Regolamento interno della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

 

Il giorno 5 del mese di novembre dell’anno 2004, alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma – Ufficio di Direzione, si è riunita la Commissione di Certificazione, costituita con D.D. n. 13 del 02.11.04 presieduta dal Dott. Giuseppantonio Cela, che ha aperto la seduta, proponendo la discussione e l’approvazione del Regolamento Interno della Commissione.

Dopo ampia e approfondita discussione, effettuate le modifiche e approvati gli emendamenti al testo proposto

 

LA COMMISSIONE DI CERTIFCAZIONE

 

VISTI  gli artt. 75 e segg. Del D. Lgs. 10.09.03, n. 276;

VISTO l’art. 2, comma 1, del D.M. 21.07.04 (G.U. n. 198 del 24.08.04);

 

APPROVA

 

Il seguente Regolamento interno della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

 

Art. 1 – Composizione della Commissione

1.      La Commissione di Certificazione, a norma dell’art. 1 del D.M., è così composta:

Membri di diritto

-            Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, in qualità di Presidente o suo delegato;

-            Un rappresentante dell’INPS;

-            Un rappresentante dell’INAIL;

-            Due funzionari in rappresentanza del Servizio Politiche del Lavoro della D.P.L. di Roma.

Membri consultivi

-          Un rappresentante dell’Agenzia delle entrate;

-          Un rappresentante per ciascuno degli Ordini Professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/79.

2.      Il Direttore della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di costituire eventuali sottocommissioni.

3.      La Commissione di cui all’art. 1 opera anche in materia di certificazione dei contratti di appalto, prevista dall’art. 84 del D. Lgs. 276/03.   Per la complessità della materia, rapportata alla esigenza del riscontro dei nuovi canoni dell’appalto genuino (art. 29 D.Lgs. 276/03) e dell’art. 1655 c.c., si ritiene opportuno un coinvolgimento del Servizio Ispezione del Lavoro della D.P.L.; pertanto, nei procedimenti di certificazione dei contratti di appalto il dirigente o un funzionario del Servizio Ispezione del Lavoro potranno essere convocati dalla Commissione con funzioni consultive.

 

Art. 2 – Svolgimento del procedimento

1.      Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03, come modificato dal D.Lgs. n. 251/04, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.

2.      Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.

3.      L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.

4.      L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle stesse contenente i dati anagrafici e fiscali di ciascuna.

5.      Le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tale provvedimento, devono allegarne copia all’istanza medesima.  Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego può essere proposta una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi, ai fini delle condizioni per la procedibilità dell’istanza.

6.      Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della commissione, redatto sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze.

7.      A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato.

8.      La comunicazione dell’inizio del procedimento di certificazione deve essere inviata ad ogni altro Ente o istituto previdenziale ovvero autorità pubblica interessati, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/03, tramite posta elettronica.  Le medesime autorità pubbliche possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione.

9.      Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori.  La comunicazione del calendario della seduta con l’indicazione delle relative pratiche rivolta all’INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/03 e verrà effettuata tramite posta elettronica.  Gli stessi possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione.

10.  Il membro di diritto della Commissione individuato come relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal Regolamento.

11.  Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell’ora stabilite.  L’eventuale assenza anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda.

12.  Le parti presenziano personalmente all’audizione dinanzi alla Commissione o alla Sottocommissione costituita ai sensi del successivo art. 3, e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante, in tal caso è indispensabile l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato.  Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

13.  La funzione primaria della certificazione è finalizzata all’esatta qualificazione del contratto in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi sottoposto al vaglio della Commissione.  Accanto a tale funzione, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del programma negoziale o nella qualificazione del rapporto.

14.  Completata la fase istruttoria, ad opera della Commissione o della Sottocommissione, i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza se sussistono i presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza.

15.  Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all’istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.

16.  Di tutte le fasi del procedimento di certificazione deve essere redatto apposito verbale.

Il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1 agosto al 15 settembre.

