Intese riguardanti rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti

 3 marzo 2005

 

-        Lavoro a turni dipendenti imprese:

         dal 1.3.2005, 53% maggiorazione notturno festivo.

        

-        Maggiorazioni per lavoro straordinario:

         Imprese, dal 1.3.2005, 27% per straordinario diurno feriale;

         Autorità Portuali, dal 1.3.2005, 22% per straordinario diurno feriale, 35%       per straordinario notturno e festivo.

 

-        Calcolo dell’ora base convenzionale per le Autorità Portuali (art. 8 CCNL) :     dal 1.3.2005, al numeratore della frazione per il calcolo convenzionale     dell’ora base cancellare le parole tra parentesi “fino ad un massimo di 5”.

 

-        Calcolo dell’ora base convenzionale per Imprese e Autorità Portuali : dal        1.3.2005 adottare il coefficiente 170, dal 1.12.2008 adottare il coefficiente   168. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore.

 

-        A far data dal 1.12.2008, il divisore per il calcolo della retribuzione      giornaliera è fissato in 1/22 per i soli lavoratori che operano normalmente su       5 giorni settimanali.

 

-        Dal 1.3.2005, i valori degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 16 del        CCNL saranno arrotondati all’euro superiore; mentre per il Quadro A     l’importo unitario      dello scatto diventa 47,53 e per il Quadro B diventa       43,49.

 

-        Dal 1.3.2005, la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.

 

-        Al personale impiegatizio di 1° livello delle Autorità Portuali potranno    essere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno,   competenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno         essere erogati specifici riconoscimenti economici.

 

-        Dal 1.1.2007, l’indennità di funzione Quadri varia come segue :

         A.P. - Quadri A € 120, Quadri B € 70.

         Imprese - Quadri (profilo 2) € 120, Quadri (profilo 1) € 80.

 

-        Dal 1.1.2006, il secondo elemento retributivo tabellare dei Quadri e dei          primi livelli      delle A.P. viene incrementato del 14%.

 

-        Dal 1.3.2005 i permessi sindacali disponibili per le RSU/RSA passano a 3         ore da calcolarsi per ciascun dipendente in forza presso l’unità produttiva.  

 

-        Dal 1.3.2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi sia        delle   confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente     CCNL spettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e          cumulabili nell’anno per ciascun incarico.

 

-        Previdenza complementare.

         Entro il 30.6.2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il “fondo    di previdenza complementare” cui aderire. Perfezionata l’adesione al fondo,    non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del       TFR, l’azienda s’impegna a farvi confluire il TFR maturando dei lavoratori          che vorranno aderire.

         Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l’1% degli         elementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza 1.1.2006.

 

-        Ente bilaterale.

        Entro il 30.6.2005 le parti s’impegnano a definire congiuntamente statuto e    regolamento dell’ente bilaterale. Non appena lo stesso sarà legalmente costituito, resta inteso che per la parte afferente  il datore di lavoro il     contributo è sin d’ora fissato nello 0,15% del minimo conglobato.

 

-        Assistenza sanitaria integrativa.

         Le parti concordano sull’opportunità di istituire una polizza integrativa sanitaria. A tale proposito le parti procederanno alla costituzione di una apposita commissione tecnica con lo scopo di esaminare tutti gli aspetti          legati al tema in oggetto. La commissione avrà lo scopo di produrre una         proposta congiunta da sottoporre alle parti stipulanti il CCNL, fermo        rimanendo che gli eventuali costi relativi saranno riversati nel secondo        biennio contrattuale.       

        

-        Lavori usuranti.

         Le parti concordano di istituire una commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle stesse ogni aspetto inerente tale problematica. Detta commissione inizierà i propri lavori a partire dal 1.4.2005 e si potrà avvalere         di esperti esterni, per individuare le principali mansioni usuranti ai fini di determinante un avviso comune da prospettare al Governo, per l’adozione degli strumenti normativi necessari. I lavori della commissione dovranno essere conclusi entro il 31.12.2005.             

        

-        Aumenti del minimo tabellare conglobato.

