| Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro di Luigi Mariucci
1. Lerrore strategico della recente legislazione
sulla flessibilità del lavoro. Massimo DAntona scriveva già nel 1993, in relazione alle misure sulla flessibilità del lavoro previste dal protocollo del 23 luglio: è un programma che ha il limite evidente di ripercorrere sentieri battuti. Lidea che quote aggiuntive di flessibilità nelle tipologie dei rapporti di lavoro possano produrre occupazione è palesemente obsoleta. Il mercato del lavoro è ormai in Italia flessibilizzato in misura più che adeguata alle esigenze effettive delle imprese e non vi sono margini ulteriori per creare convenienze alle assunzioni[1]. Dieci anni dopo invece sono entrati in vigore la legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 sulla riforma del mercato lavoro e il d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, corretto dal successivo d. lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004 e accompagnato da una miriade di decreti e circolari ministeriali. Si tratta di un materiale normativo imponente: il solo d. lgs. n. 276 del 2003 contiene 86 articoli, molti dei quali composti da decine di commi. In termini di semplificazione cè di che rimpiangere i 41 articoli dello Statuto dei lavoratori del 1970 e le asciutte norme (artt. 2094-2134) del codice civile del 1942. Questo
complesso intervento legislativo si è fondato su un presupposto. Si supponeva che il
mondo occidentale fosse alle soglie di una nuova crescita. La terapia, per lItalia,
era quindi conseguente: si trattava di favorire laggancio a quella crescita, in
particolare liberalizzando il mercato del lavoro, nella doppia linea di ridurre le
protezioni per i lavoratori occupati e di allargare a dismisura le forme flessibili di
lavoro, sub specie di contratti c.d. atipici. Lintervento legislativo si è quindi
realizzato attraverso la seguente sequenza: generalizzata liberalizzazione del
collocamento, moltiplicazione delle figure flessibili di contratto di lavoro subordinato,
dal part-time elasticizzato al lavoro a chiamata, dalla somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato al lavoro occasionale, quindi flessibilizzazione del rapporto tra le fonti
mediante un insieme di rinvii legislativi a una contrattazione collettiva indeterminata
sotto il profilo della dimensione degli stessi contratti, da stipularsi da parte di sindacati
comparativamente più rappresentativi, essendo in genere considerati fungibili i
diversi livelli, nazionali, territoriali e aziendali di contrattazione; misure di
liberalizzazione dei trasferimenti di ramo dazienda e delle diverse tecniche di
esternalizzazione, con particolare riferimento agli appalti, infine flessibilizzazione
della stessa fattispecie costitutiva del diritto del lavoro, il lavoro subordinato,
attraverso lintroduzione della ambigua nozione di lavoro a progetto e delle
insidiose procedure di c.d. certificazione[2]. Tale
disegno era stato enunciato già dal libro bianco del lavoro pubblicato dal
governo nellottobre 2001. Basti ricordare alcune formulazioni di quel documento:
continuare ad accrescere la flessibilità del mercato del lavoro, necessità
del passaggio da una politica dei redditi a una politica della competitività,
dalla concertazione al dialogo sociale, rimodulazione delle tutele
sono le parole chiave[3]. Il
successivo d.d.l. n. 848 presentato dal governo il 15 novembre 2001 dimostrava poi che il
cuore di quel progetto riguardava essenzialmente due obiettivi: la flessibilizzazione del
rapporto tipico di lavoro, per un verso, essendo evidente che linsieme
di deroghe proposte alla disciplina di cui allart. 18 dello Statuto dei lavoratori
comportava una sua sostanziale e progressiva sterilizzazione[4] e la
destabilizzazione del sistema sindacale, per laltro, attraverso la messa in mora
delle pratiche di concertazione, considerate bloccanti e comunque disfunzionali, e la
stessa esplicita teorizzazione dellaccordo con chi ci sta, di cui è
stata emblematica espressione il patto per lItalia del 5 luglio 2002[5].
Entrambi gli obiettivi sono stati mancati. Infatti
il disegno di legge originario è stato poi scorporato in due parti. Una sezione di quel
testo è entrata in vigore con la legge n. 30 e il d. lgs. n. 276 del 2003. Invece la
seconda parte (d. d. l. n. 848 bis) relativa alle modifiche dellart.18 e alla
riforma degli ammortizzatori sociali giace ancora in Parlamento. Cosicché della
disciplina dei licenziamenti, la cui riforma era invocata a gran voce come strumento
essenziale per promuovere nuova occupazione, non si sono neppure modificate le parti che
invece meritavano di esserlo, quali laccelerazione delle procedure per le
controversie giudiziarie. Nel corso di una recente audizione al Senato i rappresentanti
della stessa Confindustria hanno dichiarato di non essere più interessati al tema. Si è
ingaggiata quindi una vana battaglia, che tuttavia ha occupato la scena politica e sociale
per circa due anni: un pomo della discordia alla resa dei conti inutile. Assieme alla
invocata modifica dellart.18 dello Statuto sono rimaste al palo le nuove norme sullarbitrato
e soprattutto sugli ammortizzatori sociali, per i quali non sono disponibili risorse,
mentre proseguono imperterriti gli interventi straordinari sulle crisi aziendali anche
mediante prepensionamenti ovvero mobilità c.d. lunga, sulla falsariga delle vecchie
normative di cassa integrazione[6].
Quanto ai rapporti sindacali si è aperta una nuova fase descrivibile in termini di unità
dazione, comunque lontana dalle contrapposizioni verificatesi al tempo delleffimero,
quanto ridondante nel titolo, patto per lItalia, ed emblematizzata dalla
proclamazione di scioperi generali unitari contro il progetto di legge finanziaria per il
2005. Il
disegno qui descritto si è rivelato inefficace perché fondato su un presupposto errato.
Non era vero infatti che allinizio del nuovo millennio il mondo
capitalistico-occidentale avesse di fronte a sé una nuova e lineare fase di crescita,
nella prospettiva di una irenica e felice globalizzazione. Dopo lattentato dell11
settembre alle due torri, e gli interventi in Afghanistan e in Irak, il mondo si è
avventurato invece in una micidiale spirale di guerra-terrorismo. Le economie occidentali
sono entrate in una fase di depressione, alimentata anche da clamorosi scandali finanziari
che hanno svelato i caratteri di una vera e propria economia della truffa[7]. In
Italia poi si è avviata una tendenza generalmente definita dalle più diverse e
autorevoli fonti in termini di perdita di competitività del sistema, basso tasso di
innovazione tecnologica, caduta del potere dacquisto delle retribuzioni e
conseguente riduzione dei consumi, rinnovata crisi della finanza pubblica: nessuna delle
analisi serie dei fattori del declino italiano indica nella rigidità delluso
della forza lavoro la radice dei problemi, e nelle misure di flessibilizzazione del lavoro
la terapia. Basta questo per concludere che è meglio concentrarsi sul modo in cui
rettificare gli errori concettuali di fondo di quel disegno, piuttosto che occuparsi della
modesta dimensione attuativa dei provvedimenti in oggetto. Tuttavia
si può osservare che quanto alla concreta attuazione della normativa, nonostante lenfasi
ministeriale[8] i dati
empirici risultano alquanto scarni: del lavoro a chiamata non si hanno tracce, se non per
qualche clausola di contratti collettivi in settori marginali e per un decreto
ministeriale il quale ha disposto che il lavoro intermittente possa essere svolto niente
meno che per le attività discontinue di cui alla tabella allegata al regio decreto del
1923 sullorario di lavoro; quanto alla somministrazione del lavoro a tempo
indeterminato sembra si debba registrare un solo e isolato caso; sul piano dei soggetti
legittimati alla intermediazione del lavoro si registra una situazione confusa, mentre
nessun esito concreto ha avuto la scelta di individuare negli enti bilaterali la
sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro secondo la dizione di
cui alla lett.h), art.2 d. lgs. n. 276/2003; modesto e ambiguo risulta leffetto
della trasformazione dei cococo (collaborazioni coordinate e continuative) in cocopro
(lavori a progetto), tra cococo che rimangono sulla base delle ampie eccezioni previste
dal d. lgs. n. 276, trasformazione dei cococo nella incerta e altrettanto precaria figura
dei cocopro, trasformazione dei cococo in partite Iva e altre forme di aggiramento della
legge; della certificazione dei contratti di lavoro non si hanno tracce concrete, salvo lemanazione
di decreti e circolari che incrementano il crescere geometrico della produzione cartacea,
senza alcuna vera interlocuzione con i processi sociali concreti. Vi sarà tempo in ogni
caso di procedere a una puntuale verifica da svolgersi con metodo empirico scevro da ogni
pregiudiziale. La
debolezza del disegno legislativo in oggetto, al di là della esiguità del suo profilo
attuativo, sta comunque in un punto di fondo. Quel disegno, come si è detto, in nessun
modo ha interagito con i processi di crisi industriale e sociale verificatisi negli ultimi
anni. La controprova viene da una sommaria osservazione dei più rilevanti conflitti
sociali accaduti in questo periodo. Se si guarda alla crisi Fiat, al crack Cirio e
Parmalat, alla crisi Alitalia, ai conflitti aperti in tutti i più rilevanti settori
pubblici è facile rilevare che nessuno, in questi casi, ha indicato nella rigidità del
lavoro e nella adozione di misure di flessibilizzazione la questione di fondo. Il problema
è evidentemente un altro. Si prenda il caso Fiat: la flessibilità del lavoro in alcun
modo è stata evocata come rimedio alla crisi strutturale di quella storica industria
nazionale. Oppure il caso Alitalia: la crisi della compagnia di bandiera è stata
affrontata con la stipulazione di un accordo di carattere concessivo, in ordine non solo
alle procedure di riduzione di oltre 3000 unità di lavoro ma anche alla ridefinizione
degli assetti retributivi e dei contenuti della prestazione di lavoro per i dipendenti la
cui occupazione viene salvaguardata. Ma non risulta che sia stato impiegato nessuno degli
strumenti previsti dal complesso armamentario della legge n. 30, salvo un marginale
riferimento alle normative sul distacco. Che dire poi degli altri punti forti del
conflitto sociale: lo sciopero degli autoferrotranviari di Milano che in violazione delle
regole di legge ha bloccato quella città per una intera giornata, la lotta degli operai
di Melfi, lagitazione nel pubblico impiego, dalla sanità alla scuola. In
conclusione: la legge n. 30 del 2003 non ha parlato con nessuno dei più
significativi conflitti sociali degli ultimi anni. Basta questo a dire che si è trattato
di una legge più che sbagliata sfasata, la cui entrata in vigore è coincisa
con una diffusa consapevolezza del suo essere fuori contesto. Per
meglio spiegare laffermazione si può fare un parallelo con lentrata in vigore
di unaltra legge, in un diverso periodo storico: lo Statuto dei lavoratori del 1970.
Anche quella legge aveva alcuni punti deboli e fu sottoposta a una valutazione critica da
parte della dottrina giuslavoristica: si parlò infatti di una legge malfatta[9]. Ma
essa, nonostante i suoi limiti, aveva dalla sua parte una virtù: fu lespressione
autentica di una fase di evoluzione sociale e politica, comunicò con i conflitti sociali
e con la politica di allora. Perciò, nonostante le sue rughe[10] resta
tuttoggi attuale e consiste in un prodotto normativo duraturo. Al contrario la
congerie di norme introdotte dalla legge n. 30 del 2003 e dai successivi provvedimenti
attuativi sembra costruita sulla sabbia, in attesa di una piccola marea destinata a
cancellarla. La
terapia si è rivelata dunque inefficace perché era sbagliata la diagnosi. Il problema
dellItalia non è quello di destabilizzare il sistema di garanzie del lavoro
dipendente attraverso politiche di flessibilizzazione estrema delluso della
forza-lavoro, inseguendo una tardiva e irrealistica imitazione del modello americano o
affrontando la competizione globale sulla base di una impraticabile gara alla riduzione
dei costi e delle tutele del lavoro[11]. Al contrario: il paese deve
puntare sulla qualificazione del suo tessuto produttivo e professionale. E lo stesso
problema che ha lEuropa. Non ha caso il libro bianco del lavoro del 2001
invocava a sostegno della sua strategia una accezione di politiche del lavoro europeo del
tutto parziale: leggendo quel testo sembrava che lEuropa ci chiedesse a gran voce labrogazione
della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, lintroduzione del part time
elasticizzato, il lavoro a chiamata, la somministrazione di manodopera, la
destrutturazione dellintervento pubblico sul mercato del lavoro. Era una visione
più che iper-liberista scolastica[12]. Al contrario lEuropa chiede
oggi a se stessa, specie dopo lallargamento[13], unaltra cosa: un
aggiornamento dei modelli di protezione sociale e di Welfare coerente con la sua
tradizione. Questa del resto è lunica via attraverso cui sia possibile pensare lEuropa
come un soggetto della scena globale, capace di promuovere nuove regole della
competizione, specie dopo le sfide costituite dallallargamento della Unione europea
e dalla firma della nuova Costituzione europea effettuata a Roma nellottobre 2004[14]. Azzardo
qui una valutazione, rischiosa come tutte le indicazioni sul futuro, secondo
quanto ha ricordato Giuliano Amato nel presentare una antologia postuma degli scritti di
Federico Mancini[15]. Lepoca
della ideologia della flessibilità, intesa come valore in sé, come criterio discretivo
dirimente, quasi fosse una dimensione necessaria del pensiero è in via di esaurimento. Va
elaborato un nuovo orientamento il quale non può essere di segno nostalgico allinsegna
di una sia pure involontaria laudatio temporis acti.