 

Art. 3 – Sottocommissioni

1.      Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM, il Direttore, valutato il carico di lavoro della Commissione di Certificazione, seconde le previsioni del Regolamento interno adottato, può procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie.

2.      Ai lavori delle sottocommissioni partecipano anche i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli Ordini professionali.

 

Art. 4 – Provvedimento di certificazione

1.      Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati.

2.      Nel provvedimento emanato deve essere indicata l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.

3.      Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.

4.      Il verbale di audizione delle parti ed il resoconto dell’attività svolta dalla Commissione o dalla Sottocommissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso.

5.      Il provvedimento, secondo lo schema predisposto, dà atto per relationem di tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene alla motivazione, indica l’iter logico-argomentativo seguito, anche secondo le linee guida e le procedure codificate predisposte, contenute nel presente Regolamento.

 

Art. 5 – Conservazione dei contratti certificati

1.      I contratti sono archiviati anche per via informatica e conservati presso la Direzione Provinciale del Lavoro per cinque anni dalla data di estinzione del relativo rapporto di lavoro.

 

Art. 6 – La verbalizzazione delle sedute verrà curata da un impiegato della D.P.L.

 

LINEE GUIDA E PROCEDURE CODIFICATE PER ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

-            Verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e segg. D.Lgs. 276/03.

-            Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso.

-            Corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore a progetto/programma e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto.

-            Verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all’inquadramento contrattuale.

-            Coordinamento con l’organizzazione del committente esplicitato in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione della prestazione lavorativa, in rapporto all’autonomia del collaboratore, anche in riferimento al parametro spaziale e temporale.

-            Indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo.

-            Prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso.

 

 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

-            Orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore all’orario normale di lavoro di cui all’art. 3. c. 1 del D.Lgs. 66/03 o all’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.

-            Indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto).

-            Clausole flessibili e clausole elastiche concordate nel rispetto della contrattazione collettiva ed individuale, risultanti da patto scritto e, salve diverse intese, con previsione di un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro.

-            Eventuale patto scritto, reso a seguito di richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, concernente la disponibilità alla variazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro a tempo parziale variazione.

-            Idoneità e corrispondenza del livello d’inquadramento.

-            Idoneità e corrispondenza del trattamento economico (deve essere uguale a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile).

-            Verifica delle effettività del consenso alla eventuale trasformazione del rapporto.

 

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

-            Indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto.

-            Indicazione del luogo, delle modalità e della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore.

-            Verifica del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e corrispondenza della relativa indennità di disponibilità.

-            Indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione.

-            Indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

-            Attestazione circa l’osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 276/03.

-            Effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

 

CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

-            Misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati.

-            Possibilità assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.

-            Individuazione esplicita dei seguenti elementi: contenuto dell’obbligazione lavorativa, luogo di lavoro, livello d’inquadramento e trattamento economico e normativo.

 

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

-            Apporto predeterminato e specificatamente individuato dell’associato, che deve consistere esclusivamente nella prestazione lavorativa.

-            Espressa indicazione della quota di partecipazione agli utili, con precisazione del valore e dei riferimenti necessari per calcolare l’importo, ed ogni parametro necessario per valutare un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a che lavora.

-            Eventuale partecipazione alle perdite.

-            Indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l’associato e all’esercizio del diritto al rendiconto periodico.

-            Autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa o all’affare.

 

CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE E DI SERVIZI

-            Elementi del contratto: l’attività appaltata, la durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto.

-            Valutazione dell’apporto dell’appaltatore:

1.      nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori.

2.      l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa.

-            Verifica del rischio d’impresa: preesistenza consolidata dell’impresa rispetto alla stipulazione dell’appalto; svolgimento da parte dell’appaltatore di un’attività di impresa per conto di una pluralità di committenti.

-            Previsione dell’obbligo solidale: richiamo nel contratto dell’obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell’appalto.