Regolamento interno della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma Il giorno 5 del mese di novembre dellanno 2004, alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma Ufficio di Direzione, si è riunita la Commissione di Certificazione, costituita con D.D. n. 13 del 02.11.04 presieduta dal Dott. Giuseppantonio Cela, che ha aperto la seduta, proponendo la discussione e lapprovazione del Regolamento Interno della Commissione. Dopo ampia e approfondita discussione, effettuate le modifiche e approvati gli emendamenti al testo proposto LA COMMISSIONE DI CERTIFCAZIONE VISTI gli artt. 75 e segg. Del D. Lgs. 10.09.03, n. 276; VISTO lart. 2, comma 1, del D.M. 21.07.04 (G.U. n. 198 del 24.08.04); APPROVA Il seguente Regolamento interno della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. Art. 1 Composizione della Commissione1. La Commissione di Certificazione, a norma dellart. 1 del D.M., è così composta: Membri di diritto - Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, in qualità di Presidente o suo delegato; - Un rappresentante dellINPS; - Un rappresentante dellINAIL; - Due funzionari in rappresentanza del Servizio Politiche del Lavoro della D.P.L. di Roma. Membri consultivi - Un rappresentante dellAgenzia delle entrate; - Un rappresentante per ciascuno degli Ordini Professionali di appartenenza dei soggetti di cui allart. 1 della legge n. 12/79. 2. Il Direttore della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di costituire eventuali sottocommissioni. 3. La Commissione di cui allart. 1 opera anche in materia di certificazione dei contratti di appalto, prevista dallart. 84 del D. Lgs. 276/03. Per la complessità della materia, rapportata alla esigenza del riscontro dei nuovi canoni dellappalto genuino (art. 29 D.Lgs. 276/03) e dellart. 1655 c.c., si ritiene opportuno un coinvolgimento del Servizio Ispezione del Lavoro della D.P.L.; pertanto, nei procedimenti di certificazione dei contratti di appalto il dirigente o un funzionario del Servizio Ispezione del Lavoro potranno essere convocati dalla Commissione con funzioni consultive. Art. 2 Svolgimento del procedimento1. Ai sensi dellart. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03, come modificato dal D.Lgs. n. 251/04, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro. 2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro. 3. Listanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari. 4. Listanza deve contenere lindicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dalloriginale del contratto sottoscritto dalle stesse contenente i dati anagrafici e fiscali di ciascuna. 5. Le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tale provvedimento, devono allegarne copia allistanza medesima. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego può essere proposta una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi, ai fini delle condizioni per la procedibilità dellistanza. 6. Ricevuta listanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della commissione, redatto sulla base dellordine di presentazione delle istanze. 7. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato. 8. La comunicazione dellinizio del procedimento di certificazione deve essere inviata ad ogni altro Ente o istituto previdenziale ovvero autorità pubblica interessati, ai sensi dellart. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/03, tramite posta elettronica. Le medesime autorità pubbliche possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione. 9. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del calendario della seduta con lindicazione delle relative pratiche rivolta allINPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dellart. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/03 e verrà effettuata tramite posta elettronica. Gli stessi possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione. 10. Il membro di diritto della Commissione individuato come relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, unapposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal Regolamento. 11. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nellora stabilite. Leventuale assenza anche di una sola delle parti rende improcedibile listanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda. 12. Le parti presenziano personalmente allaudizione dinanzi alla Commissione o alla Sottocommissione costituita ai sensi del successivo art. 3, e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante, in tal caso è indispensabile lassistenza dellorganizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti. 13. La funzione primaria della certificazione è finalizzata allesatta qualificazione del contratto in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi sottoposto al vaglio della Commissione. Accanto a tale funzione, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del programma negoziale o nella qualificazione del rapporto. 14. Completata la fase istruttoria, ad opera della Commissione o della Sottocommissione, i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza se sussistono i presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato allistanza. 15. Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza, ovvero dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito allistanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati. 16. Di tutte le fasi del procedimento di certificazione deve essere redatto apposito verbale. Il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1 agosto al 15 settembre. Art. 3 Sottocommissioni1. Ai sensi dellart. 2, comma 4, del DM, il Direttore, valutato il carico di lavoro della Commissione di Certificazione, seconde le previsioni del Regolamento interno adottato, può procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie. 2. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano anche i rappresentanti dellAgenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli Ordini professionali. Art. 4 Provvedimento di certificazione1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. 2. Nel provvedimento emanato deve essere indicata lautorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. 3. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. 4. Il verbale di audizione delle parti ed il resoconto dellattività svolta dalla Commissione o dalla Sottocommissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso. 5. Il provvedimento, secondo lo schema predisposto, dà atto per relationem di tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene alla motivazione, indica liter logico-argomentativo seguito, anche secondo le linee guida e le procedure codificate predisposte, contenute nel presente Regolamento. Art. 5 Conservazione dei contratti certificati1. I contratti sono archiviati anche per via informatica e conservati presso la Direzione Provinciale del Lavoro per cinque anni dalla data di estinzione del relativo rapporto di lavoro. Art. 6 La verbalizzazione delle sedute verrà curata da un impiegato della D.P.L. LINEE GUIDA E PROCEDURE CODIFICATE PER ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A
PROGETTO -
Verifica dei
requisiti soggettivi di operatività della disciplina del lavoro a progetto di cui agli
artt. 61 e segg. D.Lgs. 276/03. -
Autonomia del
collaboratore nello svolgimento dellattività lavorativa dedotta nel contratto e
funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. -
Corrispondenza
fra la professionalità posseduta dal collaboratore a progetto/programma e il contenuto
della prestazione lavorativa dedotta in contratto. -
Verifica della
precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con
riferimento alla tipologia negoziale e allinquadramento contrattuale. -
Coordinamento
con lorganizzazione del committente esplicitato in termini non generici ma con
riferimento alla concreta realizzazione della prestazione lavorativa, in rapporto allautonomia
del collaboratore, anche in riferimento al parametro spaziale e temporale. -
Indicazione
espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo. -
Prestazione
lavorativa del collaboratore necessariamente collegata al progetto, programma o fase di
esso. -
Orario di
lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore allorario normale di lavoro di
cui allart. 3. c. 1 del D.Lgs. 66/03 o alleventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati. -
Indicazione
precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dellorario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed allanno ed in ordine al tipo
di rapporto di lavoro a tempo parziale (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo
misto). -
Clausole
flessibili e clausole elastiche concordate nel rispetto della contrattazione collettiva ed
individuale, risultanti da patto scritto e, salve diverse intese, con previsione di un
periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro. -
Eventuale patto
scritto, reso a seguito di richiesta del lavoratore con lassistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, concernente la
disponibilità alla variazione della collocazione temporale dellorario di lavoro a
tempo parziale variazione. -
Idoneità e
corrispondenza del livello dinquadramento. -
Idoneità e
corrispondenza del trattamento economico (deve essere uguale a quello previsto per il
lavoratore a tempo pieno comparabile). -
Verifica delle
effettività del consenso alla eventuale trasformazione del rapporto. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE -
Indicazione
della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto. -
Indicazione del
luogo, delle modalità e della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, in
ordine al preavviso di chiamata del lavoratore. -
Verifica del
trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e corrispondenza della relativa
indennità di disponibilità. -
Indicazione
delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere lesecuzione
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione. -
Indicazione dei
tempi e delle modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità. -
Attestazione
circa losservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti nei casi previsti
dallart. 34, comma 3, del D.Lgs. 276/03. -
Effettuazione
della valutazione dei rischi ai sensi dellart. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive
modificazioni. CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO -
Misura
percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati. -
Possibilità
assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dellorario
di lavoro. -
Individuazione
esplicita dei seguenti elementi: contenuto dellobbligazione lavorativa, luogo di
lavoro, livello dinquadramento e trattamento economico e normativo. CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE -
Apporto
predeterminato e specificatamente individuato dellassociato, che deve consistere
esclusivamente nella prestazione lavorativa. -
Espressa
indicazione della quota di partecipazione agli utili, con precisazione del valore e dei
riferimenti necessari per calcolare limporto, ed ogni parametro necessario per
valutare uneffettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a che lavora. -
Eventuale
partecipazione alle perdite. -
Indicazioni in
ordine al tipo di controllo che può esercitare lassociato e allesercizio del
diritto al rendiconto periodico. -
Autonomia dellassociato
nello svolgimento dellattività dedotta nel contratto per la verifica della
subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dellassociante
di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato allimpresa o allaffare. CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE E DI SERVIZI -
Elementi del
contratto: lattività appaltata, la durata presumibile del contratto, dettagli in
ordine allapporto dellappaltatore ed in particolare precisazioni circa lorganizzazione
dei mezzi necessari per la realizzazione dellopera o del servizio dedotto in
contratto. -
Valutazione
dellapporto dellappaltatore: 1. nel
caso di contratti dappalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta
rilevante lutilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite
notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute
dal personale impiegato nellambito dellappalto, nonché indicazioni sulle
modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori. 2. lappalto
riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di
verificare se in capo allappaltatore incomba lorganizzazione dei mezzi
necessari e se è rintracciabile il rischio dimpresa. -
Verifica del
rischio dimpresa: preesistenza consolidata dellimpresa rispetto alla
stipulazione dellappalto; svolgimento da parte dellappaltatore di unattività
di impresa per conto di una pluralità di committenti. -
Previsione dellobbligo
solidale: richiamo nel contratto dellobbligo solidale che vincola le parti
contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze
impiegate nellappalto. |