         Gli aumenti vengono determinati in base alla scala parametrale contrattuale   di cui alla tabella riportata all’art. 15, paragrafo minimi tabellari conglobati.

         Detti aumenti sono indicati nella tabella allegata. 

 

-        Una Tantum.

         Gli importi di cui alla tabella allegata, anche a copertura   del periodo di carenza contrattuale, verranno erogati al personale in forza alla data del 1.3.2005 e saranno proporzionati al periodo 1.7.2004 - 28.2.2005 in base ai mesi di servizio prestati in tale periodo. L’una Tantum non è considerata       utile ai fini di nessun istituto contrattuale.         

 

-        Decorrenza e durata.

         Dal 1.1.2005 al 31.12.2008 per la parte normativa.

         Dal 1.1.2005 al 31.12.2006 per la parte economica.       

         Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nelle intese sottoscritte.

 

-        La stesura degli articolati contrattuali del presente documento e degli accordi          ad esso allegati (orario di lavoro, formazione e sicurezza, mercato del lavoro     e per quanto di competenza la nota sulla riunione del 28.9.2004), verrà        effettuata da apposita commissione paritetica ristretta e non dovrà comportare per le parti datoriali ulteriori oneri oltre a quanto già concordato.          

 

 

 

ASSOPORTI                                                             FILT-CGIL

 

 

ASSOLOGISTICA                                                      FIT-CISL

 

 

ASSITERMINAL                                                                  UILTRASPORTI

 

 

FISE/UNIPORT

 

 

 

 

3 marzo 2005   

 

 

 

 

AUMENTI

 

 

 

 

Una Tantum

 

 

 

 

01/03/2005

01/01/2006

01/12/2006

TOT a regime

01/03/2005

01/07/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranche 1

tranche 2

 

 

quadri A

251

86,6

86,6

17,3

 

190,4

 

432,76

346,21

 

778,97

quadri *

220

75,9

75,9

15,2

 

166,9

 

379,31

303,45

 

682,76

1

200

69,0

69,0

13,8

 

151,7

 

344,83

275,86

 

620,69

2

180

62,1

62,1

12,4

 

136,6

 

310,34

248,28

 

558,62

3

160

55,2

55,2

11,0

 

121,4

 

275,86

220,69

 

496,55

4

145

50

50

10

 

110,0

 

250

200

 

450,00

5

132

45,5

45,5

9,1

 

100,1

 

227,59

182,07

 

409,66

6

122

42,1

42,1

8,4

 

92,6

 

210,34

168,28

 

378,62

7

100

34,5

34,5

6,9

 

75,9

 

172,41

137,93

 

310,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* quadri B Autorità Portuali e quadri Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preaccordo 14.12.04

Mercato del Lavoro

 

 

Premessa:

 

Le parti confermano che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo sviluppo dell’occupazione, e per una migliore espansione dell’attività aziendale; le parti ritengono che l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di efficacia delle imprese, e delle autorità portuali debba essere perseguita nel rispetto della specialità del lavoro portuale, come regolamentato dalla legge 84/94 e successive modifiche, e dall’art. 86 comma 5,  legge 276/03.  Di conseguenza i contratti di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, di  somministrato a  tempo indeterminato non si applicano  al settore. Pertanto l’utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro  e di svolgimento della prestazione lavorativa utilizzabili a livello aziendale  troveranno applicazione esclusivamente nelle seguenti tipologie di rapporto di lavoro regolamentate dal presente contratto:

 

-           contratti a termine

-           lavoro a tempo parziale

-           contratto d’inserimento/reinserimento

-           apprendistato professionalizzante

-           lavoro temporaneo somministrato

 

Ai fini della tutela di cui all’articolo 18 della legge n. 300/70 a beneficio dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato della stessa sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo si computano anche i lavoratori assunti:

-        con contratto di lavoro a termine di durata superiore a nove mesi;

-        con contratto di inserimento/reinserimento;

-        con contratto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato (per questi applicando i criteri di calcolo di cui all’articolo  …… del CCNL);

-        con contratto d’apprendistato, dopo dodici mesi dall’instaurazione del rapporto.

