Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale sui ricorsi di incostituzionaluità della legge 30, presentati da alcune Regioni - scarica la sentenza (Formato word Zippato)

 

La Corte costituzionale dichiara "innammissibili" e "non fondate" le questioni avanzate dai ricorsi regionali di Marche, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Provincia autonoma di Trento contro l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

La Consulta, con la sentenza n.50 del 2005 depositata il 28 gennaio scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 6 (che disciplina le assunzioni dei lavoratori disabili in caso di somministrazione di lavoro) e dell'articolo 60 (che disciplina i tirocini estivi di orientamento) del dlgs 276/03.

Nel primo caso è stata ritenuta incostituzionale la norma secondo cui in caso di somministrazione non si applica la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, né la riserva per i lavoratori disabili.

Nel secondo, come recita la sentenza, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento "dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni".

La pronuncia della Corte stabilisce anche che la disciplina dei servizi per il lavoro, in particolare quella del collocamento, rientra nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni, mentre la materia dei contratti di lavoro, anche se a contenuto formativo, va invece ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato.

31/1/2005

Una nota di Claudio Treves - dipartimento Politiche del Lavoro della Cgil Nazionale

In gran parte i rilievi delle Regioni sono stati o respinti o dichiarati infondati.

Va tuttavia rimarcato che la Corte ha assunto un’interpretazione assai rigorosa del contenzioso tra Regioni e Stato centrale, non accettando molti argomenti addotti dalle Regioni (ad es. sugli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 276/03), non perché nel merito non accettabili ma perché riferiti a problemi (il principio di delega o il principio di parità di trattamento) che non afferivano al contenzioso sui poteri delle Regioni. Questo approccio va tenuto ben a mente, affinché si cada nella trappola già predisposta, ossia che la legge abbia passato lo scrutinio di legittimità costituzionale in quanto tale; vale invece attivarsi, con le debite cautele naturalmente, affinché i soggetti interessati, tra cui anche le organizzazioni sindacali a ciò specificamente delegate da singoli lavoratori, possano attivare il contenzioso sui punti citati (ad es. sugli artt. 13 e 14, ma anche il contratto a chiamata o la violazione del principio di non regresso in caso di trasferimento di ramo d’azienda).

Altro elemento importante, da tener presente per un corretto orientamento, consiste nello stralcio operato dalla Corte della materia riguardante la certificazione e le materie connesse alla vigilanza e la gestione del contenzioso, su cui essa si è riservata di pronunciarsi nello specifico.

Va invece segnalata, per l’impostazione piuttosto grave, l’argomentazione relativa agli istituti a causa mista. Infatti la Corte sostiene che la formazione in questi istituti sarebbe “aziendale” e pertanto estranea alla natura pubblica su cui hanno titolarità le Regioni. E’ palese l’approccio gravemente arretrato della Corte, cui peraltro non sembra importare il nesso con i crediti che l’apprendista (o il contrattista di inserimento) possa far valere in base alla formazione svolta.

p. il Dipartimento Politiche attive del lavoro

Claudio Treves

 

Documenti correlati - Ricorsi delle Regioni:

Basilicata (7 maggio 2003)

Emilia Romagna (2 maggio 2003 - 5 dicembre 2003)

Provincia autonoma di Trento (2 maggio 2003)

Toscana (5 dicembre 2003)