È stata firmata il 22 febbraio la circolare n. 7 in materia di somministrazione di lavoro (ex art. 86 comma
12 del dlgs 276/2003).
La circolare disciplina le modalità di fornitura di manodopera, che coinvolge lavoratori,
imprese e agenzie per il lavoro, fornendo in particolare indicazioni e chiarimenti su:
- i soggetti legittimati alla somministrazione di lavoro
- l'accesso all'albo informatico delle agenzie autorizzate
- le tipologie di somministrazione a tempo determinato e indeterminato
- il ricorso alla somministrazione nei settori dell'edilizia e
dell'agricoltura
- la forma del contratto
- le diverse tipologie contrattuali stipulabili
- i limiti e i divieti del ricorso alla somministrazione
- il trattamento economico e normativo del lavoratore e le sue tutele
22/2/2005
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE n. 7/2005
Roma 22 febbraio 2005
Prot. n. 15/0003173/14.01.04.05
Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro
Ufficio Regionale del lavoro
Ispettorato del
lavoro
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma
di Trento
Assessorato
lavoro
TRENTO
All'INPS
Direzione
generale
ROMA
All'INAIL
Direzione
generale
ROMA
Alla Direzione
generale
R.U.AA.GG.
SEDE
Alla Direzione generale
per l'attività ispettiva
SEDE
Al
SECIN
SEDE
Oggetto: Circolare in materia di
somministrazione di lavoro
Premessa
Il decreto legislativo n. 276 del 2003
contiene, al capo I del titolo III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il
nuovo regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'articolo 86, comma 12, del
decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto della abrogazione sia della
legge n. 1369 del 1960, che sanciva nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di
interposizione nelle prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del
1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.
La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due
contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro,
concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra
somministratore e lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'articolo 1
della legge n. 196 del 1997, il contratto di somministrazione può essere non solo a tempo
determinato ma anche a tempo indeterminato dando così luogo a quella forma di fornitura
di lavoro denominata staff leasing.
Soggetti legittimati alla somministrazione e regime
di autorizzazione
La somministrazione di lavoro si
caratterizza per essere una fattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre
soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
L'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, ma in
quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a
tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non
è necessaria la qualifica di imprenditore.
In taluni casi, peraltro, il legislatore
prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso
di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo
familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione il particolare regime
contributivo di cui all'articolo 117 della legge n. 388 del 2000, là dove prevede che,
per questo tipo di attività, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti
secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la circolare INPS del 9 maggio 2002, n. 89, a
cui si rinvia per la determinazione delle modalità operative e dei termini di
versamento).
Per la somministrazione nell'ambito del
lavoro portuale resta salva la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186.
Ovviamente, i rinvii che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si
intenderanno riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al decreto legislativo
n. 276 del 2003.
Il somministratore può essere unicamente
uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Ai fini della corretta e legittima stipulazione del contratto di somministrazione
l'utilizzatore potrà agevolmente verificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto
e aggiornato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo
internet www.welfare.gov.it alla sezione Riforma
Biagi). Resta peraltro fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di
indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi incluso il contratto di
somministrazione anche con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 21, comma 1, lett.
a) decreto legislativo n. 276 del 2003 , gli estremi del provvedimento di
autorizzazione (quali: iscrizione alla Albo informatico e relativa sezione, generalista o
specialista, numero del protocollo ministeriale e la data di rilascio) al fine di
consentire la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
Con specifico riguardo alla attività di
somministrazione nell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, così come
disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della direttiva 97/91/CE,
si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4, di tale medesimo decreto, le imprese di
somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'U.E. possono operare senza che sia
necessario rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in forza di
un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro. Si
evidenzia poi che con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo in esame non è inoltre più
previsto il rilascio, ai predetti fini, di una attestazione di equivalenza da parte di
questo Ministero.
Con riferimento al prestatore di lavoro si
segnala il regime speciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categorie
svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lett. k) del decreto legislativo n. 276 del
2003 (su cui si veda la circolare di questo Ministero n. 41 del 2004).