I lavoratori assunti con le suddette quattro tipologie contrattuali e per la durata dei relativi contratti, in considerazione della specificità   dei loro rapporti di lavoro, restano in ogni caso esclusi dall’applicazione della tutela di cui all’articolo 18 della legge n. 300/1970.

 

La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratto a termine, lavoro a tempo parziale, contratto d’inserimento/reinserimento e lavoro temporaneo somministrato regolamentate dal  presente articolo non supererà il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa o delle dotazioni previste dalle piante organiche delle Autorità Portuali.

 

 

 

 

ART 64 LAVORO TEMPORANEO E SOMMINISTRAZIONE

 

 La somministrazione di lavoro a tempo  determinato è ammessa ai sensi della D.Lgs. n. 276/03  fatto salvo quanto previsto dall’art. 86 comma5 D.Lgs. 276/2003 e dall’art. 17 Legge 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni e fatto salvo quanto previsto dal presente   contratto.

Relativamente alle operazioni portuali ed ai servizi portuali la somministrazione può essere ammessa esclusivamente nelle forme previste dall’ art 17 L. 84/94 e succ. mod.. 

 

Negli altri ambiti, la somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, per il Centro sud la percentuale è del 15%. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione.

A livello aziendale potranno individuarsi d’intesa con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto ulteriori ipotesi e/o aumento delle percentuali.

 

I casi ammessi sono: per sostituzione; esecuzione di un’opera, di  un servizio o di un appalto  definiti o prederminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente ; per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; per analisi di mercato, organizzazione di fiere/mostre ed attività connesse.

 

Restano invariati gli ultimi due commi dell’ex art. 64 del   Ccnl.

 

art. 62. "contratti d'inserimento­

 

 

In conformità e fermi restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell' 11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dalla D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276 ed in base al presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

Nella predisposizione dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

1 datori di lavoro informeranno annualmente le RSU/RSA o in mancanza i sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I contratti d'inserimento non possono superare il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Nuovi contratti d'inserimento potranno essere stipulati a condizione che almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento stipulati entro i 24 mesi precedenti siano assunti a tempo indeterminato.

Durante il rapporto d’inserimento il lavoratore può essere inquadrato sino a due livelli al di sotto di quello corrispondente alla qualifica da conseguire, comunque non al di sotto del 5° livello. 

Nel progetto di inserimento verranno indicati il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto oggetto del contratto, la durata e la modalità della formazione.

II progetto individuale è definito col consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali  al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Con accordo aziendale si può prevedere una percentuale massima di contratti d’inserimento superiore a quella sopra indicata, nonché una formazione teorica superiore a 16 ore e le relative modalità formative.

Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

In caso di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova e la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

II periodo di prova è pari a metà dei periodi previsti all'art.3 del presente contratto;

L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento comporta il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori disciplinato dal presente contratto; con accordo a livello aziendale si può procedere ad erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa/A. P., ove spettanti, in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

In caso di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento/reinserimento per contratti di 9 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per contratti fino a 18 mesi.

Le assenze per malattia ed infortunio continuative superiori a 10 giorni comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento/reinserimento, fermo restando la durata massima di 18 mesi.

 

 

 

 

Art. 63. "lavoro a tempo parziale"

 

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall' art.5 del presente contratto.

 

Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:

a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;

b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa . a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.

Le Aziende / A.P. informeranno annualmente le RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle Ooss stipulanti il presente contratto, sull'utilizzo dei contratti di part time e sul loro andamento anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare/ straordinario.

 

Le tipologie di part-time possono costituirsi di norma con durata della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera sarà di tipo continuativo.

 

Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi.

 

Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l'indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turni continui e avvicendati in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma.

 

Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente.

 

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.

 

L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi precedenti è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza dei componenti della RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto, indicate dal lavoratore; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

 

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il datore di lavoro potrà modificare in aumento la durata delle prestazioni lavorative, nel limite massimo del 20% della durata annua del contratto a tempo parziale concordato, a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza dei componenti della RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto, indicate dal lavoratore ; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forze non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

 

L'eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro, un preavviso di 48 ore, nonché, il diritto ad una compensazione economica nella misura del 10% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione.