A questo fine non basta una impostazione di tipo semplicemente correttivo, come quella
pure meritoriamente proposta da chi ha suggerito la formula di una flessibilità mite
ovvero temperata[16]. Occorre qualcosa di più. Una prima
ipotesi è stata individuata nellambito di una cosiddetta strategia dei
diritti. E questa limpostazione che ha caratterizzato liniziativa
della Cgil nei primi anni 2000. E sembrato in quel periodo che affermazioni quali
diritti del lavoro uguale diritti di libertà ovvero i diritti del
lavoro sono la radice più profonda dei diritti di libertà tornassero ad avere un
senso comune, che fossero capaci di una efficace comunicazione sociale e politica, e che
quindi il tema dei diritti del lavoro assumesse di nuovo un significato forte, orientativo
delle politiche pubbliche. Che su quella base si potesse fondare perciò una nuova
piattaforma di politica del diritto in cui al lavoro veniva restituito un rilievo
essenziale. Non è stato così. Il lavoro è tornato nel silenzio e ha perso di nuovo la
capacità di determinare lagenda politica, nonostante il persistere e anzi il
diffondersi di rilevanti conflitti sociali. Bisogna quindi prendere atto che i temi del
lavoro non sono considerati dalla politica ufficiale come temi cardinali, ma solo
accessori. Quella strategia si è rivelata quindi utile sul piano difensivo ma inefficace
su quello propositivo, come ha rivelato la successiva e perdente iniziativa del referendum
svolto nella primavera del 2003 sullo stesso art. 18 dello Statuto dei lavoratori, mirata
alla estensione alle piccole imprese della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi
e risultata sconfitta per mancato raggiungimento del quorum[17]. Cè
bisogno di una nuova elaborazione in ordine al significato e al valore dei diritti/doveri
del lavoro subordinato nelle società contemporanee. Poiché di questo in effetti si
tratta: del modo in cui la cultura e il pensiero giuridico-politico affrontano nel mondo
di oggi la gigantesca espansione su scala globale del classico lavoro subordinato, con
buona pace delle dissertazioni sullesaurimento del criterio della subordinazione
come discrimine giuridico tra le diverse forme di lavoro a favore di un lavoro c.d. senza
aggettivi, ritagliato su una analisi riferita a un piccolo e privilegiato specchio
di mondo, quello dei paesi occidentali. Non basta proclamare lesistenza dei diritti
umani, dei diritti fondamentali, dei diritti di cittadinanza e non-discriminazione
dichiarati già ai tempi della grandi rivoluzioni del 700[18].
Questo non basta in ogni caso al diritto del lavoro, il quale non può che vivere nella
realtà. Non può essere una disciplina in cui si discetta di diritti tanto sacrosanti
quanto astratti perchè sganciati da ogni verifica di effettività. E lungi da chi scrive lidea che la
proclamazione dei diritti consista in un esercizio retorico, e alla resa dei conti
inutile. E ben chiaro infatti che anche la semplice acquisizione formale dei diritti
consiste di per sé in un progresso della civiltà giuridica. Anche se i diritti
proclamati sulla carta non sono realizzati è necessario che restino scritti, per
mantenere viva la tensione tra diritti e realtà. In altri termini, il fatto che non tutti
gli italiani abbiano un buon lavoro e non tutti gli americani siano effettivamente felici
non comporta linutilità dellart.4 della costituzione italiana o della norma
della costituzione americana sul diritto alla felicità. Tra norma e fatti è
bene infatti che sia mantenuta viva una dialettica, purchè si sia consapevoli della
tensione contraddittoria tra i due termini, e non
si confonda qualche buona sentenza delle corti internazionali, a partire da quelle della
corte di giustizia europea, con la dimensione effettiva delle condizioni concrete di
lavoro e di vita. Quei diritti si tratta infatti di inverarli nelle società di oggi, il
che è tuttaltro paio di maniche. Ciò vale in particolare per il diritto del
lavoro, il quale vive come disciplina proprio in ragione della necessaria e particolare
interazione tra diritti individuali, poteri collettivi e norme imperative di legge.
Infatti il diritto del lavoro più di altri rami del diritto è condannato alla
concretezza. Essendo esposto sulla frontiera più avanzata dei rapporti tra economia,
società e diritto, ad esso non tocca mai una condizione di stabilità e di equilibrio. In
questo consiste la fragilità della materia, ma anche il suo fascino[19]. 2. Dopo la flessibilità cosa? Gli orientamenti di fondo. E quindi aperto un grande interrogativo, anzitutto sul piano concettuale e teorico. Appunto, dopo la flessibilità cosa? La flessibilità ha ispirato con diversi accenti la legislazione lavoristica da trentanni a questa parte. Si provi a fare un passo indietro. Immaginiamo di tornare agli anni 70. Era appena entrato in vigore lo statuto dei lavoratori, che nel suo intreccio tra garanzia dei diritti individuali e promozione dei diritti sindacali aveva cambiato radicalmente la struttura dei rapporti di lavoro e le relazioni sociali. Qualche anno dopo (nel 1975) fu sottoscritto un accordo sindacale dal significato epocale, laccordo c. d. Lama - Agnelli sul punto unico di contingenza. A quel tempo la struttura retributiva del lavoro dipendente era fatta così: ogni tre mesi lIstat rilevava lindice di incremento dei prezzi, e di seguito venivano automaticamente adeguate le retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti; gli scatti di contingenza si applicavano poi sugli istituti della retribuzione differita, quindi rivalutavano gli scatti di anzianità già maturati e lindennità di anzianità che allora si conteggiava moltiplicando lultima retribuzione per ogni anno di lavoro; in alcuni settori esistevano persino scale c.d. anomale, che comportavano aumenti in percentuale della retribuzione determinando così, con i vari ricalcoli, incrementi reali di salari e stipendi. Quel mondo era sottoposto a forti contestazioni, ma visto oggi, a trentanni di distanza, sembra il paese di Bengodi. Come si può descrivere altrimenti un assetto retributivo del lavoro dipendente che essendo fondato sulla indicizzazione di salari e stipendi impediva di scaricare sul lavoro produttivo i costi della inflazione? Questo era infatti esattamente il senso di quellaccordo, sottoscritto non da dilettanti ma dai più autorevoli rappresentanti del mondo del lavoro e dellindustria del tempo: un patto tra produttori, diretto a mettere al riparo dallinflazione la retribuzione del lavoro appunto produttivo. Quel sistema non poteva reggere: infatti a fronte di tassi di inflazione arrivati rapidamente a percentuali sudamericane si avviò una lunga fase di interventi legislativi mirati a ridurre le rigidità retributive: così prima furono sterilizzati gli effetti della contingenza sugli altri elementi retributivi, in particolare scorporando la scala mobile dal calcolo della indennità di anzianità, poi furono progressivamente eliminati, per via legislativa e contrattuale, i vari automatismi composti[20], infine si aggredì il nucleo di quel sistema ridimensionando e infine abolendo la stessa scala mobile: il tragitto di tali interventi va dal 1977 al 1992. Si trattò di una lunga legislazione dellemergenza, dato che il provvedimento conclusivo sul superamento della scala mobile, definitivamente sancito dal protocollo del 23 luglio 1993, fu adottato a ridosso di una fase drammatica, caratterizzata dal crollo della prima Repubblica e dalla presentazione dei suoi disastrosi conti finanziari: dal 1980 al 1992 il debito pubblico era cresciuto infatti di ben otto volte. Guardata a ritroso quella fase può quindi essere descritta in termini di un massiccio ricorso a interventi di flessibilità sul punto cruciale del rapporto di lavoro: lassetto retributivo. Cosicché oggi non cè più la scala mobile, ma un sistema di adeguamento ex post delle retribuzioni al costo della vita, definito come scala mobile carsicae fondato sulla c.d. indennità di vacanza contrattuale, a seguito del quale specie dopo ladozione delleuro, che ha determinato una svalutazione di fatto della vecchia lira a fronte della nuova moneta particolarmente accentuato in Italia rispetto agli altri paesi europei, si è registrata una erosione di salari, stipendi e pensioni ben superiore alle cifre dichiarate ufficialmente dallIstat. Con ciò si vuol dire che per ragionare seriamente di flessibilità del lavoro oggi occorre avere ben presenti gli strumenti di flessibilità già adottati in passato. Non si tratta evidentemente di restaurare quei meccanismi, ma di concettualizzare il fatto che non si può svolgere una riflessione sul futuro senza una adeguata metabolizzazione dellesperienza passata. Si può
fare un altro esempio. Sempre nellanno sopra richiamato, il 1975, si stipulò un
altro accordo interconfederale sul salario garantito poi tradotto nella legge n. 164 del
1975 di riforma della Cassa integrazione guadagni. Anche quello fu un intervento di
rilevanza cruciale. Lì si introdusse infatti una tutela molto rilevante, tramite garanzia
salariale, per i lavoratori dellindustria occupati in aziende in crisi o in
ristrutturazione. Quellintervento contrattual-legislativo ha segnato un preciso
indirizzo dellintervento pubblico sul mercato del lavoro: la priorità era
individuata anzitutto nella salvaguardia dei lavoratori già occupati a rischio di perdita
del posto di lavoro. Da lì seguii poi una lunga serie di misure successive, tra cui
spiccano le discipline sulla mobilità interaziendale introdotte dalla legge n. 675 del
1977, che chi scrive definì in termini di licenziamenti impossibili fino alla
regolamentazione introdotta dalla legge n. 223 del 1991. La scelta nella sostanza era
chiara: si trattava di una tutela forte (si può dire corporativa?) a favore di lavoratori
già entrati nel mercato del lavoro, mentre nessuno strumento di promozione dellimpiego
veniva assicurato a chi nel mercato doveva ancora entrare. A quel tempo infatti lindennità
di disoccupazione ammontava a una cifra esigua, per lesattezza si trattava di 800
lire al giorno nel 1988[21]. Essa peraltro, pure essendo stata
incrementata fino al 60% della retribuzione media precedente, è disposta tuttoggi
appunto a favore dei di-soccupati, cioè di chi ha perso un posto di lavoro e può quindi
vantare una anzianità di lavoro, non di chi il lavoro non lha mai avuto, gli
in-occupati. Per questi è stata introdotta una sola misura: il c.d. reddito di
inserimento, delegato ai comuni, una misura che dal diritto al lavoro sconfina nella pura
assistenza sociale essendo correlata alla individuazione di una fascia di povertà,
il cui parametro fu individuato nel 1998 nella cifra di 500.000 lire mensili[22].
Perciò, in parallelo, cominciarono a introdursi legislazioni orientate a flessibilizzare
i meccanismi di accesso al mercato del lavoro: interventi di promozione della occupazione
giovanile, contratti di formazione-lavoro, part - time[23],
liberalizzazione dei contratti a termine, consentendo alla contrattazione collettiva di
derogare allelenco tassativo stabilito per legge, fino alla deroga parziale al
divieto di interposizione nei rapporti di lavoro introdotto con il lavoro temporaneo o
interinale dalla legge n. 196 del 1997[24], sono i passaggi di una lunga
legislazione sulla flessibilità del lavoro. In questo senso il libro bianco
del governo del 2001 e i successivi provvedimenti legislativi non inventano nulla di
nuovo: estremizzano una tendenza, trasformandola in un archetipo, e facendo della
flessibilizzazione la chiave di volta di una ampia ri-disciplina del diritto del lavoro[25]. Gli
interventi in oggetto fotografano la situazione data, quindi la istituzionalizzano, infine
legittimandola perciò stesso la incentivano. Per questo è necessario disporre di una
visione più ampia, capace di guardare oltre il presente e il futuro prossimo, per
immaginare una diversa dimensione delle politiche del lavoro che vada al di là di una
semplice azione di contrasto alle politiche in atto. A quanto
detto fin qui va aggiunto un ulteriore richiamo. Tra le molte cose che sono cambiate una,
essenziale, riguarda lidentità e la funzione dello Stato. Lo Stato-nazione ancora
in qualche misura isolato in sé stesso e che poteva guardare con sufficienza alle
direttive comunitarie non esiste più[26]. In particolare non esiste più un
diritto del lavoro nazionale esclusivo[27]. Basti dire che molti dei
provvedimenti legislativi adottati in materia lavoristica in Italia da vari anni a questa
parte sono stati disposti con decretazione legislativa in attuazione di direttive
comunitarie (così in materia di trasferimenti di azienda, contratti a termine, lavoro a
part time, orario di lavoro). Il futuro scenario della Unione Europea, tra allargamento e
nuova Costituzione, indurrà altri e rilevanti cambiamenti, il cui esito concreto non è
al momento decifrabile. Ciononostante
oggi molti segnali indicano che il pendolo del ciclo sociale accenna a muoversi ancora una
volta in unaltra direzione. Tende a riaffermarsi il valore della stabilità dei
rapporti di lavoro. Sembra una impresa impossibile. Come appariva impossibile liniziativa
di quegli operai a cui liconografia attribuisce il primo atto diretto alla
costituzione di un sindacato nellepoca proto-capitalistica, i quali affissero di
notte sulla porta di casa del loro padrone un minaccioso manifesto che recitava più o
meno così: mr. Johns se non dai una ghinea in più ai tuoi operai finirai allinferno,
come è vero che esiste Dio[28]. La citazione, un po cruda,
serve a dire che la storia non è finita, e che essa in qualche misura sta nelle nostre
mani. Per
affrontare seriamente la questione occorre andare con ordine e provare a ragionare
anzitutto in termini generali. Se si
guarda al tema del lavoro e dellimpresa nello scenario della competizione globale è
sempre più evidente lalternatività tra due diverse direzioni. La prima assume il
mercato come regola dirimente. La seconda individua il punto di partenza nei diritti e
nella dignità delle persone che lavorano. Nel primo caso competitività e flessibilità
diventano valori in sé, il mercato è la variabile indipendente, e il resto, come lintendenza,
segue. Nel secondo caso i diritti delle persone che lavorano vengono prima, e il mercato
è assunto come un vincolo di cui tenere conto. E bene chiarire subito che questa
seconda prospettiva non si muove in una dimensione utopica, ma realistica. Un compromesso
e una mediazione alla fine comunque vanno stipulati, in relazione alle condizioni
materiali. La differenza sta nel fatto che nel primo ordine di pensiero il negoziato si
svolge inevitabilmente al ribasso, cedevolmente; nellaltro ordine di ragionamento lesito
del negoziato non è scontato, perché il conflitto può svolgersi in maniera aperta e
quindi utile. Se si volesse dirlo con più enfasi si potrebbe affermare che secondo la
prima via lesito è comunque determinato, perché le ragioni della economia
inevitabilmente prevarranno, mentre per laltra via la partita resta in qualche
misura da giocare poiché la politica mantiene una sua autonomia, di modo che levoluzione
storica non risulta determinata a senso unico. E
utile chiarire che lalternatività qui descritta non è una invenzione delloggi.
