Comunicato stampa

ATA ex enti locali
ANCHE DI FRONTE ALL’EVIDENZA DEI FATTI AI CONFEDERALI NON RIESCE PROPRIO DI AMMETTERE LE PROPRIE RESPONSABILITA’


La soddisfazione per le ormai numerose sentenze di Cassazione che danno ragione agli ATA ex enti locali in merito all’ormai annosa vicenda del riconoscimento dell’anzianità maturata negli enti di provenienza non può tuttavia impedirci di sottolineare come l’affannoso tentativo dei sindacati firmatari dell’accordo del luglio 2000 di sottrarsi alle proprie responsabilità stia sfiorano il ridicolo.

Sul sito della CGIL scuola l’avvocato Corrado Mauceri si dà un bel da fare per dimostrare che i giudici della Cassazione non avrebbero sconfessato il famoso accordo truffa che a suo dire avrebbe semplicemente “disciplinato tempi e modalità del trasferimento”.

Ma allora ci chiediamo chi se l’è inventata la “temporizzazione”’? Le singole scuole? Gli ATA?

Se la legge 124/99 all’articolo 8 indicava inequivocabilmente che ai dipendenti trasferiti andava riconosciuta l’anzianità integralmente maturata nell’ente, come mai nell’accordo sottoscritto a luglio non c’era scritto esattamente così? Lo stipendio “provvisorio” gli ATA lo avevano già dal gennaio 2000 quando sono stati trasferiti. Perché allora inventarsi un ulteriore passaggio?

Il famoso accordo del luglio 2000 diceva esattamente:

“Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.



Se ai confederali proprio non piace che si dica che le sentenze hanno disapplicato il loro accordo possiamo così riformulare l’interpretazione di quanto accaduto: la Cassazione ha detto che LORO non potevano mettere in discussione con un accordo sindacale quanto stabilito dalla legge e pertanto la loro tentata truffa non aveva valore “normativo” in quanto “non conforme” a quanto disposto dalla legge. Se non è zuppa è pan bagnato!

Visto che si vuole trovare il pelo nell’uovo per non pagare pegno, perché non provano l’avvocato Mauceri e la CGIL a rispondere a questa semplice domanda? Se la legge 124 non avesse esplicitato in modo inequivocabile che l’anzianità andava riconosciuta integralmente e ci fosse solo l’accordo del luglio 2000 a regolamentare la materia, quale sarebbe la retribuzione dovuta agli ATA ex enti locali?

E’ proprio vero che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi! Con questo speriamo di non dover tornare più sulla spiegazione dell’accaduto . Quindi guardiamo avanti.

Ma anche qui siamo già costretti a fare qualche precisazione. Al posto di diffondere comunicati “disinformativi” come quello di Panini con cui dichiara “la Corte ha detto sì ai circa 80.000 lavoratori” illudendo gli ATA che la sentenza possa essere automaticamente estesa a tutti, ci auguriamo che, per coerenza, la CGIL e gli altri sindacati che si arrogano il diritto di firmare i contratti per tutti pongano la questione della reale estensione del diritto sancito dalla Cassazione tra gli obiettivi irrinunciabili della vertenza per il rinnovo del contratto in corso a partire dallo sciopero del 18 marzo.



Milano, 3 marzo 2005