 

E’ riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione tassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del lavoratore l’incompatibilità con lo spostamento e con l’ampliamento dell’orario di lavoro:

1.  assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;

2. assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;

3. affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15° anno.

4. necessità di attendere ad altro rapporto di lavoro dipendente regolarmente instaurato con un minimo di 10 ore settimanali.

5. Eventuali sopravvenute inidoneità allo svolgimento del rapporto di lavoro parziale con l’applicazione delle clausole flessibili ed elastiche che riguardino lo stesso lavoratore saranno regolate attraverso la procedura prevista dall’art. 17 c. 2 e 3 della legge n. 626/1994. 

 

Venuta meno la necessità di cui alla precedente elencazione riprenderà efficacia la pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche già sottoscritte.

L’esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari; la sospensione dell’efficacia delle suddette clausole dovrà realizzarsi entro un mese dall’esercizio di tale facoltà.

 

 

Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.

 

E’ facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare/straordinario in presenza di specifiche esigenze di servizio.

Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare/straordinario non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.

 

Il lavoro supplementare  sarà retribuito  con la maggiorazione del 18%

 

Il lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione contrattuale prevista per il lavoro a tempo pieno.

 

Il numero massimo delle ore di lavoro supplementare / straordinario effettuabili non potrà superare, in ogni anno solare e mensilmente, il limite massimo complessivo del 20% della prestazione concordata e comunque non potrà superare quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno.

 

In sede aziendale, su richiesta del dipendente e col consenso del datore di lavoro, potrà avvenire un consolidamento, nell'orario di lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di 12 mesi.

 

La conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, mediante la sottoscrizione di apposito contratto. Le parti possono anche stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata.

Il contratto è sottoscritto dal dipendente e dall'azienda/AP e diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo.

 

Analogo contratto è sottoscritto in caso di nuove assunzioni a part time, ma con decorrenza della assunzione stessa.

 

L'eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il lavoro da tempo parziale in lavoro a tempo pieno o viceversa non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare né gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

 

In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, ove gli stessi siano disponibili ad accettare le eventuali clausole di elasticità e flessibilità che dovessero essere dichiarate dall’azienda /A.P..

 

Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.

Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda/A.P. terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati:

·          figli in tenera età ( fino al compimento dell'ottavo anno di età) o che necessitano di particolari cure e assistenza ( portatori di handicap, con problemi di salute, adottati o affidati in età scolare ), anche in relazione al loro numero;

·         presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap, ovvero non autosufficienti che necessitino di assistenza;

·         problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza

giornaliera, o la presenza per l'orario giornaliero completo;

·          motivi di studio ( relativi alla frequenza di corsi regolari di studio di cui all'art.29 -

permessi per motivo di studio - ) fino ad un limite massimo del 2% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato.

 

A parità di condizioni, l'azienda/A.P. terrà conto della maggiore anzianità di servizio.

 

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti invalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da medico competente o da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

 

In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni per le quali è prevista l'assunzione.

A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.

 

Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 20% (con arrotondamento all'unità superiore).

Ai soli fini delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività sindacale (artt. 19-27 legge 300/70), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento.

Gli elementi della retribuzione che costituiscono il trattamento economico vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno ed inoltre si specifica che:

·         per gli effetti collegati all'anzianità di servizio (scatti) il periodo trascorso a tempo parziale

vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento è attribuito in proporzione ridotta in funzione della durata della prestazione lavorativa.

·          I dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giornate di ferie:

a. pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il tempo parziale è orizzontale;

b. proporzionale alle giornate di lavoro prestate, se il tempo parziale è verticale.

 

Le festività cadenti nel periodo in cui il lavoratore è a tempo parziale dovranno essere corrisposte come previsto dal contratto proporzionandone la retribuzione alla ridotta prestazione.

