| Accordi quadro europei in materia di part time, lavoro a tempo determinato e
telelavoro: tra esiti contrattuali del dialogo sociale e coinvolgimento delle parti
sociali in funzioni legislative (*) di
Michele De Luca
1.
Accordi-quadro europei in materia di part time, lavoro a tempo determinato e telelavoro:
tra fonte dispirazione ed esiti del dialogo sociale. 1.1.Gli accordi
quadro europei in materia di part time, lavoro a tempo determinato e
telelavoro hanno la propria fonte di ispirazione esplicitamente menzionata
in preambolo nella Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori del 1989 ora tenuta presente dal
Trattato (art. 136 della versione consolidata, corrispondente allart. 117 del
testo originario novellato), con effetti giuridici che risultano problematici laddove (punto 7) stabilisce , tra laltro,
che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo
avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le
forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale.
(4).[1] Ne risultano,
tuttavia, previsti come esplicitamente anticipato nel preambolo, peraltro in
coerenza con la funzione, appunto, di accordo-quadro soltanto principi generali,
nonché prescrizioni minime nella materia o requisiti, parimenti minimi, del tipo
contrattuale, che ne forma loggetto. Gli stessi accordi-quadro
rappresentano, peraltro, gli esiti contrattuali del dialogo sociale, che
grazie, essenzialmente, all'integrazione dell'accordo sulla politica sociale nel
Trattato di Amsterdam (art. 136-139 della versione consolidata, corrispondenti agli
articoli 117-118 B del testo originario novellato) [2]
forma oggetto di disciplina completa. Esplicitamente
incluso tra gli obiettivi della Comunità e degli stati membri (art.136), il dialogo
sociale , infatti, forma oggetto di disciplina
regolativa, agevolativa e promozionale nelle
forme diverse del coinvolgimento delle parti sociali che ne risulta: dalla assegnazione
alla Commissione dei compiti di facilitare il dialogo provvedendo
ad un sostegno equilibrato delle parti nonché di promuovere la consultazione
delle parti sociali e di procedere alla effettiva consultazione prima di
presentare proposte nel settore della politica sociale e per determinarne il contenuto
(art. 138) alla prospettazione dellesito contrattuale dello stesso dialogo,
nonché alla attuazione degli accordi che ne risultino affidata,
alternativamente, alla stessa via contrattuale a livello nazionale (come nel
caso del telelavoro) oppure su richiesta congiunta delle parti
stipulanti in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione (art.
139), che si è finora risolta,
sostanzialmente, nel recepimento dellaccordo in una direttiva (come nei casi
del part time e del lavoro a tempo determinato). 1.2.Cè da
domandarsi, tuttavia, se gli accordi-quadro ove non siano recepiti in
direttive (oppure in altre fonti dellordinamento comunitario), ma affidino alla via
contrattuale la propria attuazione negli
statti membri impongano agli stati stessi lobbligo
della conformazione. Affatto diverse
risultano, comunque, funzione ed efficacia degli stessi accordi-quadro
nel nostro ordinamento interno in dipendenza della loro attuazione nelluna
o nellaltra delle forme alternativamente previste. Infatti le
direttive che danno attuazione ad accordi-quadro (come nel caso del part
time, appunto, e del lavoro a tempo determinato) hanno la stessa funzione ed
efficacia, che lordinamento comunitario quale risulta dalle sue fonti
(trattato, regolamenti, direttive), nonché dalla equipollente giurisprudenza della
Corte di giustizia svolge, in linea generale, sugli ordinamenti interni di tutti
gli stati membri. [3] Lattuazione
degli stessi accordi per via contrattuale (come nel caso del telelavoro) non
può prescindere, invece, dal regime giuridico che il nostro ordinamento interno riserva
ai contratti collettivi di diritto comune: i limiti soggettivi della efficacia
giuridica di tali contratti si coniuga, infatti, con la esclusione che laccordo
concertativo trilaterale (tra Governo e parti sociali)
destinato ad
inserirsi nel processo di formazione della legge, senza tuttavia intaccare prerogative e
responsabilità del Parlamento
possa
essere ricondotto al quadro
tipizzato nellarticolo 39 della Costituzione (così, testualmente, Corte cost. n.34 del 1985,
specie punto 4 della motivazione) sul
quale riposa, invece, il fondamento giuridico-costituzionale, appunto, dellautonomia
e della contrattazione collettiva bilaterale
con la conseguenza che lo stesso accordo concertativo esula dal
nostro sistema di fonti formali e risulta, coerentemente, configurato come fonte
extra ordinem (o sostanziale)
di matrice contrattuale che fonda la
propria esistenza sulla effettività e, come tale, risulta condizionata dalle contingenze politiche. [4]
Peraltro gli stessi limiti soggettivi della efficacia giuridica dei contratti collettivi
di diritto comune preclude allo stato italiano la possibilità di avvalersi della facoltà
attribuita agli stati membri (art. 137,
§ 3) di affidare alle parti sociali, che ne facciano richiesta congiunta, lattuazione delle direttive in materie
sociali (di cui al precedente § 2) non potendo lo stato stesso garantire i risultati
imposti dalla direttiva, quale, appunto, la efficacia erga omnes del contratto
collettivo che ne reca lattuazione. [5] 2. Funzione ed
efficacia giuridica, negli stati membri, delle direttive che danno attuazione ad
accordi-quadro: il caso italiano. 2.1.Per quanto
riguarda le direttive che danno attuazione agli accordi-quadro sul lavoro a
tempo parziale (Direttiva CE del Consiglio n. 97/81 del 15 dicembre 1997) e sul lavoro a
tempo determinato (Direttiva CE del Consiglio
n. 99/70 del 28 giugno 1999) trova applicazione, infatti, il principio generale,
secondo cui, «sul piano ermeneutico, (. . .), tra le interpretazioni possibili del
testo normativo prodotto dagli organi nazionali, va prescelto quello conforme alle
prescrizioni della Comunità». Il principio che riposa sul «primato» del
diritto comunitario sugli ordinamenti interni degli Stati membri risulta enunciato
dalla nostra Corte costituzionale (sent. 170/84) nei termini testuali ora riferiti
ma pare sostanzialmente condiviso, tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia (sent 20 maggio 1976, causa 111/75 ed altre).[6] Né può sfuggire la marcata analogia di tale
principio con linterpretazione c.d. «adeguatrice», che tra più
interpretazioni possibili della legge ordinaria accorda preferenza, nel nostro
ordinamento, a quella che risulti conforme alla Costituzione.[7] Rigidità della nostra Costituzione e
posizione apicale di questa nella gerarchia delle fonti che concorrono a sorreggere
linterpretazione c.d. «adeguatrice» sembrano svolgere infatti, nel nostro
ordinamento, una funzione non dissimile, nella sostanza, rispetto a quella che viene
assolta per quanto si è detto dal primato del diritto comunitario,
nel rapporto tra ordinamenti reciprocamente autonomi (quello comunitario, appunto, e
quelli nazionali degli Stati membri) . [8] Sullo stesso piano ermeneutico, tuttavia, resta il
problema ulteriore del significato da attribuire al diritto comunitario
anche in funzione della prospettata interpretazione conforme delle disposizioni interne,
che ne perseguano lattuazione nellambito nazionale . 2.2.Ora la stessa
efficacia giuridica delle norme comunitarie, nellambito degli Stati membri, è stata
riconosciuta dalla nostra Corte costituzionale [9]
allinterpretazione, che di quelle norme venga data dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee. Fondata sulla funzione nomofilattica (art. 220
della versione consolidata del trattato, corrispondente allarticolo 164 del
testo originario novellato) che compete alla Corte di giustizia (ed, ora,
anche al Tribunale di primo grado), quale «interprete qualificato» del diritto
comunitario quella efficacia, invero, è stata riconosciuta, inizialmente, a
sentenze rese dalla stessa corte in procedure instaurate da giudici nazionali (ai sensi
dellart. 234 della versione consolidata del trattato, corrispondente allarticolo
177 del testo originario novellato) per ottenere in via incidentale e
pregiudiziale linterpretazione, appunto, delle norme comunitarie, che quei