Essa percorre la vicenda politica e sociale degli ultimi secoli, a partire da quello
spartiacque costituito nella storia delloccidente dalle grandi rivoluzioni del
700. Naturalmente cambiano le forme e le circostanze, ma in termini concettuali il
problema in fondo è sempre lo stesso. La
principale variante della nostra epoca è costituita appunto dalla globalizzazione[29]. La
competizione diretta sui mercati globali fa apparire irrilevanti i contrasti che si
possono frapporre in singoli sistemi locali o addirittura nazionali. La stessa dimensione
europea appare inadeguata, e da qui trovano origine le tensioni che percorrono la
revisione del modello sociale europeo. Ma, a ben vedere, anche in questo caso gioca più
la crescita di scala della dimensione che la natura sostanziale del problema. Le
possibilità di successo di una azione per la conquista dei diritti sociali sembrano
maggiori nellambito di mercati chiusi, come poteva accadere agli inizi del 900
per le lotte bracciantili. Se i braccianti si rifiutavano di accudire le stalle gli agrari
non erano certo in condizione di disporre tempestivamente misure alternative, se non
quella di cercare crumiri da sostituire agli scioperanti. Essi avevano
tuttavia altri strumenti di pressione, alquanto efficaci: la forza dellapparato
repressivo statuale in primo luogo e poi soprattutto la fame delle famiglie contadine. Ma cè
un altro esempio, che spesso propongo ai miei studenti, che meglio indica come nonostante
il mutare delle forme la sostanza concettuale del problema resti in fondo la medesima.
NellInghilterra della prima rivoluzione industriale, nel 1833, fu approvata una
delle prime leggi sul lavoro di cui si abbia memoria, il Factory Act. Questa legge disponeva la seguente
limitazione dellorario massimo di lavoro dei minori: 48 ore settimanali e 9
giornaliere, per i fanciulli fra i 9-13 anni; 69 ore settimanali e 12 giornaliere, per gli
adolescenti tra i 13-18 anni. E bene chiedersi perché nel lontano 1833
inglese si fece una legge siffatta. La prima risposta che viene spontaneo dare è che in
quel periodo evidentemente accadeva che normalmente i bambini di 9 anni lavorassero più
di 9 ore al giorno e più di 48 ore settimanali. La seconda domanda allora è: ma come
potevano essere talmente crudeli gli imprenditori di quel tempo da costringere i bambini a
ritmi così massacranti di lavoro? La risposta è che non si trattava di crudeltà, ma di
un problema di competitività e di costi. Infatti i bambini, oltre a percepire un salario
minore, consentivano un notevole risparmio dei costi di produzione, specialmente nelle
miniere, dove solo col lavoro dei piccoli si potevano usare per scavare il carbone
cunicoli di dimensioni più ridotte. Limprenditore che non avesse usato quelle
misure sarebbe semplicemente fallito, perché soggetto alla concorrenza degli altri
imprenditori: si trattava quindi, già allora, di una forma embrionale di globalizzazione.
Non si prenda lesempio come un richiamo retrò,
ma per la sua valenza concettuale: se non si fissa un limite cogente e imperativo al
mercato, il mercato e la competizione economica per loro natura travolgono ogni confine.
Si pensi al lavoro degli schiavi, su cui si sono rette le magnificenze della civiltà
greco-romana. Si dice che nella biblioteca di Alessandria, prima del suo incendio, fossero
già contenute le intuizioni tecniche che quasi duemila anni dopo avrebbero portato alla
rivoluzione industriale, a partire dalla scoperta della macchina a vapore. Poiché
esisteva il lavoro degli schiavi quelle invenzioni non avevano però utilità pratica[30].
Perciò alla fine bruciò la biblioteca di Alessandria. Tutto ciò non è poi tanto
distante dalloggi: che altro è il contratto di soggiorno previsto dalle
leggi vigenti sulla immigrazione extracomunitaria se non una moderna forma di contratto
servile in base al quale il datore di lavoro oltre al controllo sulla prestazione di
lavoro assume quello di determinare il destino complessivo del dipendente, a partire dalla
possibilità di abitare un certo territorio?[31] Per
ragionare sugli orientamenti di fondo in termini realistici occorre anzitutto una
convincente tematizzazione. Inutile
dire qui delle trasformazioni del lavoro in senso sociologico. Si tratta di cose note e su
cui è disponibile unampia pubblicistica. Sinteticamente i fenomeni prevalenti nei
paesi c. d. occidentali sono costituiti dal (parziale) superamento del modello fordista di
organizzazione del lavoro, dal suddividersi dellimpresa-madre in una molteplicità
di attività esternalizzate, dal diffondersi di forme strutturalmente flessibili di
impresa e di lavoro, dal crescere del lavoro atipico, nel modo sia di rapporti di lavoro
tecnicamente subordinati ma di tipo precario (lavoro a termine, interinale, a part time,
occasionale ecc.) sia di rapporti di lavoro di tipo semiautonomo o semisubordinato, oggi
prevalentemente aggregati nella figura delle collaborazioni coordinate e continuative[32]. Sul piano
della valutazione sociologica ci si può limitare a una osservazione sintetica: il vero
fenomeno caratteristico dellepoca presente non è costituito dal declino della
natura subordinata dei rapporti di lavoro, di cui molto si parla, quanto piuttosto dalla
frammentazione, fino alla atomizzazione individualistica, dei mercati del lavoro nei paesi
industriali maturi e nella moltiplicazione a scala geometrica delle forme subordinate di
rapporto di lavoro alla dimensione globale. Gli orientamenti di fondo vanno quindi
tradotti in una rigorosa selezione tematica, tenendo conto dellassetto nazionale e
degli scenari globali, come si proverà a fare qui di seguito. 3. Ridurre la flessibilità. Come. Per
ridurre gli eccessi delle politiche di flessibilizzazione del lavoro fin qui adottate
occorre in primo luogo svolgere una operazione culturale, cominciando col dire agli
imprenditori che con la precarietà e la riduzione del costo del lavoro non si raggiunge
alcun risultato. Un importante dirigente della Confindustria, in un convegno tenuto a
Venezia nellottobre 2004, ha citato i seguenti dati: Italia, costo del lavoro per
ora 20 euro, Polonia 4 euro; prelievo fiscale sulle imprese: Italia 42%, Polonia 19%. E
evidente che in questi termini non cè gara possibile. Non resta che scommettere sul
fatto che lallargamento della Unione Europea determini reciprocità, favorendo linnalzamento
degli standard sociali nei paesi dellEst. Non può essere infatti che la nuova
Unione europea allargata si costituisca sul minimo comune denominatore più basso
determinando una regressione così vistosa degli standard sociali. Si tratta
quindi di cambiare in primo luogo pedagogia[33]. A questo fine sarebbe utile
approvare una legge, ad articolo unico, che grosso modo recitasse così, sulla falsariga
del vecchio e infelicemente abrogato nel lontano 1962 art. 2097 c.c.: il contratto
di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo che
. Di seguito occorrerebbe
procedere alla eliminazione degli strumenti più evidenti di una flessibilità ai limiti
dellarbitrio e peraltro scarsamente utilizzabili sul piano pratico. A questo fine è
ragionevole usare il filtro della diffusa contrattazione collettiva già svolta, a partire
da un rilevante insieme di contratti nazionali di categoria. Il lavoro a chiamata, detto
altrimenti intermittente, il part time elasticizzato, il contratto a termine deregolato,
la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato, un contratto di lavoro a progetto
mal costruito, la liberalizzazione indiscriminata e quindi disfunzionale del collocamento,
le normative di sostegno ai processi più estremi di esternalizzazione produttiva (dal
trasferimento di ramo di azienda allappalto) vanno strutturalmente rivisitati. Poi
occorre un intervento in positivo: il rafforzamento dei centri pubblici per limpiego,
gli incentivi alla emersione del lavoro sommerso e alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, la promozione di veri contratti formativi di accesso al lavoro, la riforma del
processo del lavoro con particolare riferimento alle controversie in materia di
licenziamenti sono alcuni dei titoli più importanti di un nuovo intervento. Ma occorre
soprattutto un nuovo disegno strategico. Il primo
tema è quello della ridefinizione del campo di applicazione del diritto del lavoro. In
questo consiste la concretezza dellannoso dibattito sulla subordinazione che a
differenza di quanto talora si afferma merita di essere continuato fino a cercare, se
possibile, un punto di conclusione. Leggendo e rileggendo le varie formulazioni e proposte
elaborate da almeno un ventennio a questa parte[34], chi scrive si è fatto la
seguente opinione. Non occorre discettare di nuovi e improbabili statuti dei lavori.
Potrei dire, con Mario Napoli, che la formula a me non piace. Il fatto è che
lespressione statuto dei lavori è in sé fuorviante perché allude a
una diversificazione del mercato del lavoro simmetrica, e al tempo stesso rovesciata,
rispetto alle antiche corporazioni delle arti e dei mestieri, nel senso che
queste ultime muovevano da una disciplina rigida della offerta di lavoro, regolando fino
ai dettagli più minuti laccesso alla professione, mentre le attuali politiche di
flessibilità registrano, al contrario, le esigenze della domanda di lavoro e le
ritrascrivono sui lavoratori. Anche DAntona nelladerire sia pure criticamente
a tale impostazione avvertiva infatti che ci sono dei rischi nella grande
sfida di ripassare dal lavoratore ai lavori[35]. E
opinione di chi scrive che ora sugli improbabili vantaggi prevalgano i rischi. E
quindi più corretta la formula statuto dei lavoratori. Questa espressione
indica infatti che lo statuto del lavoro parte intanto da una dimensione soggettiva, e non
di mercato[36]. Si
tratta poi di vedere naturalmente come la dimensione soggettiva delle persone coinvolte
nel processo lavorativo si deve coordinare con le esigenze del mercato. Lessenziale
è che si parta da un punto fermo: si discute dello statuto del lavoro, dei
problemi di chi lavora per altri, vale a dire del lavoro subordinato/dipendente. Questo è
un punto cruciale. In proposito non sono convincenti le varie carte dei diritti dei
lavoratori prodotte negli ambienti della opposizione nel corso della presente
legislatura[37]. Quei
testi paiono tutti, in diverso modo, una sorta di libro dei sogni. Si tratta invece di
ridefinire, più semplicemente, larea del lavoro subordinato, sottraendo il concetto
di subordinazione alla matrice fordista sancita dal vigente art. 2094 c. c., anche in
ragione delle sue prevalenti interpretazioni, e di ridefinire il catalogo dei lavori
subordinati c.d. atipici. A questo fine, come detto altrove, sarebbe utile una innovazione
tanto semplice nella forma quanto efficace negli esiti: occorrerebbe eliminare dalla
definizione del prestatore di lavoro subordinato di cui allart.2094 c.c. linciso
sotto la direzione. La norma risulterebbe riformulata così: è
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nellimpresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze dellimprenditore.
Tale riformulazione dellart.2094 c.c. consentirebbe di realizzare un primo
risultato: liberare i commentatori dalla inutile fatica di raccontare in infinite varianti
quanto quella norma fosse disegnata su un archetipo di lavoro
subordinato/industriale/fordista che non cè più. Tesi evidentemente infondata, per
la buona ragione che chi ha scritto quella norma con ogni probabilità non aveva letto i
manuali di Taylor sulla divisione scientifica del lavoro né aveva visto il film di
Chaplin sui tempi moderni. Essi avevano però capito una cosa: che il diritto
del lavoro si fonda su un disequilibrio contrattuale che riguarda i modi della prestazione
di lavoro nella società industriale. Quella intuizione è del tutto valida anche nella
fase del c.d. post-industrialismo. Quanto allarea intermedia, sempre esistita, oggi
identificata per lo più nelle collaborazioni coordinate e continuative, va svolta una
operazione in realtà alquanto elementare: da quella categoria, cresciuta a dismisura
essenzialmente in virtù di provvedimenti fiscali e previdenziali, a partire dalla
istituzione di una gestione speciale presso lInps, occorre scorporare i rapporti di
lavoro in effetti subordinati e classificati come autonomi solo in ragione di intenti
fraudolenti (gli addetti ai call center, a imprese di pulizia, le commesse dei grandi
magazzini, tanto per fare qualche esempio)[38] e introdurre tutele di welfare per
quei rapporti di lavoro autonomo caratterizzati da particolare debolezza contrattuale[39]. Non
serve, anzi è del tutto fuorviante, introdurre nuove fattispecie contrattuali, come il
lavoro a progetto, o immaginare generici e illusori statuti del c.d. lavoro senza
aggettivi i quali inseguono, inconsapevolmente, la vecchia ideologia del diritto
comune del lavoro. Il diritto del lavoro esiste come disciplina autonoma in quanto
esiste il lavoro subordinato. Quella che corre tra lavoro autonomo e subordinato è
una differenza reale, necessaria
non è possibile infatti che chi lavora per altri
non lavori in modo autonomo o subordinato, diceva Barassi[40].
