lavoro 

 

Le ferie trovano il «minimo» 

Obbligatorie almeno due settimane all'anno. Sanzioni inasprite per le violazioni in materia di orario. 

 

di Enzo De Fusco 

 

 

 

Già a partire da quest'anno, il periodo minimo di quattro settimane annue di ferie deve essere obbligatoriamente fruito almeno per due settimane nell'anno di maturazione e le ferie devono essere consecutive, se il lavoratore ne fa espressa richiesta. Le restanti due settimane, invece, potranno essere godute anche nei 18 mesi successivi a questo periodo. L'inadempienza del datore di lavoro al nuovo sistema di riconoscimento delle ferie fa scattare la pesante sanzione che va da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo violato. È questa la principale novità contenuta nel decreto legislativo che corregge il testo di riforma dell'orario di lavoro (il decreto legislativo 66/2003), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri e ora in attesa di essere pubblicato in «Gazzetta ufficiale».

 

Il nuovo regime sanzionatorio. Ulteriori novità del decreto correttivo (che riproduciamo qui accanto) riguardano la rivisitazione del regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, che non è stato espressamente disciplinato nel testo del decreto legislativo 66/2003. Il nuovo articolo 18 bis, tra le altre cose, inasprisce rispetto al passato la sanzione in caso di violazione del riposo settimanale che va da un minimo di 105 euro a un massimo di 630 euro (in precedenza, l'articolo 27 della legge 370/34 stabiliva la misura da 25 a 154 euro). Va, tuttavia, osservato che non viene riprodotta la maggiore sanzione prevista in passato nel caso in cui la violazione abbia riguardato più di cinque lavoratori. In particolari casi di disagio (articolo 11, comma 2 del decreto 66/2003) il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione notturna purché manifesti per iscritto il proprio dissenso almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione. La violazione di questo diritto del lavoratore è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 516 a 2.582 euro. Analoga sanzione è prevista nel caso in cui venga adibita al lavoro dalle 24 alle 6 la donna in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

 

Il limite orario della prestazione. Il decreto approvato ieri stabilisce che, oltre al personale della scuola, la nuova disciplina dell'orario di lavoro non si applica per le attività operative istituzionali svolte dai dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché dagli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale. Il datore di lavoro non può far svolgere al lavoratore una prestazione superiore al limite di 48 ore medie ogni sette giorni; diversamente, è prevista la sanzione da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Il datore di lavoro, inoltre, deve comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro, distintamente per ciascuna settimana, il superamento delle 48 ore di lavoro attraverso prestazioni di lavoro straordinario; il termine è fissato entro 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre di riferimento (o del maggior periodo stabilito dai contratti). Va ricordato che l'adempimento riguarda le aziende con unità produttive che occupano più di dieci dipendenti. I contratti collettivi (anche aziendali) possono, in ogni caso, stabilire le modalità per adempiere all'obbligo di comunicazione. In relazione al regime sanzionatorio, il comma 6 del nuovo articolo 18-bis stabilisce che, in caso di violazione del limite di legge pari a 250 ore annuali di lavoro straordinario, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Nulla, invece, viene stabilito nel caso in cui venga superato l'eventuale diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva.

 

Il lavoro notturno. Cambiano le regole rispetto al decreto 66/03 per la verifica dell'idoneità del lavoratore alla prestazione notturna. Infatti, la valutazione dello stato di salute dei lavoratori deve avvenire «a cura e a spese» del datore di lavoro attraverso strutture sanitarie pubbliche o tramite il medico competente nominato in base al decreto legislativo 626/94. I controlli sull'idoneità del lavoratore devono essere preventivi allo svolgimento dell'attività notturna e successivamente almeno ogni due anni. Molto rigide sono le sanzioni in caso di inadempimento a questi controlli. Infatti, il comma 2 dell'articolo 18-bis prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Qualora, invece, il lavoratore notturno svolga una prestazione superiore alle otto ore giornaliere (calcolate anche in media) si applica una sanzione da 51 a 154 euro per ogni giorno violato.

Da "Sole24ore"

17 luglio2004