| OSSERVAZIONI
SUL PDL EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI LEGGE 30 Novembre 2004 Come
prevede il decreto 276 (attuativo della legge 30) le Regioni devono deliberare le norme
che regolano gli aspetti della legge di loro competenza. In
particolar modo i criteri di accreditamento sul territorio regionale delle aziende di
somministrazione lavoro, i criteri di coordinamento tra questi e gli uffici pubblici per limpiego,
listituzione della banca continua del lavoro, i criteri regionali per il ricorso allapprendistato. Il PDL
emanato dalla giunta regionale dellEmilia Romagna afferma principi e indica
finalità ed obiettivi generali condivisibili ma su questi rimangono le affermazioni di
principio, come quello che riguarda la promozione di occupazione stabile, scarsamente
sostenute da norme precise che indichino concretamente gli strumenti per il loro
raggiungimento. Nella
sostanza il PDL prende atto del decreto 276 e della legge 30. Possibili precisazioni
vengono lasciate alla convocazione dei tavoli concertativi regionali e provinciali che la
Regione indica come strumento da rafforzare. Infatti
nel comma 3 dellart.2 (Finalità) viene indicata come finalità del PDL anche la
promozione di livelli di concertazione sulle materie trattate dalla legge. Come si diceva,
molte delle indicazioni della legge sulle singole questioni, vengono rimandate per la loro
gestione e specificazione allattivazione di una concertazione tra le parti sociali. Il
rischio immediato di questo rafforzamento della concertazione regionale come perno delle
soluzioni da adottare rispetto alle questioni poste dal PDL è che si può arrivare a
distogliere dalla loro sede naturale (contrattazione) la soluzione di diverse materie su
mercato del lavoro e non solo. Infatti il PDL demanda alla concertazione regionale, tra le
altre cose, anche la questione degli orari, dellorganizzazione del lavoro ecc, dove
ciò si rendesse utile. Infatti
il PDL prevede che La Regione e le
Provincie promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale,
diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti
contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti
di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative. Ciò introduce un
livello dove la negoziazione autonoma e diretta tra le parti rischia di essere sostituita
da una attività di promozione istituzionale e concertativa (settoriale e territoriale)
sullesempio di quanto avvenuto a Bergamo sul P.Time ed esclude i lavoratori dal loro
diritto potere di poter valutare le proposte e gli eventuali accordi che intervengono
sulle loro condizioni lavorative. La promozione istituzionale del sistema concertativo
ricompare con forza nellart. 13 dove di afferma che Regione e province
sostengono progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, da
realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi
territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento allorganizzazione
dellorario di lavoro, allutilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro. Mescolato a obiettivi condivisibili (garantire laccesso
a tempi di cura, garantire la messa a disposizioni di servizi di supporto, interventi di
assstenza ecc) in realtà si promuove da parte istituzionale un tavolo esterno al luogo di
lavoro e quindi al controllo dei lavoratori dove andare a conciliare soluzioni sulla
distribuzione degli orari di lavoro, organizzazione del lavoro, e lintroduzione di
tipologie di lavoro precario (P.time) o atipico (telelavoro). E sempre laccordo di Bergamo che fa capolino. Per il
sostegno allo sviluppo di occupazione stabile, e per le eventuali agevolazioni ed
incentivi alle aziende, si rimanda ad una successiva individuazione delle azioni. Da
sottolineare che queste azioni dovrebbero attivarsi per rimuovere situazioni ad alto
rischio di precarizzazione, senza per altro che il PDL spieghi esattamente cosa
intende con questa definizione. Il che
fa pensare che tale incentivazione per favorire il lavoro stabile potrà essere fatta
intervenire solo su alcune tipologie di precarietà e solo in alcune situazioni
determinate dalla dimensione e tipologia aziendale, dalla dislocazione territoriale ecc. Ciò
riduce il campo delle politiche attive per il lavoro. Inoltre
non si individua (demandandone la discussione ai successivi tavoli concertativi) lentità
dellincentivo. Di contro non si introduce nessuna politica di disincentivazione e
penalizzazione allo sviluppo del lavoro temporaneo precario. Sullapprendistato
il PDL definisce paletti interessanti ma non specifica nel dettaglio la loro
organizzazione essendo la parte concretamente attuativa demandata ai tavoli concertativi
successivi che la regione istituisce ad ai quali demanda il compito di indicare criteri,
norme, ecc. Il sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro
viene indicato essenzialmente per i suoi compiti di monitoraggio del mercato del lavoro.
Non compare chiaramente la sua discesa in campo come soggetto attivo di somministrazione
se non nel caso dei lavoratori immigrati, disabili e disoccupati di lunga durata (quelli
cioè su cui linteresse delle società private di somministrazione è scarso).
Oltretutto si afferma che i servizi pubblici per limpiego possono realizzare questa
attività (limitata) di somministrazione anche in coordinamento con soggetti accreditati
allattività di somministrazione (pubblici e privati). Manca quindi concretamente un piano per il rafforzamento
della rete pubblica per limpiego che, se adeguatamente strutturata può sicuramente
agire in diretta concorrenza con le società private di somministrazione, soprattutto se
(come si evince da alcune proposte di legge presentate in altre regioni) si mettesse in
rete con la rete pubblica per limpiego anche i Comuni, le scuole e le università.
Il PDL anzi, prevede esplicitamente la libertà per i Comuni, le scuole, le università,
di costituirsi e proporsi come soggetti indipendenti di somministrazione. Anche i criteri Regionali per laccreditamento delle
attività private di somministrazione non sono indicati (se non nelle linee generali) ma
sono, come quasi tutte le altre parti del PDL demandate a successiva definizione sentiti i
tavoli della concertazione regionale. Sui tavoli bilaterali, a cui la Cgil nazionale tuttora
si dichiara indisponibile, il PDL non dice nulla, nemmeno che tali tavoli non possono
essere accreditati se non in presenza di tutti i sindacati presenti sul territorio. Il rischio è che Cisl e Uil (se permane il diniego della
Cgil) potranno costituire tavoli bilaterali non essendoci nel PDL nessuna esclusione a che
ciò succeda. In definitiva una brutta legge regionale soprattutto se pensiamo che dalla Rossa Emilia Romagna ci si poteva aspettare molto di più in materia di contrasto alla legge 30.
Note a cura del
coordinamento Rsu |