La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è in rerum natura e
concettualmente radicale; non può essere messa tra parentesi nemmeno per un tratto
iniziale della riflessione sul «lavoro che cambia», ha scritto Luigi Mengoni in
una delle sue ultime, lucidissime pagine[41]. Queste affermazioni
apparentemente schematiche sintetizzano una comprensione profonda delle dinamiche del
lavoro nelle società capitalistiche, che non può essere ridotta a ciò che è stata
definita la ossessione della unitarietà[42] e
meritano invece di essere ri-attualizzate, a dispetto dei nuovismi poco sorvegliati.
Infatti è attraverso la valorizzazione del lavoro subordinato / dipendente che si sono
definite le democrazie sociali di tipo europeo. Senza una identificabilità del lavoro
subordinato/dipendente si smarrisce il senso stesso della fondazione sociale delle
costituzioni. Ogni forma di lavoro diverrebbe uguale, in un mondo in cui, come diceva il
filosofo, tutte le vacche sono grigie. Si determinerebbe una regressione, forse
inconsapevole, al corporativismo secondo la formula dellart. 2060 del codice civile:
il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali, diceva quella norma, non a caso seguita dalle
disposizioni sulle ordinanze corporative, ed inserita nel libro V del codice del lavoro in
cui appunto sono regolate tutte le forme di lavoro, da quello dellimprenditore,
definito come il capo dellimpresa da cui dipendono gerarchicamente
i suoi collaboratori (art. 2086 c. c.) al lavoro subordinato di cui allart.
2094 c. c., fino al lavoro autonomo e alla disciplina delle società di persone e di
capitali. Questo era appunto il corporativismo: il lavoro senza aggettivi
condito in salsa autoritaria. Del tutto improprio appare quindi citare a sostegno di una definizione del campo di applicazione del diritto del lavoro a prescindere dalla subordinazione lart. 35 della costituzione: quella norma non ha infatti alcun significato precettivo, ma solo descrittivo, come tutti i migliori commenti della Costituzione hanno evidenziato[43]. Lart. 35 cost. è il riflesso sul tit. III relativo ai rapporti economici della dichiarazione retorico-programmatica per eccellenza, quella dellart. 1. Ci mancherebbe che una Repubblica fondata sul lavoro non tutelasse il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Ma che significa questo in concreto? Quale tutela si può disporre per lavvocato che non ha clienti, per il bottegaio scacciato dal mercato dal grande centro commerciale, per lartigiano travolto dalla crisi della impresa committente, per il consulente legale sopraffatto dal mega-studio professionale organizzato in termini neo-tayloristi? Al più si possono ipotizzare interventi di Welfare, ma non tutele nel rapporto di lavoro, perché nel lavoro autonomo, per quanto debole, non cè una relazione intersoggettiva esclusiva o quanto meno prevalente su cui intervenire. Se invece accade che il lavoro c.d. autonomo consista in realtà nella quasi esclusiva dipendenza da un committente, è evidente che si è di fronte a un lavoro pseudo-autonomo,, vale a dire a un lavoro dipendente nei termini sopra descritti. In ogni caso tertium non datur .Qui sta il confine del diritto del lavoro: su questo punto il diritto del lavoro si deve fermare, se non vuole diventare una materia pigliatutto a cui tocchi il destino della rana di Esopo. Non a caso gli interventi relativi allarea dei c. d. lavori parasubordinati[44] sono fin qui consistiti nellaccesso al rito speciale del lavoro (cfr. art. 409 c. p. c.) e in provvedimenti di Welfare (del genere della estensione dei trattamenti di maternità alle lavoratrici autonome e parasubordinate[45]), oltre che nelle modeste misure di tutela disposte dal d. lgs. n. 276 del 2003 per il c. d. lavoro a progetto. Così come, per altro verso, si sono introdotte misure di tutela del contraente più debole nei contratti di sub-fornitura di cui alla legge n. 192 del 1998 e interventi estensivi della cassa integrazione straordinaria alle imprese artigiane nelle ipotesi di c.d. influsso gestionale prevalente[46]: ma queste sono appunto disposizioni di diritto commerciale, certo rilevanti per il diritto del lavoro, ma non norme giuslavoristiche. Sul punto
la costituzione vigente dice due cose chiare: la prima è che, nel concreto, il carattere
sociale della Repubblica consiste anzitutto nel rimuovere gli ostacoli di ordine
economico che, limitando di fatto la libertà e leguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e leffettiva partecipazione di
tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del paese
(art. 3, comma 2°, cost.), direttiva come è noto tuttaltro che genericamente
programmatico - retorica, ed anzi allorigine di molti e concreti interventi della
Corte costituzionale, e che tutta la migliore dottrina riferisce al lavoro subordinato -
dipendente[47]. La
seconda sta nella serie di precetti costituzionali univocamente destinati al lavoro
subordinato-dipendente: dalle disposizioni relative alla retribuzione proporzionata e
sufficiente, alla durata massima della giornata lavorativa, al riposo settimanale e alle
ferie retribuite (art. 36), al divieto di discriminazioni retributive per le donne e i
minori (art. 37), alla libertà sindacale e al diritto di sciopero (artt. 39 - 40). Non si
può quindi condividere la tesi di Ichino quando propone una relazione meccanicista tra
tutele degli insiders e possibilità di accesso
al mercato del lavoro degli outsiders[48] o
quando suggerisce un rapporto in sostanza ancillare del diritto del lavoro verso leconomia[49],
anche perché, come è noto, tra le stesse scienze economiche non esiste un pensiero
unico, ma si confrontano varie tesi e linee di pensiero[50]. Non
è mai accaduto infatti che la riduzione delle tutele nei settori forti favorisse le
condizioni dei lavoratori deboli. Ciò è dimostrato nella evoluzione del diritto del
lavoro italiano per così dire in atti: basti ricordare che la generazione delle leggi a
tutela della fasce marginali del mercato del lavoro adottate a cavallo degli anni 1958-62
(lavoro a domicilio, appalti di manodopera, lavoro a termine) e la stessa legge Vigorelli
del 1959 furono emanate a seguito dei risultati di una inchiesta parlamentare sulle
condizioni dei lavoratori che aveva dimostrato lesistenza di vaste fasce di lavoro
sommerso, sottosalariato e sottotutelato allepoca in cui si era ancora ben distanti
dal primo intervento legislativo sui licenziamenti e quindi il lavoro era largamente
flessibile nelle stesse aree forti del mercato. Cè solo un piano in cui gli
argomenti sui dualismi inaccettabili del diritto del lavoro sono fondati, quello del
rapporto tra impiego privato e pubblico impiego in cui al di là dei molteplici e persino
ridondanti interventi legislativi[51] risulta evidente una verità: il
crescere delle distanze sostanziali, a partire dal regime di stabilità, come Sabino
Cassese continua solitariamente a denunciare evocando la doppia forbice tra
improprie forme di spoil system esercitate dal potere politico per le fasce professionali
medio-alte ai diversi livelli istituzionali (dai ministeri a regioni, province e comuni) e
sindacalizzazione dei livelli medio-bassi[52], distanza peraltro accresciuta
dalla esplicita sottrazione alla pubblica amministrazione dei dispositivi della legge n.
30 e del d. lgs. n. 276 del 2003[53]. Così come non è condivisibile
la tesi sostenuta da Marco Biagi quando dichiarava che una generalizzata liberalizzazione
del mercato del lavoro avrebbe favorito la buona occupazione[54], tesi
che, con critica succinta, sono state ritenute tali da mettere radicalmente in
discussione, in diversi punti oltre misura, i pilastri del corrente diritto del lavoro[55]. Lelaborazione
più equilibrata da assumere a riferimento, sia pure segnata da qualche oscillazione
opinabile, resta quella di Massimo DAntona quando affermava che una nozione
indisponibile e al tempo stesso aperta della subordinazione va difesa con tutte le risorse
teoriche in questa particolare fase storica. Un autentico paradigma riformista nel diritto del lavoro è invece in fondo abbastanza semplice: esso consiste intanto e anzitutto in una radicale semplificazione delle normative. Va rilanciato quindi il risalente tema della elaborazione di un Testo unico anzi di un vero e proprio Codice del lavoro, anche al fine di rendere comprensibili normative ormai illeggibili e persino inspiegabili, come sa chiunque prova davvero a insegnare il diritto del lavoro agli studenti[56]. Lasse centrale di quel nuovo testo va fissato attorno a un punto cardinale: la ridefinizione delle tutele dei lavoratori occupati e delle persone in cerca di occupazione. Si tratta in altri termini di rideterminare il rapporto tra tutele dei lavoratori già occupati e promozione dellimpiego attraverso politiche di Welfare attivo. Facile a dirsi, difficile a farsi, considerando la carenza di risorse pubbliche disponibili, come ha dimostrato lincapacità anche nella presente legislatura di mettere mano a una organica riforma degli ammortizzatori sociali da tempo annunciata[57]. 4. Regole della rappresentanza sindacale. Ragionando
sul futuro si pone poi in prima evidenza il tema della regolazione della rappresentanza
sindacale. Per
evitare il rischio di avvolgersi nei tornanti ripetitivi che da decenni su questo
argomento ciclicamente si alternano e poi si risolvono in nulla, occorre seguire un
percorso logico. Il primo passaggio consiste in una storicizzazione del tema, a partire
dallinterrogarsi sulla sua attualità. Prima di rispondere a questa domanda occorre
formularne unaltra, più di fondo, sulla modernità ovvero sulla utilità della
stessa rappresentanza sindacale. La risposta non è scontata. Certo è che le
rappresentanze di interessi non declinano, ma si moltiplicano. Di recente pare si siano
costituite ben tre associazioni delle agenzie private di lavoro; fioriscono le improbabili
associazioni dei consumatori; ogni micro-categoria dà vita a una propria rappresentanza.
Una ricerca effettuata sulla base delle delibere della commissione di garanzia per gli
scioperi nei servizi pubblici ha stimato in 335 le sigle sindacali lì nominate[58].
Tempo fa chi scrive fu colpito dalla targa apposta in un ufficio a Roma: associazione
degli ex-dipendenti degli ex-enti pubblici disciolti. La fantasia associativa in Italia,
che resta pur sempre il paese delle fazioni, non ha limiti. Infatti il ministro del lavoro
in carica si vanta spesso che il c.d. patto per lItalia sia stato
sottoscritto da ben 39 associazioni, tranne una, la CGIL. Poco prima, del resto, nella
stipulazione del c.d. patto di Natale furono coinvolte circa 40 associazioni.
Il quesito vero non consiste dunque nel dilemma tra modernità o obsolescenza dei
sindacati ma tra utilità democratica o declinazione corporativa dei sindacati. Loggetto
del discorso riguarda quindi non i sindacati in generale, ma una forma specifica di
sindacato: il sindacato confederale. Solo guardando a questa forma di sindacato che,
essendo appunto confederale, deve al suo interno cercare di produrre la sintesi tra i
diversi interessi categoriali e professionali e la dimensione complessiva ha senso un
discorso sulle regole sindacali e più in generale un ragionamento sulla attualità della
forma-sindacato. Si tratta di immaginare qualcosa che abbia a che fare con lantica
formula del rapporto privilegiato tra big labour,
big business e big governement. In questa
chiave è utile proporre ancora un ragionamento sulle regole sindacali: nella prospettiva
appunto di un accordo tra il big labour, cioè
tra i sindacati confederali, e nella sua proiezione nell intesa con il big business, cioè con le principali associazioni
di impresa, e con il big governement, espresso
dal potere politico al suo massimo livello di responsabilità, cioè dal governo. Chi
scrive appartiene a una generazione di giuslavoristi che ha cominciato a occuparsi di
diritto del lavoro nella fase della attuazione dello Statuto dei lavoratori e quindi è
cresciuta pensando che la seconda parte dellarticolo 39 della Costituzione fosse un
oggetto di archeologia giuridica, secondo la celebre lezione di Federico Mancini[59].
Abbiamo scoperto poi che non era così, a ridosso di quellavvenimento che segnò la
conclusione anche formale di un ciclo della vicenda unitaria dei sindacati confederali, il
famoso disaccordo di San Valentino del 1984. È da lì che è ricominciato un diffuso
dibattito sulle regole sindacali[60]. Il
bilancio di quella discussione è noto: si sono introdotti sistemi di regole laddove si è
determinata la coincidenza tra linteresse pubblico alla gestione efficiente dei
servizi e l interesse delle stesse maggiori organizzazioni sindacali a essere messe
al riparo rispetto a meccanismi di frantumazione della rappresentanza, con le ovvie
conseguenze in termini di conflittualità. Il riferimento va naturalmente alla legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali e quindi alle regole sulla rappresentanza
introdotte nel pubblico impiego[61]. Nel settore privato invece la
questione è irrisolta, e ciò continua a determinare rilevanti problemi[62].
