Il Consiglio dei ministri del 3
settembre ha approvato in via definitiva il testo correttivo del decreto legislativo
276/03 (riforma del mercato del lavoro) dopo i pareri espressi dalle Commissioni Lavoro di
Camera e Senato. Rispetto al testo originario diverse le novità introdotte allultimo
minuto dal legislatore. In particolare, rispetto alle norme sullincontro tra domanda
e offerta di lavoro, viene soppressa la possibilità (prevista nella prima versione del
decreto) che operarino anche organizzazioni sindacali non comparativamente più
rappresentative firmatarie di contratti nazionali di lavoro (cioè i sindacati
gialli), mentre riconosce validità (ma solo allinterno dellambito regionale)
alle autorizzazioni rilasciate, prima del 276/03, da singole Regioni ad operatori privati
(con il divieto di intermediare per imprese la cui sede legale sia fuori del
territorio di riferimento). In più si specifica come i Comuni possano operare servizi di
incontro anche in forma associata o attraverso le comunità montane. Il decreto correttivo
precisa inoltre come le imprese edili (era così anche in passato) possano versare il
contributo del 4% (previsto per i lavoratori in somministrazione, ex interinale) anziché
a Forma.Temp (lente bilaterale preposto) direttamente alle casse edili.
Invariate rimangono le norme proposte nel testo originario (e le
relative critiche della Cgil sulle modalità di controllo) per aumentare le ammende
pecuniarie in caso di intermediazione illecita di manodopera, nonché per quei datori che
accendono contratti di inserimento e contratti di apprendistato privi di reale formazione.
Invariato rimane anche larticolo 5 del decreto approvato in via definitiva che
modifica la norma del 276/03 relativamente agli elementi che devono essere presenti in
forma scritta nella copia del contratto di somministrazione data al lavoratore. Prima si
prevedeva la nullità dei contratti di somministrazione in mancanza di forma scritta e in
mancanza dellindicazione degli estremi dellautorizzazione ministeriale
rilasciata allagenzia di somministrazione, il numero dei lavoratori da
somministrare, i casi e le ragioni tecniche-produttive di ricorso, nonché lindicazione
di eventuali rischi per la salute e la data di inizio e fine del contratto stesso. Ora
sarà la sola mancanza di forma scritta a far scattare la nullità del contratto e quindi
il riconoscimento della dipendenza del lavoratore direttamente dallimpresa
utilizzatrice.
Novità interessanti, rispetto alla versione originaria del testo
correttivo del 276/03, riguardano invece lappalto, dove il legislatore ripristina in
parte i princípi giuridici venuti meno con labrogazione (operata dalla legge 30/03)
della legge 1369 sullintermediazione di manodopera. Si introducono infatti norme
più severe riguardo allappalto, riconoscendo la responsabilità in solido tra il
committente e lappaltatore per tutte le controversie riguardanti i trattamenti
retributivi e previdenziali dei lavoratori in appalti sia dopere che di servizi,
purché lazione di recupero inizi entro un anno dal termine dellappalto.
Tale solidarietà piena vale anche in caso di appalto successivo al trasferimento di ramo
dimpresa, superando il riferimento allarticolo 1672 del codice civile (vecchio
comma 2 dellarticolo 32 del dlgs 276). Rimane ovviamente la lacuna che il
governo si è guardato bene dal colmare in relazione al principio stabilito dallarticolo
3 della legge 1369 (ossia che in caso di appalto in esclusiva il costo del lavoro non
poteva comunque essere inferiore rispetto a quello praticato dal committente).
Viene inoltre previsto che la costituzione di un rapporto dappalto
in violazione delle norme di legge riguardanti la natura imprenditoriale dellappaltatore
(possesso di mezzi organizzati e assunzione del rischio dimpresa) determini la
possibilità di richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al committente
(aspetto questo comunque garantito dalla sussistenza del reato, mai venuto meno nel
codice). In caso di distacco fraudolento (di natura, nei fatti, non temporalmente
definito) il nuovo testo riconosce al lavoratore la possibilità di procedere, per via
giudiziaria, al riconoscimento del rapporto di lavoro diretto con chi utilizza
effettivamente la prestazione.
Novità (negative) del testo approvato sono le modifiche introdotte in
materia di lavoro a chiamata: sarà ora possibile assumere a chiamata anche lavoratori per
predeterminati periodi della settimana, del mese o dellanno,
indipendentemente dalle disposizioni dei Ccnl (la modifica rende cioè possibile laggiramento
delle disposizioni contrattuali che in nessun caso, salvo nel rinnovo della Flai-Confapi,
avevano consentito lintroduzione delle causali dei contratti a chiamata).
Paradossalmente la norma sembra correggere gli errori di interpretazione dati dallo stesso
ministero del Lavoro che aveva già riconosciuto tale possibilità come conseguenza del
testo originario del 276 (cioè prima il governo ha detto che era fattibile in base a
quanto già legiferato e poi dando ragione di fatto alla Cgil che tale
interpretazione aveva criticato ha legiferato di nuovo in materia, aggiustandosi
i testi). Infine si confermano: le norme sulla transizione dal vecchio contratto di
formazione lavoro al contratto di inserimento (con tanto di interpretazione distorta dellAccordo
interconfederale del febbraio 2004) riconoscendo le vecchie agevolazioni a
tutti i rapporti attivati entro il 31 ottobre 2004 sulla base di progetti autorizzati
entro il 24 ottobre 2003, nella misura massima di 16mila unità; le norme sulla
possibilità di operare una transazione sui diritti derivanti da un rapporto di
collaborazione preesistente nel momento in cui si riconduce a un progetto; la
disposizione per cui la certificazione viene ora estesa a tutti i rapporti di lavoro (e
non solo a quelle nuove tipologie introdotte dalla legge 30, come originariamente
previsto). Sono confermate anche le norme positive anche perché delineate in uno
specifico avviso comune dalle parti sociali in materia di contrasto al lavoro nero
nel settore delledilizia (comunicazione delle assunzioni il giorno prima dellinizio
della prestazione, corresponsabilità in solido delle imprese nel cantiere, sanzioni per
le imprese che operano nel settore privato senza il Documento unico di regolarità
contributiva ecc.). |