Tipologie di somministrazione
Il contratto di somministrazione può
essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.
La somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione
a tempo determinato sono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le
agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro (si veda la
circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).
Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del
1997, è venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far
fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è infatti sufficiente che sussista una
ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva e comprovabile, anche se
riferibile all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La formula adottata dal legislatore è analoga a quella prevista dal decreto legislativo
n. 368 del 2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo
determinato. Si può pertanto richiamare quanto già chiarito con riferimento a tale
disciplina con la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42 del
2002. E' tuttavia importante ribadire che rispetto alla somministrazione a tempo
determinato il termine della somministrazione non dipende dalla necessità di soddisfare
una esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Più semplicemente il termine
costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione
del contratto di somministrazione. Si potrà, pertanto, fare ricorso alla somministrazione
a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di
criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali
non si potrà esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle
dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di
lavoro non assume la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo. Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare una ipotesi di
somministrazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 276 del
2003.
In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 sarà dunque sempre possibile la stipulazione di un contratto
di somministrazione di lavoro anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi si siano
limitati, per il settore di riferimento, a normare ed esplicitare sole le ipotesi
temporanee che consentono la somministrazione a tempo determinato. Né può valere in
contrario richiamare l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare
gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di somministrazione, devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione infatti fa
chiaramente riferimento a ciò che i contratti collettivi possono regolamentare e dunque
non alle ragioni oggettive a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione; tali
ragioni sono espressamente previste dal comma 4 del citato articolo 20 che, al riguardo,
demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione di limiti quantitativi
all'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.
Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sarà il rinvio alla clausola
generale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che,
nella gerarchia delle fonti, occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola
contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.
Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente a quanto
già chiarito con la Circolare n. 42 del 2002 in materia di lavoro a tempo determinato,
che l'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine alla
somministrazione indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia
assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che il sostituito abbia un
diritto legale e non convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.
In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo è integrata anche nel caso in cui
la sostituzione non operi direttamente rispetto a un lavoratore assente, ma piuttosto
rispetto ad un lavoratore sostituito a sua volta destinato alla sostituzione di un
lavoratore assente (c.d. ragione sostitutiva per scorrimento), fermo restando l'obbligo di
individuare in sede di apposizione del termine il riferimento adottato per la
determinazione o la determinabilità del termine. Non è di contro possibile riportare a
una ragione di carattere sostitutivo la sostituzione di una quota statistica di lavoratori
assenti. Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico nella singola organizzazione
dell'utilizzatore integra piuttosto una esigenza di carattere organizzativo e come tale
soggetta agli eventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001,
espressamente richiamato dall'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del
2003.
Si deve, infine, ammettere il ricorso alla
somministrazione a tempo determinato anche per le esigenze tipizzate con riferimento alla
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v.infra). Occorre precisare, a questo
riguardo, che ove le esigenze che consentono il ricorso alla somministrazione a tempo
indeterminato siano invocate per la stipulazione di una somministrazione a termine, sarà
necessario specificare anche la ragione tecnica-organizzativa o produttiva che determina
la scelta di apporre un termine alla somministrazione.
La somministrazione a tempo indeterminato è invece ammessa nei soli casi tassativamente
indicati dal legislatore.
L'articolo 20, comma, 3, lett. a)
h), parla di:
a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la
progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci;
d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di
economato;
e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
personale, ricerca e selezione del personale;
f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale;
g) la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico
riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi
successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa.
E' peraltro bene precisare che l'attività
di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalità
necessarie per la gestione dell'attività o del servizio indicato dal legislatore.
Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di
livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima
stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato sono
sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le agenzie iscritte nella prima sezione
dell'albo delle agenzie del lavoro, sia le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla
seconda sezione dell'albo (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).
Edilizia e agricoltura
Rispetto alla disciplina di cui alla legge
n. 196 del 1997, il Legislatore non pone più limiti o condizioni per il ricorso alla
somministrazione di lavoro nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. La
somministrazione è pertanto possibile in questi due settori secondo la regolamentazione
ordinaria, salvo per quanto riguarda i profili previdenziali nel settore dell'agricoltura.
Sono però espressamente preservate, ex articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n.
276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi che hanno regolamentato l'introduzione
della fornitura di lavoro temporaneo in questi settori in attuazione dell'articolo 1,
comma 3, della legge n. 196 del 1997. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 276
del 2003, come modificato dal decreto legislativo
n. 251 del 2004, precisa che tali clausole collettive rimangono in
vigore anche con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito disciplinati dal medesimo articolo 12. È inoltre previsto che
tali clausole mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale (articolo 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del
2003).
Il contratto di lavoro: forma e tipologie
utilizzabili
Diversamente da quanto previsto nella legge
n. 196 del 1997, nella disciplina della somministrazione di lavoro non sono stati
introdotti requisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulato tra agenzia
di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispetto di requisiti formali dipenderà,
pertanto, dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti.
Con riferimento alla somministrazione a
tempo indeterminato l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003
dispone che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti
alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali. La forma scritta vuoi per la prova vuoi per la validità sostanziale del
contratto sarà pertanto richiesta solo nei casi in cui tale requisito è stabilito
dalla tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'articolo 22, comma 1,
lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schema negoziale da utilizzare, essendo
possibile, in presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legislazione del
lavoro, stipulare contratti a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale,
intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato è anche è
possibile il ricorso al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento purché
le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle
finalità di formazione ovvero di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti.
Con riferimento alla somministrazione a
tempo determinato l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede,
come ipotesi che si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo determinato, che rimane alla disciplina di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia, in considerazione
della maggiore tutela del prestatore di lavoro e delle conseguenze previste in caso di
mancato utilizzo di un contratto a tempo determinato, il ricorso al contratto di lavoro a
tempo indeterminato che, giusto il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 22,
nonché, in generale, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276
del 2003, dà diritto a una indennità mensile di disponibilità (v. infra).
Stante il tenore letterale e la ratio della
legge non è invece possibile ricorrere, nei casi di somministrazione a termine, a
contratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente. L'applicabilità, per
quanto compatibile, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 non
vale a fare di detti contratti una tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini di
somministrazione.
Discorso a parte merita, sempre con riferimento alla somministrazione a termine, il
contratto di inserimento allorché la somministrazione venga svolta ai sensi dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con funzioni dunque di inserimento o
reinserimento al lavoro di determinate categorie di lavoratori per i quali è infatti
ipotizzabile la definizione di un piano di inserimento per adattare le competenze
professionali del prestatore di lavoro a un determinato contesto organizzativo.
Con riferimento alla assunzione con
contratto a tempo determinato viene meno, rispetto alla disciplina della fornitura di
lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, la necessaria coincidenza tra il
termine del contratto di lavoro e quello del contratto di somministrazione. Ne deriva che
l'esigenza oggettiva che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro non è
più connessa al solo utilizzatore ma anche, e in coerenza con la natura polifunzionale
delle agenzie del lavoro, alle esigenze del somministratore. La durata del contratto di
lavoro, pertanto, può essere diversa dalla durata della singola missione purché
ovviamente persistano, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, le ragioni che
legittimano l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
L'articolo 22, comma 2, esclude, inoltre,
l'applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del
contratto. È evidente, infatti, che la stessa agenzia di somministrazione può
concludere, anche senza soluzione di continuità, più contratti a termine con lo stesso
lavoratore fermo il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga
previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale. Resta dunque fermo, con riferimento
all'invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla
applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo
nazionale e il lavoratore non potrà essere inviato presso il medesimo utilizzatore con il
quale siano decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione.
Nella somministrazione a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare,
anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
del contratto di somministrazione salvo che non sia corrisposta al lavoratore una congrua
indennità secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al
somministratore. Ovviamente una tale clausola può senz'altro essere consentita nei
contratti di lavoro del personale assunto nell'ambito di attività di somministrazione a
tempo indeterminato.
La proroga in caso di assunzione a
termine nella somministrazione a tempo determinato.
L'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 prevede che il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro possa essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore. A fronte della ampia formulazione della norma si deve
escludere, nei casi previsti dai contratti collettivi, l'applicabilità del limite di
legge in base al quale è possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale
inferiore a tre anni e entro tale limite massimo.
Per la disciplina delle proroghe la legge
rinvia, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, al
contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La proroga deve in ogni
caso essere giustificata da ragioni oggettive e la cui verifica deve essere condotta con
riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla
somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto
di somministrazione relativamente all'organizzazione dell'utilizzatore. Sussiste inoltre
il vincolo della identità della attività per la quale il contratto di somministrazione
era stato stipulato. Essa, infatti, identifica il contratto originario e conseguentemente
giustifica la proroga e non la stipulazione di un nuovo contratto. La disposizione di
legge non prevede alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano intervenire
per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale.
Il contratto di somministrazione: forma e contenuti
Il contratto di somministrazione è un
contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto
contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità.
Nel contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del
lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi
previdenziali;
i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli
oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro;
j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i
trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso il somministratore.
Nel recepire all'interno del contratto di
somministrazione questi elementi le parti devono altresì dare attuazione alle relative
indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto prima già
evidenziato in relazione ai limiti della contrattazione collettiva con riguardo alle
ragioni a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione a tempo determinato.
Obblighi di comunicazione
Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, il
somministratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso
l'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, la data di
inizio e la durata prevedibile della attività lavorativa presso l'utilizzatore.
Ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4, del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, il somministratore è altresì tenuto a comunicare, entro il
giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione dei lavoratori in
somministrazione assunti nel corso del mese precedente. In attesa che tale disposizione
diventi operativa, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal
medesimo articolo 4 bis, al comma 7, permane l'obbligo di inviare la comunicazione
relativa all'intervenuta assunzione entro cinque giorni dalla medesima.
Divieti
La somministrazione di lavoro è vietata
per la sostituzione di lavoratori in sciopero.
La somministrazione è altresì vietata, salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
La deroga al divieto può essere concordata in sede di accordi aziendali conclusi
nell'ambito delle procedura relative al licenziamento collettivo ovvero alla cassa
integrazione. Peraltro l'assenza di ulteriori specificazioni indica la possibilità che
l'accordo possa avere anche un contenuto differenziato, con riferimento a specifici
comparti o settori, e che l'accordo possa intervenire anche successivamente ma con il
rispetto delle medesime modalità procedurali previste per la procedura di consultazione
sindacale in materia di cassa integrazione e di licenziamenti collettivi. Attesa la
diversità di ratio deve in ogni caso ritenersi esclusa dal campo di applicazione di
questo limite, senza che sia necessario stipulare uno specifico accordo sindacale,
l'ipotesi, espressamente contemplata nella analoga disposizione contenuta all'articolo 1,
comma 4, lett. c), della legge n. 196 del 1997 (ora abrogato), in cui il ricorso alla
somministrazione di lavoro, a tempo determinato, sia giustificato da ragioni di carattere
sostitutivo in unità produttive in cui nei sei mesi precedenti sia proceduto a
licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansioni oggetto della
somministrazione.
Infine non è possibile il ricorso alla
somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche.
Limiti quantitativi
La individuazione di limiti quantitativi di
utilizzazione dell'istituto è prevista unicamente con riferimento alla somministrazione a
tempo determinato. Clausole c.d. di contingentamento potranno peraltro essere introdotte
dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più
rappresentativi, anche in misura non uniforme, unicamente nei limiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, è bene
ricordare, nella gerarchia delle fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto a una
clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.
Non trovano pertanto più applicazione le clausole contenute nei contratti collettivi
stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003
relativamente ai limiti quantitativi per il ricorso al diverso istituto della fornitura di
lavoro temporaneo.
In applicazione dell'articolo 10, comma 7,
del decreto legislativo n. 368 del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo
Ministero n. 42 del 2002) non rientrano nei limiti percentuali di ricorso alla
somministrazione di lavoro le seguenti ipotesi:
a) avvio di nuove attività per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività
già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
d) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.
Trovano applicazione anche le disposizioni
relative all'esenzione dai limiti quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o
di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o
occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di età superiore ai cinquantacinque
anni, nonché la disposizione cui al comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368
del 2001.
Non trova, invece, applicazione la disposizione relativa all'esenzione dai limiti per
contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di
facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, poiché questa disposizione
presuppone l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il soggetto coinvolto
nel rapporto di tirocinio.
Criteri di computo
Il lavoratore in somministrazione, a tempo
determinato o indeterminato, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini
della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Va peraltro chiarito che il lavoratore
somministrato lavoro, per tutta la durata della missione, sotto le direttive e
nell'interesse dell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere
computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore
quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedure selettiva
per appalti pubblici.
Sindacato giurisdizionale sulle condizioni di
ricorso alla somministrazione
L'articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 precisa, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento,
che «ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che
consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente (
) all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano
e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore». Questo significa che
il controllo giurisdizionale è limitato alla sola valutazione della esistenza delle
condizioni che rendono possibile il ricorso alla somministrazione ai sensi della
disciplina di legge vigente, al di là di ogni giudizio di merito o valutazione di un
ipotetico nesso di causalità.
Fondamentale è, dunque, l'esplicitazione
nel contratto di somministrazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle causali tipizzate
dal legislatore o dalla contrattazione collettiva (somministrazione a tempo indeterminato)
che legittimano il ricorso all'istituto. In caso di verifica in sede giurisdizionale della
veridicità delle ragioni poste a giustificazione del contratto di somministrazione,
l'onere della prova circa la reale sussistenza delle condizioni di legittima stipulazione
del contratto di somministrazione ricadono pertanto sull'utilizzatore della prestazione
lavorativa.
Trattamento economico e normativo del lavoratore
nella somministrazione di lavoro
Il lavoratore in somministrazione ha
diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai
lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte.
Rispetto alla analoga formulazione prevista nella legge 196 del 1997, è venuta meno la
previsione secondo cui al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere
corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più
basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente
carattere esclusivamente transitorio. Il venir meno di questa disposizione deve essere
interpretato nel senso che l'applicazione del principio di parità di trattamento dovrà
essere operata tenendo conto delle mansioni cui è adibito il lavoratore in
somministrazione, nonché della specifica professionalità dallo stesso esplicata.
Detto principio può non trovare
applicazione unicamente nelle ipotesi di somministrazione concluse ai sensi dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e cioè con riferimento all'inserimento
lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie di «lavoratori svantaggiati» così
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. k), dello stesso decreto legislativo n. 276
del 2003. Con riferimento alla norma in questione e alla sua operatività si rinvia alla
Circolare di questo Ministero n. 41 del 2004.
La tutela del lavoratore in
somministrazione è garantita, inoltre, sul piano della effettività attraverso la
conferma della natura solidale della obbligazione retributiva e di quella contributiva.
L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede infatti,
conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti. Tale previsione è poi ulteriormente confermata là dove l'articolo
21, comma 1, lett. k), prevede che nel contratto di somministrazione l'utilizzatore debba
assumersi espressamente l'obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamento
economico nonché di versare i contributi previdenziali dovuti in caso di inadempimento
del somministratore. Non deve peraltro ritenersi che il riferimento all'inadempimento del
somministratore debba essere inteso come un beneficium excussionis previsto dalla legge e
opponibile al lavoratore. Esso costituisce infatti l'applicazione dello schema di
ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore in base al quale è il
primo a doversi occupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro.
La tutela del lavoratore con riferimento alla
salute e sicurezza sul lavoro
Con riferimento agli obblighi in materia di
tutela della salute e sicurezza l'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del
2003 prevede la ripartizione del relativo obbligo tra somministratore e utilizzatore.
La legge prevede che sia il somministratore
a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle
attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il
lavoratore all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione può derogare alla ripartizione
dell'obbligo prevista dalla legge e prevedere che esso sia adempiuto dall'utilizzatore.
Tale deroga deve però essere indicata nel contratto con il lavoratore.
L'articolo 23 dispone inoltre che, ove le
mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'onere di informare il lavoratore è attribuito
all'utilizzatore, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. È inoltre attribuito
all'utilizzatore l'obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori in
somministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori
alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita all'utilizzatore la
responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi. L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo relativo
alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deve essere adempiuto dall'impresa
utilizzatrice. Analogamente, limiti dell'orario di lavoro l'obbligo di effettuare la
comunicazione relativa al superamento delle 48 ore settimanali mediante effettuazione di
lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del
2002, deve essere adempiuto dall'utilizzatore.
Nel contratto di somministrazione deve in
ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l'integrità e
la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà
poi oggetto di comunicazione al lavoratore (v. supra).
Svolgimento del rapporto di lavoro
e ripartizione di diritti e obblighi tra somministratore e utilizzatore
L'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 dispone che per tutta la durata della somministrazione i
lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. L'utilizzatore che adibisca il lavoratore in somministrazione
a mansioni superiori o non equivalenti ha però l'onere di darne immediata comunicazione
scritta al somministratore consegnandone una copia al lavoratore.
In mancanza l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori. Ove invece l'onere di comunicazione sia stato regolarmente adempiuto trova
applicazione la regola generale in base alla quale somministratore e utilizzatore sono
solidalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del
lavoratore.
L'attribuzione del potere direttivo e di
controllo all'utilizzatore e l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione il
lavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatore comporta che il
lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione
di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà anche
essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale
possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell'appalto e
alla sussistenza dei requisiti dell'interesse e della temporaneità relativamente al
distacco.
Il potere disciplinare, invece, è per
espressa previsione di legge attribuito al somministratore, l'utilizzatore ha però
l'onere di comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione disciplinare.
Con riferimento ai diritti sindacali, ferme
restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori in
somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei
lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il prestatore
di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Inoltre ai prestatori
di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi
utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
Periodo di disponibilità. Limiti all'invio in
missione di lavoratori c.d. diretti.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione
del contratto di lavoro». La disposizione è poi ripresa dall'articolo 22, comma 3, dello
stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresì che nel contratto di
lavoro stipulato a tempo indeterminato è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.
La misura dell'indennità di disponibilità
è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito
che la misura minima della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo
rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la
determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.
L'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 prevede, inoltre, che il lavoratore a tempo indeterminato che
abbia stipulato un contratto di lavoro destinato ad essere eseguito in somministrazione
possa svolgere la prestazione, durante il periodo di disponibilità, anche presso il
somministratore. In questo caso è proporzionalmente ridotta l'indennità di
disponibilità.
Il legislatore della riforma non ha
considerato l'ipotesi in cui il somministratore si avvalga, per eseguire un contratto di
somministrazione, non di lavoratori appositamente assunti per una missione ma dei c.d.
dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia ritenersi inammissibile anche a fronte
del consenso del lavoratore: se il contratto di lavoro non è concluso per la
somministrazione e il lavoratore è inviato presso un terzo si configura, infatti, la
diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, però, l'interesse del somministratore
sarebbe quello a percepire il compenso per la somministrazione di lavoro altrui e sarebbe
conseguentemente privo dei requisiti individuati dall'articolo 30, d.lgs. n. 276 del 2003
(cfr. circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 2004).