giudici erano chiamati ad applicare (vedi Corte cost. 113/85) . [10] Tuttavia il ricordato fondamento giuridico ha
indotto, successivamente, la nostra Corte costituzionale (sent. 389/89) [11] ad
affermare la «portata generale» di quel principio, estendendolo, quindi, alle sentenze
rese dalla Corte di giustizia in procedure dinfrazione (art. 226 ss. della versione
consolidata del trattato, corrispondenti agli articoli 169 ss. del testo originario novellato),
instaurate dalla commissione per ottenere laccertamento della inadempienza degli
Stati membri ad obblighi comunitari. È stato osservato, infatti, come «qualsiasi
sentenza, che applica e/o interpreta una norma comunitaria, ha indubbiamente carattere di
sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come
interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritativamente il significato con
le proprie sentenze e, per tale via, ne determina, in definitiva, lampiezza ed il
contenuto delle possibilità applicative» . Né può sfuggire che siffatta efficacia delle
sentenze della Corte di giustizia in quanto «precisa autoritativamente il
significato» del diritto comunitario sembra presentare analogie con l«efficacia
erga omnes» delle sentenze interpretative di accoglimento della nostra Corte
costituzionale [12] o,
addirittura, con le nostre disposizioni legislative di «interpretazione autentica» [13]
che coniugano, infatti, un momento logico-assertivo, consistente nella enunciazione
di un apprezzamento interpretativo sul significato di una disposizione precedente, con un
momento precettivo, volto ad imporre quella interpretazione, escludendone ogni altra (non
solo per il futuro ma, almeno di regola, anche per il passato) più che con l«autorità»
di mero fatto che viene riconosciuta, nel nostro ordinamento, alla
giurisprudenza dei giudici ordinari . [14]
Allesito della complessa operazione sopra
riferita, può risultare, tuttavia, una «irriducibile incompatibilità» tra norma
comunitaria e norma interna, che ne persegua lattuazione in ambito nazionale. Anche in tal caso, è la norma comunitaria a
prevalere . [15] Il criterio della «prevalenza», tuttavia, opera
diversamente a seconda dell«efficacia» nellambito degli Stati membri
della norma comunitaria considerata. 2.3. Come è noto, duplice è leffetto
giuridico che le fonti di diritto comunitario possono produrre nellambito degli
Stati membri. Questi sono obbligati, infatti, a conformare,
in ogni caso, il proprio ordinamento a quello comunitario, sia pure scegliendo nel
caso delle direttive forme e mezzi per realizzare il «risultato» da queste
perseguito (art. 249 della versione consolidata del trattato, corrispondente allarticolo
189 del testo originario novellato) . Laccertamento di eventuali inadempienze degli
Stati membri, poi, è demandato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, allesito
della procedura dinfrazione (di cui allart. 226 della versione consolidata
del trattato, corrispondente allarticolo 169 del testo originario novellato),
instaurata su iniziativa della commissione . [16] Tuttavia le stesse fonti comunitarie risultano
connotate, talora, anche dalla c.d. «efficacia diretta» . [17] Questa consiste, infatti, nellattitudine a
costituire, immediatamente, diritti, obblighi od altre posizioni soggettive tutelabili
dinanzi ai giudici nazionali sia nei rapporti tra privati e «Stato» (efficacia
diretta c.d. «verticale») che nei rapporti interprivati (efficacia diretta c.d. «orizzontale»)
e dipende, essenzialmente, dal carattere immediatamente precettivo delle norme,
quale si desume da alcuni requisiti delle medesime (chiarezza, precisione, non
subordinazione a condizioni o ad interventi ulteriori delle istituzioni comunitarie e
degli Stati membri). Ad assicurare luniforme interpretazione del
diritto comunitario provvede la stessa Corte di giustizia, a seguito di «rinvio
pregiudiziale» da parte dei giudici nazionali, chiamati ad applicare quel diritto
(art. 234 della versione consolidata del trattato, corrispondente allarticolo
177 del testo originario novellato) . [18] Discostandosi dalla propria giurisprudenza
pregressa, tuttavia, la Corte di giustizia sembra, tuttavia, limitare l«efficacia
diretta» soltanto delle direttive al rapporto tra privati e «Stato»
(efficacia c.d. «verticale»), escludendola, invece, nei rapporti interprivati (efficacia
c.d. «orizzontale»). Quale che sia la composizione del contrasto di
giurisprudenza comunitaria ora prospettato, è certo che ove (e nei limiti in cui)
siano dotate di «efficacia diretta» le norme comunitarie prevalgono sulle norme
confliggenti dellordinamento interno, imponendone la disapplicazione da parte del
giudice nazionale investito dalla controversia. Aderendo quantomeno nelle conclusioni
alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia [19], le
sentenze della nostra Corte costituzionale, infatti, sono orientate nel senso ora riferito
. [20] Nel conflitto con disposizioni dellordinamento
interno, sono, quindi, le norme comunitarie dotate di «efficacia diretta» nonché
linterpretazione che ne sia data dalla Corte di giustizia a trovare
applicazione nellambito degli Stati membri . [21] Né rileva la fonte di diritto comunitario, dalla
quale quelle norme promanino. È ben vero, infatti, che quel principio è stato
inizialmente affermato dalla nostra Corte costituzionale (sent. 170/84) con
riferimento ai regolamenti. Tuttavia è stato, successivamente, esteso in forma
esplicita dalla stessa Corte (sent. 219/91) [22] alle direttive comunitarie. Parimenti lobbligo di disapplicazione delle
disposizioni interne confliggenti con norme comunitarie dotate di «efficacia diretta»
imposto, inizialmente, agli organi giurisdizionali degli Stati membri (vedi Corte
cost. 170/84) [23]
è stato, successivamente, esteso dalla stessa Corte costituzionale (sent.
389/89) [24]
agli organi amministrativi. Tale conclusione riposa, infatti, sul rilievo che
«tutti i soggetti competenti, nel nostro ordinamento, a dare esecuzione alle leggi (e
agli atti aventi forza o valore di legge) tanto se dotati di poteri di
dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali
poteri, come gli organi amministrativi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le
norme interne incompatibili con le norme (comunitarie), nellinterpretazione datane
dalla Corte di giustizia» . [25] Coerente con gli stessi principi generali
risultano, quindi, le funzioni che al pari di ogni altra direttiva svolgono nel nostro ordinamento interno
come nellordinamento di ogni altro stato membro le direttive che danno
attuazione agli accordi-quadro europei sul lavoro a tempo parziale (Direttiva CE
del Consiglio n. 97/81 del 15 dicembre 1997) e sul lavoro a tempo determinato (Direttiva CE del Consiglio n. 99/70 del 28 giugno
1999). Resta da
considerare, infine, che la conformazione alle direttive che danno
attuazione agli stessi accordi-quadro europei (su part time, appunto, e lavoro a tempo determinato) risulta
affidata, nel nostro ordinamento, a decreti legislativi (25 febbraio 2000, n. 61 e,
rispettivamente, 6 settembre 2001, n. 368) e che criteri e principi direttivi della delega
sono contenuti almeno in parte nelle direttive da attuare, con la
conseguenza che la violazione delle direttive medesime può dare luogo, altresì, a
questione di legittimità costituzionale dei decreti legislativi, sotto il profilo delleccesso
di delega (in riferimento allart. 76 cost.). [26] Affatto diverse
risultano, invece, funzione ed efficacia degli stessi accordi-quadro nel nostro ordinamento interno in
dipendenza della loro attuazione per via contrattuale (come nel caso del
telelavoro). [27] Prima ancora si
pone, tuttavia, il problema se gli accordi-quadro ove siano attuati per via
contrattuale (come nel caso del telelavoro, appunto). impongano agli stati
membri lobbligo di conformazione del
proprio ordinamento interno e le responsabilità per inadempimento, che ne derivano. 3. Attuazione
delle direttive per via contrattuale: il caso italiano. Laccordo
interconfederale che recepisce laccodo-quadro europeo sul telelavoro,
in termini testuali identici produce,
bensì, effetti giuridici immediati nel nostro ordinamento interno, facendo sorgere
