OSSERVAZIONI SUL PDL EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI LEGGE 30

 

Novembre 2004

 

Come prevede il decreto 276 (attuativo della legge 30) le Regioni devono deliberare le norme che regolano gli aspetti della legge di loro competenza.

In particolar modo i criteri di accreditamento sul territorio regionale delle aziende di somministrazione lavoro, i criteri di coordinamento tra questi e gli uffici pubblici per l’impiego, l’istituzione della banca continua del lavoro, i criteri regionali per il ricorso all’apprendistato.

Il PDL emanato dalla giunta regionale dell’Emilia Romagna afferma principi e indica finalità ed obiettivi generali condivisibili ma su questi rimangono le affermazioni di principio, come quello che riguarda la promozione di occupazione stabile, scarsamente sostenute da norme precise che indichino concretamente gli strumenti per il loro raggiungimento.

Nella sostanza il PDL prende atto del decreto 276 e della legge 30. Possibili precisazioni vengono lasciate alla convocazione dei tavoli concertativi regionali e provinciali che la Regione indica come strumento da rafforzare.

Infatti nel comma 3 dell’art.2 (Finalità) viene indicata come finalità del PDL anche la promozione di livelli di concertazione sulle materie trattate dalla legge. Come si diceva, molte delle indicazioni della legge sulle singole questioni, vengono rimandate per la loro gestione e specificazione all’attivazione di una concertazione tra le parti sociali.

Il rischio immediato di questo rafforzamento della concertazione regionale come perno delle soluzioni da adottare rispetto alle questioni poste dal PDL è che si può arrivare a distogliere dalla loro sede naturale (contrattazione) la soluzione di diverse materie su mercato del lavoro e non solo. Infatti il PDL demanda alla concertazione regionale, tra le altre cose, anche la questione degli orari, dell’organizzazione del lavoro ecc, dove ciò si rendesse utile.

Infatti il PDL prevede che  “La Regione e le Provincie promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative”. Ciò introduce un livello dove la negoziazione autonoma e diretta tra le parti rischia di essere sostituita da una attività di promozione istituzionale e concertativa (settoriale e territoriale) sull’esempio di quanto avvenuto a Bergamo sul P.Time ed esclude i lavoratori dal loro diritto potere di poter valutare le proposte e gli eventuali accordi che intervengono sulle loro condizioni lavorative.

La promozione istituzionale del sistema concertativo ricompare con forza nell’art. 13 dove di afferma che “Regione e province sostengono progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all’organizzazione dell’orario di lavoro, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro”. 

Mescolato a obiettivi condivisibili (garantire l’accesso a tempi di cura, garantire la messa a disposizioni di servizi di supporto, interventi di assstenza ecc) in realtà si promuove da parte istituzionale un tavolo esterno al luogo di lavoro e quindi al controllo dei lavoratori dove andare a conciliare soluzioni sulla distribuzione degli orari di lavoro, organizzazione del lavoro, e l’introduzione di tipologie di lavoro precario (P.time) o atipico (telelavoro).

E’ sempre l’accordo di Bergamo che fa capolino.

Per il sostegno allo sviluppo di occupazione stabile, e per le eventuali agevolazioni ed incentivi alle aziende, si rimanda ad una successiva individuazione delle azioni. Da sottolineare che queste azioni dovrebbero attivarsi per rimuovere “situazioni ad alto rischio di precarizzazione”, senza per altro che il PDL spieghi esattamente cosa intende con questa definizione.

Il che fa pensare che tale incentivazione per favorire il lavoro stabile potrà essere fatta intervenire solo su alcune tipologie di precarietà e solo in alcune situazioni determinate dalla dimensione e tipologia aziendale, dalla dislocazione territoriale ecc.

Ciò riduce il campo delle politiche attive per il lavoro.

Inoltre non si individua (demandandone la discussione ai successivi tavoli concertativi) l’entità dell’incentivo. Di contro non si introduce nessuna politica di disincentivazione e penalizzazione allo sviluppo del lavoro temporaneo precario.

Sull’apprendistato il PDL definisce paletti interessanti ma non specifica nel dettaglio la loro organizzazione essendo la parte concretamente attuativa demandata ai tavoli concertativi successivi che la regione istituisce ad ai quali demanda il compito di indicare criteri, norme, ecc.

Il sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro viene indicato essenzialmente per i suoi compiti di monitoraggio del mercato del lavoro. Non compare chiaramente la sua discesa in campo come soggetto attivo di somministrazione se non nel caso dei lavoratori immigrati, disabili e disoccupati di lunga durata (quelli cioè su cui l’interesse delle società private di somministrazione è scarso). Oltretutto si afferma che i servizi pubblici per l’impiego possono realizzare questa attività (limitata) di somministrazione anche in coordinamento con soggetti accreditati all’attività di somministrazione (pubblici e privati).

Manca quindi concretamente un piano per il rafforzamento della rete pubblica per l’impiego che, se adeguatamente strutturata può sicuramente agire in diretta concorrenza con le società private di somministrazione, soprattutto se (come si evince da alcune proposte di legge presentate in altre regioni) si mettesse in rete con la rete pubblica per l’impiego anche i Comuni, le scuole e le università. Il PDL anzi, prevede esplicitamente la libertà per i Comuni, le scuole, le università, di costituirsi e proporsi come soggetti indipendenti di somministrazione.

Anche i criteri Regionali per l’accreditamento delle attività private di somministrazione non sono indicati (se non nelle linee generali) ma sono, come quasi tutte le altre parti del PDL demandate a successiva definizione sentiti i tavoli della concertazione regionale.

Sui tavoli bilaterali, a cui la Cgil nazionale tutt’ora si dichiara indisponibile, il PDL non dice nulla, nemmeno che tali tavoli non possono essere accreditati se non in presenza di tutti i sindacati presenti sul territorio.

Il rischio è che Cisl e Uil (se permane il diniego della Cgil) potranno costituire tavoli bilaterali non essendoci nel PDL nessuna esclusione a che ciò succeda.

In definitiva una brutta legge regionale soprattutto se pensiamo che dalla “Rossa” Emilia Romagna ci si poteva aspettare molto di più in materia di contrasto alla legge 30.

Note a cura del coordinamento Rsu