Basti fare riferimento al rinnovo non unitario, verificatosi nel 2003, della stessa parte
normativa del contratto nazionale degli addetti allindustria metalmeccanica, che pur
non essendo più il contratto - pilota dei tempi andati riguarda comunque un milione e
mezzo di lavoratori e svariate migliaia di imprese[63]. Qui si pone una questione
rilevante più che in ordine ai trattamenti economici rispetto alla gestione complessiva
del contratto, perché le parti di quel testo contrattuale che contengono clausole di
carattere obbligatorio rinviano tutte, non a caso, a ulteriori iniziative e confronti:
così accade in tema di inquadramento professionale, di revisione dei regimi di orario, di
funzioni degli enti bilaterali. Ne consegue che in tal modo il contratto collettivo
nazionale di lavoro è entrato nella sua stessa figura in una crisi di funzionalità. Si lasci
da parte al momento il fatto che anche il contratto nazionale di lavoro merita di essere
rivisitato. Il fenomeno si può riprodurre a catena in termini diversi. Si è svolta una
pratica, specie ma non solo in Emilia-Romagna, di accordi separati per così dire alla
rovescia. Sono stati stipulati svariate centinaia di accordi aziendali in cui è scritta
una clausola di ultra-attività del contratto nazionale del 1999[64]. Qui
si registra in un certo senso lo specchio della questione precedente. Ma cè
qualcosa di più. La legge n. 30/2003 e il successivo d. lgs. n. 276/2003 affollano una
quantità impressionante di richiami alla contrattazione collettiva: rinvii meramente
integrativi, derogatori, al contratto collettivo rispetto al quale la fonte suppletiva
diventa il contratto individuale, alla contrattazione nazionale, ai contratti territoriali
ecc.[65] È un
processo che va sorvegliato, poichè è evidente il rischio di una attuazione disordinata
in via contrattuale di quella legge, tale da incentivare il processo di destrutturazione
del sistema delle relazioni di lavoro. Il problema è dunque attuale. Non consiste in un
assillo formalistico dei giuristi. E invece un problema vero, che in Italia si pone
in più rispetto agli altri paesi europei, dove vigono in genere regole chiare sulla
efficacia dei contratti collettivi. Se il
problema è attuale e serio il metodo giusto con cui affrontarlo è quello di guardare
anzitutto allunità sindacale. Non si tratta di coltivare una visione mitica dellunità
sindacale né di pensare che quando i sindacati sono divisi tutto si debba fermare. Ma
empiricamente occorre registrare che in questo paese si sono fatti significativi progressi
sul piano sociale, ovvero si sono contenuti sviluppi pericolosi emersi in determinate fasi
quando cè stata lunità sindacale. Basti ricordare alcuni di questi passaggi:
lo Statuto dei lavoratori del 1970; la politica sindacale nella seconda metà degli anni
70, che fu emergenza economica e finanziaria ma anche politica (erano gli anni
di piombo); gli accordi del 1993 mirati allingresso nellEuro. Empiricamente
lunità sindacale ha quindi un valore se non di principio quanto meno funzionale,
tanto più che la divisione o la competizione tra i sindacati rischia di avere effetti
autodistruttivi in un sistema politico di tipo bipolare. Oggi siamo arrivati a una unità
di resistenza su vari temi, a fronte di un grave indebolimento del ruolo
sindacale sulla scena politica. Per questo lunità sindacale e la stessa
competizione tra le organizzazioni hanno bisogno di un sistema di regole. Siamo così al
secondo passaggio. Laffermazione
secondo cui cè bisogno di un sistema di regole contiene già in sé lindicazione
che ha senso ragionare in questa direzione solo guardando allobiettivo prima
evocato. Occorre quindi pensare a un meccanismo che serva a processi di unità sindacale
nelle varie forme possibili, a partire dalla unità dazione su singoli obiettivi
fino a percorsi di composizione delle differenze e delle contraddizioni tra i sindacati.
Bisogna quindi guardare all unità sindacale come a una forma del pluralismo, e non
in una prospettiva organicistica. Da qui il
terzo passaggio: se la questione delle regole sindacali è attuale e va affrontata con latteggiamento
metodologico appena descritto, è evidente che lo strumento prioritario da auspicarsi è
quello dellaccordo intersindacale. Da questa ipotesi si partì infatti, non a caso,
dopo la rottura del 1984 nel discutere di nuove regole sindacali[66]. La
scansione successiva è quindi la legge, esattamente come è accaduto per lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali e per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Naturalmente non si evoca una legge invasiva, ma lo stesso schema a suo tempo impiegato
per lintervento legislativo in materia appunto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. In quelloccasione vi fu un lavoro delle tre confederazioni, si costituì
una commissione che istruì la materia, e quel lavoro consentì poi di approdare a un
risultato. Si può pensare insomma a un accordo fra i sindacati, propedeutico a un
intervento di legge, al di là della forma che esso può assumere: un accordo
intersindacale vero e proprio o più semplicemente lintesa su alcuni punti di
sostanza. Sul piano
degli strumenti occorre quindi concepire un intervento legislativo leggero, mentre il
dettaglio regolamentare può essere svolto dalla autoregolamentazione sindacale e dalla
stessa contrattazione collettiva. Tale intervento deve affrontare il problema della
misurazione della rappresentatività, non solo per le organizzazioni dei lavoratori ma
anche per quelle dei datori di lavoro. La concertazione in Italia è andata in crisi per
tanti motivi ma cè anche una spiegazione, per così dire, antropologica. Non si
può fare una seria concertazione con circa quaranta sigle associative. Sta qui, nella
moltiplicazione dei soggetti che partecipano al tavolo della concertazione, come si è
detto sopra, una radice della crisi funzionale di quel meccanismo che poi è sboccata in
una vera e propria crisi strutturale. Il che riguarda sia i sindacati dei lavoratori che
le associazioni di imprese. Si pone quindi un problema anche in ordine alla verifica della
rappresentatività delle associazioni imprenditoriali. Basti ricordare che laccordo
interconfederale sui contratti di reinserimento dell11 febbraio 2004 è stato
sottoscritto da quattro confederazioni dei sindacati dei lavoratori (CGIL,CISL,UIL,UGL) e
da ben 22 associazioni di rappresentanza delle imprese. Occorre
quindi, anzitutto, una misurazione della rappresentatività. Nel settore privato non è
necessario esercitarsi in particolari invenzioni. Il criterio è scritto nellarticolo
39 della Costituzione: è il criterio associativo. E arrivato il momento di pensare
a una legislazione di sostegno allorganizzazione sindacale anche nel senso di
restituire valore al fenomeno associativo. Per fortuna ci si iscrive ancora a un sindacato
non solo per sbrigare una pratica pensionistica, o fare la dichiarazione dei redditi, o
beneficiare di altri servizi, ma anche per motivazioni ideali. Il processo associativo,
nella sua forma autentica, va favorito. Va poi
affrontato il tema dellefficacia del contratto collettivo. E stato certo un
errore non avere colto loccasione offerta dal protocollo del luglio 1993, dove esso
diceva, sul punto relativo alle regole in materia di rappresentanze sindacali aziendali
unitarie: le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra laltro,
ad una generalizzazione dellefficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali
che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle
norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un
apposito provvedimento legislativo inteso a garantire lefficacia erga omnes nei
settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni
concorrenziali delle aziende (lett. f dellart.2 del protocollo). Si era allora
a ridosso del referendum sullarticolo 19 dello Statuto dei lavoratori. In quella
occasione chi scrive ebbe a dire che i sindacati non avrebbero dovuto commettere un
peccato di superbia, alla luce di quanto era accaduto tra gli anni ottanta e novanta.
Ricordiamolo: dieci anni prima si proclamava lestinzione della stessa forma
sindacale. Fine dei sindacati dicevano innumerevoli titoli di autori
prestigiosi. E invece negli anni 90 si è consumata la fine dei partiti della prima
Repubblica, mentre le confederazioni sindacali erano lì con il governo a tenere in piedi
il paese. Come i partiti, che sembravano così forti negli anni 80, si sono poi
rivelati dei giganti con i piedi di argilla, allora bisognava stare attenti che questa
cosa non succedesse poi ai sindacati, una volta che il sistema politico si fosse
riorganizzato[67].
Rispetto allefficacia generale del contratto collettivo occorre infine definire uno
strumento risolutivo sul piano della certezza giuridica. Non si può eludere la questione
del rapporto tra dimensione associativa della rappresentanza e dimensione generale degli
interessi coinvolti. Sta qui tutto il dilemma della seconda parte dellarticolo 39
della Costituzione. Si deve applicare un principio democratico, di maggioranza, tenendo
conto tuttavia che qui non è in gioco unarena politica dove tutti sono uguali in
quanto cittadini, cui si applica la regola di una testa, un voto, ma unarena
di interessi. E nel campo degli interessi non può valere allo stesso modo il criterio
maggioritario, come insegnano i classici[68]. Si tratta di stabilire un
rapporto tra dimensione degli interessi coinvolti nella rappresentanza e dimensione
generale. Perciò non si può ignorare il problema del rapporto fra democrazia
rappresentativa e democrazia diretta, e delle loro reciproche relazioni. Ciò andrebbe
fatto non stabilendo la necessità di un mandato referendario dal basso come criterio di
legittimazione costante dellazione sindacale dal momento della costruzione delle
piattaforme al momento della stipulazione dellaccordo. E più sensato
prevedere che un ricorso sobrio a meccanismi di democrazia diretta sia utile proprio per
fare funzionare meglio la democrazia rappresentativa. Con una formula si può dire così:
ricorso al referendum come extrema ratio. Naturalmente
occorre poi distinguere tra contratto nazionale, contratto aziendale, contratto
territoriale. Ma qui basti indicare il concetto di fondo. Si tratta di immaginare un
referendum inteso come ultima istanza, di cui però si conoscono prima la procedura e gli
effetti. Ad esempio: se si sa che una certa ipotesi di accordo non può ottenere la
maggioranza dei consensi, non è che intanto si prende quello che cè e poi si va
avanti: non si prende niente, quellaccordo non cè più, e bisogna farne un
altro. In altre parole, non può funzionare il gioco del più uno. Non va dato
spazio a quelle forme di opportunismo sindacale che circolano in alcuni paesi europei,
dove esistono sindacati, come ad esempio in Francia, che non firmano quasi mai i
contratti, perché comunque questi si applicano a tutti; così ci si permette di dirne
male, dato che intanto essi vengono di fatto applicati. Da questo
punto di vista il ricorso eventuale alla democrazia diretta diventa un deterrente rispetto
a forme di utilizzo dei meccanismi della democrazia rappresentativa poco efficaci o
addirittura opportunistici. Anche perché lesperienza dice che non è vero che i
referendum debbano essere sempre una sorta di giudizio di Dio contro coloro che più si
sono esposti nel negoziato. La casistica è assai varia. Naturalmente molto dipende da
come si costruisce il referendum. Si può pensare a un meccanismo che attribuisca
efficacia generale ai contratti stipulati dai sindacati rappresentativi secondo certe
quote e misure, fatto salvo lesercizio del dissenso da parte di uno o più sindacati
rappresentativi, il quale determina la messa in mora di quellaccordo e la
possibilità di un ricorso al referendum come strumento eccezionale. Infine si
pone il tema della rappresentanza sindacale in azienda. Qui non si dovrebbe mutuare il
sistema in vigore nel pubblico impiego: sono mondi diversi. Sulla rappresentanza sindacale
aziendale esiste un lascito negativo del referendum del 1995. Da quel momento in Italia
vige un sistema secondo il quale è la stipula del contratto collettivo che dà diritto a
istituire la rappresentanza. Da qui conseguono una serie di rilevanti problemi, il
principale dei quali è costituito dal fatto che in tale modo si è messo nelle mani dei
datori di lavoro lesercizio dei diritti sindacali. Le pronuncie fin qui effettuate
dalla Corte costituzionale non appaiono esaustive del problema[69]. Da
ciò, a parte le questioni di principio, in sé significative, derivano una serie di
rilevanti problemi pratici. Ad esempio, i sindacati che hanno stipulato il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici del 2003, relativo a parte economica e
normativa, non sottoscritto dalla Fiom-Cgil, si sono preoccupati di non trarre le
drastiche conseguenze che lapplicazione letterale di quel disposto avrebbe
