Art.
1 Finalità e principi
1. La Regione Lombardia istituisce ed avvia su tutto il
territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto allesclusione
sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone.
2. Il reddito sociale consiste in unerogazione monetaria ed
in una serie di interventi di integrazione sociale.
3. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà
sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.
4. Ai fini della presente legge la Regione promuove,
nellambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti
locali.
Art.2
Beneficiari e requisiti
1. Destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge sono
tutte le persone maggiorenni residenti in Lombardia che percepiscono un reddito
individuale imponibile netto annuo non superiore ad euro 7.200,00 e che si trovano nelle
condizioni previste dai commi 2 e 3.
2. Possono accedere ai benefici coloro che si trovano in una
delle seguenti fattispecie:
a) soggetti titolari di un rapporto o tipo
di lavoro non a tempo pieno ed indeterminato;
b) soggetti disoccupati;
c) studenti universitari che risiedono
separatamente dai propri genitori.
3. Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente
legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dellastensione dal lavoro
durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale
della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale
annuo non superiore ad euro 7.200,00.
4. Gli aventi diritto presentano alla struttura regionale di cui
allarticolo 7, comma 2, anche per il tramite del comune di residenza, la richiesta
di usufruire del reddito sociale, allegando le dichiarazioni e le documentazioni
specificate nel regolamento di cui allarticolo 7.
Art.
3 Erogazione monetaria
1. La Regione eroga ai soggetti di cui allart. 2, un
contributo monetario mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un
reddito individuale netto annuo pari ad euro 7.200,00.
2. La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui allart.
2 una quota, dimporto pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata
allentità dellerogazione economica di cui al comma 1, da versare in apposito
Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui
allart.7. Linteressato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti,
per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui allart. 2, ha diritto
di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la
propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
Art.4 Agevolazioni
riguardanti i servizi pubblici e i servizi culturali
1. I soggetti di cui allart. 2 hanno diritto
allesenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.
2. La Regione adotta altresì tutte le misure idonee a perseguire
le finalità di cui allart. 1. In particolare promuove e stipula convenzioni con i
comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati,
nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire,
previa corresponsione di adeguati finanziamenti, laccesso e la riduzione del 50%
delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di
trasporto pubblico, a favore dei soggetti di cui allart. 2.
3. la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali,
promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie,
sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui allart. 2 la
riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità
dei libri di testo scolastici.
4: Le misure previste dai commi 2 e 3 sono definite ed articolate
nel regolamento di cui allart. 7 e sono preferibilmente attuate e concordate con gli
enti locali per quanto di competenza.
Art.5 Agevolazioni finanziarie
1. La Regione stipula convenzioni con Fondazioni bancarie per
garantire ai soggetti di cui allart. 2:
a) erogazioni
di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su
mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
b) fideiussione
gratuita a garanzia dellerogazione di mutui per lacquisto della prima casa o
di beni strumentali;
c) prestiti
sullonore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso
concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le
necessità della vita.
2. Ai soggetti beneficiari di cui allart. 2 titolari di
contratto di locazione, la Regione eroga contributi per
ridurre lincidenza del costo dellaffitto sul reddito percepito.
Art.6
Convenzione
1. Oltre a quanto
previso dallart.8 (Norma finanziaria), Regione promuove la stipulazione di una
convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti
previsti allart.12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla
Regione:
a) un
importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14
febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico
delle società, imprese e datori di lavoro siti in Lombardia;
b) le
sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Lombardia che si
trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque
inerenti le condizioni delloccupazione e della prestazione lavorativa.
Art.
7 Disposizioni e modalità procedurali - rinvio
1. Entro 6 mesi dallentrata in vigore della presente legge,
con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono
stabilite le disposizioni procedurali e le modalità per lapplicazione dei
provvedimenti previsti dalla presente legge.
2. A seguito dellapprovazione del regolamento di cui al
comma 1, la Giunta regionale costituisce apposita struttura competente a valutare e ad
accogliere le richieste per laccesso ai benefici, con compiti di coordinamento
dellattività degli enti locali eventualmente coinvolti.
Art. 8 Norma
finanziaria
1.Oltre a quanto potrà derivare dalla Convenzione di cui
allart. 6 , la Regione provvederà alla determinazione degli oneri derivanti dalla
presente legge ed alla conseguente autorizzazione delle spese con ulteriore e successiva
legge.
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