diritti ed obblighi che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali
in testa ai soggetti del rapporto individuale di lavoro. [28] Restano,
tuttavia, i prospettati limiti soggettivi di efficacia giuridica dello stesso accordo
interconfederale. Né pare
possibile ovviare da parte dello stato italiano: lopzione dello stesso
accordo-quadro europeo, per la via
contrattuale di attuazione, sembra escludere, infatti, il ricorso alla pratica della legge
negoziata oppure, addirittura, della concertazione (a prescindere dalla
prospettata crisi contingente della stessa pratica). Peraltro non può
esserne esclusa la deroga in peius per i lavoratori di contratti
collettivi di diverso livello anche pregressi in coerenza con espliciti
rinvii dello stesso accordo interconfederale (art.11), prima ancora che con principi generali nello stesso senso. La scelta della via
contrattuale per lattuazione dellaccordo-quadro nei paesi membri
sembra escluderne, poi, lobbligo di conformazione del proprio
ordinamento interno, che risulta, infatti, esplicitamente imposto dal trattato
peraltro in forme articolate (dalla obbligatorietà in tutti i suoi elementi,
appunto, allobbligo di risultato : arg. ex art. 249 della versione
consolidata del trattato, corrispondente allarticolo 189 del testo originario novellato)
con riferimento specifico a ciascuna fonte dellordinamento comunitario
(trattato, regolamenti e, rispettivamente, direttive). Sul piano della
politica del diritto, resta il problema se fosse da preferire la fonte legale per
la disciplina del telelavoro nel nostro ordinamento non solo per garantire erga
omnes diritti fondamentali propri dei telelavoratori (quali, ad esempio, diritti speciali di
informazione, diritto alla socializzazione, volto a prevenirne lisolamento),
ma anche per derogare normative, parimenti di fonte legale (in tema, ad esempio, di
divieto del controllo a distanza, di cui allarticolo 4 della legge n. 300 del
1970, c.d. Statuto dei lavoratori).[29] 4. Problemi di
conformazione del nostro ordinamento nazionale: il caso del telelavoro . Tuttavia non
sembrano emergere problemi sulla conformazione del nostro ordinamento
interno allaccordo quadro europeo in materia di telelavoro in quanto laccordo
interconfederale che lo recepisce ne trascrive fedelmente il testo. [30] Ne risulta,
quindi, la trascrizione testuale nellaccordo interconfederale, appunto
non solo della definizione del telelavoro (art. 1)
quale forma organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle
tecnologie dellinformazione nellambito di un contratto o di un rapporto di
lavoro, in cui lattività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali
dellimpresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa
[31] ma anche delle altre previsioni dellaccordo
quadro europeo, concernenti: -
- il carattere
volontario del telelavoro e ke relative implicazioni quali la reversibilità
e linconfigurabilità del rifiuto del lavoratore come giustificazione del
suo licenziamento nonché i diritti di informazione, anche speciali, del
telelavoratore (articolo 2); [32] -
- le condizioni
di lavoro, che devono essere quelle stesse garantite al lavoratore comparabile, che
svolge attività nei locali dellimpresa (articolo
3); [33] -
- la
protezione dei dati a carico sia del datore di lavoro che del telelavoratore
(articolo 4); -
- il
diritto alla riservatezza del telelavoratore, che impone al datore di lavoro di
procedere alla (eventuale) installazione di qualsiasi strumento di controllo
solo se proporzionata allobiettivo perseguito nel rispetto, comunque,
della normativa (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della
direttiva 90/270/CEE) in materia di video terminali (articolo 5);[34] -
- gli
strumenti di lavoro di regola foniti dal datore di lavoro, salvo
che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri nonché
pattuizioni, obblighi e responsabilità relativi (articolo 6); -
-
salute e sicurezza sul lavoro garantite dal datore di lavoro
in ossequio alla normativa di generale applicazione ma con le previsioni
concorrenti circa uno speciale diritto di informazione sulle politiche
aziendali in materia, in particolare in ordine allesposizione al video
nonché circa lobbligo del telelavoratore di applicare correttamente le
direttive aziendali di sicurezza e circa laccesso al luogo del
telelavoro , essenzialmente in funzione dellesigenza di garantire allo stesso
telelavoratore il diritto alla riservatezza subordinando laccesso a preavviso
ed al suo consenso , nel caso di attività lavorativa svolta al proprio domicilio
ed il diritto di chiedere ispezioni (articolo 7); -
-
organizzazione del lavoro, che, da un lato, garantisce al telelavoratore la facoltà
di gestire lorganizzazione del proprio tempo di lavoro sia pure nellambito
della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili
e lo assoggetta, contestualmente, a carico di lavoro e livelli di prestazione
equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dellazienda,
mentre impone, dallaltro, al datore di lavoro ladozione di misure
dirette a prevenire lisolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori
dellazienda (c.d. diritto alla socializzazione), quale lopportunità
di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle in formazioni dellazienda
(articolo 8); [35] -
-
diritto alla formazione, che offre al telelavoratore non solo le medesime
opportunità garantite al lavoratore comparabile, che svolge attività
nei locali dellimpresa ma anche una formazione specifica mirata sugli
strumenti tecnici di lavoro e su tale forma di organizzazione del lavoro (articolo
9); -
-
garanzia degli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano allinterno
dellazienda. [36] [37] 5. Segue: il
caso del lavoro a tempo determinato. 5.1.Emergono,
invece, alcuni problemi circa la conformazione del nostro ordinamento interno alla
direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato. [38] Lattuazione
della stessa direttiva in Italia [39] ed in altro paesi membri esaminata altrove [40]
ha posto in evidenza alcuni nodi problematici, sui quali conviene tornare, sia pure
brevemente. Intanto i
principi del favor e del non regresso esplicitamente affermati nella
direttiva in esame, al pari di altre direttive sociali [41]
impone di confermare la funzione di garanzia del minimo
assolta dalla direttiva stessa e di limite invalicabile per qualsiasi regresso dal
livello di garanzia che sia stato già raggiunto. 5.2. Inoltre
mentre resta incontroversa la conformazione, al principio di non
discriminazione, dellordinamento interno nostro (come di altri paesi membri) [42]
risulta, invece, quantomeno
problematica la conformazione del nostro ordinamento interno, per quanto riguarda ladozione
imposta dalla direttiva di misure di prevenzione degli abusi. [43] Infatti la direttiva
(clausola 5 dell'accordo-quadro) al dichiarato scopo (ratio) di "prevenire
gli abusi derivanti derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato" impone ai paesi membri l'adozione di misure
relative a: a)
- ragioni obiettive per la giustificazione del
rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b)
- durata massima totale dei
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; c)
- numero dei rinnovi dei
suddetti contratti o rapporti. Allo stesso scopo, impone
agli stati membri di stabilire, altresì, "a
quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato : a)
- devono
essere considerati successivi; b)
- devono
essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.". Ne risulta, a
carico degli stati membri, un obbligo di risultato
in coerenza con la prospettata ratio
nonché l'obbligo strumentale di adottare,
quantomeno, le misure di prevenzione specificamente previste. Resta, peraltro,
da osservare anche in materia di prevenzione
degli abusi la clausola di non regresso
(clausola 8, paragrafo 3, dell'accordo-quadro, cit.). 5.3. E'
subordinata soltanto alla "condizione che sia richiesta da condizioni oggettive e si
riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto é stato stipulato a
tempo determinato" e, peraltro, va contenuta entro i limiti di "durata complessiva del rapporto (....) non (...)
