| Il diritto del lavoro salvato dalla Corte costituzionale di Massimo
Roccella
(Articolo
pubblicato ne lUnità del 19 febbraio 2005 con il titolo Diritto del lavoro e federalismo distorto
All'inizio dell'anno la Corte costituzionale ha
emesso un'importante sentenza, respingendo quasi tutte le questioni di legittimità
costituzionale ch'erano state sollevate da alcune regioni e dalla provincia di Trento nei
confronti di molteplici aspetti della legge n. 30/2003 (la cosiddetta legge Biagi) e del
susseguente decreto legislativo n.276/2003. Soprattutto negli ambienti politici che con
più forza hanno avversato le politiche del lavoro del governo Berlusconi la pronuncia ha
suscitato sconcerto e allarme: alimentati evidentemente dalla preoccupazione che la Corte
abbia voluto dare il suo autorevole avallo al nuovo corso normativo. Simili timori, in realtà, non
hanno nessuna ragione d'essere: i contenuti della sentenza, letti con attenzione, possono
al contrario confortare le ragioni di coloro che in questi anni si sono battuti per
contrastare i ricorrenti tentativi di scardinare le fondamenta del diritto del lavoro. Va premesso, in primo luogo, che
non è compito della Corte giudicare del merito, o dell'opportunità politica, di una
norma di legge. La Corte si occupa soltanto di vagliarne la legittimità costituzionale
con riferimento alle questioni di volta in volta portate alla sua attenzione: fermo
restando che una pessima legge resta tale (com'è appunto il caso della legge n. 30),
ancorché possa essere giudicata, in tutto o in parte, costituzionalmente legittima. Quanto alle questioni sollevate,
nel caso specifico, innanzi alla Corte, esse non comportavano una valutazione della legge
30 e del suo decreto attuativo in relazione a specifiche norme della Costituzione
riguardanti il lavoro o al fondamentale principio d'uguaglianza. La Corte s'è dovuta
occupare d'un problema ben diverso, essendo stata sollecitata a sciogliere il delicato (e
intricatissimo) nodo della ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di
lavoro. E' solo in relazione a tale problema, dunque, che possono misurarsi consensi e
dissensi ed apprezzare l'equilibrio della soluzione proposta. Il problema, com'è noto, nasce a seguito della cosiddetta riforma federalista del 2001, che ha attribuito alle regioni potestà legislativa concorrente anche in materia di "tutela e sicurezza del lavoro": utilizzando un'espressione alquanto generica ed indeterminata, tale da generare un inaccettabile grado di incertezza sulla portata effettiva delle competenze legislative regionali.
Linterpretazione
dilatata di quellenunciato normativo non aveva trovato molti consensi nella migliore
opinione giuridica. Essa, tuttavia, poteva contare su qualche sostenitore e, ove fosse
risultata fondata, avrebbe comportato la conseguenza di legittimare un diritto del lavoro
a geometria variabile: con possibile differenziazione delle regole su base territoriale in
ragione degli orientamenti politici dei diversi governi regionali. Gli effetti in termini
di dumping sociale di una prospettiva del genere sono agevolmente intuibili: si pensi alle
ricadute di normative territorialmente diversificate, ad esempio, con riguardo allorario
di lavoro o ai licenziamenti. Dopo la pronuncia della Corte
non vè più spazio per continuare a coltivare simile prospettiva. Con
inequivocabile nettezza, infatti, i giudici della Consulta hanno chiarito che la
disciplina di qualsiasi rapporto di lavoro rientra non nella tutela e sicurezza del
lavoro, ma nella materia ordinamento civile: dunque, anche ai sensi dellattuale
art. 117 cost., va considerata di competenza esclusiva del legislatore statale. Non basta:
anche laddove le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa concorrente,
come in relazione alla disciplina del mercato del lavoro (servizi per limpiego,
collocamento, regole applicabili alle agenzie di somministrazione ecc.), senzaltro
riconducibile alla materia tutela e sicurezza del lavoro, la Corte ha fatto
capire che il compito, riservato dalla costituzione alla legislazione statale, di
provvedere alla determinazione dei principi fondamentali, lascia sussistere ampie
possibilità di intervento per la regolazione dello Stato. Si spiega così, ad esempio,
che la scelta di un unico regime autorizzatorio per le agenzie del lavoro sia stata
giudicata costituzionalmente legittima: trattandosi, appunto, di un principio
fondamentale, correlato, per usare le parole della Corte, allesigenza che il
mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali. Le regioni, che avevano
sollevato le questioni di costituzionalità innanzi alla Corte, saranno rimaste
comprensibilmente deluse da una risposta così netta: tanto più che esse, almeno in linea
di principio, non avevano contestato la riconducibilità della disciplina dei rapporti di
lavoro alla materia ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Nonostante le
apparenze, chi comunque non ha davvero titolo di rallegrarsi per lorientamento
espresso dalla Corte è proprio il governo in carica. Non si può infatti dimenticare chera
stato proprio il Libro bianco del ministro
Maroni ad esprimere perentoriamente la convinzione che, nel nuovo assetto costituzionale,
la legislazione regionale avrebbe potuto riguardare non soltanto il mercato del
lavoro
, bensì anche la regolazione dei rapporti di lavoro, quindi lintero
ordinamento del lavoro. Simile, distorta
concezione del federalismo, per la quale federalismo e liberismo finiscono con lessere
le due facce di una stessa medaglia, è stata battuta in breccia dalla Corte
costituzionale e non potrà più essere riproposta. Il messaggio fondamentale ricavabile
dalla sua sentenza, in definitiva, non va confuso con un generico pronunciamento
anti-regionalista: rispondendo piuttosto allesigenza di affermare con forza il
carattere fondamentalmente nazionale ed unitario di un settore dellordinamento, come
il diritto del lavoro, il cui tessuto normativo non può non riposare, come dimostra lesperienza
dei più collaudati sistemi federali europei, sullintreccio fra diritti sociali e
principio di uguaglianza. Va ancora detto che
due questioni di costituzionalità, certamente marginali rispetto allinsieme, sono
state accolte dalla Corte: una norma del decreto legislativo 276, in particolare, è stata
giudicata costituzionalmente illegittima perché incidente su competenze regionali a
prescindere da un preciso fondamento nella legge di delega. Ciò induce a supporre che la
Corte potrebbe essere ben disponibile ad accogliere altre questioni di costituzionalità,
anche fondate sullart. 76 cost. (ovvero sulla norma per la quale lesercizio
della funzione legislativa può essere delegato al governo soltanto
per
oggetti definiti), proposte in maniera più pertinente: da parte di un giudice
ordinario nellambito di una controversia fra privati. Basti pensare alla grave
manipolazione da parte del decreto 276 dellistituto del trasferimento dimpresa,
operata sulla base di una delega legislativa virtualmente priva di oggetto. La Corte, dunque,
potrà forse ancora giocare la sua parte. Fermo restando che il compito di voltare davvero
pagina rispetto alla più recente legislazione del lavoro non può che spettare al
parlamento: ovviamente alla nuova maggioranza che si spera sarà legittimata dalle
elezioni politiche del 2006. |