determinato, vale a dire lesclusione della Fiom-Cgil dai diritti sindacali in quanto
non stipulante del contratto nazionale di categoria. Infatti nella dichiarazione in
premessa allaccordo del 7 maggio 2003 è scritto che le parti stipulanti il
presente contratto collettivo
convengono che di tutti i diritti e istituti
.saranno
destinatari altresì i sindacati stipulanti
laccordo per la costituzione delle
r.s.u.. L a formula vale a dire che la Fiom-Cgil pur non avendo sottoscritto il
rinnovo del contratto nazionale di lavoro nella sua stessa parte normativa resta tuttavia
inclusa nella fruizione dei diritti sindacali, per volontà dei soggetti stipulanti[70]. Da ultimo
non si possono ignorare i rischi di destrutturazione e atomizzazione della rappresentanza
sindacale. Va quindi considerata necessaria una rivisitazione dellarticolo 19 dello
Statuto dei lavoratori nella prospettiva fin qui delineata, e non in quella di un utilizzo
meccanico di quella sede come luogo in cui misurare la rappresentatività dei soggetti
sindacali. 5. Concertazione
e assetti istituzionali. I giuslavoristi si sono accorti finalmente che la modifica degli assetti istituzionali ha a che fare con loggetto della loro disciplina[71]. Chi scrive fece a suo tempo un richiamo con lambizione di suscitare un dibattito, come ebbe la cortesia di ricordare DAntona[72]. Poi si sono diffusi i commenti sulle competenze concorrenti tra regioni e Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro introdotti nellart.117 della costituzione dalla riforma costituzionale n. 3 del 2001[73]. Oltre alla interpretazione dei testi vigenti va tuttavia elaborato un pensiero, il quale deve muovere da una riflessione critica di fondo sugli assetti istituzionali di questo paese. Solo in questa chiave ha senso ragionare sul significato e sulla praticabilità della concertazione nella prospettiva futura. Per porre
su basi attendibili il ragionamento bisogna anzitutto osservare che tra concertazione e
unità sindacale corre un rapporto coessenziale. In tema vale più la verifica storica che
le tante possibili teorizzazioni. I patti triangolari veri si sono stipulati solo con lunità
sindacale. La divisione sindacale ha invece fatto da detonatore alle crisi della
concertazione, dal disaccordo di San Valentino del 1984 al patto per lItalia del
2002[74]. Lunità
sindacale, nei termini almeno di una convergenza delle maggiori confederazioni sulle
scelte fondamentali, è dunque necessaria alla concertazione. Essa, come sopra ricordato,
non è necessaria in sé, se esiste un sistema di regole. La divisione sindacale risulta
devastante rispetto allo stesso sistema delle relazioni contrattuali se si svolge nella
assenza di regole condivise. Per altro
verso si pone il tema dei rapporti tra sistema sindacale e sistema politico[75]. Qui
il punto cruciale consiste in una razionalizzazione, ancora del tutto incompiuta, del
rapporto tra sistemi politici maggioritari, fondati sulla logica dellalternanza, e
politiche della concertazione, ovvero tra sistema politico di tipo bipolare e sistema
sindacale. E evidente che questo passaggio costituisce per il sindacato un radicale
rovesciamento di scenario: una cosa infatti è svolgere politiche di concertazione in un
quadro di regole condivise, e persino di pratiche consociative a livello politico, tuttaltra
cosa è muoversi in una situazione di forte contrapposizione tra maggioranza di governo e
opposizione, così acuta da investire lo stesso quadro istituzionale, vale a dire le
regole del gioco, come le cronache della anomalia italiana ogni giorno raccontano. Il tema
andrebbe analizzato a fondo. Basti qui
segnalare appena uno spunto. Uno dei risultati paradossali della conversione in senso
maggioritario del sistema politico italiano, i cui esiti vanno ben oltre la classica
eterogenesi dei fini dei propositi riformatori, consiste in una del tutto atipica
affermazione della c.d. autonomia della politica. Ciò che veniva teorizzato quando
esistevano veri partiti di massa a radicamento ideal-ideologico, appunto la autonomia
del politico, a quel tempo non si è in realtà mai realizzato, perché in concreto
prevalevano pratiche di concertazione sociale e persino di consociazione politica. Lautonomia
della politica si afferma invece nellepoca del maggioritario, quando il leader dello
schieramento vincente afferma, giustamente dal suo punto di vista, di sentirsi legato al
patto direttamente stipulato con gli elettori e non alla mediazione con i corpi intermedi
ovvero con le associazioni di rappresentanza degli interessi. Lerrore, nel caso, sta
nel fatto di assumere che quel patto con gli elettori riguardi le stesse
regole costituzionali, secondo una visione semplificata e persino brutale della
democrazia, che in questa accezione si risolverebbe tout
court nel principio di maggioranza. Tanto è vero che la stessa maggioranza di governo
in carica promuove lapprovazione, appunto a maggioranza, di una nuova riforma
costituzionale, rendendo così recidivo lerrore compiuto nella precedente
legislatura dalla diversa maggioranza di governo, quella volta di centrosinistra, che
improvvidamente approvò, con un risicato numero di voti, la legge cost. n. 3 del 2001 di
riforma del tit. V della parte seconda della costituzione. Riforma appunto improvvida,
sbagliata nel metodo e nel merito che ha alimentato la più acuta conflittualità tra
diversi livelli istituzionali (Stato, regioni, province e comuni) che si sia mai
conosciuta nella storia della Repubblica, per ragioni altrove descritte. La maggioranza di
governo in carica insiste nellerrore, proponendo una ulteriore riforma della
costituzione, relativa non solo alla ripartizione di competenze tra Stato, regioni e enti
locali (forma di Stato), ma anche alle questioni relative alla forma di governo[76]. Qualcosa
dunque nel meccanismo democratico si sta alterando nel profondo. Infatti la democrazia non
consiste, come insegnano i classici, nella attuazione del puro e semplice principio di
maggioranza. Il principio di maggioranza va anzitutto contemperato con i diritti della
minoranza a partire da quello, essenziale, di riuscire a diventare un giorno maggioranza,
e con linsieme dei diritti sociali, e quindi con linterlocuzione con quei
soggetti che lart.2 della costituzione chiama formazioni intermedie[77].
Tuttavia, dal punto di vista delle pure e semplici politiche di governo il ragionamento è
coerente. E evidente che in questo nuovo contesto i vecchi ragionamenti sulla
autonomia sindacale intesa come pura e semplice autonomia dai partiti sono del tutto
spiazzati e che va quindi elaborata una nuova visione dei rapporti tra sistema politico e
sistema sindacale. Al riguardo cè stata una colpevole mancanza di riflessione dei
sindacati. Proprio quando si consumava la crisi della prima Repubblica, con il crollo dei
partiti, e si realizzava lavvento dei sistemi maggioritari sul piano elettorale
sotto la spinta dei referendum del 1991 e del 1993 i sindacati svolgevano una classica
funzione di supplenza politica, con laccordo del 23 luglio 1993. Si può dire che in
quel momento le maggiori confederazioni hanno svolto una funzione politica sostanziale e
di grande rilievo costituzionale. Il loro errore è stato poi quello di non riuscire a
tradurre quellesperienza in un sistema di regole consolidate, come sopra osservato. Oggi
siamo molto distanti dai vecchi dibattiti sul neo-corporativismo, relativi alla necessità
o meno per la concertazione di governi c.d. amici, ovvero pro-labour[78]. Le cose ora sono più semplici, e
persino alquanto rozze. E evidente che lesistenza di un governo amico
della concertazione aiuta, anche se esso non può qualificarsi tout court come pro-labour, ma purchè sia almeno predisposto alla
concertazione come metodo. Mentre sicuramente non favorisce le pratiche di concertazione
un governo che dichiari in partenza lobsolescenza della stessa concertazione, come
si è fatto nel libro bianco del lavoro dellottobre 2001, dove si
afferma essere del tutto evidente limpossibilità del modello concertativo
degli anni novanta di affrontare la nuova dimensione dei problemi economici e sociali,
si sancisce quindi la fine delle politiche di concertazione a favore delle politiche di
c.d. competitività, e infine si dichiara la rinuncia del governo ad occuparsi della
regolazione della rappresentatività sindacale e lintenzione, in sostanza, di fare laccordo
con chi ci sta, come poi è avvenuto con il c.d. patto per lItalia[79]. Non
cè quindi una relazione univoca ma complessa tra sistema politico bipolare e
concertazione[80]. La
concertazione si può fare anche in un assetto politico bipolare, se cè accordo
sulle regole di fondo, se si condivide una idea complessa della democrazia, se cè
chiara distinzione dei ruoli. Qui si sconta la mancata metabolizzazione del passaggio in
Italia dal sistema proporzionale al sistema maggioritario, come la più generale
sottovalutazione dei temi relativi alla c.d. forma di Stato, generalmente riassunti nella
formula indifferenziata della riforma federalista dello Stato. Essenziale
alla concertazione è comunque una disponibilità di fondo e reciproca tra le parti
sociali, al di là dei motivi di conflitto specifici e occasionali: se la parte
imprenditoriale ritiene di privilegiare il rapporto diretto con un governo considerato
amico (pro-capital invece che pro-labour) con metodi non a caso giudicati
neo-collaterali (si pensi al noto Manifesto di Parma della Confindustria del 2001 che fu
una premessa persino testuale del programma del governo di centrodestra) il gioco è
finito in partenza[81]. Se
non si attiva, al fondo, un rapporto autentico, se non una vera e propria alleanza, tra
produttori, tra chi lavora nelle imprese e chi conduce le imprese la
concertazione è morta in partenza, per così dire in
apicibus La
concertazione funziona se cè una selezione degli attori e se è motivata da precise
priorità economico - sociali. Ha bisogno in sostanza di una missione, di un compito, non
di una ideologia. Per lunghi anni tale missione fu costituita dalla necessità di superare
il meccanismo della scala mobile e il sistema multiplo degli automatismi salariali, nellambito
delle politiche anti-inflattive. Si può dire che la vecchia scala mobile ha finanziato
generosamente la concertazione: basti ricordare la sequenza che dalla seconda metà degli
anni 70 (con la legislazione della emergenza e lo smantellamento degli automatismi
c.d. composti) porta allinizio degli anni 90 con il superamento definitivo
della scala mobile e laccordo del luglio 1993, come sopra ricordato. Il protocollo
del 23 luglio 1993 si spiega così: dopo il crollo del sistema dei partiti, dopo la legge
finanziaria lacrime-sangue del governo presieduto da Giuliano Amato del 1992 si pone lobiettivo
di riportare sotto controllo il deficit, risanare i conti pubblici e riuscire a realizzare
i parametri per lingresso nellEuro. Se non si fosse raggiunto questo risultato
lItalia non sarebbe oggi il paese con i gravi problemi che conosciamo, ma qualcosa
di peggio, una specie di Argentina nel cuore dellEuropa. E necessario ora un
nuovo obiettivo. Il problema sta nel come definirlo. Occorrerebbe
in primo luogo individuare un sistema di valori condiviso anzitutto dalle parti sociali:
una visione equilibrata della competizione, che non può essere fondata sulla
flessibilità del lavoro come valore in sè, ma semmai sulla qualità del lavoro, su una
nuova politica dei redditi, che esclude lutilità del rivendicazionismo salariale[82] ma
anche la pura e semplice subordinazione della condizione e dei redditi di lavoro alle
esigenze immediate di impresa. In questo senso la legge n. 30 del 2003 e il successivo d.
lgs. n. 276 del 2203 appaiono del tutto fuori fase, come sopra detto. I fatti hanno
dimostrato che cè invece bisogno dellesatto contrario: rilanciare le
politiche di concertazione e coesione sociale, rivalorizzare il senso e il significato del
lavoro, anzitutto garantendo a chi si cimenta nel lavoro nel settore privato, e quindi
soprattutto ai giovani, una prospettiva di vita e di sicurezza, e poi sviluppando efficaci
politiche di integrazione della nuova forza lavoro extracomunitaria, di cui questo paese
ha un bisogno vitale. Sono quindi in gioco oggi politiche di stabilizzazione e
valorizzazione del lavoro, esattamente agli antipodi della filosofia che ha animato le
leggi in commento. Lobiettivo, la missione di una nuova concertazione
potrebbe essere quindi individuato nel rilancio della funzione produttiva, del valore
produttivo del lavoro e dellimpresa. La
concertazione è utile se fatta bene, alle condizioni sopra descritte. Altrimenti è
meglio lasciare campo libero alla competizione liberista. Che altro è infatti il
superamento della concertazione se non laffermazione della logica neo-liberista?
Ogni attore sociale muove la sua azione, conflittuale e negoziale, e alla fine si vedrà lesito.