superiore a tre anni" a norma della disciplina (art.4) dettata dal decreto
legislativo in materia (n.368 del 2001)
la proroga dello stesso contratto che, tuttavia, continua ad essere "ammessa
una sola volta". La stessa
disciplina (art.5) ribadisce, poi, il sistema
sanzionatorio già previsto (dal c.d. pacchetto
Treu, art. 12, cit.) per il caso di continuazione del rapporto dopo la scadenza del
termine. Ne risultano comminate, infatti,
soltanto maggiorazioni retributive per il primo periodo (variabile in relazione alla
durata del rapporto) di continuazione dopo la scadenza. E, solo per il caso di continuazione ulteriore, é
comminata la conversione peraltro ex nunc in contratto di lavoro a tempo
indeterminato. In caso di rinnovo del contratto a termine, poi, la stessa conversione
risulta comminata ex nunc oppure,
rispettivamente, ex tunc a seconda che il rinnovo avvenga in pendenza del
prescritto intervallo (parimenti variabile in relazione alla durata del rapporto)
oppure "senza alcuna soluzione di
continuità" rispetto al contratto a termine immediatamente precedente. Resta, tuttavia,
la possibilità di un numero illimitato di rinnovi, purché sia rispettato il prescritto
intervallo fra l'uno e l'altro. [44] Cé da
domandarsi, quindi, se ne risultino rispettate le disposizioni della direttiva, che
impongono agli stati membri di stabilire il "numero
dei rinnovi". C'é da
domandarsi, altresì, se ne risulti rispettato l'obiettivo (ratio) di "prevenire
gli abusi derivanti derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato". Induce a
dubitarne, infatti, la stessa possibilità di rinnovare illimitatamente purché si
rispetti il breve intervallo temporale prescritto i contratti a tempo determinato,
utilizzandone proprio quella "successione"
che la direttiva intende evitare. La situazione
risulta aggravata, se possibile, dalla reformatio
in peius che, parimenti, pone anche un problema di rispetto della clausola di non regresso della disciplina
della proroga del contratto di lavoro a tempo
determinato. Questa
prima della legislazione, che ha dato
attuazione alla direttiva nel nostro ordinamento (decreto legislativo n.368 del 2001,
art.4, cit) aveva carattere "eccezionale",
era subordinata alla sussistenza di "esigenze
contingenti ed imprevedibili" ed era limitata ad "un tempo non superiore alla durata del contratto
iniziale" (art. 2 l. 230/62, cit.). [45] Del resto, lo
stesso rappresentante del Governo (Sottosegretario Sacconi) provocato dal dibattito
in Commissione lavoro del Senato ha dichiarato: "la questione del regime della successione dei
contratti é uno dei tipici problemi che dovranno essere oggetto del monitoraggio: al
momento il Governo intende attenersi alla lettera dell'avviso comune, ma é disposto a
valutare la possibilità di modificare la normativa proposta, in sede di adozione del
decreto correttivo, ove si riscontrino gravi e reiterati abusi".[46] A prescindere dalla riforma
prospettata, tuttavia, non può essere trascurato il rilievo che può assumere il
principio generale di "frode alla legge" (art.1344,
in relazione agli art.1418 e, per quel che qui interessa, 1419 c.c., cit.) che
continua a trovare applicazione nella soggetta materia al fine di garantire
maggiore tutela al lavoratore e, per tale via, colmare o, comunque, ridurre lo scostamento
del nostro ordinamento da quello comunitario. Certamente meno
controversa risulta, in altri paesi membri, la conformazione alla direttiva, per
quanto riguarda ladozione di misure di prevenzione degli abusi la
l'attuazione di misure di prevenzione degli abusi. [47] 5.4.Ancor prima, tuttavia,
la direttiva e l'accordo-quadro che
ne risulta attuato non sembra lasciare adito a dubbi circa la permanente specialità del contratto di lavoro a tempo
determinato. [48] Intanto "i
contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune del
rapporto di lavoro" si legge in apertura del preambolo (ed,
in sostanziale conformità, al punto 6 delle considerazioni
generali) dell'accordo-quadro contestualmente
riconoscendo, tuttavia, che "i contratti a tempo determinato rispondono, in
alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei
lavoratori". Coerentemente, "l'utilizzazione di contratti del lavoro a tempo
determinato" come pure si legge nell'accordo-quadro (punto 7 delle Considerazioni generali) "é basata su ragioni oggettive". Queste restano, quindi, elementi essenziali del tipo
contrattuale del lavoro a tempo determinato, appunto, e ne confermano la permanente specialità". Né rileva, in
contrario, la definizione di "lavoratore a tempo determinato"
(clausola 3 dell'accordo-quadro) come "persona
con un contratto o rapporto di lavoro (.......) il cui termine é determinato da
condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un
compito specifico o il verificarsi di un evento specifico". Non si tratta,
infatti, della definizione fondata, in
via esclusiva, sull'apposizione di un termine certo (quantomeno sull'an) [49] del tipo contrattuale di lavoro a tempo determinato,
in palese contrasto, peraltro, con elementi essenziali ulteriori del tipo (quali le "ragioni oggettive"), che per
quanto si é detto sono previsti altrove dalla stessa direttiva. La definizione in esame pare volta, piuttosto, a
delimitare il campo d'applicazione della direttiva. [50] Ne risulta che
l'apposizione di un termine al contratto o al rapporto di lavoro lungi
dall'esaurire la conformazione al tipo contrattuale imposto dalla direttiva
rappresenta soltanto il criterio di qualificazione delle fattispecie che sono soggette
alla disciplina della direttiva stessa. Di conseguenza,
le fattispecie che siano riconducibili alla definizione in esame sono
soggette alla disciplina della direttiva, sia per quanto riguarda i requisiti essenziali
del tipo contrattuale quali, appunto, le
"ragioni oggettive" sia per quanto riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione, le misure per la
prevenzione di abusi , come ogni altra
disposizione della direttiva. Coerentemente,
gli stati membri sono facultizzati ad escludere dal campo d'applicazione della
direttiva (clausola 2 dell'accordo-quadro) alcuni contratti di lavoro (quali quelli
di formazione, di apprendistato, d'inserimento) che rientrano nella definizione
ricordata, essendone "il termine é
determinato da condizioni oggettive" proprio perché, in difetto di
espressa esclusione, sarebbero soggetti alla disciplina della direttiva medesima. 5,5. In coerenza
con la direttiva, il decreto legislativo (n 368 del 2001, cit.) che ne reca
l'attuazione nel nostro ordinamento parimenti conferma la permanente specialità del contratto di lavoro a tempo
determinato. In tale prospettiva,
assumono rilievo non secondario nell'interpretazione del decreto legislativo
utili spunti che emergono dai lavori preparatori, e, segnatamente, dal breve passaggio parlamentare dinanzi alle
Commissioni lavoro del Senato e della Camera, in sede consultiva (dello schema) di quel decreto legislativo, prima di
essere approvato con qualche modifica [51] nel testo definitivo. Invero
nella prima relazione del Governo allo schema di
decreto legislativo si legge testualmente: "i
due tipi di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato
avranno, d'ora in poi, parità di "status
giuridico", nel rispetto di un preciso catalogo di garanzie". Provocato dal dibattito
nelle Commissioni lavoro di Senato e Camere, tuttavia, il rappresentante del Governo
(Sottosegretario Sacconi) riconosce che "é
stato giustamente criticato l'infelice passaggio contenuto nella (...) relazione (....) in
contrasto con l'accordo quadro, secondo il quale il contratto di lavoro a tempo
indeterminato é e sarà la forma comune e preferibile di rapporto di lavoro" . [52] Lo stesso decreto legislativo (n 368 del 2001,
cit.), poi, prevede (art.1, comma1) , bensì, che l'apposizione del termine al contratto
di lavoro é consentita "a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo". Sulla falsariga della
direttiva (clausola 5 dell'accordo quadro) [53] , tuttavia, il decreto legislativo
solo nella Disciplina della proroga
(art.4) del termine del contratto prevede espressamente (comma 1) che la proroga
stessa é ammessa "a condizione che sia
richiesta da condizioni oggettive" e, contestualmente, stabilisce (comma 2) che "l'onere della prova relativa all'obiettiva
esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga (...)é a carico del datore
di lavoro". Parimenti provocato dal
dibattito nelle Commissioni lavoro di Senato e Camere, tuttavia, lo stesso rappresentante
del Governo (Sottosegretario Sacconi) fuga ogni dubbio residuo, con un duplice chiarimento
[54]: - "infondata appare l'interpretazione dell'articolo
1, secondo la quale, nella fase di stipulazione del primo contratto, non vi sarebbe
l'obbligo di indicare la motivazione oggettiva che giustifica l'apposizione del termine; - "l'onere di provare le ragioni oggettive che
giustificano l'apposizione del termine, anche per il primo contratto di lavoro, deve
certamente intendersi a carico del datore di lavoro". [55] In punto di specialità del contratto di lavoro a tempo
determinato rispetto al tipo contrattuale a tempo indeterminato nonché di
indicazione in contratto ed onere probatorio a carico del datore di lavoro per le ragioni obiettive che giustificano
l'apposizione del termine il decreto legislativo (n.368 del 2001, cit.) risulta,
quindi, conforme alle disposizioni corrispondenti della direttiva, nonché in
ossequio alla clausola di non regresso
anche alla precedente disciplina interna nella stessa materia. [56] Resta, tuttavia, il problema del rispetto
