| lavoro Le ferie trovano il
«minimo» Obbligatorie almeno
due settimane all'anno. Sanzioni inasprite per le violazioni in materia di orario. di Enzo De Fusco Già a partire da
quest'anno, il periodo minimo di quattro settimane annue di ferie deve essere
obbligatoriamente fruito almeno per due settimane nell'anno di maturazione e le ferie
devono essere consecutive, se il lavoratore ne fa espressa richiesta. Le restanti due
settimane, invece, potranno essere godute anche nei 18 mesi successivi a questo periodo.
L'inadempienza del datore di lavoro al nuovo sistema di riconoscimento delle ferie fa
scattare la pesante sanzione che va da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun
periodo violato. È questa la principale novità contenuta nel decreto legislativo che
corregge il testo di riforma dell'orario di lavoro (il decreto legislativo 66/2003),
approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri e ora in attesa di essere
pubblicato in «Gazzetta ufficiale». Il nuovo regime
sanzionatorio. Ulteriori novità del decreto correttivo (che riproduciamo qui accanto)
riguardano la rivisitazione del regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, che
non è stato espressamente disciplinato nel testo del decreto legislativo 66/2003. Il
nuovo articolo 18 bis, tra le altre cose, inasprisce rispetto al passato la sanzione in
caso di violazione del riposo settimanale che va da un minimo di 105 euro a un massimo di
630 euro (in precedenza, l'articolo 27 della legge 370/34 stabiliva la misura da 25 a 154
euro). Va, tuttavia, osservato che non viene riprodotta la maggiore sanzione prevista in
passato nel caso in cui la violazione abbia riguardato più di cinque lavoratori. In
particolari casi di disagio (articolo 11, comma 2 del decreto 66/2003) il lavoratore può
rifiutarsi di svolgere la prestazione notturna purché manifesti per iscritto il proprio
dissenso almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione. La violazione di questo
diritto del lavoratore è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 516 a
2.582 euro. Analoga sanzione è prevista nel caso in cui venga adibita al lavoro dalle 24
alle 6 la donna in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del
bambino. Il limite orario
della prestazione. Il decreto approvato ieri stabilisce che, oltre al personale della
scuola, la nuova disciplina dell'orario di lavoro non si applica per le attività
operative istituzionali svolte dai dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate
nonché dagli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale. Il datore di lavoro
non può far svolgere al lavoratore una prestazione superiore al limite di 48 ore medie
ogni sette giorni; diversamente, è prevista la sanzione da 130 a 780 euro per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Il datore di lavoro,
inoltre, deve comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro, distintamente per ciascuna
settimana, il superamento delle 48 ore di lavoro attraverso prestazioni di lavoro
straordinario; il termine è fissato entro 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre di
riferimento (o del maggior periodo stabilito dai contratti). Va ricordato che
l'adempimento riguarda le aziende con unità produttive che occupano più di dieci
dipendenti. I contratti collettivi (anche aziendali) possono, in ogni caso, stabilire le
modalità per adempiere all'obbligo di comunicazione. In relazione al regime
sanzionatorio, il comma 6 del nuovo articolo 18-bis stabilisce che, in caso di violazione
del limite di legge pari a 250 ore annuali di lavoro straordinario, si applica la sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Nulla, invece, viene stabilito nel caso in cui venga
superato l'eventuale diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva. Il lavoro notturno.
Cambiano le regole rispetto al decreto 66/03 per la verifica dell'idoneità del lavoratore
alla prestazione notturna. Infatti, la valutazione dello stato di salute dei lavoratori
deve avvenire «a cura e a spese» del datore di lavoro attraverso strutture sanitarie
pubbliche o tramite il medico competente nominato in base al decreto legislativo 626/94. I
controlli sull'idoneità del lavoratore devono essere preventivi allo svolgimento
dell'attività notturna e successivamente almeno ogni due anni. Molto rigide sono le
sanzioni in caso di inadempimento a questi controlli. Infatti, il comma 2 dell'articolo
18-bis prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Qualora,
invece, il lavoratore notturno svolga una prestazione superiore alle otto ore giornaliere
(calcolate anche in media) si applica una sanzione da 51 a 154 euro per ogni giorno
violato. Da "Sole24ore" 17 luglio2004 |