Se ciò accade cè da dubitare che dal libero incrociarsi delle rivendicazioni e dei
conflitti sociali possa scaturire nelle condizioni oggi date un esito, per così dire,
progressivo. Appare più probabile lo scatenarsi di corporativismi incontrollati. Già le
nuove forme di terziarizzazione del conflitto la dicono lunga. Non sono più solo gli
addetti ai servizi pubblici che usano il loro potere di condizionamento verso gli
utenti-cittadini (gli autoferrotranvieri, i controllori di volo, i macchinisti delle
ferrovie ecc.). Sono gli operai che per farsi sentire terziarizzano il loro conflitto,
colpendo gli utenti (così gli operai di Termini Imerese bloccano laeroporto di
Palermo e lautostrada, gli operai dellIlva di Terni la stazione, quelli di
Melfi il flusso delle merci, i forestali della Calabria i trasporti nord-sud ecc.). Le
intuizioni di Accornero degli anni 80 sulla terziarizzazione del conflitto
sono andate, per così dire, ultra vires[83]. Se
non si trova un altro modo di governare il conflitto lesito più probabile è quello
di una atomizzazione del conflitto sociale come premessa, in parallelo alla crescente
frantumazione istituzionale del paese, di un esito plebiscitario della lunga transizione
italiana. Una volta
affermato che la concertazione è ancora utile si tratta di ragionare sulla sua concreta
praticabilità. Ammesso che tutte le premesse sopra descritte siano soddisfatte, si
possono indicare i temi su cui una nuova concertazioneovvero una nuova
politica dei redditi dovrebbe cimentarsi. Occorrerebbe intanto definire alcuni
argomenti di impegno per così dire unilaterale dei tre soggetti della concertazione. Per
il governo: politica delle tariffe, dei prezzi, di sostegno a una politica economica e
industriale fondata su ricerca/innovazione, sulla valorizzazione, qualificazione e
stabilizzazione del lavoro. Per le imprese: rinuncia
ad affrontare la competitività sul versante della riduzione dei diritti e del costo del
lavoro e accettazione della sfida a misurarsi con la competitività sul piano della
qualità dei prodotti e del lavoro. Per i sindacati:
scelta decisa a favore di un impegno sulla competizione di qualità, rinuncia a
divisioni entropiche e stipulazione di un nuovo patto federativo relativo a un
sistema coerente di regole sindacali. Di questi enunciati andrebbero poi declinati i
dettagli, in tema di nuovi schemi della concertazione possibile, anzitutto per quanto
riguarda la selezione degli attori, le regole endo-sindacali in termini di procedimenti
decisionali, le regole pattizie in materia di sistema contrattuale e di conflitto, e
infine le essenziali regole legislative in ordine alla efficacia giuridica dei contratti
collettivi di lavoro. 6. Conclusioni. In
conclusione qualcosa va detto in ordine alla vitalità ovvero alla crisi del
diritto del lavoro ciclicamente evocata. Sul punto chi scrive è vaccinato. Quando ero
impegnato nella mia prima monografia mi imbattei in una serie imponente di definizioni del
diritto del lavoro, alcune di segno catastrofista, del tipo appunto crisi o
addirittura morte del diritto del lavoro. Per venirne a capo decisi di
raccogliere quelle definizioni in una introduzione[84]. Da allora mi sono convinto che il
diritto del lavoro è una strana materia che assomiglia allAraba fenice, capace di
rinascere quando se ne dichiara la fine e di declinare quando se ne celebra il trionfo, e
ho deciso di non prendere mai più sul serio il tema della crisi del diritto
del lavoro. I
cambiamenti in corso sono tuttavia davvero molto consistenti. Qui più che la dottrina
conta losservazione di ciò che accade nella realtà, che si fa descrivere meglio
per aneddoti che per astratte formulazioni. Mi ha
molto colpito, di recente, una breve ma efficace analisi formulata da un ex operaio, ora
in pensione, che si diletta di fotografia. Dice questa persona: una volta in
fabbrica si producevano meccanismi di solidarietà; si lavorava assieme, con lo stesso
contratto, i più anziani insegnavano ai giovani, si formava un collettivo. Anche a quel
tempo cerano i più bravi e i meno capaci: cerano operai che avevano dei
numeri, non avevano potuto frequentare le scuole, ma potevano insegnare agli altri; molti
di questi sono diventati capi-officina e poi a loro volta hanno messo su imprese
artigiane; i meno capaci venivano protetti. Ora non è più così: nella stessa impresa
convivono contratti e posizioni di lavoro diverse: limpresa è esternalizzata, cè
gente che va e viene e non si forma più un collettivo. I più anziani non hanno niente da
insegnare ai giovani, perché magari i giovani sanno usare il computer e gli anziani no.
Questo racconto, riferito alla condizione di lavoro di una media impresa emiliana dice
molto, quasi tutto, delle trasformazioni del lavoro. Ciò che declina non è la
subordinazione, il vecchio lavoro subordinato/dipendente, che invece fiorisce come non
mai. Ciò che declina, e tende addirittura a dissolversi è invece lidentità
collettiva del lavoro. Il lavoro subordinato non è minoritario. E disperso,
frantumato, privo della possibilità di autoriconoscersi come soggetto collettivo[85]. In queste
condizioni anche nella legge n. 30 e nel d. lgs.n. 276 del 2003 si possono riscontrare
alcune normative utili, come lidea della costituzione di una borsa nazionale del
lavoro a cui ogni interessato può rivolgersi per cercare occasioni di lavoro, ammesso che
sia possibile tutelare la privacy (86).In questi provvedimenti non tutto è da
abrogare. Molto invece è da rivisitare. In ogni
caso avanzano vertiginosi processi di cambiamento economico-sociale. Sulle pagine dellinserto
corriere del Veneto del Corriere della Sera si legge che nel Veneto si
svolgono forme diffuse di delocalizzazione e di intra-localizzazione: una importante
impresa di elettrodomestici mette in cassa integrazione 700 dipendenti perché ha deciso
di avviare uno stabilimento di produzione in Cina; nellarea tessile del trevigiano
sono state chiuse una serie di aziende dellindotto (stirerie, camicerie ecc.)
sostituite da nuove società con nomi fantasiosi, che occupano nelle stesse mansioni
lavoratrici cinesi, cosicché le operaie italiane licenziate hanno organizzato una
protesta, dicendo noi lavoravano a contratto otto ore al giorno, quelle lavorano
anche la notte a sottosalario. Sembra di rileggere le pagine delle lotte
bracciantili di inizio 900 quando i braccianti in sciopero nelle campagne padane
affrontavano i crumiri portati sui camion dalle zone depresse del polesine, ed
erano ancora più poveri e disperati degli scioperanti. I dirigenti della Confindustria
lanciano appelli allarmati affermando che lEuro pesante comporta un aggravio di
circa il 50% nella competizione persino per le produzioni di lusso del made in Italy.
Commentatori economici autorevoli affermano che lItalia è ferma, non si innova, non
si fa ricerca, gli imprenditori si dedicano ad operazioni finanziarie e non ad
investimenti produttivi. Per non dire di ciò che accade sul versante istituzionale: una
politica rissosa, impegnata esclusivamente nella ricerca dei consensi elettorali nel breve
periodo e non nella costruzione di progetti per il futuro, un assetto istituzionale
disordinato, conflittuale, caotico. Limpressione
è infine che qualcosa di molto concreto sia avvenuto nel mondo nel lavoro, piuttosto
lontano dalle eleganti dissertazioni dei giuristi sui lavori senza aggettivi, sui cerchi
concentrici e così via. Qualcosa che assomiglia più alla dissolvenza che allidea
razionale di un altro assetto, che pure fin qui anche chi scrive si è sforzato di
perseguire. Verrebbe da dire, con il Faust ghoetiano: Ahimè, ho studiato a fondo e
con ardente zelo, filosofia e giurisprudenza e medicina e, purtroppo, anche teologia.
Eccomi qua, e ne so quanto prima. Se si aggiungesse alla desolata affermazione di
Faust linciso e ahimè anche diritto del lavoro il richiamo risulterebbe
perfetto. Tuttavia
accade talora di accorgersi, spesso involontariamente, che il diritto del lavoro resta un
modo utile di guardare al grande e anche al piccolo mondo reale, che esso è davvero una
finestra sulla realtà. Così di recente mi è accaduto, passeggiando sulle Zattere a
Venezia, di assistere al seguente episodio. Pure essendo poco dopo lalba cera
un grande fervore di lavori, specialmente attorno ai rifornimenti di un grande magazzino.
Poiché stavo preparando mentalmente una lezione sulla somministrazione di manodopera e
sui processi di esternalizzazione ho guardato con gli occhi del diritto del lavoro ciò
che mi circondava. La mia prima valutazione è stata: qui ci sono decine di persone che
lavorano sul serio. Cè chi ha portato il camion sulla chiatta attraccata al molo,
chi trasborda le merci dalla chiatta al magazzino, chi sistema le merci negli scaffali.
Non sono neppure le sette della mattina, eppure il lavoro ferve. Dunque innanzi tutto il
lavoro cè. Avrà perso la sua identità, la sua forza sociale e politica, eppure
ancora esiste. Dopo una breve digressione mentale sul tema delle eventuali maggiorazioni
retributive per quelle ore di lavoro svolte in orario così mattutino, risolta
negativamente dato il fatto che la notte era passata, e quindi non erano più in gioco
indennità di lavoro notturno, tranne un dubbio per gli addetti ai trasporti che
evidentemente avevano lavorato di notte, mi sono interrogato sulla quantità di unità
produttive ovvero contrattuali entro cui si aggregavano i lavori che vedevo svolgersi. Ho
dedotto che sicuramente cera un contratto di trasporto, poi un contratto di
facchinaggio e probabilmente di fornitura, quindi un contratto della grande distribuzione
commerciale. Mentre mi accingevo a proseguire nella mia meditazione sulla lezione da
svolgere, mi si è parato di fronte uno strano avvenimento. Si è verificato un alterco
tra una addetta al grande magazzino e un operatore ecologico che stava svolgendo il suo
lavoro di raccolta dei rifiuti. Questultimo si rifiuta di raccogliere i sacchetti di
spazzatura aperti e dal contenuto disperso, perché sostiene che le sue mansioni
consistono nel raccogliere i sacchetti chiusi, mentre la raccolta della spazzatura
disseminata spetta ad altri. La commessa afferma che non sta a lei raccogliere quella
spazzatura, perché lei chiude la sera i sacchetti, li dispone allesterno e non è
colpa sua se di notte arrivano sostiene- gli zingari che aprono i
sacchetti e ne disperdono il contenuto. Perciò apostrofa duramente linterlocutore,
chiamandolo tuttavia operatore ecologico e non con il più popolare e obsoleto termine di
spazzino. Il colloquio-alterco si svolge in stretto veneziano, ed è concluso
dalla irata conclusione delloperatore ecologico che, andandosene con il suo
carretto, afferma la ghe chiami i carabinèr. Guarda caso stava da lì
passando una pattuglia di poliziotti, anzi di operatori della sicurezza., a cui subito si
rivolge la commessa, sempre in stretto veneziano. Gli operatori della sicurezza, essendo
meridionali, per prima cosa dicono: parli italiano. Dopodichè, udita la
questione, dichiarano che il problema non li riguarda, avendo chiesto tuttavia alla
commessa se era sicura che i sacchetti della spazzatura venissero aperti dagli zingari,
domanda alla quale la commessa ha risposto decisa, questa volta ancora in veneziano,
la ghe son sicura, sì. Mentre mi allontanavo ho riflettuto sulla quantità di
questioni di diritto del lavoro affollate nellepisodio a cui avevo appena assistito.
Intanto, un problema di mansioni. A chi tocca la raccolta dei rifiuti dispersi? La
commessa ha ragione: quel compito non sta certo nel contenuto della sua obbligazione di
lavoro. Ha ragione però anche loperatore ecologico, se è vero che a lui compete la
raccolta dei sacchetti chiusi, mentre ad altri spetta quella dei rifiuti dispersi. E
escluso inoltre un compito degli operatori della sicurezza, tranne la questione del
controllo degli zingari, peraltro improbabile, dato che a Venezia di zingari
non se ne vedono molti, mentre circolano non pochi drop-out, di età variabile. Ma questa
è la vecchia job property, lapplicazione pignola del
mansionario tipica dellantico sindacalismo anglosassone, mi sono detto. Come andrà
a finire la storia, dato il fatto che non può essere tollerato più di tanto, per limmagine
dellesercizio, lesistenza di rifiuti dispersi di fronte al grande magazzino.
Riassumendo: gli operatori della sicurezza non centrano, se non per gli eventuali
controlli notturni sugli zingari; loperatore ecologico si attiene al suo
mansionario, e difficilmente potrà essere indotto ad ampliarlo, né tanto meno sanzionato
per il rifiuto di flessibilizzare i suoi compiti, dato che si tratta di un dipendente
formalmente privato ma occupato in quel regime semi-pubblico degli addetti alle ex
aziende municipalizzate, ora trasformate in genere in società per azioni con il pacchetto
di maggioranza detenuto per lo più dai Comuni. Concludo che alla fine il problema andrà
risolto dalla commessa, quando il direttore le chiederà di provvedere a rimuovere il
disdoro costituito dalla spazzatura davanti allesercizio, specie se la commessa è
assunta con un contratto a termine, o altre forme di lavoro precario. Lepisodio
appena descritto mi ha distratto dalla impostazione geometrica che intendevo dare alla mia
lezione sulle esternalizzazioni di impresa. Mi ha richiamato alla realtà. Mi ha fatto
intendere, una volta ancora, che il diritto del lavoro è una materia umile, che per lo
più riguarda attività povere, tuttavia essenziali ai fini di una condizione decente di
vita dei cittadini, che sta a ridosso dei rapporti concreti di lavoro e di vita, che poco
si presta ad astrazioni, le quali per lo più risultano sproporzionate rispetto alla
ridotta natura delloggetto. Ma al tempo stesso una materia straordinaria per la sua
capacità di costituire un filtro di osservazione della realtà e anche uno strumento in
qualche misura determinativo dei rapporti sociali concreti, se è vero, come ha ricordato
Gerard Lyon-Caen in una delle sue ultime lezioni, che esso organizza la vita delle
persone nei suoi aspetti più quotidiani, e più remoti da qualunque speculazione
intellettuale; da lui dipende il loro sostentamento; dalla sua portata esatta dipendono un
congedo più o meno lungo, unindennità più o meno elevata di modo che dal
fatto che lo si applichi in un senso o in un altro dipenderà la sorte di milioni di
persone[86].