sotto un profilo diverso della stessa clausola di non
regresso. 5.6.Risulta abrogata (art.11
decreto legislativo n. 368 del 2001), infatti, la preterminazione tassativa delle ipotesi
di apposizione di un termine alla durata del contratto dei lavoro subordinato
che, nel vigore della disciplina precedente (l.n.230 del 1962, successive modifiche
ed integrazioni, cit.), era affidata alla legge oppure in forza di rinvio [57] e,
rispettivamente, di delega [58] della stessa legge a
fonti secondarie oppure alla contrattazione collettiva. La predeterminazione
prospettata, invero, non pare stabilita dalla direttiva. Questa, anzi, sembra privilegiare
il contratto individuale di lavoro ("definiti
direttamente fra i datore di lavoro e il lavoratore": clausola 3 dell'accordo
quadro) . Resta, tuttavia, il
problema se ne risulti ridotto in violazione della clausola di non regresso, appunto il
livello di tutela, per il lavoratore a tempo determinato, in dipendenza della sostituzione
alla predeterminazione eteronoma della individuazione, nel contratto
individuale, di "ragioni obiettive" che giustifichino l'apposizione, come la
proroga, del termine. E' ben vero, infatti, che
in difetto di predeterminazione eteronoma ne risultano ridotte le garanzie
per la parte debole del rapporto di lavoro. C'é da domandarsi,
tuttavia, se tale perdita di garanzia risulti comunque compensata. In tale prospettiva, non
può essere trascurato che la delega alla
contrattazione collettiva per la predeterminazione, appunto, di ipotesi ulteriori
di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato talora é stata
configurata, dalla prassi contrattuale, come una sorta di delega in bianco sia pure di contestata legittimità [59] che ha consentito alla
contrattazione di prevedere non solo ragioni
oggettive sulla falsariga delle previsioni di legge corrispondenti ma
anche ipotesi soggettive di apposizione del
termine. Infatti, le ipotesi soggettive prospettate una volta
esaurita l'ultrattività dei contratti
collettivi nazionali vigenti, stabilita in via transitoria (art.11, comma 2, decreto
legislativo n 368 del 2001) non possono essere più previste dagli stessi contratti
collettivi. Né possono, comunque,
giustificare l'apposizione del termine, che nella disciplina vigente (art.1, comma
1, decreto legislativo n 368 del 2001) é consentita soltanto a fronte
dell'esistenza effettiva di ragioni oggettive (di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo), che devono giustificare
ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato. In altri termini, il garantismo
per norme inderogabili affidato, appunto, alla clausola generale delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo sembra sostituirsi al controllo sindacale siccome prospettato da una giurisprudenza in
via di consolidamento [60]
invertendo, sia pure occasionalmente, una tendenza di segno contrario emersa da
tempo. Né garanzie e tutele
possono ritenersi sacrificate per il solo fatto che analogamente a quanto avviene
già per la definizione delle fattispecie legittimanti il licenziamento e (addirittura in
termini testuali identici) il trasferimento dei lavoratori [61]
si ricorra alla clausola generale
prospettata per definire l'unica ipotesi, che nella disciplina vigente in materia
(decreto legislativo n.368 del 2001, art.1, cit.) consente l'apposizione del
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato. Peraltro non può essere
trascurato che il ricorso a detta clausola generale
come la relativa definizione concreta, in sede di contratto individuale
consente l'auspicabile adattabilità del tipo
contrattuale (di lavoro a tempo determinato, appunto) alle variabili situazioni aziendali,
nonché "alle esigenze sia dei datori di
lavoro sia a quelle dei lavoratori" (come auspica lo stesso accordo-quadro, in
apertura del Preambolo), che possono sfuggire,
invece, alle predeterminazioni tassative in via generale ed astratta di
legge, fonte secondaria o contrattazione collettiva.[62] Il principio generale della
frode alla legge che continua a trovare
applicazione nella soggetta materia completa l'attuale livello di tutela, per il
lavoro a tempo determinato, e consente di prospettarne sia pure in termini
problematici la coerenza con la clausola di
non regresso. Non assume rilievo, invece,
la prospettiva di mera liberalizzazione del
lavoro a tempo determinato [63], a prescindere dalle ricadute sul
livello di tutela per i lavoratori. La clausola di
non regresso, infatti, ne garantisce l'irriducibilità.
Nè l'ipotesi di concentrazione delle tutele nel mercato del lavoro prospettata in dottrina [64] ed,
ora, trasfusa in una delle linee di politica
del lavoro dell'attuale Governo di centrrodestra [65] può compensare (eventuali)
riduzioni di tutele nel rapporto, che non sarebbero compatibili per quanto si é
detto con la clausola di non regresso.[66] _________________ (*)
Testo (rivisto, integrato, ampliato e
corredato di note) della relazione allincontro
di studio su Il diritto del lavoro comunitario, organizzato dal Consiglio superiore
della magistratura (Roma, 4-6 ottobre 2004. Sui dubbi circa la incorporazione nel trattato della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 vedi L.GALANTINO, Libera circolazione dei lavoratori e ambito di tutela uniforme, relazione a questo stesso seminario, parte prima, § 4, il rapporto Simitis e la dottrina prevalente ivi citata a nota 15: BALLESTRERO, Brevi osservazioni su costituzione europea e diritto del lavoro italiano, in Lav. e dir., 2000, 548, spec. 554; LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in La costituzione europea, Padova, 2000, 540 ss.; GIUBBONI, Politiche sociali e leggi delleconomia. Lintegrazione sociale europea rivisitata, in Riv. dir. sic. soc., 2001, 36., pec. 90; ARRIGO, La politica sociale nel Trattato di Amsterdam: una riforma minore destinata a crescere, in Dir. Lav., 1998, I, 40, spec. 51; FOGLIA, La politica sociale dopo Amsterdam,ibidem,,28. Nel senso che, invece, il Trattato abbia operato la incorporazione della Carta ed una costituzionalizzazione forte dei diritti sociali fondamentali a livello sovranazionale, vedi CARINCI, PIZZOFERRATO, Costituzione europea e diritti sociali fondamentali, in Lav. e dir., 2000, 281. Tuttavia resta il problema se la
stessa Carta in quanto esplicitamente richiamata (tenuta presente) in
una disposizione del Trattato (art. 136) possa non condividerne la funzione e la
efficacia normativa, peraltro concordemente riconosciuta alla Carta sociale europea
richiamata contestualmente (sebbene fosse già entrata negli ordinamenti degli
stati membri, in forza delle leggi di ratifica ed esecuzione) sia
pure sulla base di altra disposizione del Trattato (art. 6, § 2), laddove prevede che lUnione
rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali del 1950 e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario. Né la prospettata limitazione sembra trovare conforto nella sentenza della Corte
di giustizia (6 novembre 2003, causa 101/01, in Foro it. 2004, Ivm 57, con nota di
A.PALMIERI, R. PARDOLESI, Il codice in materia di protezione dei dati personali e lintangibilità
della privacy comunitaria), laddove si legge: le disposizioni della direttiva
95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di
libertà di espressione, o con altri diritti e libertà vigenti allinterno dellUnione
europea e che trovano corrispondenza, tra laltro, nellart. 10 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.. Lesplicito riferimento tra laltro
alla stessa convenzione, allevidenza, non suppone né comporta la negazione di
rilevanza giuridica, nellordinamento comunitario, ad altre Carte sociali e,
segnatamente, alla Carta comunitaria del 1989, tanto più ove si consideri che a
differenza della convenzione (già
entrata negli ordinamenti interni degli stati membri, per effetto delle leggi di ratifica
rispettive) la stessa Carta non è idonea, di per sé, a produrre alcun effetto
giuridico, con la conseguenza che la sua integrazione nel trattato risulta
indispensabile a tale fine. [2] Sul Trattato di Amsterdam (ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209), vedi L.GALANTINO, op.ult. cit., § 4 ed, ivi, riferimenti a nota 13. Vedi, altresì, WEISS, Il Trattato di Amsterdam e la politica sociale, in Dir. rel. ind., 1998, I, 3 ss.; BLANPLAIN, Il Trattato di Amsterdam e le sue conseguenze: fine del modello sociale europeo, in Dir. lav., 1998, I, 13; FOGLIA, La politica sociale dopo Amsterdam,ibidem,,28; ARRIGO, La politica sociale nel Trattato di Amsterdam: una riforma minore destinata a crescere, ibidem, 40; MAGNO, Diritti sociali nellordinamento dellUnione europea dopo Amsterdam, ibidem, 124; BARBERA, Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario,Brescia, 2000. [3]
Vedi M. DE
LUCA, Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento dazienda: «funzione» del diritto comunitario e della
giurisprudenza della Corte di giustizia nella interpretazione ed applicazione della nuova
disciplina nazionale (prime considerazioni sullart. 47 della «legge comunitaria per
il 1990»), in .Foro italiano 1991, IV, 287 ed, ivi, riferimenti ulteriori. Sulla
attribuzione alle sentenze della Corte di giustizia del valore di ulteriore fonte del
diritto comunitario, vedi: Corte giust. 13 maggio 1981, causa 66/80, in Foro it., 1982,
IV, 364; 6 luglio 1995, causa 62/93, Raccolta, 1995. I, 1883; Corte cost. 18 aprile 1991,
n. 168, id., 1992, I, 660; 11 luglio 1989, n. 389, id., 1991, I, 1076; 23 aprile 1985, n.
