Mercato del lavoro

Sintesi delle proposte della Cgil

 E’ giunto il momento di superare un dibattito sclerotizzato e in gran parte finto, tra chi vuole cancellare e chi vuole correggere la legge 30 e più in generale le norme del centrodestra sul mercato del lavoro.
Per questo l’iniziativa di oggi rappresenta, per noi, la prima occasione in cui i concetti, affermati dai 12 segretari confederali nella lettera a Romano Prodi diventino proposte della Cgil alle forze politiche dell’Unione.

Lo stato dell’arte
L’occupazione ha subito un andamento completamente diverso da quanto immaginato nel Libro bianco e nei provvedimenti dei 100 giorni di Berlusconi: anziché emergere con la carota degli sconti fiscali, il sommerso ha continuato a resistere, il sistema economico ha incontrato difficoltà crescenti (peraltro individuabili molto prima dell’11 settembre 2001).

La nostra battaglia sui diritti ha fatto sì che comunque l’azione contrattuale delle categorie e l’intervento delle Regioni sulle materie da esse governate siano state convergenti nel limitare in modo significativo le precarizzazioni implicite nelle leggi. Tanto da determinare reazioni rabbiose e incontrollate da parte dei fondamentalisti al governo (Maroni e Sacconi in primis).
Obiettivi della nostra proposta

La filosofia della 30 va rovesciata: ruolo centrale e di governo dell’attore pubblico nel mercato del lavoro; meno frantumazione nelle tipologie d’impiego, a partire dalla riconquistata centralità del rapporto a tempo indeterminato; rispetto e sostegno, mai ingerenza, nell’autonomia collettiva da parte del legislatore. Per fare questo ci si può basare ancora sull’impianto delle leggi di iniziativa popolare da noi promosse ma sapendo che per diversi aspetti ci si dovrà misurare in mare aperto (es. appalti e distacchi).

Conseguenze
Dagli obiettivi discendono alcune cancellazioni immediate, alcune riscritture di norme, il ritorno a disposizioni recentemente abrogate.
Vanno cancellati (per i rapporti di lavoro):
a.lo staff leasing
b.il contratto a chiamata
c.il contratto con vouchers
d.l’apprendistato per diritto-dovere
e.l’apprendistato del 3° TIPO
f.il contratto d’inserimento.

Occorre un intervento di riscrittura che sancisca, per gli attori operanti nel mercato del lavoro, la non esclusività di funzioni, da sostituire con un doppio canale che da un lato individui le imprese di fornitura del lavoro temporaneo, e dall’altro i soggetti interessati alla selezione e ricollocazione del personale. Sul mercato del lavoro va riconfermato il primato del pubblico cui i soggetti privati possano accreditarsi in caso di carenze del pubblico stesso, favorendo l’intreccio tra servizi all’impiego e imprese di outplacement. Premessa la cancellazione dell’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro, va reintrodotto il divieto di interposizione di manodopera, salvo che per le causali definite dalla legge e dalla contrattazione per il lavoro temporaneo.

Va modificato in profondità lo stesso concetto di lavoro alle dipendenze, riscrivendo l’articolo 2094 del Codice Civile (lavoratore economicamente dipendente).

Quindi chiediamo:

a.le collaborazioni devono costare anche previdenzialmente e fiscalmente in modo identico al lavoro subordinato, ed essere riservate a funzioni caratterizzate da elevata autonomia e creatività, individuate dalla contrattazione collettiva;

b.in merito al contratto a termine va cancellato il D. Lgs. 368/01 e ripristinata la titolarità della legge e della contrattazione collettiva a definire le causali e le percentuali massime di utilizzo; va altresì riconquistato in legge il diritto di precedenza per i lavoratori a termine (specie stagionali), e introdotto norme contro l’abuso dello strumento;

c.per il part-time va ripristinato l’equilibrio tra contrattazione collettiva e rapporto individuale che la legge 30 ha pesantemente manomesso, riconquistando la titolarità esclusiva della contrattazione ad introdurre le clausole elastiche, la volontarietà nella prestazione del lavoro supplementare e il diritto al suo consolidamento. Va inoltre favorito l’uso volontario del part-time quel strumento di conciliazione tra lavoro e vita personale (post-maternità auotogovenro di interi reparti aziendali);

d.il lavoro in somministrazione deve tornare ad essere lavoro temporaneo, le cui causali e le cui percentuali massime di utilizzo, sono rimesse alla contrattazione collettiva;

e.l’apprendistato e il contratto di reinserimento, da rinominare contratto a scopo formativo e contratto d’inclusione, devono avere la funzione di completare e aggiornare, rispettivamente, le competenze per chi non è ancora entrato o deve rientrare - dopo diverso tempo - nel mondo del lavoro. In entrambi i casi il vantaggio per l’impresa deve essere di natura contributiva e fiscale, non di tipo salariale o basato sulla compressione dei diritti delle persone (malattia, infortunio, comporto, tutele sindacali). Nell’ambito di questo capitolo (in un intreccio con l’elevazione a 18 anni dell’obbligo scolastico e connessa abrogazione della legge 53/03) si prevedono nuovi tirocini formativi per i giovani compresi tra i 16 e i 18 anni che debbono avvenire in un intreccio stretto e formalizzato tra strutture scolastiche/formative, imprese e CPI. Analogo istituto viene previsto per i giovani universitari, con forme superiori di rimborso spese, rapportate sempre alle retribuzioni contrattuali. Infine, per i soggetti svantaggiati si applica il contratto d’inclusione, al cui interno si prevede la possibilità di misure soggettivamente calibrate rispetto alle condizioni di disagio, ma mai effetti negativi sulle condizioni d’impiego.