Anche per questo il diritto del lavoro, una volta che lo si è incontrato e compreso, è
difficile abbandonarlo. [1] DAntona,
Il protocollo sul costo del lavoro e lautunno
freddo delloccupazione, RIDL, 1993,
I, 411 ss. [2] Cfr., anche per richiami, i saggi in Mercato del lavoro. Alcune risposte a molti
interrogativi, LD, 2004, 7 ss. [3] Libro
bianco sul mercato del lavoro in Italia, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, 2001. [4] Alleva,
Un disegno autoritario nel metodo, eversivo nei
contenuti, in Aa. Vv., Lavoro:
ritorno al passato, Roma, 2002. [5] Cfr. Dal Patto per Milano al Patto per lItalia, Interventi, DRI,
2003, 3 ss. [6] Cfr., tra gli altri, gli accordi Fiat
del dicembre 2002 e Alitalia dellottobre 2004. [7] Galbraith,
Leconomia della truffa, Milano, 2004. [8] Basti visitare il sito del ministero
del welfare. Cfr. anche Tiraboschi, La riforma Biagi. Commentario allo schema di decreto
attuativo della legge delega sul mercato del lavoro, GL, supplemento al n. 4/2003, 2003.; Sacconi Reboani - Tiraboschi, La società attiva, Venezia, 2004. [9] Giugni, I tecnici del diritto e la legge malfatta,
PD, 1970, 479. [10] G. F. Mancini, Terroristi e riformisti, Bologna, 1981, 149. [11] Per essenziali rilievi critici a tale
strategia si vedano Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Bari, 2000; Stigliz, La
globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, 2002; Rifkin, Il
sogno europeo, Milano, 2004. [12]
Roccella, Una politica del lavoro a doppio
fondo, LD, 2004, 43 ss.; Bano, Diritto
del lavoro e nuove tecniche di regolazione: il soft law, LD, 2003, 49 ss.. [13] Lettieri,
Lallargamento a Est e i destini incrociati
dellEuropa, DML, 2004. [14] Le migliori analisi della lunga fase
preparatoria si ritrovano in Lo Faro, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva
comunitaria, Milano, 1999; M Barbera, Dopo
Amsterdam, Italia, 2000. [15] Amato,
Presentazione, in G. F. Mancini, Democrazia
e costituzionalismo nellUnione europea, Bologna, 2004, 3. [16] Caruso,
Alla ricerca della flessibilità mite:
il terzo pilastro delle politiche del lavoro, DRL,
2000, 141 ss. [17] Ghezzi,
Fatti e misfatti: il diritto del lavoro nella
Repubblica dei referendum, RGL, 2003, I, 3. [18] M. Barbera, Leguaglianza
come spada e leguaglianza come scudo, in Eguaglianza
e libertà nel diritto del lavoro. Scritti in
memoria di Luciano Ventura, a cura di Chieco, Bari, 2004; Chieco, Lavoratore
comparabile e modello sociale nella legislazione sulla flessibilità del contratto e dellimpresa,
in Eguaglianza e libertà nel diritto del lavoro,
cit. [19] Cfr. le risposte di Ghezzi, Pera,
Persiani, Suppiej, Giubboni, Novella, Torelli, Trojsi, Voza, in Il diritto del lavoro oggi, LD, 2000, 5 ss. [20] Alleva,
Il tramonto degli automatismi salariali, PD, 1982, 423 ss. [21] Persiani, Diritto
della previdenza sociale, Padova, 2002, 289. [22] Gorrieri, Parti uguali fra diseguali, Bologna, 2002. [23] Brollo,
Il lavoro subordinato a tempo parziale, Napoli,
1991. [24] M. T. Carinci, La
fornitura di lavoro altrui, Commentario al
Codice civile, diretto da Schlesinger, Milano,
2000. [25] Alleva,
Ricerca e analisi dei punti critici del decreto
legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro, RGL,
2003, I, 887 ss. [26] S. Cassese, La
crisi dello Stato, Bari, 2002. [27] DAntona,
Diritto
del lavoro di fine secolo: una crisi di identità, RGL, 1998, I, 311. [28] Pelling, A History of British Trade Unionism, London, 1976. [29] Si vedano Wedderburn, Common
law, labour law, global law, DLRI, 2002,
1.; Hepple, Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale,
2003, 27.; Perulli., Diritto del lavoro e globalizzazione, Padova,
1999; Scarponi (a cura di), Globalizzazione e diritto del lavoro, Milano,
2001. [30] Si veda la suggestiva ricostruzione di
Ruffolo, Quando lItalia era una superpotenza, Torino,
2004. [31] In argomento cfr. Viscomi, La
legge italiana del 1998 sul lavoro immigrato extracomunitario, in Cappelletti - Gaeta L. (a cura di), Diritto del lavoro. Alterità, Napoli, 1998; Gragnoli, Area
soggettiva di applicazione e regime delle fonti, in Dondi (a cura di), Il lavoro degli immigrati, Milano, 2003, 56; Dondi, La
politica verso limmigrazione: dalla legge Turco-Napolitano alla legge Bossi-Fini,
in Dondi (a cura di), Il lavoro degli immigrati, cit.; Castelli,
Politiche dellimmigrazione e accesso al
lavoro nella legge Bossi-Fini, LD, 2003,
289. [32] Per tutti si vedano De Luca Tamajo R., I processi di esternalizzazione, Napoli, 2002; Ferraro, Tipologie
di lavoro flessibile, Torino, 2002; Perulli (a
cura di), Impiego flessibile e mercato del
lavoro, Torino, 2004. [33] Romagnoli,
La concertazione sociale in Europa: luci e ombre,
LD, 2004; Id., Luomo
flessibile e la metamorfosi del lavoro, Bologna, 2004, 426 ss.; Id., Radiografia
di una riforma, Bologna, 2004, 19. [34] Pedrazzoli
(a cura di), Lavoro subordinato e dintorni,
Bologna, 1989; Ghezzi (a cura di), La disciplina
del mercato del lavoro. Proposte per un Testo unico, Roma, 1996; Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro,
Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro,
Salerno, 22-23 maggio 1998, Milano, 1999; Pedrazzoli,
Dai lavori autonomi ai lavori subordinati, in Scritti in onore di Gino Giugni, tomo I, Bari,
1999, 737 ss. [35] DAntona.,
La grande sfida delle trasformazioni del lavoro:
ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto, in DAntona, Il
lavoro delle riforme , Roma, 2000,297. [36] Grandi,
Il lavoro non è una merce: una formula
da ricordare, LD, 1997, 557. [37] Per le proposte formulate dalla CGIL
cfr. Aa. Vv., La
riforma del mercato del lavoro, Roma, 2003, 125 ss.; per quelle dei partiti di
opposizione cfr. Lavoro Welfare, Verso il programma dellUlivo per il lavoro,
Milano, 2002, 127 ss.; per un commento cfr. Perulli,
Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, RGL, 2003, I, 221 ss. [38] Persiani
- Proia, Contratto e rapporto di lavoro,
Padova, 2003,9. [39] Roccella,
Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2004, 29
ss. [40] Barassi,
Il contratto di lavoro nel diritto positivo
italiano, vol. I, Milano, 1915. [41] Mengoni,
Il contratto di lavoro, a cura di M. Napoli, Milano, 2004, 115; Napoli, Ricordo
di Luigi Mengoni, DLRI, 2002, 151. [42] Mazzotta,
Barassi, Goethe e la tipologia dei rapporti, in
La nascita del diritto del lavoro, a cura di M.
Napoli, Milano, 2003. [43] Treu,
in Commentario della costituzione a cura di Branca,
Bologna-Roma, 1979. [44] Santoro
Passarelli, Il lavoro parasubordinato,
Milano, 1979; Ballestrero, Lambigua nozione di lavoro subordinato, LD, 1987, 41 ss. [45] Calafà,
Congedi e rapporto di lavoro, Padova, 2004. [46] Cfr.
art. 12 l. n. 223 del 1991. [47] Si vedano, per tutti, Mortati, Il
lavoro nella costituzione, DL, 1954, I,
154; Romagnoli, in Commentario della costituzione, a cura di Branca,
Bologna - Roma, 1975, 194; Mazzotta, Diritto del lavoro, Milano, 2002,12. [48] Ichino,
Il lavoro e il mercato, Milano, 1996. [49] Ichino,
Lezioni di diritto del lavoro, Milano, 2004. [50] Del
Punta, Leconomia e le ragioni del
diritto del lavoro, DLRI, 2001, 3; De Simone, Dai
principi alle regole, Torino, 2001, 20 ss. [51] Zoppoli,
Dieci anni di riforma del lavoro pubblico,
1993-2003, LPA, 2003, 751. [52] S. Cassese, La
tenaglia del pubblico impiego, in Corriere
della sera del 23 novembre 2004. [53] Borgogelli F., La nuova disciplina del mercato del lavoro e le
pubbliche amministrazioni, LD, 2004, 69. [54] Biagi,
Competitività e risorse umane: modernizzare la
regolazione dei rapporti di lavoro, RIDL,
2001, I, 257 ss.; Biagi, Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, 2001. [55] Pera,
Noterelle. Diario di un ventennio, Milano,
2004. [56] Pedrazzoli,
Codice dei lavori, Milano, 1999; Pedrazzoli, Logistica
delle norme e conoscenza del diritto del lavoro, LD, 2001, 599 ss.; E conoscibile il diritto del lavoro?, Interventi,
LD, 2001, 541 ss. [57] Cfr. Commissione per lanalisi delle compatibilità
macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale, Roma, 28 febbraio 1997; Treu, Riforma
o destrutturazione del welfare, DLRI, 2002, 535; Balandi - Renga,
Presentazione di La protezione sociale del lavoro non-standard, LD, 2003, 361 ss. [58] Accornero
- Della Ratta Rinaldi, La conflittualità nei servizi pubblici, LD, 2004, 305. [59] G. F. Mancini, Libertà
sindacale e contratto collettivo erga
omnes, RTDPC, 1963, 520 ss. [60] Cfr. Le nuove regole sindacali. Interventi, LD, 1987. [61] Pascucci,
Tecniche regolative dello sciopero nei servizi
essenziali, Torino, 1999; Santoni, Lo sciopero, Napoli, 2001. [62] Ghezzi,
Modificare lart. 39 della Costituzione, PD, 1985, 219 ss., ora in Ghezzi, Dinamiche sociali, riforma delle
istituzioni e diritto sindacale, Torino, 1996, 129 ss.; Ghezzi, Dopo
lXI legislatura: la rappresentatività sindacale tra iniziativa legislativa e referendum, LD, 1994, 351 ss., ora in Ghezzi,
Dinamiche sociali, riforma delle istituzioni
e diritto sindacale, cit.; Rusciano M., Contratto
collettivo e autonomia sindacale, Torino, 2003; Tursi,
Autonomia contrattuale e contratto collettivo,
Torino, 1996; Nogler, Saggio sullefficacia regolativa del contratto
collettivo, Padova, 1997; Bellocchi, Libertà e
pluralismo sindacale, Padova, 1998; Campanella,
Rappresentatività sindacale: fattispecie e effetti,
Milano, 2000; Monaco, Modelli di rappresentanza e contratto collettivo,
Milano, 2004; Zilio Grandi, Enti bilaterali e problemi di rappresentanza sindacale,
LD, 2003, 185; Scarponi, Gli
enti bilaterali nel disegno di riforma, LD,
2003, 223; Gli enti bilaterali: mercato del lavoro
e rappresentanza sindacale, LD, 2003. [63] Per un utile survey cfr. Damiano - Pessa, Metalmeccanici, Roma, 2000. [64] Mariucci,
Le c. d. pre-intese contrattuali, RGL, 2004, I, 115 ss. [65] Si veda la classificazione di F. Carinci, Una
svolta fra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di
inizio secolo, Introduzione, in Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Milano, 2004. [66] Cfr. Le nuove regole sindacali. Interventi, cit. [67] Mariucci,
Poteri dellimprenditore, rappresentanze
sindacali unitarie e contratti collettivi, in Poteri
dellimprenditore, rappresentanze sindacali unitarie e contratti collettivi, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro,
Pisa, 26-27 maggio 1995, Milano, 1996. [68] Weber,
Economia e società, Milano, 1981; Bobbio, Rappresentanza
e interessi, in Rappresentanza e interessi,
a cura di Pasquini, Bari, 1988. [69] Ballestrero,
Diritto sindacale, Torino, 2004, 122ss. [70] Lassandari,
Considerazioni a margine della firma separata
del ccnl per i lavoratori metalmeccanici, RGL,
2003, I, 709 ss. [71] Cfr. Federalismo e diritti del lavoro, Interventi, LD,
2001, 401 ss. [72] DAntona,
La grande sfida delle trasformazioni del lavoro:
ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto, cit.; Id., Diritto
del lavoro di fine secolo: una crisi di identità, cit. [73] Per tutti v. F. Carinci, Riforma
costituzionale e diritto del lavoro, ADL,
2003, 1. [74] Per una ricostruzione puntuale v. Bellardi, Concertazione
e contrattazione, Bari, 1999; Veneziani,
Concertazione e occupazione: un dialogo interrotto?,
LD, 2004. Per altri interventi cfr. Concertazione e unità sindacale, LD, 2004, 267 ss. [75] B. G. Mattarella, Sindacati
e pubblici poteri, Milano, 2003. [76] Cfr. Costituzione. Una riforma sbagliata, a cura di F. Bassanini, Firenze, 2004. [77] Utili in argomento sono le
osservazioni sui limiti della costituzione americana di Dahl, Quanto
è democratica la costituzione americana?, Roma - Bari, 2001. [78] Per questa risalente letteratura si
veda per tutti, Maraffi (a cura di), La società neocorporativa, Bologna, 1981. [79] Libro
bianco sul mercato del lavoro in Italia, cit. [80] Treu,
Riforma o destrutturazione del Welfare, cit. [81] Giugni,
La lunga marcia della concertazione, Bologna,
2003; Mania - Sateriale, Relazioni pericolose,
Bologna, 2002. [82] Ales,
Paradigmi giuridici dellofferta di lavoro e
moderazione rivendicativa nellesperienza sindacale italiana, DLRI, 2002, 181. [83] Accornero,
Conflitto terziario e terzi, DLRI, 1985, 17 ss. [84] Mariucci,
Il lavoro decentrato, Milano, 1979, Introduzione,
11ss.. [85] Si vedano le preveggenti osservazioni
di Vardaro, Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro,
Milano, 1985. 86 Cfr. Aimo, Privacy, libertà di espressione e
rapporto di lavoro, Napoli, 2003, 154 ss. [86] G. Lyon-Caen, Permanenza
e rinnovamento del diritto del lavoro in una economia globalizzata, LD, 2004, 257 ss.. |