 

 

BOZZA

Art. 61 - Contratto a termine

 

Le assunzioni a tempo determinato sono consentite nelle seguenti ipotesi:

sostituzione di lavoratori in aspettativa, ferie, malattia, infortunio e congedo parentale;

esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;

per sopperire ad esigenze particolari dell’impresa/A.P. connesse ad incremento anche stagionale di attività o per particolari punte di attività in dipendenza di svolgimento di progetti e/o di commesse e/o d’iniziative sperimentali connesse a prospettive di mercato;

per far fronte alle attività e/o a punte di lavoro in corrispondenza del periodo di ferie annuali;

per fronteggiare in via transitoria carenze d’organico delle A.P.;

nonché in altre eventuali ipotesi individuate con accordo locale.

 

Il datore di lavoro informerà annualmente la RSU/RSA sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti vengono stipulati.

I contratti a termine non supereranno il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 30% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’Autorità Portuale. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. Per corrispondere ad eccezionali esigenze tali limiti possono essere superati d’intesa con le RSU/RSA e laddove non esistenti con le OO.SS. territoriali firmatarie.

Nel procedere ad assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro terrà conto dei lavoratori con contratto a termine in essere ai fini della loro eventuale trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per mansioni identiche, riservandosi la scelta definitiva tra i suddetti lavoratori ovvero il ricorso a risorse esterne.

Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa/ente, ove spettanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato

Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda/A.P. cessa alla scadenza del periodo di comporto.

L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.

Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova; esso è pari a metà della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di eventuale successiva trasformazione del rapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.

Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art.6 del decr. leg.vo n.368/2001.

Ai sensi dell’art.8 del decr. leg.vo 368/2001, i lavoratori a termine assunti con contratto di durata superiore a 9 mesi sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell’unità produttiva per l’esercizio dell’attività sindacale.

 

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

Il contratto di apprendistato è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge (Dlgs. 276/2003 e successive modificazioni).

Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.

 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda/A.P. e lavoratore, nel quale devono essere indicati: l’oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni; il livello di entrata non potrà comunque essere inferiore al 6°.

Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettivo servizio.

 

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

 

Livelli

Durata Complessiva Mesi

Primo Periodo Mesi

Secondo Periodo Mesi

Terzo Periodo Mesi

Laurea coerente

24

-

12

12

Laurea non  coerente

30

6

12

12

Tutti gli altri casi:

Fino al 5° livello

Il 4° livello

Dal 3° livello in poi

 

36

36

48

 

-

6

12

 

12

12

18

 

24

18

18

 

 

L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

-        nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale, salvo che per gli apprendisti inseriti al 6° livello che passano al 5° dopo 12 mesi;

-        nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

-        nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero dal nuovo datore di lavoro, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.

 

L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.

 

Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti si applicano tutti gli istituti  normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito stabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti in materia di apprendistato.

 

In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.

Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda/ente. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.

 

Durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di tre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata superiore.

 

Durante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante.  

 

I periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con durata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere fatti recuperare a discrezione dell’azienda/A.P. alla fine del periodo di apprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di salvaguardare la formazione del lavoratore.

 

In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al presente contratto, ma per le dimissioni il preavviso è di dieci giorni di calendario per gli apprendisti sino al 4° livello e di trenta giorni di calendario per gli apprendisti di livello superiore.

 

I contratti di apprendistato non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’A.P..

 

La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell’apprendistato di  un numero corrispondente ad almeno il 50% di apprendisti a cui scada il periodo nell’anno solare.

 

Formazione

 

I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.

 

Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle regioni d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.

 

Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono destinate alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell’orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.

Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.

 

L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda/A.P..

 

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.

 

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

 

NOTA FINALE

L’operatività dell’apprendistato così come definito nel presente articolo è condizionata all’emanazione dei provvedimenti regionali per la regolazione dei suddetti profili formativi; nelle more si applica quanto previsto all’articolo 60 – “Normativa contrattuale sull’apprendistato” facente riferimento alla previgente normativa.

 

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del vigente contratto.   

 

 

Art. 5 “orario di lavoro”

 

 

 La durata dell’orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale non turnista h24.

 

La durata dell’orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo personale turnista h24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni portuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo portuale ai sensi dell’art. 17 o, in via transitoria, dell’art. 21/b della legge n. 84/94 e successive modificazioni.