In merito ai regimi d’appalto, al trasferimento di ramo d’azienda e al distacco di lavoratori si propone la proceduralizzazione obbligatoria di ogni mutamento negli assetti aziendali, estendendo e generalizzando il regime oggi in vigore ex art. 2112 c.c., anche al ricorso alle collaborazioni. Inoltre va prevista, per i beni pubblici tutelati costituzionalmente, una norma che ne impedisca l’esternalizzazione e/o la concessione in appalto, salvo negli altri casi di “provenienza pubblica” prevedere l’obbligo in legge dell’applicazione del CCNL di riferimento e il divieto di subappalto. In caso invece di rapporti tra privati, va introdotto il concetto di “codatorialità” e conseguentemente ipotizzato un periodo (48 mesi) in cui le due imprese siano responsabili in solido per ogni problema connesso alla tutela occupazionale e all’applicazione contrattuale.

Per i rapporti caratterizzati dal ricorso ad imprese multiservizi va invece fatto riferimento alla filiera al cui interno si collocano i servizi appaltati, e sancito il diritto, in caso di silenzio della contrattazione collettiva, ad un intervento equitativo del giudice che ponga riparo a trattamenti non coerenti con quelli dell’impresa appaltante. Perché si possa definire “ramo d’azienda” il complesso di lavoratori da trasferire deve essere caratterizzato da autonomia organizzativa e funzionale preesistente al momento del trasferimento (cfr. sentenza Ansaldo/Manital) e la costanza di rapporto deve riguardare anche la corresponsione, almeno per il periodo di vigenza del contratto aziendale, degli elementi variabili della retribuzione. Va anche introdotto un tentativo di armonizzazione dei trattamenti, se inferiori, vigenti nell’impresa cessionaria con quelli dei lavoratori trasferiti. Sul distacco, ribadita la nostra opposizione alla Bolkenstein, va garantito l’integrale rispetto del complesso delle norme contrattuali a favore del distaccato, e introdotto l’obbligo per il distaccante di motivare motivi e durata del distacco.

Proponiamo una riforma generale degli ammortizzatori sociali: si conferma l’impianto, il finanziamento e le finalità della proposta di legge d’iniziativa popolare. Quindi obiettivo degli ammortizzatori è difendere e riqualificare il lavoro, NON agevolarne la fuoriuscita (cfr. proposte di Sacconi ma in generale l’848 bis), e di mettere gli strumenti di sostegno al reddito a disposizione di tutto il sistema economico. Di qui la necessità di mantenere la proposta di agevolare anche dal punto di vista del costo per l’impresa il ricorso ai CdS, solo in caso di motivata impossibilità ricorrere ad uno strumento che integri le attuali fattispecie di Cigo e Cigs, e solo al termine del ricorso a queste immaginare una fuoriuscita dei lavoratori dall’impresa (mobilità e disoccupazione con requisiti ridotti). Tenuto conto dei costi necessari e dell’importanza di graduarne l’impatto, si può immaginare di attestarsi in un primo momento ad livello che garantisca per tutti i settori non coperti dalla 223/91 un livello di integrazione del reddito del 60%, individuando poi un periodo entro cui definire le forme i costi, e le modalità per raggiungere la copertura dell’80%. La proposta va poi completata con i necessari raccordi tra strumenti di impostazione lavoristica, che si concludono con un istituto quel il “reddito di ultima istanza”, con quelli di stampo inclusivo/sociale quale il “reddito di cittadinanza o di inclusione” rivolto a chi il lavoro non lo ha mai incontrato.

Proponiamo anche nuove norme sulla vigilanza e la lotta al sommerso: vanno cancellate la conciliazione monocratica e la certificazione dei rapporti, valorizzati invece gli strumenti per una maggiore efficacia delle procedure tradizionali di gestione del contenzioso.

Va inoltre ristabilita chiarezza nei ruoli di vigilanza distinguendoli nettamente da momenti importanti di informazione alle imprese sulle novità introdotte dal legislatore, e rispettata l’autonomia degli enti previdenziali. Sull’emersione del sommerso, prendendo spunto dalle proposte unitarie elaborate in Puglia, vanno incentivate forme di sostegno territoriale ai processi di emersione, evitando la strada di sconti salariali temporanei che rischiano di assumere invece pericolose forme di evasione contrattuale legale. Le proposte di dettaglio, già oggetto di un’iniziativa al Cnel del dicembre ’03 su cui si raccolsero importanti riscontri unitari con Cisl e Uil che si tradussero in valutazioni concordi del D. Lgs. 124/04, saranno ulteriormente precisate in un prossimo appuntamento previsto per maggio, ma già ora vanno accolte con soddisfazione le proposte degli avvisi comuni di settore (edilizia, agricoltura), solo parzialmente recepite dal governo.

Infine, proponiamo un percorso in merito alla bilateralità (a partire anche dalle esperienze positive dei fondi interprofessionali): una volta chiarito che il legislatore non deve intervenire in maniera prescrittiva su un tema di spettanza esclusiva delle parti, occorre un intervento normativo che agevoli il superamento di alcuni nodi irrisolti: rapporto tra natura pattizia dello strumento ed universalità dei destinatari delle prestazioni; volontarietà delle adesioni e fruibilità universale delle prestazioni; se si tratta di un costo contrattuale, come garantire la volontarietà dell’adesione, evitando che si possa praticare un risparmio contrattuale non aderendo all’ente (quantificare il maggior costo della non adesione); come garantire democraticità degli organi di amministrazione; come preservare la natura di integrazione e non di sostituzione rispetto alle prestazioni dei servizi pubblici; il ruolo non gestionale delle rappresentanze delle parti sociali.

(www.rassegna.it, 24 febbraio 2005)