Decreto 21 luglio 2004 del Ministero Lavoro su certificazione dei rapporti di lavori presso le DPL e/o Province

 

 

Il Ministero del lavoro a emanato, in attuazione dell’articolo 76 del dlgs. 276/03, il decreto relativo alla certificazione dei rapporti di lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e/o presso le Province. Ribadiamo l’assoluta contrarietà della Cgil, così come espressa anche in sede di Direttivo nazionale, all’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro. Istituto che – come abbiamo sempre denunciato - snatura la funzione di tutela e rappresentanza sindacale, rendendo particolarmente gravoso al lavoratore la possibile rivendicazione di diritti e tutele (ricordiamo che anche a seguito della circolare del Ministero del Lavoro sulle conciliazioni e transazioni, le commissioni di certificazione possono essere sede di transazione).

Nel rinviare comunque ulteriori approfondimenti sul testo, anche di natura tecnica, alla riunione del dipartimento nazionale fissata per il 9 settembre sottolineiamo da subito che:

 

  1. nonostante il tono perentorio, il decreto non può obbligare le Province ad istituire le Commissioni di Certificazione (non potrebbe, probabilmente, anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione) in quanto il dlgs. 276/03, da cui il presente decreto trae origine, abilita solamente alcuni soggetti alla possibilità di istituire le predette commissioni;

 

  1. il decreto, anche in contrasto con altre norme similari, istituisce una rappresentanza permanente delle organizzazioni sindacali in sede di commissioni di certificazione presso la Provincia (curiosamente di due, quanto i firmatari del Patto per l’Italia) aventi diritto di voto nell’approvazione o rigetto della pratica certificatoria, mentre riconosce al lavoratore solo la possibilità di farsi eventualmente assistere da un suo rappresentante delegato. Altre norme, per esempio il dlgs. 80 del 1998 (art. 32) sulla conciliazione obbligatoria, nel rispetto degli orientamenti della dottrina, pur stabilendo una presenza permanente di un rappresentante sindacale demandano esclusivamente al lavoratore l’indicazione di quale esso sia (e si tratta di una conciliazione obbligatoria, figuriamoci in un atto – la certificazione – che è comunque rimesso alla libera volontà delle parti secondo lo stesso dlgs. 276/03). La formulazione del testo sembrerebbe quindi ledere un principio di tutela del lavoratore, in quanto il suo rappresentante delegato svolge funzione di consulenza, mentre altri rappresentanti di altre organizzazioni sindacali intervengono nel determinare la volontà dell’organismo certificatorio (con tutto il caos che ciò può anche determinare nei rapporti tra e dentro le diverse organizzazioni);

 

  1. si “completa” l’opera di snaturamento delle DPL in parte operato con il dlgs. 124/04 sulla riforma dei servizi ispettivi (per cui, in pratica, lo stesso funzionario ministeriale certifica il rapporto di lavoro, svolge funzioni di consulenza alle imprese, contesta le eventuali irregolarità del rapporto ed opera da conciliatore monocratico).