Agenzie per il lavoro

Le Agenzie per il lavoro sono soggetti in possesso di autorizzazione dello Stato che svolgono attività di:

  • somministrazione di lavoro
  • intermediazione
  • ricerca e selezione del personale
  • supporto alla ricollocazione professionale

 

È inoltre previsto un processo di accreditamento da parte delle Regioni che consente alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego.

Le Agenzie per il Lavoro che vengono autorizzate o accreditate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo è suddiviso in cinque sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta.

 

REQUISITI GENERALI

Per essere autorizzate, le Agenzie devono possedere alcuni requisiti:

 
TIPOLOGIE

Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere:

 

  • AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE si distinguono in:

    • agenzie generaliste abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato;
    • agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite.

      Le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Per ottenere l'autorizzazione, entrambe le tipologie di agenzie di somministrazione devono possedere requisiti specifici. Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.
  • AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di intermediazione devono possedere alcuni requisiti specifici, tra i quali avere un capitale versato di almeno 50 mila euro e operare sul territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale.

  • AGENZIE DI SELEZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di selezione devono possedere alcuni requisiti specifici come avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro.

  • AGENZIE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE: oltre ai requisiti generali, per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ricollocazione del personale, queste Agenzie devono avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro e l'indicazione dell'attività di supporto alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

 

ATTUAZIONE

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003 ha definito i criteri e le procedure per l'autorizzazione delle Agenzie per il lavoro. È seguito il decreto del 5 maggio 2004 che ha stabilito i requisiti minimi per la valutazione dell'idoneità dei locali e dell'adeguatezza delle competenze professionali. Le Agenzie che intendono essere autorizzate devono farne richiesta alla Direzione Generale per l'Impiego utilizzando l'apposita modulistica.

 

 

GLOSSARIO

Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo

ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività

AUTORIZZAZIONE
Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita le Agenzie per il lavoro allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla collocazione professionale. È rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria, contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato

ACCREDITAMENTO
Provvedimento adottato dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale determinati operatori pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del lavoro regionale

ALBO INFORMATICO 
È il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione