Il diritto del lavoro salvato dalla Corte costituzionale

di Massimo Roccella

 

 (Articolo pubblicato ne l’Unità del 19 febbraio 2005 con il titolo Diritto del lavoro e federalismo distorto )

 

  All'inizio dell'anno la Corte costituzionale ha emesso un'importante sentenza, respingendo quasi tutte le questioni di legittimità costituzionale ch'erano state sollevate da alcune regioni e dalla provincia di Trento nei confronti di molteplici aspetti della legge n. 30/2003 (la cosiddetta legge Biagi) e del susseguente decreto legislativo n.276/2003. Soprattutto negli ambienti politici che con più forza hanno avversato le politiche del lavoro del governo Berlusconi la pronuncia ha suscitato sconcerto e allarme: alimentati evidentemente dalla preoccupazione che la Corte abbia voluto dare il suo autorevole avallo al nuovo corso normativo.

     Simili timori, in realtà, non hanno nessuna ragione d'essere: i contenuti della sentenza, letti con attenzione, possono al contrario confortare le ragioni di coloro che in questi anni si sono battuti per contrastare i ricorrenti tentativi di scardinare le fondamenta del diritto del lavoro.

     Va premesso, in primo luogo, che non è compito della Corte giudicare del merito, o dell'opportunità politica, di una norma di legge. La Corte si occupa soltanto di vagliarne la legittimità costituzionale con riferimento alle questioni di volta in volta portate alla sua attenzione: fermo restando che una pessima legge resta tale (com'è appunto il caso della legge n. 30), ancorché possa essere giudicata, in tutto o in parte, costituzionalmente legittima.

     Quanto alle questioni sollevate, nel caso specifico, innanzi alla Corte, esse non comportavano una valutazione della legge 30 e del suo decreto attuativo in relazione a specifiche norme della Costituzione riguardanti il lavoro o al fondamentale principio d'uguaglianza. La Corte s'è dovuta occupare d'un problema ben diverso, essendo stata sollecitata a sciogliere il delicato (e intricatissimo) nodo della ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di lavoro. E' solo in relazione a tale problema, dunque, che possono misurarsi consensi e dissensi ed apprezzare l'equilibrio della soluzione proposta.

       Il problema, com'è noto, nasce a seguito della cosiddetta riforma federalista del 2001, che ha attribuito alle regioni potestà legislativa concorrente anche in materia di "tutela e sicurezza del lavoro": utilizzando un'espressione alquanto generica ed indeterminata, tale da generare un inaccettabile grado di incertezza sulla portata effettiva delle competenze legislative regionali.

      L’interpretazione dilatata di quell’enunciato normativo non aveva trovato molti consensi nella migliore opinione giuridica. Essa, tuttavia, poteva contare su qualche sostenitore e, ove fosse risultata fondata, avrebbe comportato la conseguenza di legittimare un diritto del lavoro a geometria variabile: con possibile differenziazione delle regole su base territoriale in ragione degli orientamenti politici dei diversi governi regionali. Gli effetti in termini di dumping sociale di una prospettiva del genere sono agevolmente intuibili: si pensi alle ricadute di normative territorialmente diversificate, ad esempio, con riguardo all’orario di lavoro o ai licenziamenti.

     Dopo la pronuncia della Corte non v’è più spazio per continuare a coltivare simile prospettiva. Con inequivocabile nettezza, infatti, i giudici della Consulta hanno chiarito che la disciplina di qualsiasi rapporto di lavoro rientra non nella “tutela e sicurezza del lavoro”, ma nella materia “ordinamento civile”: dunque, anche ai sensi dell’attuale art. 117 cost., va considerata di competenza esclusiva del legislatore statale. Non basta: anche laddove le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa concorrente, come in relazione alla disciplina del mercato del lavoro (servizi per l’impiego, collocamento, regole applicabili alle agenzie di somministrazione ecc.), senz’altro riconducibile alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, la Corte ha fatto capire che il compito, riservato dalla costituzione alla legislazione statale, di provvedere alla determinazione dei principi fondamentali, lascia sussistere ampie possibilità di intervento per la regolazione dello Stato. Si spiega così, ad esempio, che la scelta di un unico regime autorizzatorio per le agenzie del lavoro sia stata giudicata costituzionalmente legittima: trattandosi, appunto, di un principio fondamentale, correlato, per usare le parole della Corte, “all’esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali”.

      Le regioni, che avevano sollevato le questioni di costituzionalità innanzi alla Corte, saranno rimaste comprensibilmente deluse da una risposta così netta: tanto più che esse, almeno in linea di principio, non avevano contestato la riconducibilità della disciplina dei rapporti di lavoro alla materia ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Nonostante le apparenze, chi comunque non ha davvero titolo di rallegrarsi per l’orientamento espresso dalla Corte è proprio il governo in carica. Non si può infatti dimenticare ch’era stato proprio il Libro bianco del ministro Maroni ad esprimere perentoriamente la convinzione che, nel nuovo assetto costituzionale, la legislazione regionale avrebbe potuto riguardare “non soltanto il mercato del lavoro…, bensì anche la regolazione dei rapporti di lavoro, quindi l’intero ordinamento del lavoro”.

      Simile, distorta concezione del federalismo, per la quale federalismo e liberismo finiscono con l’essere le due facce di una stessa medaglia, è stata battuta in breccia dalla Corte costituzionale e non potrà più essere riproposta. Il messaggio fondamentale ricavabile dalla sua sentenza, in definitiva, non va confuso con un generico pronunciamento anti-regionalista: rispondendo piuttosto all’esigenza di affermare con forza il carattere fondamentalmente nazionale ed unitario di un settore dell’ordinamento, come il diritto del lavoro, il cui tessuto normativo non può non riposare, come dimostra l’esperienza dei più collaudati sistemi federali europei, sull’intreccio fra diritti sociali e principio di uguaglianza.

       Va ancora detto che due questioni di costituzionalità, certamente marginali rispetto all’insieme, sono state accolte dalla Corte: una norma del decreto legislativo 276, in particolare, è stata giudicata costituzionalmente illegittima perché incidente su competenze regionali a prescindere da un preciso fondamento nella legge di delega. Ciò induce a supporre che la Corte potrebbe essere ben disponibile ad accogliere altre questioni di costituzionalità, anche fondate sull’art. 76 cost. (ovvero sulla norma per la quale l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al governo soltanto “…per oggetti definiti”), proposte in maniera più pertinente: da parte di un giudice ordinario nell’ambito di una controversia fra privati. Basti pensare alla grave manipolazione da parte del decreto 276 dell’istituto del trasferimento d’impresa, operata sulla base di una delega legislativa virtualmente priva di oggetto.

       La Corte, dunque, potrà forse ancora giocare la sua parte. Fermo restando che il compito di voltare davvero pagina rispetto alla più recente legislazione del lavoro non può che spettare al parlamento: ovviamente alla nuova maggioranza che si spera sarà legittimata dalle elezioni politiche del 2006.