Si chiude il cerchio della legge 30

di Alessandro Genovesi
Dipartimento politiche attive del lavoro Cgil nazionale

Il Consiglio dei ministri del 3 settembre ha approvato in via definitiva il testo correttivo del decreto legislativo 276/03 (riforma del mercato del lavoro) dopo i pareri espressi dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Rispetto al testo originario diverse le novità introdotte all’ultimo minuto dal legislatore. In particolare, rispetto alle norme sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, viene soppressa la possibilità (prevista nella prima versione del decreto) che operarino anche organizzazioni sindacali non “comparativamente più rappresentative” firmatarie di contratti nazionali di lavoro (cioè i sindacati gialli), mentre riconosce validità (ma solo all’interno dell’ambito regionale) alle autorizzazioni rilasciate, prima del 276/03, da singole Regioni ad operatori privati (con il divieto di “intermediare” per imprese la cui sede legale sia fuori del territorio di riferimento). In più si specifica come i Comuni possano operare servizi di incontro anche in forma associata o attraverso le comunità montane. Il decreto correttivo precisa inoltre come le imprese edili (era così anche in passato) possano versare il contributo del 4% (previsto per i lavoratori in somministrazione, ex interinale) anziché a Forma.Temp (l’ente bilaterale preposto) direttamente alle casse edili.

Invariate rimangono le norme proposte nel testo originario (e le relative critiche della Cgil sulle modalità di controllo) per aumentare le ammende pecuniarie in caso di intermediazione illecita di manodopera, nonché per quei datori che accendono contratti di inserimento e contratti di apprendistato privi di reale formazione. Invariato rimane anche l’articolo 5 del decreto approvato in via definitiva che modifica la norma del 276/03 relativamente agli elementi che devono essere presenti in forma scritta nella copia del contratto di somministrazione data al lavoratore. Prima si prevedeva la nullità dei contratti di somministrazione in mancanza di forma scritta e in mancanza dell’indicazione degli estremi dell’autorizzazione ministeriale rilasciata all’agenzia di somministrazione, il numero dei lavoratori da somministrare, i casi e le ragioni tecniche-produttive di ricorso, nonché l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la data di inizio e fine del contratto stesso. Ora sarà la sola mancanza di forma scritta a far scattare la nullità del contratto e quindi il riconoscimento della dipendenza del lavoratore direttamente dall’impresa utilizzatrice.

Novità interessanti, rispetto alla versione originaria del testo correttivo del 276/03, riguardano invece l’appalto, dove il legislatore ripristina in parte i princípi giuridici venuti meno con l’abrogazione (operata dalla legge 30/03) della legge 1369 sull’intermediazione di manodopera. Si introducono infatti norme più severe riguardo all’appalto, riconoscendo la responsabilità in solido tra il committente e l’appaltatore per tutte le controversie riguardanti i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori in appalti sia d’opere che di servizi, purché l’azione di “recupero” inizi entro un anno dal termine dell’appalto. Tale solidarietà piena vale anche in caso di appalto successivo al trasferimento di ramo d’impresa, superando il riferimento all’articolo 1672 del codice civile (vecchio comma 2 dell’articolo 32 del dlgs 276). Rimane ovviamente la lacuna – che il governo si è guardato bene dal colmare – in relazione al principio stabilito dall’articolo 3 della legge 1369 (ossia che in caso di appalto in esclusiva il costo del lavoro non poteva comunque essere inferiore rispetto a quello praticato dal committente).

Viene inoltre previsto che la costituzione di un rapporto d’appalto in violazione delle norme di legge riguardanti la natura “imprenditoriale” dell’appaltatore (possesso di mezzi organizzati e assunzione del rischio d’impresa) determini la possibilità di richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al committente (aspetto questo comunque garantito dalla sussistenza del reato, mai venuto meno nel codice). In caso di distacco fraudolento (di natura, nei fatti, non temporalmente definito) il nuovo testo riconosce al lavoratore la possibilità di procedere, per via giudiziaria, al riconoscimento del rapporto di lavoro diretto con chi utilizza effettivamente la prestazione.

Novità (negative) del testo approvato sono le modifiche introdotte in materia di lavoro a chiamata: sarà ora possibile assumere a chiamata anche lavoratori per “predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno”, indipendentemente dalle disposizioni dei Ccnl (la modifica rende cioè possibile l’aggiramento delle disposizioni contrattuali che in nessun caso, salvo nel rinnovo della Flai-Confapi, avevano consentito l’introduzione delle causali dei contratti a chiamata). Paradossalmente la norma sembra correggere gli errori di interpretazione dati dallo stesso ministero del Lavoro che aveva già riconosciuto tale possibilità come conseguenza del testo originario del 276 (cioè prima il governo ha detto che era fattibile in base a quanto già legiferato e poi – dando ragione di fatto alla Cgil che tale interpretazione aveva criticato – ha legiferato di nuovo in materia, “aggiustandosi” i testi). Infine si confermano: le norme sulla transizione dal vecchio contratto di formazione lavoro al contratto di inserimento (con tanto di interpretazione distorta dell’Accordo interconfederale del febbraio 2004) riconoscendo le “vecchie” agevolazioni a tutti i rapporti attivati entro il 31 ottobre 2004 sulla base di progetti “autorizzati” entro il 24 ottobre 2003, nella misura massima di 16mila unità; le norme sulla possibilità di operare una transazione sui diritti derivanti da un rapporto di collaborazione preesistente nel momento in cui si “riconduce a un progetto”; la disposizione per cui la certificazione viene ora estesa a tutti i rapporti di lavoro (e non solo a quelle nuove tipologie introdotte dalla legge 30, come originariamente previsto). Sono confermate anche le norme – positive anche perché delineate in uno specifico avviso comune dalle parti sociali – in materia di contrasto al lavoro nero nel settore dell’edilizia (comunicazione delle assunzioni il giorno prima dell’inizio della prestazione, corresponsabilità in solido delle imprese nel cantiere, sanzioni per le imprese che operano nel settore privato senza il Documento unico di regolarità contributiva ecc.).

(Rassegna sindacale, n.34, settembre 2004)