E giunto il momento di
superare un dibattito sclerotizzato e in gran parte finto, tra chi vuole cancellare e chi
vuole correggere la legge 30 e più in generale le norme del centrodestra sul mercato del
lavoro.
Per questo liniziativa di oggi rappresenta, per noi, la prima occasione in cui i
concetti, affermati dai 12 segretari confederali nella lettera a Romano Prodi diventino
proposte della Cgil alle forze politiche dellUnione.
Lo stato dellarte
Loccupazione ha subito un andamento completamente diverso da quanto immaginato nel
Libro bianco e nei provvedimenti dei 100 giorni di Berlusconi: anziché emergere con la
carota degli sconti fiscali, il sommerso ha continuato a resistere, il sistema economico
ha incontrato difficoltà crescenti (peraltro individuabili molto prima dell11
settembre 2001).
La nostra battaglia sui diritti ha fatto sì che comunque lazione contrattuale delle
categorie e lintervento delle Regioni sulle materie da esse governate siano state
convergenti nel limitare in modo significativo le precarizzazioni implicite nelle leggi.
Tanto da determinare reazioni rabbiose e incontrollate da parte dei fondamentalisti al
governo (Maroni e Sacconi in primis).
Obiettivi della nostra proposta
La filosofia della 30 va rovesciata: ruolo centrale e di governo dellattore pubblico
nel mercato del lavoro; meno frantumazione nelle tipologie dimpiego, a partire dalla
riconquistata centralità del rapporto a tempo indeterminato; rispetto e sostegno, mai
ingerenza, nellautonomia collettiva da parte del legislatore. Per fare questo ci si
può basare ancora sullimpianto delle leggi di iniziativa popolare da noi promosse
ma sapendo che per diversi aspetti ci si dovrà misurare in mare aperto (es. appalti e
distacchi).
Conseguenze
Dagli obiettivi discendono alcune cancellazioni immediate, alcune riscritture di norme, il
ritorno a disposizioni recentemente abrogate.
Vanno cancellati (per i rapporti di lavoro):
a.lo staff leasing
b.il contratto a chiamata
c.il contratto con vouchers
d.lapprendistato per diritto-dovere
e.lapprendistato del 3° TIPO
f.il contratto dinserimento.
Occorre un intervento di riscrittura che sancisca, per gli attori operanti nel mercato del
lavoro, la non esclusività di funzioni, da sostituire con un doppio canale che da un lato
individui le imprese di fornitura del lavoro temporaneo, e dallaltro i soggetti
interessati alla selezione e ricollocazione del personale. Sul mercato del lavoro va
riconfermato il primato del pubblico cui i soggetti privati possano accreditarsi in caso
di carenze del pubblico stesso, favorendo lintreccio tra servizi allimpiego e
imprese di outplacement. Premessa la cancellazione dellistituto della certificazione
dei rapporti di lavoro, va reintrodotto il divieto di interposizione di manodopera, salvo
che per le causali definite dalla legge e dalla contrattazione per il lavoro temporaneo.
Va modificato in profondità lo stesso concetto di lavoro alle dipendenze, riscrivendo larticolo
2094 del Codice Civile (lavoratore economicamente dipendente).
Quindi chiediamo:
a.le collaborazioni devono costare anche previdenzialmente e fiscalmente in modo identico
al lavoro subordinato, ed essere riservate a funzioni caratterizzate da elevata autonomia
e creatività, individuate dalla contrattazione collettiva;
b.in merito al contratto a termine va cancellato il D. Lgs. 368/01 e ripristinata la
titolarità della legge e della contrattazione collettiva a definire le causali e le
percentuali massime di utilizzo; va altresì riconquistato in legge il diritto di
precedenza per i lavoratori a termine (specie stagionali), e introdotto norme contro labuso
dello strumento;
c.per il part-time va ripristinato lequilibrio tra contrattazione collettiva e
rapporto individuale che la legge 30 ha pesantemente manomesso, riconquistando la
titolarità esclusiva della contrattazione ad introdurre le clausole elastiche, la
volontarietà nella prestazione del lavoro supplementare e il diritto al suo
consolidamento. Va inoltre favorito luso volontario del part-time quel strumento di
conciliazione tra lavoro e vita personale (post-maternità auotogovenro di interi reparti
aziendali);
d.il lavoro in somministrazione deve tornare ad essere lavoro temporaneo, le cui causali e
le cui percentuali massime di utilizzo, sono rimesse alla contrattazione collettiva;
e.lapprendistato e il contratto di reinserimento, da rinominare contratto a scopo
formativo e contratto dinclusione, devono avere la funzione di completare e
aggiornare, rispettivamente, le competenze per chi non è ancora entrato o deve rientrare
- dopo diverso tempo - nel mondo del lavoro. In entrambi i casi il vantaggio per limpresa
deve essere di natura contributiva e fiscale, non di tipo salariale o basato sulla
compressione dei diritti delle persone (malattia, infortunio, comporto, tutele sindacali).
Nellambito di questo capitolo (in un intreccio con lelevazione a 18 anni dellobbligo
scolastico e connessa abrogazione della legge 53/03) si prevedono nuovi tirocini formativi
per i giovani compresi tra i 16 e i 18 anni che debbono avvenire in un intreccio stretto e
formalizzato tra strutture scolastiche/formative, imprese e CPI. Analogo istituto viene
previsto per i giovani universitari, con forme superiori di rimborso spese, rapportate
sempre alle retribuzioni contrattuali. Infine, per i soggetti svantaggiati si applica il
contratto dinclusione, al cui interno si prevede la possibilità di misure
soggettivamente calibrate rispetto alle condizioni di disagio, ma mai effetti negativi
sulle condizioni dimpiego.
In merito ai regimi dappalto, al trasferimento di ramo dazienda e al
distacco di lavoratori si propone la proceduralizzazione obbligatoria di ogni mutamento
negli assetti aziendali, estendendo e generalizzando il regime oggi in vigore ex art. 2112
c.c., anche al ricorso alle collaborazioni. Inoltre va prevista, per i beni pubblici
tutelati costituzionalmente, una norma che ne impedisca lesternalizzazione e/o la
concessione in appalto, salvo negli altri casi di provenienza pubblica
prevedere lobbligo in legge dellapplicazione del CCNL di riferimento e il
divieto di subappalto. In caso invece di rapporti tra privati, va introdotto il concetto
di codatorialità e conseguentemente ipotizzato un periodo (48 mesi) in cui le
due imprese siano responsabili in solido per ogni problema connesso alla tutela
occupazionale e allapplicazione contrattuale.
Per i rapporti caratterizzati dal ricorso ad imprese multiservizi va invece fatto
riferimento alla filiera al cui interno si collocano i servizi appaltati, e sancito il
diritto, in caso di silenzio della contrattazione collettiva, ad un intervento equitativo
del giudice che ponga riparo a trattamenti non coerenti con quelli dellimpresa
appaltante. Perché si possa definire ramo dazienda il complesso di
lavoratori da trasferire deve essere caratterizzato da autonomia organizzativa e
funzionale preesistente al momento del trasferimento (cfr. sentenza Ansaldo/Manital) e la
costanza di rapporto deve riguardare anche la corresponsione, almeno per il periodo di
vigenza del contratto aziendale, degli elementi variabili della retribuzione. Va anche
introdotto un tentativo di armonizzazione dei trattamenti, se inferiori, vigenti nellimpresa
cessionaria con quelli dei lavoratori trasferiti. Sul distacco, ribadita la nostra
opposizione alla Bolkenstein, va garantito lintegrale rispetto del complesso delle
norme contrattuali a favore del distaccato, e introdotto lobbligo per il distaccante
di motivare motivi e durata del distacco.
Proponiamo una riforma generale degli ammortizzatori sociali: si conferma limpianto,
il finanziamento e le finalità della proposta di legge diniziativa popolare. Quindi
obiettivo degli ammortizzatori è difendere e riqualificare il lavoro, NON agevolarne la
fuoriuscita (cfr. proposte di Sacconi ma in generale l848 bis), e di mettere gli
strumenti di sostegno al reddito a disposizione di tutto il sistema economico. Di qui la
necessità di mantenere la proposta di agevolare anche dal punto di vista del costo per limpresa
il ricorso ai CdS, solo in caso di motivata impossibilità ricorrere ad uno strumento che
integri le attuali fattispecie di Cigo e Cigs, e solo al termine del ricorso a queste
immaginare una fuoriuscita dei lavoratori dallimpresa (mobilità e disoccupazione
con requisiti ridotti). Tenuto conto dei costi necessari e dellimportanza di
graduarne limpatto, si può immaginare di attestarsi in un primo momento ad livello
che garantisca per tutti i settori non coperti dalla 223/91 un livello di integrazione del
reddito del 60%, individuando poi un periodo entro cui definire le forme i costi, e le
modalità per raggiungere la copertura dell80%. La proposta va poi completata con i
necessari raccordi tra strumenti di impostazione lavoristica, che si concludono con un
istituto quel il reddito di ultima istanza, con quelli di stampo
inclusivo/sociale quale il reddito di cittadinanza o di inclusione rivolto a
chi il lavoro non lo ha mai incontrato.
Proponiamo anche nuove norme sulla vigilanza e la lotta al sommerso: vanno
cancellate la conciliazione monocratica e la certificazione dei rapporti, valorizzati
invece gli strumenti per una maggiore efficacia delle procedure tradizionali di gestione
del contenzioso.
Va inoltre ristabilita chiarezza nei ruoli di vigilanza distinguendoli nettamente da
momenti importanti di informazione alle imprese sulle novità introdotte dal legislatore,
e rispettata lautonomia degli enti previdenziali. Sullemersione del sommerso,
prendendo spunto dalle proposte unitarie elaborate in Puglia, vanno incentivate forme di
sostegno territoriale ai processi di emersione, evitando la strada di sconti salariali
temporanei che rischiano di assumere invece pericolose forme di evasione contrattuale
legale. Le proposte di dettaglio, già oggetto di uniniziativa al Cnel del dicembre
03 su cui si raccolsero importanti riscontri unitari con Cisl e Uil che si
tradussero in valutazioni concordi del D. Lgs. 124/04, saranno ulteriormente precisate in
un prossimo appuntamento previsto per maggio, ma già ora vanno accolte con soddisfazione
le proposte degli avvisi comuni di settore (edilizia, agricoltura), solo parzialmente
recepite dal governo.
Infine, proponiamo un percorso in merito alla bilateralità (a partire anche dalle
esperienze positive dei fondi interprofessionali): una volta chiarito che il legislatore
non deve intervenire in maniera prescrittiva su un tema di spettanza esclusiva delle
parti, occorre un intervento normativo che agevoli il superamento di alcuni nodi
irrisolti: rapporto tra natura pattizia dello strumento ed universalità dei destinatari
delle prestazioni; volontarietà delle adesioni e fruibilità universale delle
prestazioni; se si tratta di un costo contrattuale, come garantire la volontarietà delladesione,
evitando che si possa praticare un risparmio contrattuale non aderendo allente
(quantificare il maggior costo della non adesione); come garantire democraticità degli
organi di amministrazione; come preservare la natura di integrazione e non di sostituzione
rispetto alle prestazioni dei servizi pubblici; il ruolo non gestionale delle
rappresentanze delle parti sociali. |