  

L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6 giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme sulla flessibilità.

 

La distribuzione / articolazione dell’orario di lavoro è determinata dall’azienda / ente, previa comunicazione alla RSU, e terrà conto dell’esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.

 

L’azienda/Ente dovrà, inoltre,  provvedere all’indicazione degli orari convenzionali riferiti all’inizio e fine turno, e all’ orario spezzato, dandone comunicazione ai lavoratori e alle RSU/RSA.

 

Gli orari di lavoro ed i turni non programmati sono predisposti dal datore di lavoro  in modo che il personale  ne abbia conoscenza con  ragionevole preavviso.

E’ rimandata agli usi localmente in essere, ovvero alla contrattazione aziendale laddove gli stessi non risultassero evidenti da consolidata tradizione, la definizione del tempo di preavviso. Tutti gli accordi in essere alla data della sottoscrizione del presente contratto restano in vigore.

Laddove a livello locale dovesse rilevarsi l’esigenza di una codificazione degli usi in essere, senza modifica degli stessi, le parti, a livello territoriale o aziendale, si incontreranno per procedere in tal senso. 

 

La prestazione ordinaria giornaliera non a turni ( orario spezzato ) può essere compresa in un arco di 10 ore decorrenti dall’ inizio della prestazione, comprensive di pausa pasto ( pausa che non rientra nell’orario effettivo di lavoro ).

 

L’orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l’utilizzo alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato nel comma precedente; tale articolazione sarà denominata “ orario promiscuo “. 

 

Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti in maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda delle esigenze dell’azienda / A.P., anche per periodi predeterminati.

Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti per singoli reparti.

 

Previa informativa alle RSU/RSA/OO.SS, per i soli lavoratori che hanno la turnistica programmata su base annua e  l’orario di lavoro settimanale di 36 ore  effettive, le aziende possono riferire tale orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di quattro settimane.

 

Nella predisposizione annuale della turnistica, il datore di lavoro potrà programmare, secondo quanto stabilito al punto 1.4 della circolare del Ministero del Lavoro 10/2000, un orario di lavoro settimanale non inferiore a 30 ore e non superiore a 42;  le ore di lavoro in eccedenza alle 42 ore settimanali o alle 36 ore medie nelle quattro settimane saranno retribuite e considerate in regime di straordinario.

 

 

Nel fissare i  turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda / ente, i turni stessi siano programmati e coordinati in modo che le domeniche e quelli notturni siano equamente ripartiti tra il personale stesso.

 

Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza i lavoratori del turno cessante potranno lasciare il posto di lavoro solo quando siano stati sostituiti.

 

In caso di mancato arrivo dei lavoratori subentranti sarà cura dell’azienda/ente provvedere al rimpiazzo entro due ore da inizio turno, salvo casi eccezionali.     

Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno successivo, verrà corrisposto, per le relative ore di prestazione aggiuntiva, quanto previsto per lavoro straordinario. 

 

In base all’art 1, co. 2, lett. A) del D.Lgs. n.66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Laddove non diversamente pattuito, non rientrano nell’orario di lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa, consumazione pasto/refezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro.

Ferma restando la validità di eventuali accordi migliorativi di secondo livello in vigore, qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore effettive e continuative il lavoratore beneficerà di una pausa, retribuita e computata nell’orario di lavoro, di almeno 10 minuti, le cui modalità di fruizione saranno stabilite dall’azienda/ente previa informativa alle R.S.U./R.S.A.  

Resta in vigore il regime di eventuali pause a qualsiasi titolo stabilite a livello aziendale tramite accordi o consuetudini.

 

Si mantengono: la Nota a Verbale facendo riferimento anche al D.Lgs. 66/03, e, per memoria, il paragrafo denominato “Riduzione dell’orario di lavoro” di cui alla pag. 32 CCNL.

 

 

La durata massima settimanale  dell’orario di lavoro,  compreso l’orario normale, l’ orario straordinario nonché l’orario di cui alla norma transitoria, è di 52 ore sino al 31.12 .2006; a partire dal 1.1. 2007 tale durata sarà pari a 50 ore. Detti limiti valgono anche in caso di ricorso all’orario di lavoro normale in regime di flessibilità di cui ai punti 1 e 2, art. 6 del CCNL.

