| L'intesa sull'orientamento comune raggiunto dalle parti sociali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in vista dell'emanazione del decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in materia di previdenza complementare. Il documento in questione è stato inviato al ministero del Lavoro il 17 febbraio 2005 Orientamenti di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato,
Confapi, CGIL, CISL, UIL e UGL per lemanazione del decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in materia di previdenza complementare Quale
previdenza complementare
Ricordando che la delega, oltre allincremento delle forme pensionistiche
complementari, mira alla contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di
stabilità, le parti sociali ritengono che lattuazione dei principi direttivi posti
dalla legge delega di riforma del sistema previdenziale dovrà essere realizzata in
coerenza con lattuale assetto dei fondi pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e
dovrà rispettare prioritariamente due principi cardine:
TFR e
silenzio - assenso
Le parti sociali ritengono che lo sviluppo della previdenza complementare
comporti inevitabilmente la destinazione del TFR ai fondi pensione. A tale fine
ribadiscono la necessità che in materia siano emanate norme applicative chiare e
definite, onde evitare confusione ed incertezze nelle scelte dei lavoratori ed il
conseguente fallimento della previdenza complementare. In particolare, nei casi di conferimento tacito (silenzio assenso),
lapprodo naturale dei flussi di TFR non può che essere verso le forme
pensionistiche di natura negoziale, nel rispetto quindi dellautonomia contrattuale
collettiva, e ove non sia individuabile una unica forma previdenziale prevista
dalla contrattazione collettiva - verso la forma preventivamente definita mediante intese
fra le imprese e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. In ragione della
natura previdenziale degli investimenti dei fondi pensione ed al fine di favorire la
diffusione della previdenza integrativa e lutilizzo del TFR anche da parte dei
lavoratori con una più contenuta propensione al rischio, è inoltre importante promuovere
lattivazione da parte delle forme complementari di adeguati strumenti di garanzia. Fra i criteri direttivi presenti nella delega viene prefigurata la
portabilità del contributo contrattuale da una forma pensionistica
allaltra. In linea con quanto precede, si ritiene che la definizione degli ambiti e
dei limiti (istituzionali o temporali) della
portabilità debba essere effettuata dalla contrattazione collettiva. E in ogni caso necessario fare chiarezza circa la insussistenza del vincolo
al versamento dei contributi contrattuali in caso di conferimento tacito del TFR. La contrattazione collettiva può ammettere
lesercizio della portabilità a favore di forme pensionistiche anche diverse da
quelle istituite dalla medesima contrattazione, purché aventi natura collettiva e
negoziata, ricomprendendo in tale accezione le forme pensionistiche che adottino adeguate
regole di trasparenza e modalità di gestione coerenti con i criteri di governance
definiti dintesa con le parti sociali. Linformazione come elemento
prioritario per lo sviluppo della previdenza complementare
Al lavoratore dovrà inoltre essere garantita la necessaria informazione, senza
la quale, peraltro, non ha senso lo strumento del silenzio - assenso, così da permettere
al singolo di operare una scelta che sia veramente libera, consapevole ed autonoma. In
tale senso le parti sociali ritengono
indispensabile che ladozione del decreto legislativo attuativo della legge delega
venga preceduto da una vasta campagna informativa, realizzata mediante la forma della
Pubblicità Progresso, concordata con le parti sociali e con il coinvolgimento attivo di
ASSOFONDIPENSIONE, e che avvenga con congruo anticipo rispetto allapplicazione del
silenzio assenso. Solo una corretta informazione sarà infatti in grado di rendere più chiara a
tutti lesigenza di dotarsi di uneffettiva copertura previdenziale integrativa
della pensione di base, rafforzata da livelli congrui di contribuzione e dalla conseguente
messa a disposizione del TFR, per conseguire prestazioni pensionistiche capaci di
garantire il futuro degli stessi lavoratori.
Fondo
residuale INPS
Le parti sociali ritengono che il Fondo da istituire presso lINPS - o
presso altri enti di previdenza obbligatoria - ai fini della devoluzione del TFR non
altrimenti destinato, debba avere carattere residuale e debba essere istituito sulla base
di regole gestionali identiche a quelle esistenti nella previdenza complementare di natura
negoziale, che vedano coinvolte le parti sociali. Tale Fondo dovrà essere anchesso
sottoposto al controllo e alla vigilanza della COVIP, come stabilito dalla disciplina del
decreto legislativo 124/93. Regole di
governance e trasparenza
In un sistema basato sulla libera scelta del lavoratore fra diverse opzioni è
fondamentale definire regole comuni per tutti i soggetti in campo, così da non alterare
la concorrenza e da garantire allo stesso tempo i lavoratori. Al fine di rendere
effettivo il diritto alla libera circolazione dei lavoratori allinterno del sistema
della previdenza complementare è necessario garantire lassoluta trasparenza e
comparabilità dei costi amministrativi e di gestione fra le forme pensionistiche
collettive ed individuali, specie per quanto riguarda le forme pensionistiche attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita. In particolare per queste ultime occorre
rendere effettivamente possibile e trasparente il trasferimento della posizione maturata
verso forme pensionistiche diverse, evitando eccessivi caricamenti sui premi iniziali. Si ritiene inoltre che i principi di governance debbano essere
attuati con la stessa decorrenza delle altre materie delegate dal legislatore e che, come
peraltro tutte le materie delegate, non possano essere a loro volta delegati ad altre
autorità. Il ricorso a persone particolarmente qualificate ed indipendenti per il
conferimento dellincarico di responsabile dei fondi pensione può essere inquadrato,
per quanto riguarda la qualificazione, nelle fattispecie previste dallart. 4 del
D.M. 14/1/1997, n. 211, rafforzate con la necessità per il responsabile di essere
iscritto ad un albo o registro professionale e, per quanto riguarda lindipendenza,
dallassenza di rapporti di lavoro subordinato, di consulenza e simili con
lente che ha istituito il fondo pensione. Lincentivazione dellattività
degli organismi di sorveglianza previsti nellambito di adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, va attuata rendendo obbligatorio prevedere, nella contrattazione
collettiva delladesione stessa, lesistenza e la composizione di tali
organismi. Disciplina
fiscale della previdenza complementare
La disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari deve essere
modificata sulla base dei principi contenuti nella delega prevista dalla legge 243/04, in
particolare per quanto concerne:
Vanno inoltre semplificati gli adempimenti
amministrativi e burocratici, sia per i fondi che per i lavoratori e per le imprese. Sistemi di
compensazione per le imprese
Le parti sociali ritengono che il principio di delega relativo alle misure
compensative per le imprese, alle quali è subordinato il conferimento del TFR, debba
trovare attuazione e decorrenza contemporanea con lapplicazione degli altri principi
e criteri direttivi concernenti la previdenza complementare. Le misure compensative vanno quindi individuate attraverso:
Tutto ciò comporta che siano individuate, da subito, le necessarie coperture
finanziarie nel bilancio pubblico. Contratti a progetto e contratti di
somministrazione
La legge 243/04 non
individua misure specifiche per le categorie dei lavoratori con contratto a progetto e per
i lavoratori con contratto di somministrazione. Dai dati forniti dallINPS, risulta
lentità del problema che deriva dal basso tasso di sostituzione per queste
categorie di lavoratori, con la prospettiva di una necessaria integrazione di tipo
assistenziale a carico del sistema pubblico. La complessità dei rapporti di lavoro sopra individuati rende
complicato prefigurare lutilizzo della strumentazione normativa attualmente
esistente in materia di previdenza complementare che richiede, al fine di costituire un
montante adeguato alla finalità previdenziale, flussi congrui di finanziamento e periodi
minimi stabili di permanenza nellattività lavorativa. A parere di CGIL, CISL,
UIL e UGL, si rendono indispensabili ed urgenti disposizioni specifiche, essendo non
disponibili o insufficienti il trattamento di fine rapporto o le indennità equipollenti. Occorre, pertanto, definire una specifica normativa di sostegno
in grado di rispondere efficacemente alle esigenze previdenziali complementari per i
suddetti rapporti di lavoro. A tale fine si ritiene necessario uno specifico
approfondimento fra il Governo e le parti sociali più rappresentative e interessate al
problema. Lavoro
autonomo
Confcommercio e Confartigianato ritengono
indispensabile la tempestiva definizione degli specifici incentivi previsti dalla delega
per promuovere lo sviluppo della previdenza complementare per i lavoratori autonomi,
atteso che l'entrata a regime del metodo contributivo di calcolo delle pensioni
obbligatorie comporterà una drastica riduzione delle prestazioni pubbliche per questi
lavoratori. Vigilanza
e controllo delle forme pensionistiche collettive ed individuali
Le parti sociali
sollecitano con forza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad emanare,
contestualmente agli altri provvedimenti delegati, specifici provvedimenti affinché
linsieme del sistema di previdenza complementare sia riportato sotto il controllo
della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle individuali
(attivate mediante adesione ai fondi aperti o mediante stipula di contratti di
assicurazione sulla vita con finalità previdenziale) dovranno ottenere
unautorizzazione specifica, da parte della COVIP, al fine di acquisire quote di TFR,
sia individualmente che collettivamente. Per consentire che la devoluzione del TFR avvenga secondo criteri di trasparenza
omogenei, con la necessaria comparabilità di costi fra le forme pensionistiche collettive
ed individuali, le regole di acquisizione dei flussi di TFR e trasferimento delle
posizioni maturate presso altri fondi dovranno essere definite prima che si dia luogo
allapplicazione del silenzio assenso. Inoltre, Andranno definite modalità di finanziamento adeguate (con la
compartecipazione pubblica e del sistema privato della previdenza complementare collettiva
ed individuale) al fine di consentire la piena funzionalità della Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, per lefficiente svolgimento dei nuovi compiti
assegnati. Allo scopo, infine, di potenziare i presidi di garanzia per i
flussi di TFR che vengano conferiti a forme di natura assicurativa, è indispensabile
rafforzare, con apposite disposizioni di legge, i vincoli di separatezza ed autonomia
patrimoniale delle risorse gestite dalle imprese di assicurazione ovvero costituire un
fondo di garanzia per le medesime imprese di assicurazione in relazione agli eventuali
flussi di TFR trasferiti. Previdenza
complementare del pubblico impiego
CGIL, CISL, UIL e UGL ribadiscono che occorre istituire per tutti lavoratori del
pubblico impiego la previdenza complementare, costituendo i fondi pensione nei settori
scoperti. Si tratta di un argomento non più rinviabile perché anche i
lavoratori pubblici sono stati coinvolti dalle riforme degli anni 90. I problemi prioritari da affrontare riguardano la virtualità del TFR e le modalità di applicazione del
silenzio assenso, tenendo conto delle specificità del pubblico impiego. Questi problemi
debbono con urgenza trovare una sede di approfondimento negoziale fra il Governo,
lARAN, e le Organizzazioni sindacali.
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