Risoluzione del rapporto di lavoro e tutele
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003
Ove il contratto di lavoro sia stipulato a
tempo determinato lo stesso si risolve alla scadenza del termine ovvero anticipatamente
solo per giusta causa. Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato e
venga meno la missione presso l'utilizzatore il lavoratore può essere posto in
disponibilità e rimane in ogni caso alle dipendenze del somministratore salvo che, ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, esista una giusta causa o un giustificato motivo di
risoluzione del contratto.
L'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 esclude l'applicazione della disciplina dei licenziamenti
collettivi nell'ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo
indeterminato, richiamando espressamente la disciplina contenuta nell'articolo 3 della
legge n. 604 del 1966. In tal caso, dunque, i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo
indeterminato potranno essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivo
soggettivo o per giustificato motivo oggettivo. Quanto al giustificato motivo oggettivo,
esso non può coincidere con il venir meno del contratto di somministrazione, essendo
configurabile solo allorquando risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il
lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo in
disponibilità.
Attesa, inoltre, la peculiarità del lavoro
in somministrazione e il consenso da questi prestato al momento della stipulazione del
contratto di lavoro ad essere assegnato alle mansioni di volta in volta necessarie
con riferimento alla singola missione deve ritenersi che il lavoratore in disponibilità
potrà essere assegnato a mansioni coerenti con il proprio patrimonio professionale e
compatibili con l'inquadramento contrattuale presso il somministratore.
L'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 precisa inoltre che in caso di licenziamento per giustificato
motivo soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazione le tutele di
cui all'articolo 12 sia sotto il profilo della integrazione del reddito (articolo 12,
comma 2, lett. a) sia sotto il profilo delle iniziative di qualificazione e
riqualificazione professionale (articolo 12, comma 2, lett. d).
Somministrazione nulla e somministrazione
irregolare
Se il contratto di somministrazione di
lavoro è concluso in assenza di forma scritta è nullo ai sensi dell'articolo 21, comma
4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Indipendentemente dal fatto che il soggetto
sia o meno autorizzato (infra somministrazione irregolare) se il contratto di
somministrazione di lavoro è posto in essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, il contratto,
concluso in frode alla legge, è nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente, i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui sono violati le
condizioni e i limiti di ricorso alla somministrazione di lavoro si verifica, invece, la
fattispecie della somministrazione irregolare che è prevista e disciplinata dall'articolo
27, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si avrà pertanto somministrazione
irregolare nelle seguenti ipotesi:
- se il contratto di somministrazione è
concluso da un soggetto non autorizzato;
- se il ricorso alla somministrazione di
lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'articolo 20, comma 3, decreto
legislativo n. 276 del 2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex articolo 20,
citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);
- se il ricorso alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati
dalla contrattazione collettiva;
- se il contratto di somministrazione è
privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore,
inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'Agenzia è iscritta;
- se il contratto di somministrazione è
privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero
se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore
rispetto a quanto indicato nel contratto;
- se il contratto di somministrazione è
privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla
somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione
intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di
somministrazione;
- se il contratto di somministrazione è
privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle
misure di prevenzione adottate;
- se il contratto di somministrazione è privo
dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di
somministrazione.
Con riferimento a questa ultima ipotesi
deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e
della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In
altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di
somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se
ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della
somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche
successivamente all'inizio della somministrazione ovvero posto il testo della norma
parla di durata prevedibile alla proroga o al rinnovo della somministrazione.
Piuttosto occorre considerare che
l'effettività di tali disposizioni e del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel
caso in cui siano violate sono garantite, sul piano formale, dall'obbligo in capo al
somministratore di comunicare tutte le informazioni di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003, al lavoratore al momento dell'assunzione ovvero
dell'invio in missione.
In caso di somministrazione irregolare,
anche nella ipotesi in cui il somministratore sia un somministratore abusivo ed eserciti
l'attività in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo statuto giuridico
del lavoratore in somministrazione.
In particolare il lavoratore ha diritto ad
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai
lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e l'utilizzatore risponde
solidalmente con il somministratore dell'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e
contributivi.