 

La durata media dell’orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3 art. 4 D. Lgs. 66/03 non potrà superare le 48 ore settimanali, comprensive di orario straordinario, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini del computo della suddetta media.

 

Ferma restando la durata normale e massima dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.

 

 

Norma integrativa

 

Per personale turnista h24 si intende il lavoratore impiegato con alternanza regolare e non, tra turni di lavoro giornalieri e notturni (con orario compreso tra la 18a e la 24a ora).

 

I lavoratori impiegati presso aziende che non adottano la programmazione della turistica, fermo restando che a loro deve essere comunque comunicato il turno di lavoro con ragionevole preavviso, dovranno essere considerati turnisti h24 qualora l’organico del reparto/unità funzionale operativa sia stato avviato nell’anno precedente per un numero medio di turni notturni, con orario compreso tra la 18a e la 24a ora, superiore a 12, siano essi turni in orario di lavoro normale o straordinario. L’azienda fornirà alla R.S.U./R.S.A trimestralmente tutti i dati relativi ai turni effettuati al fine della verifica; in difetto di tale comunicazione si applicherà l’orario normale settimanale di 36 ore.

 

Previa informativa con le R.S.U./R.S.A o OO.SS. stipulanti il CCNL, per una sola volta, è data la facoltà al datore di lavoro, in alternativa all’applicazione dell’orario di lavoro a 36 ore, di diminuire il numero dei turni notturni compresi tra la 18a e la 24a ora procedendo a nuove assunzioni che, qualora non a tempo indeterminato, non potranno avere durata inferiore a 18 mesi, fermo restando che superato nuovamente il numero medio di 12 turni di cui sopra i lavoratori di quel reparto/unità funzionale operativa dovranno essere considerati in regime di h24.

 

Una volta effettuata tale verifica a livello aziendale l’orario di lavoro a 36 ore non potrà essere ulteriormente modificato, fatta eccezione per il caso di modifiche dell’organizzazione aziendale che comportino la totale cessazione dell’utilizzo del personale sul turno in questione; nel caso venga ripreso l’utilizzo di tale turno notturno, i lavoratori addetti osserveranno immediatamente l’orario di 36 ore settimanali.     

 

Ferma restando la validità degli accordi aziendali e di ogni condizione di miglior favore, ai lavoratori ai quali non sia stato applicato l’orario settimanale di 36 ore, la verifica sarà fatta sull’anno 2004 e tale orario sarà applicato a far data dall’1.1.2005.          

 

 

NORME TRANSITORIE

 

Fino al 31.12.2008 (data di scadenza del presente quadriennio contrattuale) restano salvi gli accordi collettivi aziendali esistenti che prevedono la realizzazione dell’orario a 36 o 38 ore settimanali partendo dall’orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi).

 

Le giornate o le ore di ROL, così determinate eccezionalmente non fruite, saranno dal 1.1.2005 convenzionalmente compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.

 

A far data dal 1.1.2009 si applicheranno integralmente le norme stabilite dal precedente art. 5.

 

 Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione facoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre matureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario .

 

 

ARTICOLO 8 LAVORO STRAORDINARIO

Parte Comune

E’ lavoro straordinario  il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale previsto all’art. 5  del presente CCNL. Il lavoro straordinario deve essere contenuto ed effettuato   entro i seguenti limiti.

 

Per esigenze di servizio l’aziende/ente ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite onnicomprensivo di:

a)         300 ore annue per il personale il cui orario normale di lavoro è di 36 ore settimanali effettive;

b)         250 ore annue per il restante personale.

Nel caso di cui alla lett. a) il lavoratore potrà optare per la corresponsione della sola maggiorazione e per il riconoscimento di un numero equivalente di ore di riposo compensativo, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario relativamente alle ore prestate eccedenti le 250 annuali. 

 

Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato.

Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario nei limiti suddetti senza giustificati motivi di impedimento.

Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

 

Contestualmente all’informativa annuale di cui all’art. 39, azienda e R.S.A./R.S.U. o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL procederanno ad un esame preventivo delle modalità di esecuzione del lavoro straordinario, da disporre nei confronti dei lavoratori, con riferimento al carico psico-fisico sopportato dai lavoratori medesimi nelle precedenti ore di lavoro, adibendoli conseguentemente a mansioni che richiedano un impegno psico-fisico coerente con il rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza, sull’igiene del lavoro e sulla salvaguardia della salute.

 

Laddove su detto argomento fossero vigenti accordi aziendali gli stessi si intendono confermati.

 

In difetto dell’esame preventivo di cui al precedente paragrafo ed ove non siano neppure vigenti accordi aziendali in materia il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per i soli casi previsti dall’articolo 5 comma 4 D.L.gs. 66/2003, entro il limite legale di 250 ore e nel limite giornaliero di 2 ore.  

 

 

Le parti firmatarie si impegnano a non modificare negli accordi aziendali/locali quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto espressamente ad esse demandato dal CCNL.

 

ART. 6 Orario di lavoro normale in regime di flessibilità

 

2. Attività senza programmazione della turistica.

 

Modificare il comma 2:

 

I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base annua….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

 

 

I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative

vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione: I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative

 

l’art .9 della L. 20.5.70 n° 300, il decreto legislativo 27.7.99 n° 272 e per quanto non diversamente previsto da detto decreto legislativo le disposizioni di cui al decreto legislativo 19.9.94 n° 626 come modificato dal decreto legislativo 19.3.96 n° 242, l’accordo interconfederale 22.6.95(parte prima).

 

 

Nell’ambito dell’attività di cui all’art….. (Ente Bilaterale) del presente CCNL sarà oggetto d’esame

l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore portuale con particolare riferimento alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci e di ogni altro materiale.

La promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute ,sicurezza ed igiene del lavoro, anche in materia formativa ed informatica, ed in coordinamento con gli altri organismi istituzionali preposti.

 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l’art.19 del decreto legislativo 626/24.

 

Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:

 

accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro, può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;

 

consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni. L’avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;

 

Informazione: il R.L.S. ha accesso al registro di cui all’art 14 del decreto legislativo n°272/99 e alla documentazione

aziendale inerente la valutazione dei rischi e di ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa, l’azienda fornirà copia del codice di buona pratica di sicurezza ILO.

 L’utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.

 

L’esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S di un numero di permessi retribuiti pari a:

 

16 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. fino a 5 dipendenti

30 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. da 6 a 15 dipendenti

60 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P  con più di 15 dipendenti

 

La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti della durata minima di 32 ore tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, della quantità e della complessità dei cicli di lavoro, sulla base di un programma avente i seguenti contenuti (DM 16 gennaio 1997)

 

Principi costituzionali e civilistici

Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro

Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

Definizione e individuazione dei fattori di rischio

Valutazione dei rischi

Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori

Nozioni di tecnica della comunicazione

 

Il datore di lavoro, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario una integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l’anno di aggiornamento dello stesso.

 

Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva o dell’ A.P.:

 

fino a 200 dipendenti                   :    1 rappresentante

da 201 a 1000 dipendenti              :    3 rappresentanti

in tutti gli altri casi                            :   6 rappresentanti

 

per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall’accordo interconfederale del 22.6.95

 

la durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni ; il mandato è rinnovabile.

 

 

Formazione di ingresso alla sicurezza

 

In occasione dell’assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore delle imprese e delle A.P.  riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, una adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a:

 

8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative

16 ore per gli i lavoratori con mansioni tecnico-operative

24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione

 

L’impresa o l’A.P. rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata.

 

La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.

 

AVVISO COMUNE

 

Le parti si impegnano in sede di stesura del CCNL a richiedere congiuntamente al M.I.T.:

1.       l’emanazione dell’articolo 6 e articolo 14 del D.Lgs 272/99.

2.       la modifica dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs 272/99 relativamente alla frase “in sede locale l’Autorità può          istituire comitati…” sostituendola con “in sede locale l’Autorità istituisce comitati …”.