113, id., 1985, I, 1600. Anche
la Corte di cassazione attribuisce espressamente tale valore alle sentenze della Corte di
giustizia, nel senso che esse ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
efficacia erga omnes nellambito della Comunità; tale efficacia andrebbe
riconosciuta a tutte le sentenze della corte che siano emesse in sede contenziosa o
pregiudiziale: v. Cass., sez. un., 11 novembre 1997, n. 11131, id., 1998, I, 57. [4] Sulla configurazione prospettata, vedi G.ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti, Torino, 1984. 36 ss., 259ss,, spec. 274 ss. Sulla concertazione, vedi
da ultimo, G. GIUGNI, La lunga marcia della concertazione (conversazione con Paola
Ferrari e Carmen La Macchia), Bologna, 2003, con prefazione di A.ACCORNERO, che ne sottolinea la dipendenza dalle contingenze politiche. Con
riferimento al diritto comunitario, vedi F.GUARRIELLO,
Ordinamento comunitario e autonomia collettiva Il dialogo sociale, Milano
1992. Conferma la prospettata dipendenza della pratica della concertazione
dalle contingenze politiche il Libro bianco sul mercato del lavoro in
Italia (Roma, ottobre 2001) dellattuale Governo di centrodestra (spec. parte
seconda, § 1.2), che pur invocando il modellocomunitario, che risulta
invece affatto diverso per quanto si è detto prospetta la sostanziale separazione
fra sfera legislativa ed autonomia collettiva, che riposa su una suddivisione di
competenze basata su un principio di sussidiarietà, anche orizzontale. 5Vedi
Corte Gius, 10 luglio1986 (causa
235/84, in Foro It. 1989, IV, 12, con nota di
M.DE
LUCA), laddove
(punto
20 della motivazione) nel
vigore del testo originario del Trattato e con riferimento a procedura si infrazione ni
confronti dellItalia per ina adempimento dellobbligo di conformare il
proprio ordinamento alla direttiva in materi di trasferimento dazienda testualmente
afferma: anche
se gli stati membri possono affidare in primo luogo alle parti sociali la realizzazione
degli scopi di politica sociale perseguiti da una direttiva in materia, questa facoltà
non li dispensa tuttavia dallobbligo di garantire che tutti i lavoratori della
Comunità possano fruire della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza.
La garanzia statale deve quindi intervenire in tutti i casi in cui manchi unaltra
tutela effettiva. In senso conforme, tuttavia, vedi Corte
giust. 30 gennaio 1985 (causa 143/83) , in Dir. Lav., 1985, II, 239, con nota di FOGLIA .
[6] Vedi Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170, Foro it., 1984,
I, 2062, con nota di A. Tizzano. Vedi, altresì, Corte giust. 13 novembre 1990, causa
106/89, Foro it. 1992, IV, 173, con nota di Daniele; 20 maggio 1976, causa 111/75, Foro
it., 1976, IV, 241, con nota di richiami, spec. punto 10/11: «prescindendo dallefficacia
della direttiva, la sua interpretazione (da parte della Corte di giustizia) può
costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di garantire linterpretazione
e lapplicazione della legge interna dattuazione in senso conforme ai dettami
del diritto comunitario»;. 12 novembre 1974, causa 32/74, id., 1975, IV, 36.
[7]
Sulla interpretazione adeguatrice , vedi, per tutti, G. ZAGREBELSKY, La
giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 279 ss.; G. AMOROSO, Linterpretazione
adeguatrice nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutica e tecnica di
sindacato di costituzionalità, in Foro it., 1998, V, 89 ed, ivi, riferimenti di
dottrina e giurisprudenza. Adde: ID., Le pronunce interpretative della corte
costituzionale nellanno 1998, id., 1999, V, 25. In giurisprudenza, vedi
riferimenti in Cass., ordinanza 6 marzo 2003, Foro It., 2004, I, 48, con nota di richiami. [8] Sulla reciproca autonomia dellordinamento
comunitario rispetto agli ordinamenti nazionali degli Stati membri, vedi Corte cost.
170/84, cit., che sottolinea la diversa posizione della Corte di giustizia. Questa configura, infatti, lintegrazione di fonti comunitarie ed interne in un sistema unico (v. Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Foro it., 1978, IV, 201, con nota di RICCIOLI). [9] Vedi riferimenti alle note 10 e 11. [10] Vedi Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113, Foro it.,
1985, I, 1600 (annotata da L. DANIELE, in Dir. scamb. internaz., 1985, 466).
[11] Vedi Corte cost. 11 aprile 1989, n. 389, Corriere giur., 1989, 1058, con nota di CAPELLI (Foro it., 1991, I, 1076). [12] Su «tipologie» ed «efficacia» delle pronunce della
Corte costituzionale, vedi, per tutti, ZAGREBELSKY, op. cit., 255 ss.; M. DE LUCA, Lassunzione
obbligatoria degli «invalidi psichici»: «storia» e prospettive di una pronuncia di
accoglimento «annunciata» (nota a Corte cost. 50/90), in Foro it., 1990, I, 2107 e, ivi,
riferimenti ulteriori, spec. nota 4.
[13]Sulla «interpretazione autentica», vedi, per tutti,
R. TARCHI, La difficile collocazione delle leggi di interpretazione autentica
(osservazioni a Corte cost. 155/90), in Foro it., 1990, I, 3072; ID., Le leggi
interpretative come strumento di dialogo (o dibattito) tra parlamento e giudici (nota a
Pret. Oristano, ord. 21 febbraio 1986, ed altra), id., 1988, I, 1343. Ad entrambe le note
si rinvia per riferimenti ulteriori.
[14] Sulla «autorità» della «giurisprudenza» nel nostro
ordinamento, vedi, per tutti, ZAGREBELSKY, op. cit., 285 ss.; ID., Il sistema
costituzionale delle fonti di diritto, Torino, 1984, 88 ss.; L. LOMBARDI, Saggio sul
diritto giurisprudenziale, Milano, 1975, passim.
[15] In tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. 170/84, cit. [16] Sulla procedura dinfrazione (di cui allart. 169 trattato Cee), vedi, per tutti, A. TOLEDANO LAREDO, I ricorsi per inadempimento degli Stati membri delle Comunità europee, in Foro it., 1990, V, 312. [17] Sulla «efficacia» diretta (anche) delle direttive
comunitarie, vedi, per tutti, A.LEPORE, Un ulteriore caso di estensione dellefficacia
diretta verticale delle direttiva comunitarie: la liberalizzazione della figura dellagente
di commercio (nota a Cass., sez. lav., 18 maggio 1999, n. 4817), in Dir. Lav., 2000,
II, 483; A.BARONE, Lefficacia
diretta delle direttive Cee nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
costituzionale, Foro it., 1991, IV, 130; ID., Lefficacia diretta delle
direttive fra certezze (comunitarie) e fraintendimenti (nazionali), id, 1996, IV, 358; TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 1995,
116 ss.; M. DE LUCA, Normativa comunitaria in materia di lavoro e giurisprudenza dei
giudici ordinari italiani, in Foro it., 1986, I, 234;
cfr., inoltre, P. MENGOZZI, Diretta applicabilità del diritto comunitario, poteri
del giudice ordinario e decisioni della commissione Cee, in Contratto e impresa, 1990, 1,
56 ss.; ID., Diretta applicabilità del diritto comunitario e decisioni della commissione
Cee, in Riv. dir. europeo, 1990, 399; F. SORRENTINO, La rilevanza delle fonti comunitarie
nellordinamento italiano, in Riv. commercio internazionale, 1990, 435 ss.; G. F.
MANCINI, Lincidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati
membri, in Riv. dir. europeo, 1990, 9; ID., Lincorporazione del diritto comunitario
nel diritto interno degli Stati membri delle Comunità europee, id., 1988, 87; P. E.
MORRIS, The direct effect of directives - Some recent developments in the european Court,
in Journal of Business Law, 1989, 233 ss., 309 ss.; J. A. WINTER, Direct applicability and
direct effect, two distinct and different concepts in Comunity Law, in Common Market law
rev., 1972, 425; A. BARONE, Lefficacia diretta delle direttive Cee nella
giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale (nota a Corte giust.