Opera, inoltre, il complessivo regime di
ripartizione di diritti e obblighi tra i due datori di lavoro, somministratore e
utilizzatore, come in ogni altra ipotesi di somministrazione.
Inoltre il lavoratore, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003, può agire in giudizio
davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere la costituzione del
rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore dal momento dell'inizio della
somministrazione. L'azione può essere proposta anche solo nei confronti
dell'utilizzatore.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia
imputato direttamente in capo all'utilizzatore, vuoi per la nullità del contratto di
somministrazione vuoi per effetto della sentenza costitutiva a seguito dell'azione
proposta dal lavoratore in una ipotesi di somministrazione irregolare, trova applicazione,
direttamente o indirettamente e per analogia, l'articolo 27, comma 2 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
In base a questa disposizione tutti i
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente
pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, inoltre, si
intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
In caso di appalto non genuino o di
distacco fuori dai limiti individuati dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003, poiché tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senza
autorizzazione e quindi irregolare, il legislatore ha espressamente previsto che il
lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore con
effetto dall'inizio della somministrazione. L'azione può essere proposta davanti al
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, anche solo nei confronti dell'utilizzatore.
È evidente, peraltro, che nell'ipotesi in
cui la somministrazione senza autorizzazione si concretizzi in assenza di un contratto
scritto, il contratto di somministrazione deve comunque ritenersi nullo e i lavoratori
sono considerati alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e questo indipendentemente
dalla supposta qualificazione del contratto come appalto ovvero dalla convinzione che
l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi del distacco.
Firmato
IL MINISTRO
Roberto Maroni
La somministrazione di manodopera permette ad
un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente
autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto
direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre
distinguere due contratti diversi:
- un contratto di somministrazione, stipulato tra
l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il
somministratore e il lavoratore
Entrambi i contratti
possono essere stipulati:
- a tempo determinato
- a tempo indeterminato
La
somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di impresa,
ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento per
procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari garanzie ai lavoratori
somministrati.
Destinatari
- Contratto tra somministratore e utilizzatore:
la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore.
La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a
tempo determinato. Il somministratore invece
deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività
di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico
- Contratto tra somministratore e lavoratore: il
contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori
Settori
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato
per:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
- servizi di pulizia, custodia, portineria
- servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e
merci
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e
servizi di economato
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale
- gestione di call-center
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive
che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e
alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei
lavoratori e datori di lavoro
Il contratto di somministrazione a tempo
determinato può essere stipulato:
per far fronte a esigenze di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività
dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
per le "esigenze
temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino
alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
Il contratto tra
utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune
specifiche indicazioni.
Non è richiesta invece alcuna forma specifica per il contratto di lavoro che lega il
somministratore e il lavoratore.
Trattamento economico e normativo
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di
trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non
dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è
obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è
previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura
viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla
misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto
può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto
compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune
differenze:
- il somministratore può concludere più contratti a termine con il
lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
- gli obblighi di informazione e formazione hanno una
disciplina specifica per la somministrazione
- i limiti percentuali di stipulazione di contratti a termine non si
applicano alla somministrazione, poiché l'utilizzatore potrebbe anche avvalersi
esclusivamente di questo tipo di contratto per la sua attività lavorativa
È nulla ogni clausola
che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a
fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto
collettivo applicabile al somministratore.
Il contratto di somministrazione potrà essere
stipulato da:
le Agenzie di lavoro interinale, già
autorizzate ai sensi della previgente normativa, non appena abbiano presentato
richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova normativa;
tutti gli altri soggetti non appena saranno
autorizzati all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritti all'Albo (secondo
quanto previsto dal Dlgs 276/2003).
È previsto anche un Decreto ministeriale per definire i criteri interpretativi per
la definizione delle forme di contenzioso. L'istituto della somministrazione ha carattere
sperimentale: decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro
del lavoro procede a una verifica con le organizzazioni sindacali e a una relazione al
Parlamento per valutarne l'eventuale prosieguo.
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