Lo staff leasing distrugge lunità della classe
operaia.
Da questa settimana attivata anche questa "novità" della
legge 30
(8 agosto 2004) |
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Da questa settimana le imprese possono prendere in affitto
gruppi di operai a tempo indeterminato, secondo la formula dello staff leasing,
tipologia contrattuale introdotta nel 2003 dalla legge 30 e dal decreto attuativo 276
(più conosciute come "riforma Biagi").
Le agenzie di lavoro interinale hanno mandato tutte insieme le domande per trasformarsi in
agenzie multiservizi per questa somministrazione di manodopera.
Nuovi affari e fiumi di denaro in arrivo per gruppi come Manpower o Adecco.
Ma grossi guai per i lavoratori, ormai definitivamente ridotti a
pacchettini, comprati e ceduti come qualsiasi altra materia prima utile alla produzione.
Nella pratica avviene questo: l' utilizzatore - ad esempio la Fiat - stipula
un contratto con il somministratore (mettiamo l'Adecco) per la fornitura a
tempo indeterminato di 80 operai addetti alla manutenzione. A tempo indeterminato non vuol
dire per sempre ma significa solo che non viene fissata una scadenza: ma il
contratto prevede la possibilità di sbatter via il pacchetto di
operai affittati semplicemente con il preavviso di tot giorni o mesi.
Come quando si affitta un appartamento.
Il lavoratore somministrato non ha più come controparte l'azienda dove si
recherà a lavorare ogni giorno: essa è totalmente deresponsabilizzata nei suoi
confronti (tranne per quel che riguarda la sicurezza e l'igiene sul lavoro).
Se ha delle rivendicazioni da fare non potrà farle con il padrone per cui sta
lavorando ma dovrà rivolgersi all'azienda di somministrazione di manodopera,
l'Adecco del nostro esempio, di cui sarà effettivamente dipendente. Per lazienda
utilizzatrice - avevamo ipotizzato la Fiat - sarà un estraneo preso in
affitto. E così pure sarà estraneo a tutti gli altri lavoratori da essa dipendenti.
Il tempo indeterminato riguarda solo il rapporto commerciale tra le due imprese
(esempio Fiat e Adecco): al lavoratore potrà essere applicato un qualsiasi contratto
previsto dalla legge 30, dal lavoro a chiamata al part time, dall'intermittente al
contratto di inserimento, etc. Quando l'azienda di somministrazione non riesce a
piazzarlo, e solo nel caso che abbia con essa un contratto a tempo indeterminato,
scatta l' indennità di disponibilità, ovvero un assegno
mensile che secondo un decreto del ministero del welfare non deve andare sotto i 350
euro: una elemosina.
Quanto al contratto, i lavoratori usufruiscono di quello della mansione di riferimento
solo per ciò che concerne la retribuzione: per la parte normativa si dovrà fare
un contratto nazionale collettivo ad hoc per tutti i nuovi addetti in staff leasing.
Un ulteriore massacrante elemento di divisione della classe operaia.
Anche sull'applicazione dell'articolo 18 (licenziamento con giusta causa) e di altre leggi
i lavoratori affittati non contano: in unazienda che ha 14
dipendenti e ne prende 200 in staff leasing, i primi continueranno a non essere tutelati
dall art.18.
I lavoratori affittati non possono eleggere la Rsu nel posto in cui lavorano: il
padrone cui si presta la propria opera è realisticamente quello vero ma non è più
quello cui può riferirsi.
Non si può neppure eleggere il rappresentante della sicurezza: esso viene assegnato d'
ufficio dal contratto stipulato tra le due imprese.
INSORGIAMO CONTRO LA MODERNA BARBARIE
CHE CI VUOLE RIDURRE TUTTI ETERNAMENTE SCHIAVI
Slai Cobas
fonte: infoslai@fastwebnet.it
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