22 giugno 1989, causa 103/88), in Foro it., 1991, IV, 130. Nella
giurisprudenza della Corte di giustizia vedi: sent. 17 dicembre 1970, causa 33/70, id.,
1972, IV, 97; 23 novembre 1977, causa 38/77, id., 1978, IV, 290; 5 aprile 1979, causa
148/78, 21 settembre 1978, causa 69/77, id., 1979, IV, 217; 6 maggio 1980, causa 102/79,
id., 1981, IV, 32; 22 maggio 1980, causa 131/79, id., 1982, IV, 64; 12 gennaio 1980, causa
88/89, ibid., 194; 10 giugno 1982, causa 255/81, 19 gennaio 1982, causa 8/81, id., 1983,
IV 132; 16 febbraio 1982, causa 19/81, id., 1982, IV, 8; 8 novembre 1983, causa 165/82,
id., 1984, IV, 281; 10 aprile 1984, causa 79/83 e causa 14/83, id., 1985, IV, 59, con nota
di M. DE LUCA, Discriminazioni fondate sul sesso in materia di lavoro e sistema
sanzionatorio: linee di tendenza e prospettive della giurisprudenza comunitaria. Sui
succwssivi sviluppi della giurisprudenza comunitaria che limita l«efficacia
diretta» ai rapporti tra privati e Stato (c.d. efficacia «verticale»), escludendola nei
rapporti interprivati (c.d. efficacia «orizzontale») vedi: Corte giust. 26
febbraio 1986, causa 151/84, Dir. lav., 1986, II, 248; 12 maggio 1987, causa 372-374/85,
Racc., 2153; 8 ottobre 1987, causa 80/86, id., 3982. Tuttavia l«efficacia
diretta» delle disposizioni del diritto comunitario non dispensa gli Stati membri dallobbligo
di «conformazione» degli ordinamenti nazionali: vedi, da utlima, Corte giust. 24 marzo
1988, causa 104/86, Foro it., 1988, IV, 477, con nota di L. S. ROSSI; in dottrina, vedi,
altresì, DANIELE, op. cit., spec. § 2. [18]Sul rinvio pregiudiziale, vedi, per tutti: V.POLI, Funzione nomofilattica e certezza del diritto: la vincolatività delle decisioni del giudice superiore nazionale-comunitario, in Foro it. 2000, IV, 219, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori; GNES, Giudice amministrativo e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 321; LAURIA, LUnione europea, origine, sviluppi, problemi attuali, Torino, 1996, 155; CARANTA, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, Napoli, 1992, 432; P. PESCATORE, Il rinvio pregiudiziale di cui allart. 177 del trattato Cee e la cooperazione tra la corte ed i giudici nazionali, in Foro it., 1986, V, 26. [19] Vedi, per tutti, Corte giust. 9 marzo 1978, causa
106/77, Foro it., 1978, IV, 201, con nota di RICCIOLI, alla quale si rinvia per
riferimenti ulteriori. [20]
Vedi Corte cost. 8 giugno
1984, n. 170, Foro it., 1984, I, 2062, con nota di A. TIZZANO; 22 febbraio 1985, n. 47,
ord. 20 marzo 1985, n. 81, 23 aprile 1985, n. 113, id., 1985, I, 933, 1604, 1600; 11
aprile 1989, n. 389, cit. Con sentenza successiva (18 aprile 1991, n. 168, Toro it. 1992, I, 660, con nota di DANIELE), la Corte costituzionale ha esplicitamente esteso, alle direttive dotate di «efficacia diretta», i principî precedentemente enunciati con riferimento a regolamenti comunitari. Per una rassegna di giurisprudenza costituzionale sul diritto comunitario, vdi, G.GIACALONE, La giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di diritto comunitario (Rassegna della giurisprudenza civile e penale della Suprema Corte dal 1991 al 2000, PARTE I.Aspetti di diritto sostanziale, in Giust. Civ., 2001, I, 155; PARTE II. Aspetti di diritto processuale, ibidem. 271. Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale sul diritto comunitario, vedi G. SERVELLO, La Corte costituzionale e il diritto comunitario, in Dir. e pratica lav., 1990, 2416. [21] Vedi riferimenti alla nota precedente. [22] Vedi Corte cost. 219/91, cit. [23]Vedi Corte cost. 170/84, cit. [24] Vedi Corte cost. 389/89, cit. [25] Così, testualmente, Corte cost. 389/89, cit. [26] Su questioni di legittimità costituzionale
(in riferimento all'art. 76 cost.)
concernenti decreti legislativi adottati nell'esercizio di deleghe conferite da leggi
comunitarie vedi: Corte cost. n. 49
del 1999 (in Foro it., 2000, I, 29; Giur.
Cost., 647, con nota di D'ELIA; Giornale dir. amm., 1999, 1165, con nota di MATTARELLA);
456 del 1998 (in Foro it., 1999, I, 744; Giur. Cost., 1998, fasc. 6; Riv. Pen. 1999, 427);
53 del 1997 (in Foro it., 1999, I, 1769; Giur.
Cost., 1997, 479); 285 del 1993 (in Foro it.,
1994, I, 392, con nota di DANIELE; con note di: PIGNATARO (in Dir.lav., II, 563),
ROMEI(in Riv.it.dir.lav., II, 277), CAIAFA (in Mass. Giur. Lav., 1994, 4) ); ord. 256 del 1999 (Giur.cost., 1999, 2206). Non si
é trattato, tuttavia, di questioni di costituzionalità per violazione dei principi previsti da direttive comunitarie. Sulla doppia
pregiudizialità comunitaria, appunto, e costituzionale e sul rapporto
tra i giudizi rispettivi (dinanzi alla Corte di giustizia ed alla Corte costituzionale),
con precedenza (di decisione) per la pregiudiziale comunitaria vedi Corte cost., ord. !° giugno 2004, n. 165;
ord. 20 aprile 2004, n. 125; ord. 4 marzo 2003, n. 62, in Foro it., 1004, I, 2299, con
nota di richiami, [27] Laccordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP è stato recepito dallaccordo interconfederale, stipulato il 9 giugno 2004 tra CGIL, CISL, UIL e diciannove organizzazioni di datori di lavoro (in Foro it., 2004, V, 101). [28] Sembrano, invece, giuridicamente non vincolanti al pari dellaccordo quadro europeo le attuazioni per via contrattuale, che ne sono state date in altri paesi membri (Svezia, Regno unito, Spagna e Olanda), prima del nostro. [29]Per la soluzione della questione prospettata, in senso positivo, sono le iniziative legislative in materia di telelavoro, appunto della XIII e XIV legislatura (vedine riferimenti nella nota di richiami di A:M: Perrino a Trib. Napoli, ordinanza 13 febbraio 2003, in Foro italiano, 2004, I, 635). [30] Sullaccordo quadro europeo in materia di ilelavoro oltre i riferimenti, di cui alla nota precedente vedi D. GOTTARDI, Laccordo quadro europeo sul telelvoro al confronto con la normativa interna italiana, testo reperito su internet. [31] La regolarità dello svolgimento ai fini della configurabilità del telelavoro rappresenta una novità rispetto alle definizioni che ne sono date dalla normativa interna: vedi D. GOTTARDI, op. cit., nonché le iniziative legislative, di cui alla nota 29. [32] Oltre che alle informazioni scritte di cui alla direttiva 91/533/CEE il telelavortore ha diritto, altresì, alle informazioni parimenti scritte relative alla unità produttiva di appartenenza, al proprio superiore gerarchico, ad altre persone alle quali può rivolgersi, alle modalità per farvi riferimento. [33] Si tratta del principio di non discriminazione, che ricorre in tutti gli accordi quadro europei in esame. [34] Risulta trascurato, invece, il divieto di controllo a distanza (art. 4 legge n. 300 del 1979, c.d. Statuto dei levoratori), che potrebbe essere derogato, tuttavia, soltanto da fonte parimenti legale: vedi iniziative legislative, di cui alla nota 29. [35] Non pare consentita, invece, la possibilità di usare gli strumenti informatici e telematici prevista dalle iniziative legislative (di cui alla nota 29) allo stesso fine di prevenire lisolamento del telelavoratore. [36] Ne risulta trascurata lesigenza presa in considerazione, invece, dalle iniziative legislative (di cui alla nota 29) di adattare lesercizio di diritti collettivi (quali il diritto di assemblea ed il diritto di affissione) alle distanze talora notevoli tra il luogo in cui il teielavoratore svolge la propria attività lavorativa (in ipotesi, addirittura, off shore) e lunità produttiva di appartenenza. [37] Parimenti discostandosi dalle iniziative legislative (di cui alla nota 29), laccordo interconfederale come laccordo quadro europeo si occupa soltanto del telelavoratore subordinato. [38]
Direttiva 1999/70/CEE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa allaccordo quadro
CES, UICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. [39] Con decreto legislativao 6 settembre 2001, n. 368. [40]
Vedi M.DE LUCA, Direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato:
attuazione nei paesi dellUnione europea, in Foro it., 2002, V, 93. [41] Vedi M.DE LUCA, op.ult.cit., § 1.3. e seguenti ed, ivi, riferimenti ulteriori. [42]
Vedi M.DE LUCA, op.ult.cit., § 6 ed, ivi, riferimenti ulteriori. [43]
Vedi M.DE LUCA, op.ult.cit., § 5 ed, ivi, riferimenti ulteriori. [44] In tal senso, vedi le dichiarazioni del
rappresentante del Governo (Sottosegretario Sacconi) dinanzi alla Commissione lavoro della
Camera (seduta del 25 luglio 2001). [45] Sulla proroga del
contratto a tempo determinato, nella disciplina precedente " (art.
2 l. 230/62, cit.), vedi: L.MENGHINI,
(a cura di), La nuova disciplina del lavoro a termine, cit., ID., Introduzione, spec. 5 ss.
