge la possibilità, utilizzano “rampini” da inserire nel decreto legge, di allargare il testo finale al complesso delle materie…(alla faccia del rispetto della Costituzione, verrebbe da dire, ma non è né la prima volta né il primo governo che forza i limiti dell’articolo 77 Cost.).

 

            Nel merito, e per punti:

A) Indennità di disoccupazione: la norma prevede interventi la cui validità decorrerebbe dal 1° di aprile ’05 fino al 31 dicembre ’06 così articolati:

    1. l’elevazione a 10 mesi dell’erogazione per i lavoratori ultra cinquantenni, con l’importo al 50% dell’importo per sei mesi, per poi scendere al 40 per altri tre e poi al 30% nell’ultimo mese (quest’ultimo privo di copertura figurativa);
    2. l’elevazione a 7 mesi per gli altri lavoratori, sempre con sei mesi al 50%, e l’ultimo al 40 ( e sempre senza copertura figurativa);
    3. l’introduzione di un tetto massimo di fruizione dell’indennità di 24 mesi nel quinquennio per la generalità dei lavoratori, elevato a 30 mesi  nelle aree dell’Obiettivo 1;
    4. da questi miglioramenti sono esclusi sia gli agricoli che i 78isti;
    5. in luogo separato nei testi ma con evidenti collegamenti con questa materia, il governo rivede almeno in parte le proprie disposizioni in materia di riconoscimento dello status di disoccupato al lavoratore sospeso per eventi non imputabili né all’impresa né al lavoratore. Ne consegue la possibilità di fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, quest’ultima solo se integrata dalle erogazione dell’ente bilaterale nella misura del 20%. La norma limita la durata dell’erogazione a 65 giorni l’anno, e dispone la perdita del diritto in caso di fruizione di 65 giorni nell’anno precedente, il che fa sorgere problemi di interpretazione (i 65 giorni sono un tetto da cui si scalano i giorni in disoccupazione fino a concorrenza? Oppure la fruizione in un anno esclude quello successivo?), su cui il governo si è impegnato a chiarire. Comunque dall’ambito della norma sono esclusi i lavoratori a tempo indeterminato con sospensione prevista e i part-time verticali: contro queste esclusioni ci siamo espressi noi e un’associazione datoriale (Confapi)
  • Noi abbiamo preso atto dell’elevazione degli importi e criticato fortemente le esclusioni di lavoratori particolarmente bisognevoli di sostegno, e l’introduzione del tetto, che presenta problemi di sistematicità (vale per i cinque anni pregressi? Allora per molti non sarebbe fruibile neanche l’aumento perché sarebbero già a fine corsa; sul punto il governo ha smentito questa interpretazione ma bisognerà verificare il testo alla fine; oppure vale per il futuro? Allora si avrebbe un tempo di fruizione minore nel quinquennio rispetto al sistema attuale di 180 giornate all’anno, anche se certo ci sarebbe un leggero beneficio economico nell’immediato, che però sarebbe più che consumato dalla minore durata della fruizione del sussidio nel quinquennio). Peraltro, se le norme valgono per il periodo 2005/06 non si comprende il senso di un tetto di 30 mesi (o di 24) dato che non ce ne sarebbe lo spazio. Su questo punto il governo si è riservato di approfondire. Abbiamo anche criticato lo scippo della mensilità ai fini contributivi che è davvero un risparmio irrisorio per lo stato, e invece un danno vero per la persona.

 

B) Ammortizzatori sociali: si prevede:

1.      un incremento del fondo di 310 milioni di Euro definito in Finanziaria 2005 che verrebbe portato a 460 milioni, e, fino al 31 dicembre 2006, esteso anche ad “accordi di settore”. Nulla da dire sull’incremento di risorse, che peraltro rappresenta una conferma di nostre tesi cui in passati si era sprezzantemente risposto asserendo la congruità dei 310 milioni stanziati in Finanziaria 2005. Tuttavia, nulla viene detto nelle norme sul raccordo tra l’attuale prassi, che prevede l’istanza in capo alla singola impresa, e gli effetti di un “accordo di settore”. Il ministro Maroni ha replicato dicendo che l’intervento di settore è inteso come strumento ulteriore e successivo rispetto alla prassi in essere, e per questo ad esso solo è riservato il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2006, ma non ha chiarito se ad esso siano da assegnare anche risorse dedicate, ed in quale relazione queste sarebbero con il complesso dei 460 milioni disponibili. Oltre a delicati problemi di gestione, non è stata smentita la preoccupazione da noi espressa sul fatto che le risorse siano pensate a copertura dei due anni 2005/06, e quindi del tutto insufficienti. Sul complesso di queste questioni dovremo rapidamente predisporre una riunione specifica

2.       nuove norme che riprendono il tema della sostanziale equiparazione tra il cassintegrato e il disoccupato in mobilità, già affermata dalla legge 291 del 2004. Ricorderete che l’effetto della legge 291/04 era, paradossalmente, che chi avesse rifiutato un’offerta stando in Cigs avrebbe sì perso il diritto alla Cigs, ma sarebbe quindi rimasti interamente a carico dell’impresa! Avvedutisi dell’inghippo, adesso corrono ai ripari, disponendo per chi, in Cigs per cessata attività, non accetti offerte di lavoro (sempre valide le norme che consentano retribuzioni inferiori del 20%, distane fino ad 80 km e percorribili in 80 minuti con mezzi pubblici), la perdita non solo della Cigs ma del diritto alla retribuzione! Il commento è facile, e va compiuto collegando queste alle nuove disposizioni sull’implementazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 276/03: si mira a facilitare l’espulsione dei lavoratori in esubero, farli costare di meno per chi li volesse reimpiegare e quindi risolvere così il problema delle crisi territoriali dell’apparato economico italiano

3.       gli incentivi per chi assume dalla mobilità o cassintegrati sono estesi anche a chi li assume in somministrazione, e, data la pletora delle tipologie d’impiego previste dal D. Lgs. 276/03, si arriva al paradosso che sarebbe percettore degli incentivi anche chi assumesse a tempo indeterminato un lavoratore in Cigs attraverso la formula del lavoro intermittente per week end! A questa nostra segnalazione il governo ha taciuto. Naturalmente, noi sosteniamo che gli incentivi siano condizionati all’assunzione a tempo indeterminato “vecchio stile”.

C) Articolo 13 del D. Lgs. 276/03: le norme sono devastanti e prevedono la fine del vincolo  della legislazione Regionale in materia, e quindi l’immediata possibilità di stipula di apposite convenzioni tra i soggetti pubblici interessati con i privati (agenzie di somministrazione). Quindi ci viene proposta una norma nazionale che rende esigibile il meccanismo dell’articolo 13, anche tramite l’apposita convenzione, (ma anche senza, viene da commentare). La conseguenza è presto enunciata, si fa obbligo all’Inps di comunicare trimestralmente i nominativi dei percettori di sussidi pubblici agli operatori privati (le agenzie di somministrazione) che quindi avranno tra le mani ed ufficialmente il “parco di persone” cui “offrire” un posto di lavoro in somministrazione, che se di durata non inferiore a nove mesi non potrà essere rifiutato, pena la perdita del sussidio! Vale la pena soffermarsi ancora sul meccanismo per chiarirlo maggiormente: in base all’articolo 13 del D. Lgs. 276/03 il somministratore compone la retribuzione detraendo dalla paga contrattuale corrispondente al lavoro offerto in somministrazione l’importo dell’indennità del cassintegrato o del lavoratore in mobilità o in DS o il sussidio ASU del lavoratore socialmente utile,  benefici contributivi compresi, e quindi a suo carico resta la differenza fino a concorrenza della paga contrattuale salva però la facoltà di retribuire questo soggetto in modo inferiore a quanto previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore: Ricordiamo che trattasi di lavoro in somministrazione a termine. Tiriamo le fila: finalmente in Italia si fonda la possibilità, finora sempre evitata, di retribuire il lavoro in somministrazione meno del lavoro subordinato tradizionale. Ora sommiamo gli elementi:

-           obbligo di accettazione per il lavoratore

-           lavoro a termine, buono per valutare il nuovo lavoratore

-           costo inferiore per l’agenzia e per l’utilizzatore rispetto ad una “normale “assunzione

-           benefici contributivi per l’agenzia e l’utilizzatore (il lavoratore costa previdenzialmente come un apprendista, 5 Euro la settimana)

-           Totale: il problema degli esuberi economici è definitivamente eliminato dalla “responsabilità sociale dell’imprenditore”, è accollato al singolo e risolto tramite il sottosalario legalizzato e incentivato…

 

 

D) Tipologie d’impiego:

·          Apprendistato: in evidente “soccorso” delle posizioni espresse dalle associazioni artigiane durante il faticoso ed infruttuoso confronto per l’avviso comune, il testo estende la titolarità a definire l’inquadramento dell’apprendista al livello territoriale di negoziato anche oltre i due livelli di sottoinquadramento. Unitariamente ci siamo espressi contro, in compagnia anche di associazioni datoriali (cooperative, Confapi);

·          Lavoro con voucher e lavoro intermittente: siamo alla 3° e 4° riscrittura di questi istituti, senza che se ne visto uno in pratica, quindi siamo all’incaponimento ideologico puro. L’estensione della possibilità di pagare con voucher il lavoro in “imprese famigliari” nei settori del commercio, turismo e servizi, evidente omaggio, ha scatenato un’indecente corsa all’estensione da parte di altre associazioni. Non abbiamo nulla da aggiungere a quanto più volte commentato su entrambi gli istituti.

 

E) Brevi valutazioni finali:le norme sinteticamente esposte e commentate contengono principi del tutto inaccettabili, verrebbe da dire che si peggiorano perfino delle norme più devastanti della legge 30. Non appena i testi saranno trasformati in atti parlamentari naturalmente chiederemo le audizioni parlamentari, ma sarà necessario predisporre un programma di mobilitazione in cui si parli con i lavoratori e si fa pesare il loro giudizio, anche cogliendo la coincidenza con la campagna elettorale per le elezioni regionali. Tenuto conto della necessità di un pronunciamento complessivo dell’organizzazione, convocheremo tempestivamente una riunione del Dipartimento per affinare il giudizio e predisporre le iniziative di mobilitazione adeguate

 

            Cordialmente

                                                           p. il Dipartimento Politiche attive del lavoro

                                                                                  Claudio Treves