[46] Vedi il verbale della seduta della
Commissione lavro del Senato in data 1° agosto 2001. [47]Vedi
M.DE LUCA, op.ult.cit., § 4. ed, ivi, riferimenti ulteriori. [48] Vedi M.DE LUCA, op.ult.cit., § 5,3. ed, ivi, riferimenti ulteriori. [49] La "defini(zione) diretta fra il datore di lavoro e il lavoratore" prevista contestualmente sembra attenere, invece, al processo di
formazione del contratto (vedi infra) . [50] E risulta necessaria per rendere
applicabile la direttiva in tutti i paesi dell'Unione europea, a prescindere dalla
disciplina nazionale nella soggetta materia. [51] Si tratta di modifiche suggerite dai
pareri delle Commissioni parlamentari
concernenti il sistema sanzionatorio amministrativo
per violazioni del principio di non
discriminazioni (art. 12, introdotto nel testo definitivo, in relazione all'art.6) e
della rimozione della ribadita previsione (nel comma 4 dell'art.11 dello schema di decreto legislativo) dell'eventuale correzione del
decreto entro l'anno (già prevista dalla norma di delega: art.1, comma 4, l. n. 422 del
2000) [52] Così, testualmente, nella seduta della
Commissione lavoro del Senato in data 1° agosto 2001. Posizione identica nella sostanza,
tuttavia, risulta assunta dallo stesso rappresentante del Governo dinanzi all'omologa
Commissione della Camera. Significativamente,
l'affermazione riportata nel testo ("i due tipi di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, a tempo determinato avranno,
d'ora in poi, parità di "status giuridico", nel rispetto di un preciso catalogo
di garanzie") é,
bensì, presente nella prima relazione governativa del luglio 2001 (approvata dal
Consiglio dei Ministri insieme allo "schema"
di decreto legilativo ed, insieme a questo, presa in esame dalle Commissioni
parlamentari) alla quale si riferisce la correzione
del Sottosegretario Sacconi mentre scompare dal testo della successiva
relazione dell'agosto 2001 (entrambe le relazioni si possono leggere in L.MENGHINI, op.cit., 235, 240). [53] Va segnalato, tuttavia, che la CES
(confederazione europea dei sindacati) ha precisato in una nota diffusa subito dopo
la conclusione dell'accordo-quadro che il riferimento alle "ragioni obiettive" deve ritenersi
applicabile anche alla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato. [54] Nella stessa seduta della Commissione
lavoro del Senato in data 1° agosto 2001. Posizione identica nella sostanza, tuttavia,
risulta assunta dal medesimo rappresentante del Governo dinanzi all'omologa Commissione
della Camera. [55] Nello stesso senso, vedi anche il Libro bianco
sul mercato del lavoro in Italia del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Roma, ottobre 2001, spec. parte seconda, § II.3.5, pag.71-72, laddove si legge: "incomberà
pur sempre sul datore di lavoro l'onere della prova della giustificatezza dell'assunzione
a termine". [56] La legge 18 aprile 1962 ora abrogata (art.11 d.leg.vo n. 368 del 2001)
reca, infatti, le disposizioni seguenti: -
"il contratto di lavoro si reputa a
tempo determinato, salvo le eccezioni appresso indicate" art. 1, comma 1); -
"l'onere della prova relativa
all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione del termine
sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso é a carico del datore di
lavoro" (art.3). [57]Vedi, ad esempio, l'articolo 1, ultimo
comma, della l- 230/62, che rinvia ad un regolamento la determinazione delle attività stagionali . [58] Vedi l'articolo 23 della legge n. 56 del
1987, recante delega ai contratti collettivi
nazionali o locali stipulati dai
sindacati nazionali e locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale l'individuazione di ulteriori ipotesi di apposizione del termine. [59] Vedi Trib. Milano 30 marzo 2000 (D.L. Riv.
Critica dir lav., 2000, 719 con nota di richiami che nega il conferimento di una delega in
bianco alla contrattazione collettiva (ai sensi dell'art.23 l. 56/1987)
mentre, in senso contrario, Cass. 23 marzo 2002, n. 4199, nonché la giurisprudenza di cui
alla nota seguente. [60] Vedi
Cass. 6 settembre 2003, n. 13944 (in Guida al lavoro, 2002, fasc, 41, pag. 8, con note di
M.Papaleoni, La cassazione si pronuncia sulla disciplina del DLGS 368/2001)
nonché sulle conformi Cass. n. 8065, 8739 e
14011 del 2004 laddove si legge testualmente: Resta da domandarsi, quindi, se il prospettato
carattere oggettivo delle ragioni - che consentono l'apposizione del termine al contratto
individuale di lavoro, nel vigore dello ius superveniens (art. 1, comma 1, del decreto
legislativo n 368 del 2001, cit.) - sia destinato a favorirne il controllo ex post (anche
giurisdizionale) di tali ragioni ed a compensare, per tale via, la paventata perdita di
garanzia. In tale prospettiva, le ipotesi di legittima
apposizione del termine - se individuate dalla contrattazione collettiva (ai sensi
dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit., applicabile alla dedotta
fattispecie) - possono essere, invece, anche di carattere soggettivo: il controllo
sindacale compensa, in tale caso, la garanzia per il lavoratore, che - nel vigore dello
ius superveniens (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n 368 del 2001, cit.) - resta
affidato al carattere oggettivo - ed al controllo ex post - delle stesse ipotesi.. Circa la tendenza di segno contrario che pare
invertita, sia pure occasionalmente vedi, per tutti, A. CESSARI, R. DE LUCA TAMAJO,
Dal garantismo al controllo, Milano, 1987; M. DE LUCA, Statuto dei lavoratori e
prospettive del garantismo per gli anni 90, in Dir. Lav., 1989, I,
109. [61] Il controllo giudiziale circa
l'effettiva sussistenza dei motivi , addotti a
giustificazione del licenziamento o del trasferimento, e sulla riconducibilità dei motivi
stessi alle clausole generali corrispondenti
ha finora garantito, infatti, adeguata tutela ai lavoratori. Sulla
fattispecie legittimante (ai sensi dell'art. 13 dello statuto dei
lavoratori) il trasferimento dei
lavoratori ("comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive"), vedi: Cass. n. 7196 del 1996,
Foro it., 1996, I, 3367 con nota alla quale si rinvia. Adde: Cass. n. 27/2001, id., Rep. 2001, voce
Lavoro (rapporto), n. 28; 24/2000, id., Rep. 2000, voce cit., n.1030; 1912/98, id.,
Rep.1999, voce Lavoro (rapporto), n. 1142. Per una valutazione critica della giurisprudenza in
materia, vedi: L.de ANGELIS, Rassegna critica della giurisprudenza degli anni
novanta sul trasferimento del lavoratore, Lavoro giur., 1997, 891. In dottrina, vedi: L.ANGIELLO,
Il trasferimento del lavoratore, Padova,
1986; ID., Unità
produttiva e trasferimento individuale:qualche riflessione, Dir.lav., 2000, I, 14;
A.BONAIUTO, Il
trasferimento dell'azienda e del lavoratore, Padova, 1999; P.TULLINI, Motivazione
e controllo giudiziale sul trasferimento del lavoratore, Riv.it.dir.lav., 1999,
II, 55; L.MENGHINI, Trasferimento del lavoratore ed esigenze aziendali di
carattere temporaneo, Riv.giur. lav., 1989, II, 257; L.NOGLER, Sulla
nozione di trasferimento del lavoratore, Riv.it.dir.lav., 1995, II, 601. [62] Tanto più ove si consideri che la delega risulta
dalla legge conferita soltanto ai contratti collettivi nazionali o locali (ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del
1987, cit. ) , con esclusione in
coerenza con le stesse cautele che ispirano l'impostazione generale della disciplina
pregressa nella soggetta materia del livello aziendale, che tuttavia risulta
connotato da maggiore vicinanza al luogo della prestazione
lavorativa e, perciò, dotato di maggiore attitudine ad apprezzare ed a contemperare le
esigenze concrete delle parti del rapporto di lavoro, (anche) in relazione alla durata del
rapporto medesimo. [63] Sulla diffusa querelle circa
la liberalizzazione
del contratto di lavoro a tempo determinato affatto estranea alla prospettata ratio della direttiva, ma sicuramente coerente con
la flessibilità voluta dalle imprese oltre alla relazione governativa al
decreto legislativo n.368 del 2001, vedi, per
tutti, L.RUGGIERO, L'apposizione del termine nel decreto di attuazione
della direttiva Ce 99/70, Mass.giur.lav. 2000, 1072 ss. ed, ivi, riferimennti
ulteriori. [64] Vedi P.ICHINO, Lavoro e
mercato, Milano, 1996, passim. [65] Vedi il Libro bianco
sul mercato del lavoro in Italia, cit. [66] Il livello di tutela dei lavoratori
che l'ordinamento comunitario intende garantire va esclusivamente riferito,
infatti, a ciascun rapporto di lavoro. Né può essere surrogato da tutele nell'ambito del mercato.
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